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Aumento pensioni 2020: il MEF ha ufficializzato il nuovo tasso di rivalutazione

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1/12/2019 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2019 

Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonche' il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019. (19A07363)

(GU n.278 del 27-11-2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2018) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e valore definitivo per l'anno 2017»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2019, prot. n. 2885176/19, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre

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1/12/2019 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/2

2018 e' risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2018 ed il periodo gennaio - dicembre 2019 e' risultata pari a +0,4. ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,2 e +0,0;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°

gennaio 2019;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 e' determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo

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