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38 “Disposizioni in materia di equo compenso” Signori Consiglieri, l’istituto dell’equo compenso è stato introdotto nell’ordinamento regionale con la legge regionale n

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 50 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Marcozzi

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38

“Disposizioni in materia di equo compenso”

Signori Consiglieri,

l’istituto dell’equo compenso è stato introdotto nell’ordinamento regionale con la legge regionale n. 38 del 2019, “Disposizioni in materia e equo compenso”; con questa legge, la Regione Marche ha inteso valorizzare il diritto dei professionisti a ricevere un compenso “proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa”. Il principio si applica alle procedure di affidamento di lavori e servizi da parte delle strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale nonché degli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati dalla Regione e alla società da questa partecipate.

L’articolo 2 della l.r. 38/2019 stabilisce che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adottano, previa intesa, atti di indirizzo attraverso i quali è specificato che, nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

a) i compensi professionali sono determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni o in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto della prestazione considerata. Tali parametri sono utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo posto a base della gara;

b) non sono presenti, nei contratti di incarico professionale, clausole vessatorie, individuate ai sensi della normativa statale (articolo 13 della legge 247/2012).

La Regione promuove l’adozione da parte degli enti locali di misure volte a garantire il rispetto dei parametri sopra richiamati.

NB. Allo stato non risulta adottato alcun atto di intesa finalizzato a dare attuazione ai contenuti della l.r. 38/2019.

La proposta di legge determina una modifica implicita ai contenuti della l.r. 38/2019; pertanto, in alternativa, si propone di valutare la presentazione di un testo di modifica espressa della medesima legge regionale.

Nel merito, la proposta potrebbe comportare le integrazioni alla legge 38/2019 di seguito illustrate:

1) prevedere che la presentazione delle istanze, comunque denominate, nei confronti di una PA sia corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell’incarico sottoscritte dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità; al riguardo, si osserva che la stessa previsione è contenuta nelle leggi regionali del Veneto (l.r. 37/2019) e del Lazio (6/2019), entrambe non impugnate dal Governo;

2) prevedere che la lettera di affidamento dell’incarico deve contenere i dati del Professionista, gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio, Posta Elettronica Certificata, gli estremi dell’Assicurazione professionale obbligatoria, attestazione circa la regolarità contributiva ed il rispetto della formazione obbligatoria continua, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, il relativo compenso, le modalità di pagamento inclusa l’indicazione di eventuale acconto;

3) prevedere che le amministrazioni interessate dalle modifiche, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un’istanza acquisiscano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell’esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n.

445 del 2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del Committente, secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale; al riguardo, si osserva che analoga prescrizione è contenuta nelle leggi regionali del Veneto (l.r. 37/2019) e del Lazio (6/2019).

La proposta di legge in esame contiene inoltre una indicazione rispetto al divieto di inserimento di clausole vessatorie nei contratti di incarico professionale, previsione questa già inserita nella l.r.

38/2019.

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