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1 b) a) 1. 2. 1. SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

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(1)

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell’INAIL ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione.

2.

Le acquisizioni in economia da parte dell’INAIL avvengono mediante cottimo fiduciario con affidamento a terzi, diretto o previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nei limiti delle soglie e con le modalità stabilite nelle successive Sezioni II e III .

3. L’INAIL non si avvale della procedura in amministrazione diretta prevista dall’art. 125 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. Per ogni acquisizione in economia le Stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163 del 2006.

5. La determinazione a contrarre e di affidamento per l’esecuzione di lavori e servizi e per la fornitura di beni in economia, è emessa dal Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa. Nei casi di affidamento diretto a terzi il medesimo dirigente adotta esclusivamente la determinazione di affidamento.

Art. 2

Criteri di determinazione dei limiti di spesa

1.

I limiti di spesa previsti dal presente Regolamento devono intendersi quali importi complessivi riferiti a ciascun esercizio finanziario:

a)

per i lavori con riferimento alle singole tipologie d’intervento indicate nel successivo art. 6, da effettuarsi in ciascun stabile;

b)

per le forniture di beni e servizi con riferimento a ciascuna stazione appaltante e a ciascuna classe delle categorie da 1 a 14 indicate nel Catalogo allegato al presente Regolamento.

(2)

2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell’IVA.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Ai sensi dell’art. 125 comma 13 è vietato l’artificioso frazionamento degli affidamenti allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo che consentono l’applicazione delle procedure in economia previste dal presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di scelta del contraente

1.In caso di affidamento di lavori, forniture e servizi previa consultazione di operatori economici, questi ultimi devono essere individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla Stazione appaltante.

2.Agli elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3.Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

4.L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Art. 5

Avviso di post- informazione

1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs.163 dl 2006.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA Art.6

Ambito di applicazione

1. Si possono eseguire in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.

163/2006 per importi non superiori ad € 200.000,00 e su motivata

(3)

indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2000;

b) manutenzione di opere e di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

2.

Per i beni sottoposti a tutela storico -artistica l’affidamento in economia per cottimo fiduciario è consentito fino all’importo di € 300.000,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 204 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 7

Esecuzione per cottimi

1. L’affidamento dei lavori mediante cottimo è preceduto da consultazione di almeno cinque operatori economici individuati ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000, si può procedere ad affidamento diretto ad un singolo operatore economico (senza il previo interpello dei cinque operatori economici).

3. Quando la previsione di lavori in economia di cui all’art. 1 del presente Regolamento è inserita tra le somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nella Programmazione ed approvati dal Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa, l’autorizzazione è concessa direttamente dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 145 del DPR. n. 554/99.

(4)

4. La Stazione appaltante procede all’esame delle offerte ed alla individuazione del migliore offerente utilizzando i criteri stabiliti nella lettera d’invito.

5. Nel caso di affidamento diretto (lavori di importo inferiore a € 40.000) l’individuazione del contraente è demandata al Dirigente competente all’adozione dl provvedimento di spesa, su proposta del Responsabile del Procedimento.

6. Nel caso di lavori da eseguirsi su beni sottoposti a tutela storico - artistica le Ditte interpellate dovranno possedere le relative qualifiche, qualunque sia l’ammontare dei lavori, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 201).

Art.8

Contratto di cottimo o lettera ordinativo

1. Il contratto di cottimo, o la lettera ordinativo, devono indicare:

 l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

 i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

 le condizioni di esecuzione;

 il termine di ultimazione dei lavori;

 le modalità di pagamento;

 le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’INAIL all’esecuzione in danno del contraente nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;

 l’ammontare della cauzione e della polizza assicurativa di cui agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché le relative forme di prestazione.

2. Il cottimo si perfeziona con l’invio di lettera ordinativo contenente l’accettazione della lettera di offerta (o preventivo) o con la stipula di apposito contratto nei termini e con le modalità di cui agli artt. 109 e seguenti del D.P.R. 554/99.

Art. 9 Pagamenti

1.

L’importo dei lavori eseguiti sono liquidati dal Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa in base al conto finale e al

(5)

certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

2. Per lavori d’importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell’INAIL disporre, dietro richiesta dell’impresa, pagamenti in corso d’opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal Direttore dei lavori e dei relativi certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento.

3. Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 133 del D.Lgs. 163 del 2006 è vietata la corresponsione di anticipazioni.

4. Al conto finale, da trasmettere al Responsabile del Procedimento per la sottoscrizione dello stesso, deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa e il certificato di regolare esecuzione nel quale vengono indicati:

a) le date di inizio e fine lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d’opera;

g) lo stato finale ed il credito dell’impresa;

h) le eventuali riserve dell’impresa;

i) l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

5. Per lavori di importo non superiore a 40.000 euro e che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità il conto finale può essere redatto ai margini della fattura dal direttore dei lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell’osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del precedente comma 4 del presente articolo. Lo stesso documento è sottoscritto anche dal Responsabile del Procedimento.

6. In caso di manutenzione ordinaria periodica, l’importo può essere corrisposto in forma di canone, ferma restando l’osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti.

(6)

Art. 10 Collaudo

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione nei limiti e ai sensi di quanto disposto dall’art. 141 del D.Lgs 163/2006.

Art. 11 Inadempimento

1.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all’impresa cui è stato affidata l’esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento si applicano le penali stabilite nel contratto o lettera ordinativo.

2.

Inoltre, dopo formale ingiunzione da parte del Direttore dei Lavori rimasta senza esito, e dichiarazione del Responsabile del Procedimento, il Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa risolve il contratto nei casi ivi previsti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

3. Negli altri casi, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese dell’impresa, lasciando comunque salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.

Art. 12

Perizia suppletiva

1. Ove, durante l’esecuzione dei lavori in economia d’importo superiore alla soglia di € 40.000, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sull’eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori similari oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000.

Art. 13

Casi particolari di lavori in economia

1. Costituiscono fattispecie particolari ed eccezionali le seguenti ipotesi regolate dai successivi articoli 14 e 15 del presente Regolamento, caratterizzate dall’elemento “tempo”, in relazione al verificarsi di eventi particolari ed al fine di eliminare o limitare una situazione di pericolo:

(7)

- lavori d’urgenza

- lavori in casi di somma urgenza.

Art. 14

Lavori d’urgenza

Per urgenza deve intendersi la necessità di adottare con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso.

In tal caso è necessario che:

1) il Responsabile Unico del Procedimento o un tecnico all’uopo incaricato rediga:

a) un verbale da cui deve risultare l’urgenza nonché:

i motivi della stessa

le cause che l’hanno determinata

i lavori necessari per rimuoverla

b) una perizia estimativa dei lavori necessari;

2) il verbale e la perizia siano trasmessi al Dirigente competente per l’autorizzazione dei lavori e la copertura della spesa.

Art. 15

Lavori in casi di somma urgenza

Per lavori di somma urgenza devono intendersi quelli connessi ad eventi calamitosi la cui esecuzione va effettuata con immediatezza e senza indugi connessi alla necessità di predisporre una perizia estimativa.

In tali casi:

1)

il soggetto fra il Responsabile Unico del Procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo:

a) redige un verbale da cui deve risultare la somma urgenza con indicazione:

 dei motivi della stessa

 delle cause che l’hanno determinata

 dei lavori necessari per rimuoverla

b) può disporre l’immediata esecuzione dei lavori;

(8)

2) l’importo dei lavori può superare i limiti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del presente Regolamento di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

3) l’affidamento dei lavori da parte del Responsabile Unico del Procedimento (o del tecnico) può avvenire in forma diretta, senza, cioè, neanche una gara informale;

4) l’importo dei lavori è concordato con l’impresa affidataria; in difetto si applica il regime del cosiddetto prezzo imposto (Nuovi Prezzi);

5) il Responsabile Unico del Procedimento (o il tecnico), entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, redige una perizia giustificativa dei lavori e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente per l’approvazione e la copertura della spesa;

6) nel caso il Dirigente non approvi la perizia, vengono pagati esclusivamente i lavori eseguiti.

Il contratto di affidamento dei lavori per somma urgenza va sottoposto alla condizione risolutiva della mancata approvazione di cui al precedente punto 6).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 16

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 si possono acquisire in economia le forniture e i servizi ricompresi in ciascuna classe delle categorie da 1 a 14 del Catalogo allegato al presente Regolamento, e per importi non superiori alla soglia comunitaria individuata per le Stazioni appaltanti di cui all’art. 28 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.

163/2006.

(9)

2. Nei limiti di cui al precedente comma il ricorso all’acquisizione in economia di forniture e i servizi è, altresì, consentita nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 125, comma 10) e cioè:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza i relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. Fermi restando i limiti di spesa di cui all’ art. 2, ai fini del calcolo degli importi di cui al precedente comma 1 si tiene conto di quanto previsto all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 17

Esecuzione per cottimi

1. L’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo è preceduta da una consultazione di almeno cinque operatori economici individuati ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Per le acquisizioni di importo inferiore a € 40.000, si può procedere ad affidamento diretto ad un singolo operatore economico (senza il previo interpello dei cinque operatori economici).

(10)

3. La Stazione appaltante procede all’esame delle offerte ed alla individuazione del migliore offerente utilizzando i criteri stabiliti nella lettera d’invito.

4. Nel caso di affidamento diretto l’individuazione del contraente è demandata al Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa, su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 18

Contratto di cottimo o lettera ordinativo

1. Il contratto di cottimo, o la lettera ordinativo, devono indicare:

 l’oggetto della fornitura o del servizio da acquisire;

 l’importo del contratto;

 le condizioni di esecuzione;

 il termine di consegna dei beni;

 durata del contratto;

 eventuale previsione di proroghe;

 le modalità di pagamento;

 le penalità in caso di inadempienze contrattuali e il diritto dell’INAIL all’esecuzione in danno del contraente, nonché alla risoluzione del contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del contraente stesso e nelle ipotesi specificamente indicate;

 l’ammontare della cauzione e della polizza assicurativa ai sensi dell’art. 104 delle norme sull’Ordinamento amministrativo contabile dell’istituto.

2. Il cottimo si perfeziona con l’invio di lettera ordinativo contenente l’accettazione della lettera di offerta (o preventivo) o con la stipula di apposito contratto.

Art. 19 Pagamenti

1. L’importo delle forniture di beni e servizi sono liquidati dal Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. E’ vietata la corresponsione di anticipazioni.

(11)

3. In caso di servizi e/o forniture periodici, l’importo può essere corrisposto in forma di canone, ferma restando l’osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 1.

Art. 20 Inadempimento

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all’impresa cui è stata affidata la fornitura di beni e/o servizi si applicano le penali stabilite nel contratto o lettera ordinativo.

2. Inoltre il Dirigente competente all’adozione del provvedimento di spesa risolve il contratto nei casi previsti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

3. Negli altri casi può disporre l’esecuzione di tutto o parte della fornitura o del servizio, in danno dell’impresa, lasciando comunque salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1.

Nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione dl D.Lgs.

163/2006 trova applicazione il disposto di cui al comma 22 dell’art.

253 del DLgs. 163/2006.

CATALOGO DEI BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE IN ECONOMIA

COD CATEGORIA COD CLASSI

001 Arredi e complementi di arredo 001 Armadi, divisori, cassettiere e archiviazione 002 Tavoli

003 Sedie e poltrone 004 Complementi d'arredo

(12)

005 Arredi e giochi per asili nido 006 Arredi e attrezzature mensa 007 Opere d'arte

002 Macchine e strumenti per l'ufficio 001 macchine per ufficio 002 Strumenti per Ufficio 003 Materiali e apparecchiature tecnico

sanitarie 001 Arredo Ambulatori Medici

002 Apparecchi e attrezzature per Centri di fisiokinesiterapia e di riabilitazione 003 Apparecchiature Ambulatori Medici 004 Apparecchiature Ambulatori Specialistici 005 Strumentario Ambulatori Medici

006 Strumentario Ambulatori Specialistici 007 Materiale di consumo Sanitario 008 Prodotti farmaceutici

004 materiali e apparecchiature

tipografiche 001 Attrezzature e macchinari

002 materiale di consumo tipografico

005 Strumenti e materiali per laboratorio 001 Strumenti di misurazione, rilevazione e controllo 002 Apparecchiature da laboratorio

006 materiali e apparecchiature centri

protesi 001 Arredi e attrezzature per degenza

002 Ausili per degenza 003 Elettromedicali

005 Materiale di consumo per degenze

006 attrezzature e macchine per officine centri protesi 007 arredi per officine centri protesi

008 Materiale di consumo per officine centri protesi 009 Servizi per officine centri protesi

007 Elettronica, Fotografia, Ottica ed

Audio/Video - 001 Audio/Video

002 Fotocamere e videocamere

008 Hardware 001 Server

002 Personal computer 003 Componenti per server

004 Componenti per PC e per periferiche 005 Stampanti

(13)

006 Altre periferiche

007 Accessori per PC e per altre periferiche

009 Software 001 Software di base applicativo e relativi upgrade

002 Software multimediale e relativi upgrade 003 Software di rete (networking) e relativi upgrade 010 Apparati e Servizi di Telefonia e

Trasmissione 001 Servizi di telefonia fissa

002 Servizi di trasmissione dati

003 Accessori di telefonia e trasmissione dati 004 Telefoni

005 Sistemi per telefonia IP 006 Accessori telefonici 007 Sistemi DECT

008 Operatori e call center

009 Apparati per trasmissione dati 010 Servizi per ICT

011 Materiale di Consumo 001 Cancelleria

002 Carta, Cartoncino

003 Accessori per l'informatica 004 Dispositivi per l’identificazione 012 Servizi per il personale 001 Ristorazione

002 Mobilità

003 Servizi di formazione

004 Aggiornamento tecnico specialistico 005 Servizi di selezione del personale 006 Servizi sociali e assistenziali 013 Beni e Servizi Strumentali 001 Servizi Assicurativi

002 Servizi bancari 003 Servizi di noleggio 004 Servizi postali

005 Servizi di riproduzione 006 Servizi di Consulenza e Studi

007 Servizi e spazi pubblicitari ed informativi 008 Organizzazione stand ed eventi

(14)

009 Servizi logistici

010 Manutenzione e riparazione beni mobili 011 Progettazione e sviluppo software

012 Servizi di assistenza e manutenzione HW e SW 013 Servizi di interpretariato e traduzione

014 Beni e Servizi per gli immobili 001 Servizi di igiene ambientale 002 Servizi di Somministrazione 003 Servizi tecnici e professionali 004 Beni e Servizi per la sicurezza 005 Servizi di conduzione impianti

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