• Non ci sono risultati.

Anno 50 29 novembre 2019 N. 393Parte prima - N. 50Regione emilia-Romagnalegge Regionale 29 noVemBRe 2019, n.24

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 50 29 novembre 2019 N. 393Parte prima - N. 50Regione emilia-Romagnalegge Regionale 29 noVemBRe 2019, n.24"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 50 29 novembre 2019 N. 393

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 50

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 29 noVemBRe 2019, n.24 NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIO- NALI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2001

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

art. 1

Inserimento dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001

1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione emilia-Romagna) è inse- rito il seguente:

“art. 18 bis

Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale

1. il presente articolo si applica agli enti del sistema del- le amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’agenzia regionale per la pre- venzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia-Romagna (aRPae).

2. in sede di assegnazione del personale devono esse- re adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rap- porto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. il personale in servizio che si trovi in una delle con- dizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posi- zione compatibile con i requisiti professionali posseduti.

in tali casi possono essere attivate anche procedure di mo- bilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

4. gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio in- terno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di con- flitto di interesse.”.

art. 2

Norme di prima applicazione

1. entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regiona- li di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l’agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia-Ro- magna (aRPae) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all’articolo 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.

art. 3 Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione emilia-Romagna (BUReRT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019 STeFano BonaCCini

(2)

29-11-2019 - BolleTTino UFFiCiale Della Regione emilia-Romagna - PaRTe PRima - n. 393 2

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri: Gibertoni, Caliandro, Calvano, Zoffoli, Prodi, Taruffi, Rontini, Serri, Pruccoli; oggetto assembleare n. 9028 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 295 del 24 ottobre 2019;

- assegnato alla I commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari genera- li ed istituzionali”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2019 del 5 novembre

2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissio- ne, consigliere Stefano Caliandro, nominato dalla Commissione in data 29 ottobre 2019 e della relatrice di minoranza, consigliera Giulia Gibertoni, nominata dalla Com- missione in data 5 novembre 2019;

- approvato dall’Assemblea legislativa il 20 novembre 2019, alle ore 13:00, atto n. 129/2019.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Riferimenti

Documenti correlati

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE “ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004,

La presente legge detta disposizioni per la definizio- ne di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019 in settori dell’ordinamento regionale, in particolare nella

Attività di monitoraggio delle strutture accreditate 1. Le attività di monitoraggio includono l’effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e

art. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell’ambito delle attività agricole, secondo le

1 collegato all’og- getto 8339 Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore

la giunta regionale, previa informazione alle compe- tenti commissioni assembleari, stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo annuale da concedere a fronte

148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), con- vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere

4. l’assegno vitalizio rideterminato non deve essere infe- riore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’