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NORME DISCIPLINARI PER I DIRIGENTI

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Allegato 2 alla circ. n. 71/2009

NORME DISCIPLINARI PER I DIRIGENTI

Ai sensi dell’art.55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/01, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del presente Codice equivale a tutti gli effetti alla sua affissione agli ingressi della sede di lavoro.

Al personale con qualifica dirigenziale, di prima e seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non, si continuano ad applicare le disposizioni contenute nell’allegato della deliberazione n. 516 del 12 dicembre 2006 e nella Circolare n. 56 del 22 dicembre 2006 per le parti non in contrasto o modificate dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

In particolare si conferma il seguente regime delle competenze:

• emanazione di provvedimento di licenziamento, previo esperimento del previsto procedimento disciplinare di cui agli articoli delle allegate norme regolamentari:

• dirigenti con incarico di livello generale: Consiglio di Amministrazione;

• dirigenti con incarico non di livello generale: Direttore Generale.

• emanazione di provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, nelle ipotesi previste dalla disciplina allegata:

• dirigenti con incarico di livello generale: sospensione obbligatoria: Direttore Generale; sospensione facoltativa: Consiglio di Amministrazione.

• dirigenti con incarico non di livello generale: sospensione obbligatoria: Direttore Centrale o Regionale di riferimento; sospensione facoltativa: Direttore Generale.

SANZIONI CONSERVATIVE

L’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, ha introdotto le seguenti fattispecie di sanzione conservativa applicabili anche al personale dirigente:

Ai sensi dell’art. 55 bis comma 7 del Decreto Legislativo 165/01, il dirigente appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o di una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione con l’autorità disciplinare competente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione dell’amministrazione di appartenenza della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni;

Ai sensi dell’art. 55 sexies comma 3 del Decreto Legislativo 165/01, il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in

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relazioni a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.

Nei predetti casi la competenza per l’istruttoria sull’accertamento delle infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente è di competenza dell’ufficio disciplinare e contenzioso ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate, ai sensi dell’art. 68 comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/09:

 dal Direttore Centrale o Direttore Regionale di riferimento per i dirigenti con incarico di livello non generale;

 dal Direttore Generale per i dirigenti con incarico di livello generale.

DECORRENZA

Le predette norme entrano in vigore a partire dal giorno 15 novembre 2009.

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