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COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA CONDIZIONI TECNICHE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

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COMANDO COMPRENSORIO “CECCHIGNOLA”

CONDIZIONI TECNICHE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI

AUTOMATICI

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ART. 1 - PREMESSA

Il Comando Comprensorio Cecchignola con sede in Roma, viale dell’Esercito 85 (nel seguito del presente atto anche denominato semplicemente “Amministrazione Difesa” o

“A.D.” o "COMCEC"), intende affidare in concessione a terzi, la gestione del servizio

“distributori automatici” annesso alle proprie strutture di Protezione Sociale.

Il presente capitolato (comprensivo degli allegati) è parte integrante del contratto di appalto stipulato con la Ditta/Società aggiudicataria (da ora in avanti denominata anche

"Concessionario" o “contraente”) e riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio.

Il servizio da affidare in concessione è destinato agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, personale civile della Difesa che a qualsiasi titolo si trovino all’interno delle strutture elencate nel presente capitolato tecnico.

ART. 2 - RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE DIFESA

L’A.D. nominerà un proprio rappresentante, di seguito riportato come “Rappresentante per L’A.D.”, al quale faranno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, ivi compresa l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "Rappresentante per il Concessionario", di cui al successivo articolo 4. Il "Rappresentante per l’Amministrazione Difesa" potrà, a sua volta, designare un Ufficiale/Sottufficiale/Graduato di truppa per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza temporanea nell’espletamento di ogni attività ritenuta utile per il controllo del rispetto, da parte del Concessionario, di tutti i termini contrattuali in modo da assicurare la perfetta esecuzione del servizio.

ART. 3 - REFERENTE PER IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

In ogni Comando destinatario del servizio " distributori automatici ", dovrà essere nominato un "Referente per il responsabile dell'esecuzione" al quale faranno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio per il solo Ente di appartenenza, ivi compresa l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il "Rappresentante per il Concessionario", di cui al successivo articolo con l'unica eccezione delle comunicazioni relative a diffide/applicazione di penalità o di risoluzione del contratto che rimangono in capo solo al "Responsabile per l'esecuzione", ossia al Comandante pro-tempore del Comando Comprensorio Cecchignola, che si avvarrà del "Rappresentante per l'A.D." per le comunicazioni formali. In mancanza di nomina del rispettivo "Referente per il responsabile dell'esecuzione", i compiti devoluti a quest'ultimo nell'ambito della infrastruttura dell'Ente di riferimento sono svolti dal Comandante medesimo.

ART. 4 - RAPPRESENTANTE PER IL CONCESSIONARIO

Per il servizio affidato in concessione, il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Rappresentante per l’A.D., entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio rappresentante qualificato, onde intrattenere stretti contatti con l’A.D., affinché il servizio venga eseguito regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. In mancanza della nomina, il concedente considererà quale

"Rappresentante per il Concessionario" il firmatario dell’atto di concessione che dovrà rispondere a tutti i requisiti professionali secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Tale rappresentante, gradito all’A.D., dovrà essere disponibile in ogni momento dello svolgimento del servizio affidato in concessione in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità. In caso di assenza superiore alle 24 ore (malattia o per altre cause di forza maggiore), il Concessionario provvederà a nominare un suo sostituto, dandone preventiva comunicazione al Rappresentante per l’A.D..

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Per tale incarico di responsabilità il Rappresentante per il Concessionario deve essere qualificato e presentarsi come interlocutore unico dell’A.D.. Per motivi di immagine, il Rappresentante per il Concessionario non potrà mai identificarsi con un addetto ai servizi ma rivestire l’incarico in via esclusiva e dovrà, altresì, sia essere alle dirette dipendenze del Concessionario sia coordinare e dirigere tutto il personale addetto ai vari servizi.

Dovrà inoltre porsi in modo costruttivo nei confronti del Rappresentante per l’A.D. o del relativo Referente per il responsabile dell'esecuzione, dimostrando senso di responsabilità e competenza nel porre in essere tutte le procedure atte a prevenire possibili insoddisfazioni da parte degli utenti.

In ogni caso, l’A.D. si riserva la facoltà - per il tramite di apposita e circostanziata richiesta formale del Rappresentante per l’A.D. - di chiedere al Concessionario la sostituzione del proprio Rappresentante - ove non gradito - che dovrà essere effettuata non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della richiesta dell’A.D.. Trascorso infruttuosamente detto termine, l’A.D. si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione ai sensi del articolo 473, comma 3, lettere e), del D.P.R. n. 90/2010.

ART. 5 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio e le suddette attività si svolgeranno presso le strutture dei seguenti Enti:

 COMANDO COMPRENSORIO CECCHINGOLA (COMCEC)

Caserma “Filiberto” viale dell’Esercito n. 85, 00143 ROMA.

 COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO (COMFORDOT)

Caserma “Arpaia” viale dell’Esercito n. 170, 00143 ROMA.

 COMANDO GENIO ( COMGENIO)

Caserma “ Rosso” viale dell’Esercito n. 123, 00143 ROMA.

 COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI (COMSUPLOG) Caserma “Rossetti” viale dell’Esercito n. 102, 00143 ROMA.

 SCUOLA DÌ SANITA’ E VETERINARIA MILITARE (SANIVET) Caserma “Artale” via Giorgio Pelosi n. 41, 00143 ROMA.

 CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL’ESERCITO (CSOE) Caserma “Abba” via degli Arditi n. 1, 00143 ROMA.

 SME- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GRADUATI (COVAG) Caserma “Boltar” via dei carristi n. 17, 00143 ROMA.

 SME- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’AVANZAMENTO DEI

SERGENTI (COVASER)

Caserma “Boltar” via dei carristi n. 17, 00143 ROMA

 SME- UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DÌ VIGILANZA D’AREA (UCOSEVA)

Via dei Pontieri n. 24, 00143 ROMA

 REPARTO OPERATIVO GENIO INFRASTRUTTURALE (ROGI)

Caserma “ Rosso” viale dell’Esercito n. 123, 00143 ROMA.

 COMANDO SEDE AREE COMUNI

Palazzina 1001, via dei Carristi n. 1, 00143 ROMA.

L'Allegato "A" riporta l'elenco dettagliato dei punti distributori automatici/indicatori logistici nei vari enti sopra indicati, oggetto del presente capitolato, costituenti il servizio

“distributori automatici” che si intende affidare in concessione con il relativo bando di gara.

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ART. 6 - NORME GENERALI

II servizio di distribuzione automatica di bevande calde, refrigerate ed alimenti preconfezionati dovrà essere attivo H24, a mezzo di distributori automatici funzionanti sia a moneta che a chiavetta ricaricabile.

L’installazione dei distributori automatici, aventi caratteristiche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, sarà a cura e spese del Concessionario. Tutti i prodotti inseriti nei distributori automatici dovranno essere di marche primarie che dovranno essere indicate in modo ben visibile sui distributori stessi, nonché rispettare la normativa in vigore.

L’aggiudicatario è tenuto infine ad assicurare la manutenzione ed il caricamento dei distributori automatici con proprio personale almeno una volta al giorno nonché, in caso di guasti, essere in grado di assicurare un pronto intervento entro 2 ore dalla richiesta di intervento. Qualora il guasto non sia riparabile in loco ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore solari, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine di 48 ore solari dalla richiesta di intervento. Nel caso detti termini non vengano rispettati saranno applicate le penalità come indicate negli atti di gara.

ART. 7 - DURATA DEL SERVIZIO

La concessione ha validità annuale decorrente dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo per i successivi 3 anni. L’avvio del servizio dovrà essere comprovato da specifico Verbale sottoscritto in contradditorio tra i Rappresentati delle parti.

Ove, non dovessero ricorrere i presupposti di convenienza e pubblico interesse al rinnovo come sopra indicato, nelle more dell’espletamento di una eventuale nuova procedura di gara, questa Amministrazione Difesa (di seguito indicata come A.D ), si riserva la facoltà di disporre una proroga obbligatoria ai medesimi patti e condizioni di cui alla scrittura privata che scaturirà dalla presente procedura di gara. Tale proroga avrà la durata strettamente necessaria alla definizione del nuovo contratto.

Il Concessionario si obbliga ad assicurare il servizio nella sua totalità, anche in caso di sopravvenuta non convenienza economica fino alla scadenza annuale della concessione a pena di perdita della totalità della garanzia definitiva prestata.

Il servizio di gestione dovrà essere garantito senza soluzione di continuità tutti i giorni del periodo oggetto dello stesso, fatta salva la facoltà di questa A.D. di sospenderlo a fronte di motivata esigenza, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. La sospensione del servizio avverrà attraverso specifico preavviso scritto non inferiore a 3 (tre) giorni. Al termine del periodo di vigenza del contratto, le attrezzature non di proprietà dell’Amministrazione dovranno essere rimosse, a spese del Concessionario, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del contratto.

A tal riguardo, il Concessionario tassativamente, a pena la decadenza dal diritto di proseguire nell’affidamento in concessione, entro centoventi giorni dalla naturale scadenza dell’atto negoziale, dovrà far pervenire alla stazione appaltante in modo certo ed inequivocabile (a mezzo raccomandata A/R o pec), una comunicazione con la quale dichiara la propria disponibilità al rinnovo della concessione per l’anno successivo e prospetta eventuali proposte migliorative. Il mancato invio di tale comunicazione entro il termine suddetto verrà, di diritto, considerato rinuncia al rinnovo.

L’A.D., a suo insindacabile giudizio, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza alla prosecuzione del rapporto concessorio, comunicherà al Concessionario l’eventuale proprio consenso al rinnovo.

In presenza di disdetta tacita o palese da parte del Concessionario, l’A.D. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di estendere la validità della concessione di mese in mese, per un massimo di quattro mesi, ricorrendo alla procedura negoziata.

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ART. 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il quadro normativo di riferimento attraverso il quale trova esecuzione il presente servizio è così costituito:

 R.D. 18/11/1923 n. 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;

 R.D. 23/05/1924 n. 827 concernente Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;

 D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

 REG. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

 D.Lgs n. 193 del 06 novembre 2007 concernente regime sanzionatorio relativo al Pacchetto Igiene e all’applicazione dell’HACCP;

 D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 concernente tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

 Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Pianò straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

 D.Lgs. n. 187 del 12 novembre 2010, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, art. 7 e

s.m.i.; , ' ^

 D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs 163/06 Codice dei contratti pubblici” per quanto applicabile;

 D.Lgs. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive integrazioni e modificazioni;

 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

 D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servi e forniture, a norma dell’art.196 del Dlgs

’ 12/04/2006 nr. 163”;

 D.P.R. nr.62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165”;

 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici;

 D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 concernente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

 Combinato disposto di:

- Decreto Legge 04/07/2006 nr. 223 convertito con Legge 04/08/2006 nr. 248;

- Decreto Legge 31 /01/2007 nr. 7 convertito con Legge 02/04/2007 nr. 40;

che hanno previsto la soppressione degli esami per l’accertamento dell’idoneità per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l’iscrizione al registro Esercenti il commercio confermando comunque l’obbligo per i soggetti interessati all’avvio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande di attestare il possesso dei requisiti di legge di cui alla L. 287/91.

 Regolamento (CE) 178 /2002 in materia di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

 Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

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ART. 9 - SUBAPPALTO

Il servizio affidato in gestione alla Ditta aggiudicataria non può essere in alcun caso affidato in subappalto.

ART. 10 – ATTREZZATURE, GESTIONE E MANUTENZIONE

Le connotazioni operative-funzionali ed igieniche della gestione di apparecchiature automatiche di distribuzione dovranno essere conformi al disposto dell’ art. 32 del DPR n.

327 del 26 marzo 1980 e successive varianti e del cap. Ili del Reg. CE 852/2004. Le macchine e le attrezzature, utilizzate a qualsiasi titolo per la distribuzione di quanto oggetto del servizio, sono di proprietà del Concessionario, conseguentemente a carico dello stesso risultano tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione delle stesse, nessuno escluso.

Le apparecchiature dovranno garantire:

 relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

 il rispetto della normativa vigente in materia di conservazione dei generi alimentari.

I distributori automatici dedicati alla vendita di prodotti a temperatura controllata, devono essere dotati di sistema software che preveda l’inibizione della vendita del prodotto stesso nel caso in cui ci sia l’aumento di soglia della temperatura prevista di 4°C.

Ogni distributore dovrà:

a. essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici);

b. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;

c. essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 5 centesimi a 2 euro) o in alternativa erogare il resto in moneta o preferibilmente possedere entrambe le soluzioni;

d. segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto;

e. segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto;

f. riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;

g. avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;

h. essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;

i. essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario dovrà produrre le documentazioni di conformità, prima dell’attivazione del servizio:

 dei distributori che si intende installare con indicazione specifica e inequivocabile del genere alimentare che sarà in essi conservato (bevande calde - fredde - alimenti refrigerati alimenti refrigerati a temperatura controllata);

 degli allacci agli impianti idrico (eventuale) ed elettrico realizzati a cura e spese del Concessionario, ove previsto nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22/01/2008 n.37 e s.m.i. “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, c. 13, lett. A della legge n. 24 del 2.12.2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Il Concessionario dovrà garantire un numero sufficiente di personale addetto al caricamento dei distributori ed ai restanti adempimenti previsti dal presente capitolato. La manutenzione, il governo e la pulizia (che dovranno essere precise ed impeccabili) saranno a totale carico del Concessionario e dovranno avvenire nel pieno rispetto dei protocolli stabiliti dal presente capitolato, così da mantenere coerenti e consone le condizioni di funzionalità ed igienicità all’intero processo distributivo.

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Ai fini del decoro, rispetto per l’ambiente e per le esigenze di carattere igienico, il Concessionario è tenuto alla installazione, affianco di ciascuna attrezzatura di distribuzione, di sistemi atti al recupero dei vuoti o dei materiali da gettare connessi con il servizio erogato (bicchieri, palette, involucri vari, lattine, vuoti in plastica, tovaglioli, ecc.). Tali contenitori dovranno essere chiusi, costruttivamente robusti ed esteticamente gradevoli e idonei ad effettuare la raccolta differenziata. Sarà obbligo del Concessionario corrispondere all’Amministrazione il valore della energia elettrica utilizzata per il funzionamento dei distributori, rilevata a mezzo di contatori di sottrazione, da installarsi a sua cura e spese nonché lo smaltimento dei rifiuti ingombranti (scatole, imballaggi ecc.) fino al punto raccolta più vicino.

Il Concessionario non potrà rivendicare danni dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell’erogazione di energia elettrica. Così come il Comando non sarà responsabile dei danni eventualmente subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

I distributori dovranno essere collocati ove indicato dall’allegato “A”. Questo Comando si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei distributori automatici anche in punti diversi da quelli inizialmente indicati e attualmente utilizzati, in relazione alle proprie necessità.

La richiesta di integrazione dei distributori potrà anche essere effettuata per periodi di tempo limitati (in caso di attività Istituzionali e/o esercitazioni). In ogni caso il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione o pretendere maggiori oneri per una diversa collocazione delle attrezzature in relazione alle necessità che avrà il Comando di tutelare in primo luogo le proprie attività istituzionali.

ART. 11 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario provvede direttamente alla cura del servizio, affidandone l’incombenza al proprio personale. Dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, la ditta dovrà fornire al rappresentante per l’A.D. l’elenco con i nominativi di tutto il personale addetto alla gestione del servizio presso le Caserme e dovrà esibire la documentazione probatoria che qualifichi il rapporto di lavoro intercorrente fra le parti. II Comando si riserva tutte le facoltà di verifica assumendo, nel caso di inadempienza del Concessionario, l’adozione di tutte le misure ritenute necessarie per tutelare le proprie responsabilità dirette e indirette.

Nel caso di sostituzione del personale per qualsiasi motivo, il Concessionario dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta.

Nell’espletamento del servizio il personale suddetto è tenuto all’osservanza di tutte le norme ed obblighi previsti nel presente Capitolato. È facoltà del Comando, in caso contrario, richiederne l’immediato allontanamento.

Il Concessionario dovrà apporre sui distributori automatici il nominativo ed il recapito del responsabile della gestione del servizio che dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato.

L’A.D. provvederà a nominare una Commissione permanente di controllo, quale organo di verifica per il controllo generale dell’andamento del contratto e delle attività del Concessionario; in particolare:

supervisiona la qualità del servizio e la salubrità degli alimenti distribuiti;

controlla la regolarità dei prezzi applicati sui generi alimentari.

 mette a disposizione i locali nelle superfici strettamente necessarie allo svolgimento da parte del Concessionario del servizio, oggetto del presente appalto.

 individua i locali e i siti su cui installare le macchine, previo confronto con il Concessionario circa la fattibilità dell’installazione in situ.

Il consumo di energia elettrica è a carico del Concessionario che dovrà quindi provvedere ad installare i contatori di sottrazione su ogni macchina distributrice.

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ART. 12 - GENERI ALIMENTARI OGGETTO DEL SERVIZIO

Tutti i prodotti, le materie prime utilizzate e i generi di consumo dovranno essere di prima scelta commerciale e di ottima qualità, completamente rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia e dovranno avere almeno i due terzi della vita commerciale residua al momento dell’introduzione in Caserma, acquistati e fatturati e, a richiesta, le fatture stesse esibite all’Amministrazione.

Le fatture per l’acquisto dei generi e per ogni spesa eseguita dalla Ditta dovranno essere intestate ed indirizzate esclusivamente alla Ditta stessa. L’A.D. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra la Ditta, i propri fornitori e terzi per la gestione dei servizi e degli acquisti in argomento. Il Concessionario dovrà fornire un elenco dei propri fornitori per il rilascio delle autorizzazioni per l’eventuale accesso in caserma.

I generi dovranno rispettare il requisito della rintracciabilità.

In merito alle caratteristiche dei prodotti da porre in vendita si precisa quanto segue:

a. il caffè espresso corto, lungo, macchiato, con cioccolato dovrà essere almeno di prima miscela bar macinato all’istante e con grammatura di g 7 di caffè cad. erogazione, di una marca di rilevanza nazionale;

b. il caffè decaffeinato dovrà essere una miscela liofilizzata concentrata con grammatura minima da 1,5 a 1,7 g;

c. il caffè d’orzo dovrà essere una miscela liofilizzata concentrata con grammatura minima da 2,5 a 3 g;

d. il latte e latte macchiato dovrà essere di grammatura minima di g 8 di latte in polvere per ogni erogazione;

e. il cappuccino, cappuccino d’orzo e cappuccino al cioccolato dovrà essere di grammatura minima da 8 a 10 g di latte in polvere per ogni erogazione;

f. il thè al limone dovrà essere di grammatura minima da 13,5 a 14 g di thè in polvere per ogni erogazione di una marca di rilevanza nazionale;

g. la cioccolata normale, al latte e forte dovrà essere di grammatura minima da 23 a 26 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione di una marca di rilevanza nazionale;

h. le bevande fredde in lattina, tetrapak, bottiglia (succhi di frutta, bibite, ecc.) dovranno essere di marche di rilevanza nazionale ed almeno due tipologie senza zucchero; tutte le bevande ed i succhi dovranno essere in monoporzione;

i. l’acqua minerale naturale e frizzante in P.E.T. da 50 cl ed i generi alimentari preconfezionati dovranno essere ad altissimo grado di commerciabilità, di marche note in commercio, di qualità ineccepibile sia dal punto di vista organolettico sia igienico- sanitario e rispondenti alle vigenti norme di settore.

Fermo restando che i prodotti da fornire sono quelli indicati in allegato “B”, previa autorizzazione da parte dell’A.D., potranno essere prese in considerazione eventuali offerte di prezzo per ”generi” di nota marca e di qualità paritetica a quelli richiesti nel caso di generi non più nel mercato/ovvero integrativi.

Su distributori automatici, i prezzi dovranno essere facilmente identificabili sulla parte anteriore ed indicati da apposite icone elettroniche. Sul frontale delle macchine andrà altresì affissa la distinta merceologica dei prodotti distribuiti dall’apparecchiatura stessa, completata dagli ingredienti, qualitativamente e quantitativamente definiti a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI E LICENZE, PULIZIE E NORME IGIENICHE.

Il Concessionario dovrà provvedere alle acquisizioni, qualora necessarie, delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie, o delle licenze commerciali per l’espletamento di quanto richiesto dal presente appalto. Inoltre, dovrà acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili all’A.D., idonee certificazioni o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia di trasporto di generi alimentari, nonché prevedere la redazione

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di un apposito “manuale di autocontrollo e qualità” e “piano di sanificazione” da sottoporre alla valutazione dell’organo di controllo dell’A.D.. entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione. In particolare, il Concessionario è tenuto all’applicazione di tutte le norme comuni e militari, vigenti sul territorio nazionale, relative alle procedure di autocontrollo e controlli di qualità. La mancata consegna del documento, entro ulteriori 5 (cinque) giorni dal primo sollecito, potrà determinare la risoluzione del contratto. La documentazione concernente l’attività di autocontrollo deve essere custodita presso l’Organismo per consentire un’adeguata attività di controllo.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

a. E’ fatto divieto al personale del Concessionario per imprescindibili esigenze di riservatezza, di usare all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori, telefoni portatili dotati di video-fotocamera e/o quant’altro idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza. Il medesimo personale sarà sottoposto, altresì, all’esame per gli aspetti di sicurezza.

Qualora l’A.D. richiedesse, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti del Concessionario, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, pena la decadenza della concessione, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l’A.D. può rifiutarsi di fare accedere personale, non gradito nell’ambito delle infrastrutture militari.

b. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente servizio, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile nr. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2, c.3 dello stesso D.P.R. Al riguardo, il Concessionario darà atto che I’A.D. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 dello stesso DPR 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l’integrale conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le seguenti conseguenze a titolo esemplificativo: eventuale multa, per i casi più lievi ovvero possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto per i casi più gravi. Qualora si riscontri l’eventuale violazione, l’A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l’A.D. darà applicazionealle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

ART. 15 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

a. Il Concessionario è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all’A.D., al personale dell’A.D., a Terzi o a cose di Terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Per quanto sopra, la concessione verrà conferita a rischio e pericolo del Concessionario il quale ha l’obbligo di tenere indenne l’A.D. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto.

b. Responsabilità organizzative e tecniche.

Il Concessionario, per l’espletamento del seguente servizio, è responsabile per:

 tutti gli obblighi connessi all’esecuzione della prestazione come specificamente disciplinato nel presente Capitolato Tecnico;

 la segnalazione tempestiva all’A.D.:

- di tutti gli eventi significativi che potrebbero influenzare l’avanzamento del servizio;

- degli interventi manutentivi/correttivi che dovessero risultare ulteriormente esigenti

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ai fini della sicurezza e dell’aderenza alla normativa vigente;

- dell’esistenza di norme tecniche esecutive non chiare ovvero in contrasto tra loro.

c. Responsabilità civile ed assicurazione.

Il Concessionario assume in proprio la responsabilità civile dei danni causati dai propri mezzi e/o materiali che potrebbero derivare a Terzi (intendendosi per Terzi anche i dipendenti dell’A.D.) e a cose altrui nel corso dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e riparazione nonchè delle operazioni di sorveglianza, di controllo del servizio nonché di spostamento di veicoli utilizzati ai fini dell’espletamento dello stesso.

Rimane inteso che per l’esecuzione del servizio in argomento la ditta dovrà preliminarmente dimostrare di aver sottoscritto una regolare polizza assicurativa professionale di adeguato massimale. Detta polizza di assicurazione deve coprire tali danni, compresi l’incendio e il danneggiamento.

d. Per il proprio personale dipendente, il Concessionario si impegnerà ad essere in regola con la normativa relativa all’igiene sul lavoro nonché sul possesso e tenuta dei libretti sanitari.

e. Il Concessionario si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbligherà ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

f. I predetti obblighi si intendono estesi anche nei confronti dei soci qualora trattasi di cooperativa.

ART. 16 - ALTRI ONERI

Saranno poste a totale carico del Concessionario le spese relative al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (canone di locazione demaniale) attraverso apposito contratto di locazione da stipulare con l’Agenzia del Demanio-Filiale Lazio.

ART. 17 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto del contratto. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dall’A.D. e confermato dagli Enti previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'A.D. la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, pertanto, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, dovrà far pervenire al Rappresentante per l’A.D. un'autocertificazione con la quale il legale rappresentante della Società attesta che quest'ultima versa correntemente e correttamente i contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti che dovranno essere elencati nell’autocertificazione stessa. Il Rappresentante per l’A.D. ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Concessionario la copia delle buste paga dei dipendenti desunte dal relativo libro paga allo scopo di verificare la corretta e puntuale corresponsione degli emolumenti dovuti. Il Concessionario entro i primi 5 (cinque) giorni successivi a ciascun trimestre deve altresì far pervenire al Rappresentante per l’A.D. il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a tutto il personale dipendente censito e risultante dai libri di matricola della ditta. Le summenzionate certificazioni dovranno avere cadenza trimestrale mentre le autocertificazioni dovranno avere cadenza mensile. La mancata presentazione trimestrale della certificazione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. determina la revoca dell'affidamento del servizio ai sensi del D. L. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2002.

ART. 18 - VALORE DELLA CONCESSIONE E GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

a. Alla presente concessione viene attribuito il valore presunto di € 535.000 (iva inclusa) stimato sulla base degli indicatori logistici/elenco distributori automatici come da citato allegato “A” .

b. L’Operatore Economico è tenuto a presentare al momento della partecipazione alla gara, una garanzia provvisoria dell’importo e nelle forme previste dall’art.93 del D.Lvo

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50/2016 (il valore di riferimento è quello di cui alla precedente lettera a.).

c. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a costituire, in favore dell’A.D., la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Decreto.

d. Si precisa che nelle predette fidejussioni e polizze dovranno essere inserite le seguenti clausole:

(1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

(2) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, del Codice Civile; la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nullaosta di svincolo e ciò anche nel caso in cui la Ditta obbligata dovesse rendersi morosa nel pagamento dei supplementi di premio;

(3) l’eventuale pagamento del valore della garanzia dovrà essere effettuato entro 15 giorni dietro semplice richiesta del Comando.

Dette garanzie non dovranno contenere condizioni di sorta.

La cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo dell’esecuzione contrattuale e comunque sino alla concessione del nullaosta di svincolo da parte dell’A.D. che avverrà dopo l’avvenuta verifica del pagamento degli oneri e canoni dovuti

ART. 19 - PROCEDURA CONCORSUALE.

L'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta al minor prezzo rispetto al listino prezzi come da Allegato “B”.

L’A.D. si riserva la facoltà di:

- procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove ritenuto conveniente;

- non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa da parte delle concorrenti.

ART. 20 – LISTINO PREZZI

Il listino prezzi per il servizio “Distributori Automatici” rimarrà fisso e sarà allegato al presente capitolato tecnico:

 Allegato “B” ;

tutti i prezzi rimarranno fissi per tutti gli anni della concessione (per un massimo di quattro anni includendo il primo anno e i tre possibili anni di rinnovo).

Solo a seguito del secondo anno di rinnovo ed in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, su richiesta della Ditta aggiudicataria sarà possibile avanzare una richiesta di

“rivisitazione” del listino prezzi che dovrà essere approvata dal Comandante del Comprensorio Cecchignola.

ART. 21 – PENALI

Tutte le clausole del presente contratto sono per espressa volontà dei contraenti da ritenersi essenziali. In caso di inadempimento parziale o totale e/o di ritardo nell'adempimento dell’esecuzione del servizio da parte del Concessionario, quale che ne sia la causa, salvo il caso di colpa dell'A.D., si procederà all’applicazione delle penali, cumulabili tra di loro, come di seguito specificate:

 per ogni giorno di mancata erogazione di un servizio € 500,00 (cinquecento). Per quanto sopra, il Rappresentante per l’A.D. metterà in atto tutte le procedure per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso l’acquisto in danno del Concessionario.

 in caso di mancato rispetto della grammatura delle pietanze (indicata nelle presenti Condizioni Tecniche): € 250,00 (duecentocinquanta) al giorno;

 in caso di somministrazione di generi non rispondenti qualitativamente e/o

 quantitativamente alle specifiche di cui alle presenti “norme e condizioni” una penale di €. 20,00;

Per tutte le penalità sopra indicate, il Concessionario dovrà provvedere al relativo pagamento presso la Direzione di Intendenza competente entro 5 (cinque) giorni dalla mancata opposizione. In caso di mancato versamento della penale comminata, l’A.D. si rivarrà sul deposito cauzionale e, ove questo sia insufficiente o mancante, sui crediti vantati nei propri

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confronti dal Concessionario. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’A.D. al risarcimento del danno ulteriore.

Si precisa che l’A.D. può procedere alla risoluzione della concessione in caso di grave o reiterato mancato rispetto della normativa igienico sanitaria vigente e, oltre a quanto sopra indicato, restano in validità tutte le sanzioni amministrative previste per le violazioni alle normative sanitarie vigenti nonché, nei casi in cui i fatti costituiscano reato, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

ART. 22 - SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario dovrà adempiere ed osservare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito il Concessionario dovrà:

- fornire copia dell’attestazione degli obblighi di informazione e formazione dei propri lavoratori ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.lgs 81/08, nonché la formazione in materia di primo soccorso e lotta antincendio;

- di elaborare e consegnare ai propri lavoratori adeguate procedure aderenti alle mansioni svolte;

- fornire copia della certificazione di conformità dell’attrezzature utilizzate.

Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/08, il Concessionario dovrà sottoscrivere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) statico allegato alle presenti condizioni tecniche ed avente lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi connessi con lo svolgimento dell’attività. In particolare il Concessionario dovrà:

- avviare la cooperazione e il coordinamento attraverso la condivisione di DUVRI dinamici elaborati da ciascun Comando/Ente destinatario del servizio ed osservare tutte le prescrizioni antinfortunistiche in esso contenute informando contestualmente il proprio personale.

- impiegare ed utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale tenendo conto, oltre alla valutazione dei rischi specifici della propria attività, anche di quanto indicato e previsto nei DUVRI.

IL COMANDANTE Gen. B. Massimo MARGOTTI

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Riferimenti

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