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PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG: CAPITOLATO SPECIALE

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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG: 6886947872

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – QUANTITA’ E COLLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA ART. 3 – INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI/EROGATORI

ART. 4 – PRODOTTI E PREZZI DI VENDITA

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’UNIVERSITA’

ART. 7 – CONTROLLI DELL’UNIVERSITA’

ART. 8 – DURATA

ART. 9 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE CANONE ART. 10 – PENALI

ART. 11 – DIVIETI DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO ART. 14 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 18 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA ART. 19 – VARIAZIONE ENTITA’ DEI DISTRIBUTORI ART. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 21 –FALLIMENTO

ART. 22 – RICONSEGNA DEI SPAZI ART. 23 - DOMICILIO E CONTROVERSIE ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI ART. 25 - RECESSO

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI E CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003

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ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack e dolci vari mediante distributori automatici da collocare presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari Venezia o altra sede in uso all’Ateneo.

ART. 2 – QUANTITA’ E COLLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI E DEGLI EROGATORI DI ACQUA Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura ed installazione di distributori di bevande (calde e fredde) ed alimenti nelle quantità, nella tipologia e nei luoghi indicati nella tabella di seguito riportata:

SEDE INDIRIZZO

DISTRIBUTORE

ACQUA + BEVANDE

FREDDE

DISTRIBUTOR E BEVANDE

CALDE

DISTRIBUTORI

ALIMENTI

(SALATI E DOLCI) CON

BEVANDE

NUMERO TOTALE

Ca’ Foscari Dorsoduro 3246

– Venezia 1 1 1 3

Rio Nuovo Dorsoduro 3861

– Venezia 1 1 1 3

Ca’ Dolfin

Dorsoduro 3825/e –

Venezia

/ 1 1 2

Ca’ Bernardo Dorsoduro 3199

– Venezia / 1 1 2

Ca’ Bembo Dorsoduro 1075

– Venezia / 1 1 2

Palazzo Cosulich Dorsoduro 1405

– Venezia / 1 1 2

San Sebastiano Dorsoduro 1686

– Venezia 1 2 2 5

Palazzina Briati Dorsoduro 2530

– Venezia / 1 1 2

Palazzo Dorsoduro 3462 / 1 1 2

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3

Vendramin – Venezia

Malcanton Marcorà

Dorsoduro 3484/D –

Venezia

1 2 1 4

Biblioteca Economia

Cannaregio, 873

- Venezia / 1 1 2

San Giobbe Cannaregio 873

– Venezia 2 3 3 8

Campus Economico

Cannaregio 873

– Venezia / 1 1 2

Santa Marta Dorsoduro 2137

– Venezia 1 1 1 3

Polo Didattico San Basilio

Magazzino 5 –

Venezia 1 2 2 5

Ca’ Cappello S. Polo 2035 –

Venezia / 1 1 2

Palazzo Moro Cannaregio

2978 – Venezia / 1 1 2

Via Torino – Edificio Alfa

Via Torino 155 –

Mestre (VE) 1 1 1 3

Via Torino – Edificio Beta

Via Torino 155 –

Mestre (VE) 1 1 1 3

Via Torino – Edificio Delta

Via Torino 155 –

Mestre (VE) 1 1 1 3

Via Torino – Edificio Zeta – piano terra

Via Torino 155 –

Mestre (VE) 1 2 1 4

Via Torino – Edificio Zeta – piano primo

Via Torino 155 –

Mestre (VE) / 1 1 2

Dais – Inca

Via delle Industrie 21/8 -

Marghera

/ 1 1 2

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4

TOTALE 12 29 27 68

Il numero e/o la tipologia dei distributori potranno, comunque, subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso di esecuzione del servizio su richiesta dell’Università.

L’Università potrà richiedere lo spostamento dei distributori, anche presso altra sede, in caso di interventi manutentivi o di necessità organizzativa dell’Ateneo, senza nessun aggravio di spesa per l’Università; gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire in comodato d’uso gratuito almeno tre erogatori di acqua di rete microfiltrata, a colonna. Gli erogatori dovranno erogare acqua a temperatura ambiente e fredda e dovranno essere collocati nelle principali sedi che saranno definite dall’Ateneo.

Rimane salva l’offerta migliorativa di erogatori di acqua aggiuntivi fatta dal concorrente in sede di gara.

I distributori e gli erogatori di acqua saranno collocati negli appositi spazi che saranno individuati dall’Università.

ART. 3 – INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI/EROGATORI 3.1. Distributori di bevande e alimenti.

Il Concessionario si obbliga a fornire, installare e collegare alla rete idrica ed elettrica i distributori oggetto di gara, a proprie cure e spese, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto secondo un piano concordato con il RUP. Entro e non oltre tale termine, il servizio dovrà essere perfettamente operativo.

I distributori dovranno rispettare le vigenti disposizioni per la vendita di prodotti alimentari mediante apparecchi automatici. Dovranno altresì essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente.

L’installazione dovrà avvenire a regola d’arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Per l’installazione dei distributori e il collegamento alla rete idrica ed elettrica, il Concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche che saranno impartite dall’Ateneo. In ogni caso, è fatto divieto assoluto del Concessionario di apportare modificazioni agli impianti dell’Università.

Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza dei distributori per l’intera durata contrattuale (compreso l’eventuale rinnovo), provvedendo alla sostituzione di quelli che non risultassero in perfetto stato o non conformi alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Il servizio in oggetto dovrà essere garantito durante l’orario di apertura delle sedi universitarie dove

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saranno collocati i distributori, salvo diverse indicazioni dell’Università.

I distributori installati dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi taglio di moneta metallica (min. € 0,05) ed eroghi il resto. Per i dipendenti dell’Università, i distributori dovranno, inoltre, funzionare con chiavi elettroniche.

La distribuzione delle chiavi elettroniche dovrà essere effettuata direttamente dal Concessionario stesso. L’eventuale cauzione richiesta dal Concessionario per il rilascio della chiave elettronica non dovrà essere superiore a 2,5 euro. Il Concessionario rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave elettronica. Tale cauzione verrà restituita al momento della riconsegna della chiave. Alla scadenza del contratto tutte le cauzioni dovranno essere restituite previa consegna delle chiavi elettroniche. Il Concessionario uscente dovrà fissare delle fasce orarie per il ritiro delle chiavi e la riconsegna della cauzione, previa affissione di avviso presso le singole sedi dove sono collocati i distributori. Il periodo dedicato per la riconsegna delle cauzioni non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi.

Prima dell’avvio del servizio, alla presenza del Concessionario e di un incaricato dell’Università, verrà eseguita una verifica per accertare il numero e la tipologia di distributori installati nonché il loro corretto funzionamento.

3.2. Erogatori di acqua a colonna

Il Concessionario dovrà garantire, a proprie spese, la fornitura e l’installazione degli erogatori di acqua (di cui al precedente art. 2, compresi quelli aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4 – PRODOTTI E PREZZI DI VENDITA

I prodotti posti in vendita mediante i distributori automatici devono essere di prima qualità; le marche degli stessi devono essere a rilevanza nazionale. L’Università, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna la vendita o per i quali ci siano state lamentele da parte degli utenti. La sostituzione dei prodotti dovrà avvenire senza alcun incremento del prezzo di vendita dei prodotti stessi.

I prezzi dei prodotti posti in vendita non potranno essere superiori a quelli indicati nell’elenco prezzi allegato 1), salva la percentuale di incremento prezzi offerta in sede di gara. Tali prezzi devono intendersi IVA inclusa.

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I prezzi dei prodotti potranno essere aggiornati, a partire dal secondo anno di durata del contratto, in misura non superiore al 100% della variazione positiva dell’indice ISTAT-FOI verificatasi nell’anno precedente. I prezzi dovranno essere arrotondati per difetto a 0,05 euro.

I prezzi di vendita di prodotti, non rientranti nell’allegato elenco prezzi, dovranno preventivamente essere autorizzati dall’Università, previa richiesta scritta trasmessa alla stessa mediante posta elettronica certificata (PEC). L’Università si riserva di rilasciare l’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa verifica di congruità della richiesta stessa.

L’elenco di tutti i prodotti posti in vendita dovrà essere trasmesso all’Università entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà porre in vendita per ogni distributore almeno 6 (sei) prodotti provenienti dal mercato equo solidale, da agricoltura biologica e senza glutine. Nei distributori dovrà essere dedicato un apposito spazio in cui saranno collocati tali prodotti. Rimane salva l’offerta di prodotti aggiuntivi proposta dal concorrente in fase di gara.

E’ severamente vietato al Concessionario applicare prezzi di vendita diversi, a parità di prodotto commercializzato, in base alla ubicazione del distributore.

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a:

1) esporre in modo visibile i prezzi di vendita dei prodotti;

2) esporre in modo visibile la descrizione dei prodotti posti in vendita con tutte le indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;

3) provvedere, con periodicità adeguata in rapporto all’entità dei consumi, al rifornimento dei distributori di bevande ed alimenti;

4) garantire la riparazione dei distributori entro 12 (dodici) ore dalla segnalazione di guasto;

5) garantire una perfetta pulizia e sanificazione interna ed esterna dei distributori, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione e igiene dei prodotti alimentari;

6) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori in modo da assicurarne la piena e continua funzionalità degli stessi;

7) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli erogatori di acqua in modo da assicurarne la piena e continua funzionalità, compresa la pulizia esterna e sanificazione degli erogatori stessi nonché la sostituzione periodica dei filtri;

8) garantire la massima sicurezza dei distributori/erogatori per gli utilizzatori;

9) comunicare all’Università eventuali scioperi del personale o altri eventi, non imputabili al Concessionario, che impediscano il regolare svolgimento del servizio;

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10) provvedere a spostare i distributori su richiesta scritta (trasmessa via e-mail/PEC) dell’Università, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta stessa;

11) trasmettere all’Ufficio Acquisti con cadenza annuale e su supporto informatico

resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

· Tipologia distributore

· Ubicazione

· Erogazioni effettuate

· Totale consumi;

12) indicare la persona di riferimento (tel., e-mail, cell.) per la gestione operativa del contratto;

13) esporre in modo visibile, in ogni distributore/erogatore, il numero di telefono e e-mail per le segnalazioni di guasto.

Tutti gli interventi sui distributori potranno essere effettuati durante l’orario di apertura delle sedi universitarie, eccetto i giorni festivi e i periodi di chiusura delle sedi stesse.

Il personale della ditta aggiudicataria, incaricato di eseguire gli interventi sopra descritti presso le sedi universitarie, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento ed essere professionalmente qualificato per una efficace esecuzione del servizio.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario solleva l’Università da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che possano sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro col personale addetto.

Sono inoltre a carico del Concessionario a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le spese per la fornitura di bevande ed alimenti;

- i costi del personale impiegati per l’espletamento del servizio;

- i costi per l’acquisto/noleggio dei distributori/erogatori;

- ecc.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’UNIVERSITA’

L’Università di impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari per l’installazione dei distributori e degli erogatori di acqua, l’energia elettrica e l’acqua. Si impegna, inoltre, a garantire l’accesso alle sedi universitarie per l’espletamento delle attività di cui al presente capitolato, durante l’orario di apertura delle sedi medesime.

Le chiusure programmate dall’Ateneo sono previste di norma durante le festività natalizie (due settimane) e durante il periodo di ferragosto (una settimana). Rimangono salvi ulteriori periodi di chiusura definiti dall’Università.

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L’Università è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui le sedi rimangano chiuse a causa di sciopero del personale, o, per qualsiasi altra causa, non imputabile all’Università, non sia consentito l’accesso.

L’Università è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni nel caso di atti vandalici, furto, scasso arrecati da terzi ai distributori/erogatori di acqua collocati presso le diverse sedi dell’Università.

L’Università è liberata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose per la vendita di prodotti scaduti e per il mal funzionamento dei distributori o degli erogatori di acqua.

ART. 7 – CONTROLLI DELL’UNIVERSITA’

L’Università si riserva di effettuare controlli a campione sulle modalità di svolgimento del servizio, sullo stato di manutenzione e pulizia dei distributori/erogatori di acqua. Si riserva, inoltre, di effettuare controlli sul rispetto dei prezzi applicati e sulla qualità dei prodotti offerti.

L’Università, qualora riscontrasse delle deficienze nell’erogazione del servizio da parte del Concessionario, provvederà a darne immediata comunicazione scritta con e-mail/PEC. Il Concessionario dovrà provvedere a porre rimedio alle contestazioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle segnalazioni stesse. Decorso tale termine saranno applicate le penali di cui al successivo art. 10.

ART. 8 – DURATA

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, fatto salvo diverso termine di decorrenza definito dall’Ateneo in sede di stipula, con facoltà dell’Università di richiedere il rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni (anche mediante singoli rinnovi annuali), a parità di condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, previa comunicazione scritta da trasmettere al Concessionario almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza contrattuale.

Il Concessionario in ogni caso è tenuto a garantire il servizio, senza soluzione di continuità, fino al subentro del nuovo contraente.

ART. 9 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE CANONE

Il Concessionario provvederà al pagamento anticipato del canone annuale offerto con periodicità trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario (codice IBAN) intestato all’Università Ca’ Foscari Venezia.

Nella causale di pagamento dovrà essere riportato il cig (codice identificativo gara).

Il canone è comprensivo del rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi.

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Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato in seguito a pretese o eccezioni del Gestore, qualunque ne sia il titolo.

L’Università si impegna a comunicare tempestivamente, sotto la propria responsabilità, l’eventuale variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN); in difetto di tale comunicazione, l’Università non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto il numero di distributori subisca una variazione in aumento o in diminuzione, il canone di concessione verrà rideterminato in relazione al numero effettivo di distributori installati.

Il canone offerto sarà aggiornato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta da parte dell’Università, a partire dal secondo anno di durata del contratto, in base al 100% della variazione positiva dell’indice ISTAT - FOI verificatasi nell’anno precedente.

ART. 10 – PENALI

Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze agli obblighi contrattuali, l’Università applicherà le seguenti penali:

1. € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di installazione e messa in funzionamento dei distributori di cui all’art. 3, punto 3.1;

2. € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni distributore installato in classe energetica inferiore a quella offerta in sede di gara;

3. € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’installazione e messa in funzionamento di nuovi distributori di cui all’ultimo comma dell’art. 19;

4. € 150,00 (euro centocinquanta/00) per mancata messa in vendita nei distributori dei prodotti offerti in sede di gara;

5. € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’installazione e messa in funzionamento degli erogatori d’acqua di cui all’art. 3, punto 3.2.;

6. € 300,00 (euro trecento/00) per l’applicazione di prezzi di vendita differenziati, a parità di prodotto, in base alla collocazione dei distributori;

7. € 300,00 (euro trecento/00) per mancata o inadeguata pulizia distributori;

8. € 150,00 (euro centocinquanta/00) per la vendita di prodotti in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4;

9. € 150,00 (euro centocinquanta/00) per mancato invio della reportistica di cui all’art. 5, punto 11;

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10. € 150,00 (euro centocinquanta/00) per mancato o tardivo rifornimento di ogni singolo distributore di bevande ed alimenti;

11. € 150,00 (euro centocinquanta/00) per la mancata esposizione – per singolo distributore - della descrizione del prodotto posto in vendita con tutte le indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;

12. € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di intervento per la manutenzione ordinarie e straordinaria dei distributori/erogatori;

13. € 200,00 (euro duecento/00) per la mancata esposizione – per singolo distributore - dei prezzi di vendita dei prodotti;

14. € 300,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di riconsegna degli spazi di cui all’art. 22.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra precisate verranno contestati a mezzo di comunicazione scritta, che sarà trasmessa mediante PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) al Concessionario dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Università ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione di penali, l’Università si riserva di recuperare l’importo delle stesse prelevandole dalla garanzia di cui all’art. 12.

ART. 11 – DIVIETI DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E’ vietata la sub-concessione del servizio oggetto del presente capitolato.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L’aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell’Università una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà avere una durata di 3 (tre) mesi superiore a quella del contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva

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le certificazioni in originale o copia conforme all’originale, attestanti il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia.

Qualora il contratto venga rinnovato dall’Università, il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo della fideiussione per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, aumentato di 3 (tre mesi), trasmettendola all’Ufficio Acquisti in originale entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto di concessione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dall'affidamento da parte dell’Università che si riserva di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia sarà svincolata dall’Università, alla scadenza del contratto, solamente dopo che il Concessionario ha effettuato tutti i pagamenti dovuti e ha liberato gli spazi assegnati, ripristinandoli nello stato in cui erano stati consegnati. In ogni caso, lo svincolo non potrà avvenire prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito, o altra eventuale pendenza fra le parti.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa (es. per effetto dell’applicazione di penali, ecc.), il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dandone comunicazione via PEC all’Ufficio Acquisti .

ART. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell’Università che di terzi, conseguente all’espletamento della prestazione oggetto del presente

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capitolato. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all’Università.

A tale riguardo, dovrà stipulare, per l’intera durata del contratto, apposita polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

Il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione all’Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.

La polizza dovrà essere estesa anche al rischio di conservazione/somministrazione di cibi e bevande La polizza dovrà essere mantenuta in vita per tutta la durata del contratto. La stessa dovrà essere consegnata all’Università debitamente datata e quietanzata dall’assicuratore. Ad ogni rinnovo annuale, entro 15(quindici) giorni solari dalla scadenza, dovrà essere consegnata all’Ufficio Acquisti la relativa quietanza, in originale o in copia conforme all’originale, debitamente datata e quietanzata dall’assicuratore.

Il massimale assicurato non costituisce limitazione della responsabilità del Concessionario né nei confronti dell’Università né nei confronti dei terzi danneggiati.

Qualora il contratto venga rinnovato dall’Università, il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo della polizza RCT per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, trasmettendola all’Ufficio Acquisti entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto di concessione.

ART. 14 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell’allegato 2) al presente capitolato.

Tale documento, una volta individuato l’aggiudicatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’aggiudicatario stesso e l’Università prima della stipulazione del contratto.

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Struttura referente dell’Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in via Torino 155 – Mestre – tel. 041-2348485.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario deve osservare ogni disposizione, di legge e di regolamento, relativa al personale dipendente in materia di obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, di sicurezza e igiene, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

a) ritardo nella consegna ed installazione dei distributori (con le caratteristiche eventualmente offerte in sede di gara) superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di cui al all’art. 3, punto 3.1.;

b) reiterate violazioni (almeno tre) delle disposizioni di cui all’art. 4;

c) violazione dei divieti di subconcessione e cessione del contratto di cui all’art. 11;

d) mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente art. 12;

e) mancato rinnovo della cauzione (nel caso di rinnovo del contratto di concessione) di cui all’art. 12;

f) mancato rinnovo della polizza RCT (nel caso di rinnovo del contratto di concessione) di cui all’art. 13;

g) violazione delle norme di sicurezza di cui al precedente art. 14;

h) violazione delle norme a tutela dei lavoratori di cui al precedente art. 15;

i) violazione delle norma di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 17;

j) reiterati ritardi (almeno tre) nel pagamento del canone superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;

k) vendita di alimenti scaduti o deteriorati;

l) violazione delle disposizioni vigenti in materia di vendita di prodotti alimentari medianti apparecchi automatici;

m) violazione delle norme igienico-sanitarie nell’espletamento del servizio;

n) violazione del codice di comportamento di cui all’art. 26;

o) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 80/2016;

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p) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con l’offerta migliorativa presentata in sede di gara;

q) esito interdittivo dell’informazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

r) mancanza delle autorizzazione di legge necessarie per l’espletamento del servizio.

L’Università provvederà ad incamerare, senz’altro avviso, a titolo di penale, l’intero importo della garanzia addebitando le maggiori spese per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L.

136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all’Università e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

Al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, all’Ufficio Acquisti:

a) cauzione definitiva di cui all’art. 12 con relativa quietanza di pagamento;

b) polizza RCT di cui all’art. 13 con la relativa quietanza di pagamento;

c) nominativo della persona di riferimento per la gestione del contratto (n. tel., cellulare, fax, e-mail);

d) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto con eventuale procura notarile;

e) copia del POS;

f) documentazione attestazione l’avvenuto pagamento con bonifico bancario delle imposte di bollo e di registro relative al contratto.

La stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione. L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, l’impresa stessa decade

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dall’aggiudicazione e l’Università si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all’impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento.

ART. 19 – VARIAZIONE ENTITA’ DEI DISTRIBUTORI

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Università si riserva la facoltà di richiedere un aumento (anche a seguito di acquisizione di nuove sedi) o una diminuzione dei distributori, entro il limite del 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Oltre tale limite, l’impresa potrà richiedere la risoluzione contrattuale senza titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario si obbliga ad installare nuovi distributori e/o rimuoverli, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta scritta trasmessa via e-mail o PEC dall’Università.

Art. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L’Università, previa comunicazione scritta da trasmettere al Concessionario con un preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi (fatti salvi i casi di estrema urgenza), si riserva di sospendere l’erogazione di energia elettrica e acqua qualora sia necessario effettuare interventi edilizi e/o impiantistici nelle sedi universitarie o negli spazi dove sono collocati i distributori/erogatori.

In tal caso il Concessionario avrà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al periodo di effettiva interruzione dell’attività, purché superiore a tre giorni lavorativi. E’ escluso qualsiasi indennizzo o risarcimento del danno.

Art. 21 – FALLIMENTO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ateneo proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 22 – RICONSEGNA DEI SPAZI

Il Concessionario dovrà riconsegnare gli spazi ottenuti in concessione liberi da persone e cose entro sette ( sette) giorni solari dalla scadenza del contratto.

Gli spazi dovranno essere riconsegnati nello stato in cui erano stati consegnati. Eventuali danni riscontrati al momento della riconsegna degli spazi, saranno a totale carico del Concessionario e potranno essere recuperati dall’Università dalla garanzia di cui al precedente art. 12.

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La disinstallazione dei distributori/erogatori dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, senza arrecare danno alle strutture dell’Università.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente all’Ufficio Acquisti dell’Università il giorno e l’ora in cui avverrà la disinstallazione dei singoli distributori/erogatori. Fino a tale data, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone commisurato ai giorni di installazione.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Università, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei distributori e degli erogatori entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di risoluzione.

ART. 23 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall’Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Concessionario presso la propria sede legale.

Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa.

Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, la soluzione sarà demandata al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (imposta di bollo, imposta di registro) sono a carico dell’aggiudicatario.

Le spese per la pubblicazione dell’avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate all’Ateneo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 25 – RECESSO

L’Università si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto di concessione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicare al concessionario mediante PEC, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

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Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato dall’Ateneo con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell’Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario.

Il Concessionario si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all’espletamento di procedure di gara bandite dall’Università.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Università i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

Il RUP

Dott. Cesare Tiozzo

IL DIRETTORE GENERALE Ing. Alberto Scuttari

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