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PUO' UNA TABELLA MEDICO LEGALE ESPRIMERE REALMENTE IL DANNO BIOLOGICO ?

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Academic year: 2022

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PUO' UNA TABELLA MEDICO LEGALE ESPRIMERE REALMENTE IL DANNO BIOLOGICO ?

Una proposta per avvicinarci a tale obiettivo

Nonostante i propositi, la nuova tabella della Scuola medico legale napoletana non riesce ancora ad esprimere realmente il danno biologico

Considerando gli autorevoli nomi dei relatori sul primo tema del Congresso, più che a “Scuole di pensiero a confronto” sulle tabelle medico legali tra presente e futuro, è da pensare a uno scontro tra una tabella che ci ha accompagnato prestigiosamente negli ultimi venti anni e più, e una nuova tabella, elaborata nell’ambito della Scuola medico legale di Napoli, che si propone come più adeguata alla valutazione del danno biologico.

Certo la tabella della Guida alla valutazione di Luvoni e Bernardi prima, e poi anche Mangili, ha avuto il grandissimo merito di porre fine ad una anarchia valutativa, ma poi si può dire che sia rimasta superata da quella autentica rivoluzione rappresentata dal passaggio da una concezione patrimonialistica del danno da lesioni, a una concezione invece personalistica. Né il cambio del titolo nel frontespizio della Guida ha potuto salvare le cose, quanto poi le voci tabellari all’interno, indicate questa volta per il danno biologico, sono, salvo poche eccezioni, proprio le stesse che nelle passate edizioni erano riferite al valore medio di capacità lavorativa.

Ma anche la nuova tabella della Scuola medico legale napoletana non è ancora tale da esprimere realmente il danno biologico, dato che essa è, tuttavia, evidentemente ispirata alla Tabella del Decreto 5.2.1992 del Ministero della Sanità, che ad ogni modo sono riferite alla capacità lavorativa generica la quale poi a sua volta è, secondo la definizione della Suprema Corte, quella che è attributo dell’uomo medio. E ritorniamo pertanto, anche se con qualche aggiustamento di tiro, alla precedente tabella, mentre il danno biologico è certamente un concetto diverso e più ampio. Per cui anche la nuova proposta tabellare, meno restrittiva, meno “focale”, è comunque rispetto al danno biologico, approssimata per difetto.

Addito salis grano, la tabella Cittadini-Zangani può essere ritenuta più adeguata a percentualizzare il danno biologico.

Indubbiamente è ben difficile comprimere in una voce tabellare tutto ciò che significa danno biologico, tanto che il compianto Prof. Carlo Romano, scomparso non da molto, era solito affermare che il danno biologico potrebbe essere meglio descritto piuttosto che percentualizzato.

Tuttavia dato che una percentualizzazione è pur sempre indispensabile, la tabella Cittadini-Zangani compilata dopo la standardizzazione del concetto giuridico di danno biologico, può ritenersi più adeguata, ma pur sempre come orientamento di valutazione, e da assumere però, come si esprime il titolo del congresso, addito salis grano.

E’ una proposta per renderla appunto più attendibile, può derivare dalla considerazione che il risarcimento del danno biologico trova il suo fondamento giuridico nella sua correlazione alla lesione del diritto alla salute sancito e tutelato dall’art. 32 della nostra Costituzione. E dato che salute secondo la definizione OMS è non solo assenza d infermità ma anche benessere fisico, mentale e sociale, una specie di controllo di qualità del valore tabellare può essere il confronto tra tale valore e l’incidenza negativa su tutte le componenti del benessere-salute che si può attribuire alla menomazione, riscontrata nel soggetto, della sua integrità psicofisica.

D’altra parte è proprio la riduzione del benessere fisico, mentale e sociale che può ritenersi a base della “riduzione della qualità della vita”, e delle “capacità di godere e apprezzare la vita”, che sono tutte definizioni del danno biologico che si ritrovano in molte sentenze. E per il benessere fisico si potrà esaminare l’incidenza degli esiti su:

Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep

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1. BENESSERE FISICO

a) sofferenze indotte dagli esiti (dolore, astenia, disagi vari);

b) riduzione della autosufficienza, fino all’annullamento;

c) necessità di limitazione, cautele e cure per il mantenimento dello status residuale;

2. BENESSERE MENTALE

a) offesa allo schema corporeo, alla integrità estetica;

b) lesione della gratificazione e del bisogno affettivo;

c) eventuale alterazione dei normali processi psichici;

3. BENESSERE SOCIALE

a) riduzione della capacità di lavorare e di realizzarsi in ambito lavorativo;

b) riduzione della possibilità della vita di relazione;

c) riduzione della possibilità di soddisfacimento culturale e di progresso nei valori sociali;

d) riduzione della possibilità di attività individuali e collettive di ricreazione del fisico e dello spirito.

La proposta di procedere a un confronto tra il valore tabellare indicato per gli esiti riscontrati nel danneggiato, e l’incidenza di tali esiti su tutte le componenti del benessere fisico, mentale e sociale, può ritenersi in definitiva realmente utile per eventuali aggiustamenti del valore tabella al caso specifico in esame. E sarà utile ad ogni modo per una descrizione stessa del danno biologico, secondo i concetti del Prof. Romano, a integrazione e giustificazione del valore percentuale definitivamente attribuito.

Prof. Nicola Iannicelli Medico Legale, Napoli

Tagete n. 2-1997 Ed. Acomep

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