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Anno 50 3 giugno 2019 N. 172Parte prima - N. 14Regione emilia-Romagnalegge Regionale 3 giUgno 2019, n.5

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Anno 50 3 giugno 2019 N. 172

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione emilia-Romagna

legge Regionale 3 giUgno 2019, n.5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGA- NIZZAZIONE

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

inDiCe

art. 1 - Utilizzo delle graduatorie della Regione emilia- Romagna, delle agenzie ed enti regionali, nonché delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017 Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 art. 5 - entrata in vigore

art. 1

Utilizzo delle graduatorie

della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività ammini- strativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Re- gione, le agenzie e gli enti regionali, nonché le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulterio- ri posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbiso- gno del personale.

2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici con- corsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. le medesime graduato- rie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all’artico- lo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle amministrazioni pubbliche).

art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regio- nale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) è aggiunto il seguente:

“2 bis. In attuazione dell’articolo 2-bis, comma 42, del de- creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), con- vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intender- si maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività si- ano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di proces- si di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l’amministra- zione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza.”.

art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 1. Al comma 8 quinquies dell’articolo 19 della legge re- gionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introdotto dall’articolo 35 del- la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le pa- role “per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)”

sono sostituite dalle seguenti: “per gli enti del Servizio sa- nitario regionale”.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 9 della legge regio- nale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi- lia-Romagna), è inserito il seguente:

“12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strut- ture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.”.

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3-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 172 2

art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 3 giugno 2019 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 367 dell’11 marzo 2019; oggetto assembleare n. 8124 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 262 del 15 marzo 2019;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente;

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2019 del 21 maggio 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della commissio- ne, consigliere Luca Sabattini, e del relatore di minoranza, consigliere Michele Facci, nominati dalla Commissione in data 2 aprile 2019;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 28 maggio 2019, alle ore 16:06, atto n. 110/2019.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

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