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COMUNE DI FISCAGLIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

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COMUNE DI FISCAGLIA Provincia di Ferrara

COMUNE DI FISCAGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 05.11.2020

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INDICE

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' Articolo 2 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE Articolo 3 CONTESTAZIONE E NOTIFICA

Articolo 4 COMPETENZA

Articolo 5 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Articolo 6 SCRITTI DIFENSIVI

Articolo 7 CONTRODEDUZIONI DELL'ORGANO ACCERTATORE Articolo 8 AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI

Articolo 9 STRUTTURA COMPETENTE

Articolo 10 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ED AUTOTUTELA

Articolo 11 ORDINANZA/INGIUNZIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 12 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Articolo 15 PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16 RACCORDO CON ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI

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Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il procedimento per l’emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981 n. 689.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali, in normative sovracomunali per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro di competenza del Comune, che siano accertate dagli organi del Comune di Fiscaglia o il cui rapporto, ai sensi della legge 689/1981, venga trasmesso al Comune di Fiscaglia per competenza da un organo accertatore esterno.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 pari a un terzo del massimo edittale o al doppio del minimo se più favorevole, è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

5. La finalità del presente regolamento è di disciplinare il dettaglio dell'applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dalla Legge o dalle norme di settore, le quali, pertanto, prevalgono sulle norme del presente regolamento.

Articolo 2 – Accertamento della violazione

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento, debitamente numerato e registrato dall'organo accertatore deve, di norma, contenere:

a) l’indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni diciotto o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;

d) le generalità del legale rappresentante e/o del responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 n. 689

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e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;

f) l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;

g) l'indicazione dell'Autorità competente dalla quale il trasgressore ha il diritto, se richiesto, di richiedere di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della Legge;

h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore;

i) la menzione della eventuale possibilità di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 n. 689 con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

j) la sottoscrizione del verbalizzante.

Articolo 3 – Contestazione e notifica

1. La violazione deve essere contestata nei modi previsti dall'art. 14 della Legge n.689/81, al trasgressore ed agli obbligati in solido ovvero a chi era tenuto alla sorveglianza nei casi descritti alla lettera c) dell’articolo precedente.

Articolo 4 – Competenza

1. La competenza procedimentale relativa all’applicazione delle sanzioni segue il principio di coerenza con la competenza settoriale per materie, come definita negli strumenti organizzativi del comune.

2. La competenza procedimentale in fase di accertamento delle violazioni è estesa agli organi di vigilanza ed alle forze dell’ordine. In materie particolari, quando ammesso o consentito da disposizioni di legge specifiche, il potere di accertamento degli illeciti amministrativi è riconosciuto anche in capo a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali una specifica disciplina ne dia facoltà.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 5 – Pagamento in misura ridotta

1. L’irrogazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n.689/81, quando non espressamente escluso dalla norma specifica, è d’obbligo e, con la precisa funzione di evitare l’esame della violazione nel merito, consente l’oblazione amministrativa senza possibilità di ricorso, a

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fronte di una quantificazione dell’ammontare della sanzione, insensibile alle possibili circostanze sia attenuanti che aggravanti.

2. Il pagamento in misura ridotta, se effettuato nei termini perentori di cui all’art. 16, comma 1 della Legge n.689/81, costituisce acquiescenza, estingue l'obbligazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il procedimento sanzionatorio. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati estinguendo l'obbligazione.

3. Il pagamento non è rimborsabile, salvo il caso di pagamenti multipli della stessa sanzione da parte di più soggetti.

4. In caso di mancato pagamento nei termini, l’organo accertatore provvede a rimettere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81 alla struttura competente ai sensi del precedente articolo 4. L’eventuale pagamento oltre il termine non estingue l’obbligazione, il procedimento sanzionatorio prosegue e la somma pagata verrà considerata un acconto sull’importo della sanzione come determinata nel corso del procedimento.

5. In base all’art. 17 della Legge n.689/81, all’organo accertatore compete la verifica dell’avvenuta oblazione amministrativa in misura ridotta. Qualora, però, l’organo accertatore sia esterno all’amministrazione comunale, il rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 689/81, contenente il verbale di accertamento di cui all’art. 2 precedente, deve essere trasmesso anche al comune contestualmente alla notifica ai responsabili, per essere assegnato alla struttura comunale competente per materia, a cui compete la verifica dell’avvenuta oblazione amministrativa in misura ridotta.

Articolo 6 – Scritti difensivi

1. Il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notifica della violazione previsto dall'art. 18 della Legge per la presentazione al comune di scritti difensivi e per richiedere l’audizione è perentorio.

2. La presentazione degli scritti difensivi equivale a rinuncia al beneficio del pagamento in misura ridotta. Parimenti, l’avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine comporta l’archiviazione per ritiro degli eventuali scritti difensivi pervenuti.

3. Gli scritti difensivi, a pena di irricevibilità, devono essere opportunatamente sottoscritti e contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono ed i motivi del ricorso.

4. L’assegnazione degli scritti difensivi alla struttura organizzativa comunale competente ovvero la decorrenza del termine di 30 giorni per la loro presentazione, dà inizio al relativo procedimento amministrativo per la determinazione della sanzione, la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, la

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gestione degli eventuali ricorsi, la riscossione anche forzata della somma dovuta.

5. Con gli scritti difensivi e la documentazione ivi allegata il soggetto ritenuto responsabile della violazione contestata, può richiedere l’archiviazione del procedimento, invocando l’infondatezza dell’accertamento ovvero evidenziando eventuali circostanze attenuanti che consentano di ridurre l’importo della sanzione.

Articolo 7 - Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni dell'organo accertatore o che abbiano rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, il responsabile del procedimento può decidere di trasmettere copia degli stessi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In mancanza di risposta entro il termine di cui sopra, il responsabile del procedimento assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.

3. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

Articolo 8 – Audizione degli interessati

1. Nel termine di cui all’art. 6, comma 1 precedente, i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni contestate possono chiedere al comune di essere sentiti, producendo istanza scritta che verrà assegnata alla struttura competente la quale convocherà gli interessati, con preavviso di almeno giorni 10 (dieci) rispetto alla data fissata, mediante avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione può essere disposta con notifica di atto a mezzo messo comunale, con posta elettronica certificata, con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati potranno comparire personalmente o farsi rappresentare da un legale di fiducia munito di apposita delega.

3. La struttura comunale competente può farsi assistere, nel corso dell’audizione, dall’organo accertatore.

4. Sarà cura del comune procedere alla redazione del verbale di audizione che andrà sottoscritto dalle parti e consegnato in copia ai soggetti interessati.

5. La mancata presentazione nel giorno fissato, senza alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

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Articolo 9 – Struttura competente

1. La struttura comunale competente, come individuata ai sensi dell’art. 4 precedente, provvede a:

a. ricevere i rapporti, ex articolo 17 della Legge, di mancato pagamento dell’importo in misura ridotta per i successivi adempimenti;

b. esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi accertatori;

c. ricevere ed esaminare gli scritti difensivi presentati dai trasgressori e/o dagli obbligati in solido nei termini di legge;

d. gestire l’audizione dei trasgressori e redigerne processo verbale;

e. trasmettere, se lo ritiene opportuno, gli scritti difensivi ed il verbale di audizione all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;

f. richiedere, nei casi di particolare complessità, ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori, né vincolanti, a organi interni e/o esterni;

g. esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;

h. predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria, alternativamente l’ordinanza/ingiunzione di pagamento od ordinanza motivata di archiviazione di cui al successivo art. 10;

i. notificare, entro i termini previsti dalla legge, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione o l'ordinanza motivata di archiviazione della stessa ai soggetti interessati, a mezzo del servizio postale o negli altri modi legali;

j. trasmettere all'organo accertatore copia dell'eventuale ordinanza di archiviazione;

k. istruire le eventuali istanze di rateizzazione del pagamento e predisporre il provvedimento di autorizzazione, nei casi previsti nel successivo art.

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l. accertare l'avvenuto pagamento nei termini previsti;

m. predisporre i ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con l'ordinanza di ingiunzione, come previsto dal successivo articolo 13.

Articolo 10 – Ordinanza di archiviazione ed autotutela

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1. L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa dal Responsabile della struttura comunale competente per materia, su proposta del responsabile del procedimento (laddove le due figure non coincidano), quando l’accertamento non è ritenuto sufficientemente fondato e cioè:

a. se dall'esame della documentazione ed in particolare degli atti difensivi, a fronte o meno delle controdeduzioni e dei pareri ulteriori, appaiono fondate le obiezioni sollevate o è posta in dubbio la responsabilità dei trasgressori;

b. se il processo verbale di accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione ed ai suoi responsabili.

2. L'ordinanza motivata di archiviazione viene notificata al soggetto indicato nel processo verbale di accertamento della sanzione.

3. È fatta sempre salva la facoltà dell'organo accertatore, qualora ricorrano i presupposti, di procedere all'annullamento in autotutela del processo verbale di accertamento, anche successivamente alla sua notificazione, dandone comunicazione al soggetto interessato ed alla struttura comunale competente.

Articolo 11 – Ordinanza/ingiunzione e criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative

1. In esito ad apposita istruttoria che valuta quanto esposto negli scritti difensivi e nel verbale di audizione, in relazione al contenuto ed alla forma del verbale di accertamento, se non emergono elementi che suggeriscono l’archiviazione della sanzione, ai sensi dell’art. 10 precedente, il Responsabile della struttura comunale competente adotta l’ordinanza/ingiunzione di pagamento di cui all’art. 18 della Legge n.

689/81.

2. Il Responsabile della struttura comunale competente, nell'emettere l'ordinanza/ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, graduandolo in relazione ai criteri di valutazione indicati dall'art. 11 della Legge n. 689/81. A tal fine si applicano i “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative” contenuti nell’Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 12 – Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'articolo 26 delle Legge n. 689/81, il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono

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richiedere, in carta libera, al comune il pagamento rateale della sanzione con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 30 (trenta) rate mensili; in tal caso all’importo della sanzione come notificato, va aggiunta la quota per interessi, che maturano nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del trasgressore, che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento della sanzione in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea atta a comprovare l’impatto del pagamento unico sulla sua attività imprenditoriale, lavorativa o sulla sua situazione familiare.

3. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento, indicando un indirizzo e-mail per la riposta se non in possesso di PEC.

4. La struttura competente, ove ricorrano le condizioni suindicate, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato, da comunicare all’indirizzo di cui al comma 3, specificando le modalità ed i termini delle rate di pagamento, attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.

5. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate, la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 300 (trecento) e con rate di importo inferiore a euro 100 (cento);

6. Le rate mensili sono articolate come segue, per fasce di debito:

a. da 300,01 a 500,00 euro: fino a tre rate mensili;

b. da euro 500,01 a euro 3.000,00: da quattro a dodici rate mensili;

c. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

d. oltre euro 6.000,01: da venticinque a trenta rate mensili.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque sempre senza eccedere il limite delle trenta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

8. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

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9. L' obbligazione può essere estinta spontaneamente in ogni momento, mediante un unico pagamento delle rate residue, previo ricalcolo della quota per interessi.

10. Le rate scadute possono essere pagate anche dopo la scadenza, ma entro i successivi 3 (tre) mesi e con maggiorazione di euro 20 (venti); oltre tale termine l’accordo alla rateazione è da intendersi revocato ipso facto, e l’obbligato sarà tenuto al pagamento, in un'unica soluzione entro i successivi 30 (trenta) giorni, del residuo ammontare della sanzione comprensivo anche degli interessi eccedenti a titolo di sanzione, come a suo tempo calcolati.

Articolo 13 – Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione come determinata dall'ordinanza/ingiunzione, o come stabilito all’art. 12, comma 10 precedente, la struttura competente promuove il procedimento di riscossione coattiva delle somme dovute dai soggetti sanzionati non adempienti nei modi previsti dalla Legge 689/81.

Articolo 14 – Sanzioni amministrative accessorie 1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

a. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

b. obbligo di rimozione di materiali o opere abusive;

c. obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell’ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali e dispongano che a una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti e delle ordinanze comporti l’applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Quando le circostanze lo esigano la sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti, il Responsabile della struttura comunale competente, con proprio provvedimento, assegna al trasgressore un congruo termine per provvedere in relazione all’entità delle operazioni da eseguire.

4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all’esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d’Ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico degli stessi.

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5. Le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste sono normalmente applicate con l'ordinanza/ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.689/81.

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono sempre applicate nel rispetto della suddetta Legge n.689/81.

Articolo 15 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, in analogia a quanto disposto dall'art. 124 del D.lgs. 267/200.

2. Il presente regolamento è trasmesso a tutti i responsabili di settore del comune.

Articolo 16 – Raccordo con altri regolamenti comunali

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

2. In forza del Provvedimento del Commissario n. 21 del 13/02/2014, in attuazione del disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 della Legge 689/81, per le violazioni alle ordinanze emanate dagli organi del comune di Fiscaglia ed ai suoi regolamenti, qualora ivi non diversamente disposto, l’importo minimo per il calcolo del pagamento in misura ridotta è stabilito in euro 100 (cento/00).

3. In forza dell’art. 7-bis della L.R. 21/1984 e del Provvedimento del Commissario n. 22 del 13/02/2014, a cui si rimanda per i dettagli operativi, nei modi e con le deroghe ivi previsti, l’irrogazione della sanzione pecuniaria è preceduta dalla diffida amministrativa finalizzata a sanare gli effetti dell’infrazione nei seguenti casi:

a. per tutte le violazioni di natura amministrativa a normative di fonte statale, regionale o comunale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico;

b. per tutte le violazioni a regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile e urgente, accertate su iniziativa di organi comunali.

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Articolo 17 – Disposizioni finali

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

5. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

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ALLEGATO 1

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge o da qualsiasi altra fonte normativa tra un limite minimo ed un limite massimo e l’irrogazione delle sanzioni accessorie facoltative, è condotta nel rispetto del principio di proporzionalità tra l’entità dell’infrazione, misurata su una scala di severità e l’entità della sanzione.

Ai sensi dell’art. 11 della Legge 689/1981, l’entità dell’infrazione è valutata in base a quattro parametri:

a) la “gravità della violazione”, che valuta il coinvolgimento soggettivo dell’agente, inteso come grado di intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza, imperizia dell’autore della violazione, da valutarsi anche con riferimento:

1. alle concrete modalità di commissione della violazione, inerenti il tempo, il luogo, i mezzi impiegati;

2. alle conseguenze dell’infrazione sul contesto e sull’ambiente, potenziali o reali, intese come effetti di danno, rischi, pericoli o anche solo disagio e fastidio per l’uomo, gli animali, le cose e l’ambiente.

b) l’”opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione”, che non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale post factum del soggetto cui è contestato l’illecito. Ai fini della diminuzione della sanzione, i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto comportano un’attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall’illecito, purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunte dall’agente stesso, prima dell’apertura del procedimento sanzionatorio o delle visite di controllo dell’organo accertatore. Non si richiede, in genere, ai fini della riduzione della sanzione, un atteggiamento necessariamente fattivo da parte dell’agente: può valere anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell’illecito, pur restando maggiormente apprezzabile un atteggiamento assimilabile al recesso attivo, fino al contrarius actus inteso ad eliminare o ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta. È comunque imprescindibile, in entrambi i casi, che tali condotte siano poste in essere consapevolmente in un momento antecedente l’avvio del procedimento sanzionatorio. Ed è perciò irrilevante, in funzione diminuente, l’atteggiamento successivo tenuto dall’autore della violazione, in quanto un eventuale ed anormale persistenza dovrebbe condurre semmai a connotare in termini di particolare gravità la condotta da sanzionare (orientamento conforme a CdS, Sentenza Sez. VI 21/12/2012 n. 6638);

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c) la “personalità dell’agente” trasgressore, che comporta:

1. attenuazione del giudizio di severità in presenza di atteggiamento collaborativo e di disponibilità prestata e manifestata al fine di rimuovere le conseguenze della violazione o ridurle al minimo. Vi si valuta, ad esempio, anche la fattiva collaborazione procedimentale post factum del soggetto cui è contestato l’illecito;

2. aggravamento del giudizio in presenza di eventuali precedenti illeciti amministrativi, attinenti la stessa materia, a lui già contestati nei 5 anni precedenti;

d) le “condizioni economiche” dell’agente trasgressore, le quali saranno valutate in modo tale da rendere comunque effettiva la funzione deterrente della sanzione. È l’unico parametro extra-procedimentale, nel senso che non è correlato alla violazione commessa e, in assenza di riscontri negli atti in possesso del Comune o nella specifica documentazione presentata dagli interessati, viene assunto nel suo grado “normale” (vedi infra). Il parametro riconosce e misura un disagio che può essere multiforme e viene distinto in:

1. disagio economico, del trasgressore:

• se il trasgressore e gli obbligati sono persone fisiche, si tiene conto in via prioritaria, ma non esclusiva, dell’ISEE del loro nucleo familiare in corso di validità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i fattori che permettono di misurare il disagio economico sono i seguenti:

- con ISEE inferiore a € 20.000;

- nucleo con figli a carico;

- assenza di entrate stabili, disoccupato, licenziato, rendite assenti o irrilevanti;

- altre situazioni ritenute idonee a configurare la sussistenza di una condizione di disagio economico;

• se il trasgressore e gli obbligati in solido non sono persone fisiche, il disagio economico è valutato solo se l’impatto della sanzione sull’assetto economico e finanziario dell’azienda è drastico, tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell’irrogazione della sanzione da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata che descriva in modo convincente:

- le condizioni di crisi aziendale o di mercato;

- l’impatto della sanzione sull’assetto economico-finanziario aziendale insieme all’incapacità di surroga da parte dei soci/titolari;

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- altre situazioni ritenute idonee a configurare la sussistenza di una condizione di disagio economico;

2. vulnerabilità sociale, che misura il grado di fragilità e di tenuta del nucleo familiare nel contesto socio-relazionale di riferimento sul quale la sanzione finisce inevitabilmente per produrre ulteriore impatto:

• se il trasgressore e gli obbligati sono persone fisiche si valuta la sussistenza di situazioni familiari e personali di particolare gravità risapute o comprovate da strutture sanitarie accreditate:

- agente o suoi familiari di I° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità superiori al 60%;

- il trasgressore è in qualche modo qualificabile come un disagiato psichico, un disadattato, uno sbandato, emarginato, ecc.;

- altre situazioni opportunamente documentate, ritenute idonee a configurare la sussistenza di una condizione di disagio economico e/o di fragilità sociale.

• se il trasgressore e gli obbligati in solido non sono persone fisiche, si valuta l’impatto della sanzione sull’indotto sociale connesso all’azienda:

- ripercussioni che la sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati;

- l’impresa risulta già interessata da Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di ammortizzatori sociali a protezione dell’occupazione;

- altre situazioni opportunamente documentate, ritenute idonee a configurare la sussistenza di una condizione di fragilità o vulnerabilità sociale.

La valutazione sull’entità dell’infrazione si basa su una griglia (vedi TABELLA 1.) impostata sui quattro parametri descritti ai punti a), b), c) e d) precedenti, ciascuno articolato in tre gradi di qualità, come “attenuante”, “normale” o

“aggravante”.

I quattro parametri hanno lo stesso peso specifico nella determinazione del livello di severità dell’illecito e pertanto esprimono ciascuno un valore pro- quota della differenza tra il limite massimo ed il limite minimo della sanzione (

Mm).

Tale valore singolo di ogni parametro, è modulato in:

• “valore nullo”, per qualità “attenuante” (pro quota = 0);

• “valore medio”, per qualità “normale” (pro quota = 1/8 di

Mm);

• “valore pieno”, per qualità “aggravante” (pro quota = 1/4 di

Mm).

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L’importo della sanzione è quindi determinato sommando al minimo edittale i valori singoli di tutti i parametri della griglia; ne consegue che, nel caso in cui tutti i parametri rappresentino una circostanza “attenuante”, la sanzione coinciderà con il minimo edittale, mentre in caso che si qualifichino tutti come circostanza “aggravante” la sanzione sarà comminata al massimo edittale. Per valori intermedi i pro-quota sono assunti senza decimali.

TABELLA 1.

PARAMETRO ATTENUANTE NORMALE AGGRAVANTE

a) Gravità della

violazione

• La norma e l’obbligo violati sono poco conoscibili dall’agente o costituiscono oggetto di interpretazioni contrastanti di organi giurisdizionali.

• È presumibile la buona fede o una componente decisiva di involontarietà, accidentalità, fatalità, disattenzione, mera distrazione omissiva.

• La violazione è solo formale.

• Non si paventano danni, pericoli, fastidi, disagi, potenziali o reali.

• L’ignoranza della norma non è scusabile.

• È plausibile la colpevole negligenza di qualsiasi grado, l’omissione di controllo, la

superficialità, la

sottovalutazione dell’onere e degli effetti.

• L’illecito comporta danno, pericolo, fastidio, disagio di piccola entità, poco esteso e poco incisivo, anche solo potenziali, che non richiedono azioni correttive, risarcitorie, riparatorie, restaurative:

l’interruzione del

comportamento commissivo od omissivo blocca la produzione di effetti negativi e non vi sono esiti persistenti.

• La norma è data come certamente nota all’agente.

• C’è intenzionalità, dolo, ostentata noncuranza, menefreghismo, disinteresse, minimizzazione degli effetti.

• L’illecito ha prodotto o produce danni, pericoli, fastidi, disagi, ance solo potenziali di entità superiore che richiedono o possono richiedere anche in prospettiva azioni di recupero, correttive, risarcitorie, riparatorie, restaurative, ristorative.

b) Opera svolta

dall’agente per contrastare le

conseguenze della violazione

• L’agente si era già attivato prima dell’intervento dell’organo accertatore ed ha messo in atto azioni in grado di contrastare gli effetti dell’infrazione e/o per regolarizzare la posizione illecita.

• L’agente ha assunto o ha dichiarato di attivarsi per assumere iniziative di contrasto e/o di regolarizzazione della posizione illecita solo dopo l’intervento dell’organo accertatore.

• L’agente non si attiva né dichiara di volersi attivare per contrastare gli effetti dell’infrazione, per regolarizzare la posizione illecita.

c) Personalità dell’agente

• L’agente manifesta atteggiamento pienamente collaborativo e di disponibilità al fine di risolvere l’illecito.

• Riconosce e non nasconde le proprie responsabilità.

• Nessuna precedente violazione contestata in relazione alla specifica norma violata o alla materia dell’infrazione.

• L’atteggiamento dell’agente è neutrale ed inerte, non collabora, ma neppure ostacola indagini e procedure.

• L’agente è recidivo, con riguardo alla norma violata o anche solo alla materia dell’infrazione, in ragione di un’unica precedente sanzione.

• L’agente non è per nulla collaborativo e non è disponibile a risolvere l’illecito.

• Rifiuta le notifiche, si nega, si rende irreperibile.

• Rifiuta le responsabilità conseguenti alla violazione e tenta di mistificare, nascondere l’infrazione o di confondere la ricostruzione dei fatti.

• L’agente ha commesso in precedenza più infrazioni alla norma violata o anche solo alla materia dell’infrazione.

(17)

17

PARAMETRO ATTENUANTE NORMALE AGGRAVANTE

d) Condizioni economiche

• Il trasgressore ha un ISEE inferiore a 20.000 € e al contempo:

• ha almeno tre familiari a carico e/o

• è affetto da disagio e sbandamento sociale e/o

• nel suo nucleo familiare qualcuno è affetto da disabilità, malattie, invalidità gravi.

• Il trasgressore è disoccupato o ha perso recentemente il lavoro o altra fonte di entrate principale e non ha patrimoni o entrate ulteriori proficue.

• L’azienda responsabile dell’infrazione risente marcatamente della crisi economica in atto: negli anni ha ridotto il fatturato aziendale e ci sono vaghi o pochi segnali di ripresa in prospettiva.

• L’azienda responsabile dell’infrazione ha dovuto ridurre il personale di recente o ha fatto ricorso all’istituto

della CIG o altri

ammortizzatori; i livelli di occupazione sono minacciati.

• Il trasgressore ha un ISEE inferiore a 20.000 €.

• Nonostante la crisi economica in atto, l’azienda ne risente solo marginalmente e non ha problemi economici particolari.

• I livelli occupazionali in azienda sono stabili e solidi e non sono minacciati dall’applicazione della sanzione.

• Il trasgressore non versa in situazione di difficoltà economica, ha un ISEE superiore a 20.000 € e non ha perso recentemente il lavoro o altra fonte di entrate principale.

• L’azienda è presumibilmente florida; i mancati controlli o l’infrazione non derivano dalla necessità di riduzione delle spese.

• Il trasgressore è personaggio di spicco o di riferimento della società.

• Il suo nucleo familiare non presenta alcun tipo di vulnerabilità sociale.

• Nonostante l’applicazione della sanzione non abbia alcuna ricaduta sul quadro occupazionale aziendale, l’infrazione ha generato peggioramento delle condizioni di lavoro o di socialità dei lavoratori.

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