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Contributi a fondo perduto mini: stabilita la percentuale di calcolo per i soggetti dei comuni montani

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Prot. n. 203407/2021

Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020

1.1. La percentuale di cui al punto 3.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021 è pari al 15,6531 per cento.

1.2. L’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.

Motivazioni

L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

(2)

 non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;

 a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.

Il comma 7-septies del richiamato articolo 1 ha destinato la somma di 5 milioni di euro all’erogazione del sopra descritto contributo, che costituisce limite di spesa.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2021 sono state definite le modalità di attuazione del citato articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 e in particolare è stato previsto che:

 l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021;

 in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (5 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte (cfr. punto 3.1 del citato provvedimento del 5 febbraio 2021).

Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6531 per cento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

(3)

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 60, commi 6-sexies e 6-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 luglio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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