• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.35 23.5.2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.35 23.5.2006"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 23 MAGGIO 2006

Varianti per aspetti di dettaglio

L’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. esclude la possibilità del ricorso a varianti progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante nonché l’approvazione di una perizia di variante in sanatoria.

Tuttavia, ai sensi del comma 3, primo periodo, del citato art. 25 non costituiscono varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che, senza comportare aumenti dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera, siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto.

Ciò posto, l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi non previsti in progetto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante è da ritenersi in contrasto con la richiamata disciplina delle varianti di cui all’art. 25 della legge 109/94 e s.m.

Riferimenti

Documenti correlati

artigianale, commerciale, dei servizi complementari e del sistema del verde”, proposto dalla Società Jana Srl, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre

9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi;

di disporre che, nel caso i candidati succitati non prenderanno servizio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione, gli stessi decadranno

163, un Regolamento comunale che pur prevedendo l’erogazione dell’incentivo al responsabile del procedimento, ai progettisti, al direttore dei lavori,

50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui ai Verbali di gara, in sedute pubbliche ed in sedute riservate, specificati nelle premesse, depositati agli atti del

2. Il dottore Forestale/Agronomo o la società che ha nell’organico tale figura professionale dovrà dimostrare i requisiti di cui alle voci 2a) e 2b) relativamente al punto B) pag.

“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera

l’ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm posti ad interasse non superiore a 60 cm; ogni onere, fornitura