Anno 52 19 maggio 2021 N. 147
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 122
BOLLETTINO UFFICIALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 570
Approvazione ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di villa, parco e boschetto barattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell’art. 136, lett. B) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 2
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 571
Rimozione ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di note- vole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, istituita con quattro decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare 13
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 572
Rimozione ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni
culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di note-
vole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel comune di Morfasso, istituita
con due decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesaggistico
da tutelare 35
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 570
Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesag- gio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di villa, parco e boschetto ba- rattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, lett. B) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni cultura- li e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;
- l’Intesa Istituzionale e il relativo disciplinare tecnico siglati il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il segreta- riato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del PT- PR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle proprie deliberazioni n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la propria de- liberazione del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgen- do le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;
- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scaden- za della stessa;
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all’adeguamento del Piano Territo- riale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);
Premesso che:
- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le mo- dalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art.
136 dello stesso Codice;
- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiara- zione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le pre- scrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;
- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art.
71, della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giun- ta regionale:
- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggisti- co, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ov- vero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pub- blico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;
Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del 4 marzo 2021, n. 27;
Dato atto inoltre che:
- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamen- to del PTPR al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli pa- esaggistici presenti sul territorio;
- nella prima fase di lavoro il Comitato Tecnico Scientifico ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni pa- esaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, ovvero sulla delimi- tazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei suddetti Beni paesaggistici, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attri- buita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l’im- possibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare il per- fezionamento della perimetrazione alla Commissione regionale per il paesaggio, rimandandone invece la definizione della spe- cifica disciplina d’uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d’uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;
Preso atto che, nel caso specifico:
- il CTs nelle sedute del 14/07/2017 (prot. al PG/2017/611521), 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651) e 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e concluso l’istruttoria della
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” (ID-PC_11), rilevando criticità tali che non hanno permesso di concludere la ricognizione del Bene paesag- gistico;
- il vincolo paesaggistico, infatti, si basa sul rinvenimento ne- gli archivi della competente Soprintendenza di un atto di notifica, probabilmente risalente al 1943, effettuata ai sensi della Legge n. 1089/1939 e della Legge n. 1497/1939, il cui procedimento non risulta essere pervenuto successivamente a perfezionamen- to formale;
- le criticità rilevate in sede di CTs sono riportate nella se- guente scheda istruttoria:
Criticità Decisione condivisa 1. Il provvedimento è pri-
vo di un titolo ma all’interno del testo si citano comunque
“la Villa il Parco e il Bo- schetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri”.
Viene riconosciuto come ti- tolo del provvedimento
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzo- ne, frazione di Albarola”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto del- la tutela.
2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche rela- tive alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene ar- chitettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; ta- li provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazio- ne la presenza del boschetto.
Poiché gli elementi fonda- mentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di al- beri e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche al- la presenza del boschetto.
3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per indi- viduare il bene.
si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.
4. Il provvedimento non indi- ca la tipologia del bene.
Viste la descrizione e le mo- tivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lette- ra b) dell’art. 136 del D.lgs.
n. 42/2004.
- il CTs, nelle medesime sedute, come risulta dai relativi verbali sopracitati, considerata l’entità delle criticità rilevate che non è stato possibile risolvere in tale sede, ha deciso di deman- dare alla Commissione regionale per il paesaggio la procedura per il perfezionamento della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai fini della tutela del Bene, previa conte- stuale rilettura del perimetro dell’intera area meritevole di tutela;
- in data 13 luglio 2020 è stata quindi convocata la Commis- sione regionale per il paesaggio, al fine di esaminare e valutare l’opportunità di giungere al perfezionamento della “Dichiarazio- ne di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” (ID-PC_11), tramite la sua esatta individuazione e pe- rimetrazione;
Considerato che:
- la Commissione riunitasi nella seduta del 13 luglio 2020, ha preso atto degli approfondimenti e delle proposte di perfeziona- mento della tutela svolte dal CTs, come risulta dal verbale (Prot.
13/07/2020.0500214.I) e di seguito riportato:
“La Villa Barattieri si trova in località Albarola a fianco di un altro Bene dichiarato di notevole interesse pubblico (Villa e parco Peirano).
La Villa, il parco e il boschetto Barattieri sono stati oggetto di un iter amministrativo di assoggettamento a tutela non lineare che ha portato solo nel 1990 all’istituzione di un vincolo culturale,
da cui è escluso il boschetto, mentre l’interesse paesaggistico dell’intero complesso non è mai giunto a formalizzazione.
Per questo Bene paesaggistico non è infatti stato ritrovato l’atto originale di istituzione della tutela. Agli atti della Soprin- tendenza è presente solo una notifica, senza data e senza firma, effettuata sia ai sensi della Legge n. 1089/1939 sia ai sensi del- la Legge n. 1497/1939. Agli atti esiste inoltre una planimetria che oltre alla Villa individua la perimetrazione del boschetto, incluso il viale di collegamento, e due fotografie dalle quali si evince lo stato e la consistenza dell’area boscata e della nuova piantumazione realizzata a corredo del viale di collegamento al boschetto stesso.
La volontà di tutelare il Bene in oggetto è di iniziativa del proprietario dell’epoca, il Conte Giulio Barattieri, che il 5 aprile del 1943 richiede alla Soprintendenza la tutela della Villa e del contiguo boschetto, che si trova a monte della proprietà, per evi- tarne il disboscamento a causa delle esigenze del periodo bellico.
In particolare, le motivazioni addotte nella richiesta dell’epo- ca per la tutela del boschetto sono ancora oggi sostanzialmente valide in quanto nel testo del 1943 si cita che “il gruppo di que- ste piante ha una funzione estetica e panoramica della località costituendo, insieme all’accennata villa, un caratteristico coro- namento di sfondo, con l’evidente vantaggio per il punto di vista che si gode lungo la strada provinciale che corre fino a Ponte dell’Olio”.
La richiesta di un nuovo vincolo viene inoltrata, oltre che alla Soprintendenza, anche all’Ente provinciale per il Turismo il quale, con nota scritta alla Soprintendenza stessa, esprime il proprio parere favorevole alla tutela con il coinvolgimento della Commissione provinciale. Pochi giorni dopo, il 23 aprile 1943, con una nota protocollata, il Soprintendente esprime il parere favorevole circa la decisione di sottoporre a vincolo paesistico la Villa Barattieri compreso il parco ed anche il boschetto. Lo stesso Soprintendente nello stesso giorno scrive anche al pode- stà di Vigolzone, e per conoscenza all’Unione agricoltori e al Conte Barattieri, confermando che il boschetto e gli alberi che lo compongono sono vincolati come elementi interessanti del pa- esaggio locale.
Agli atti esiste inoltre uno scambio di documenti (1968) tra la sezione della Soprintendenza distaccata di Parma e la Sezio- ne di Bologna in riferimento al dubbio sull’esistenza del vincolo della villa Barattieri, dal quale emerge che la notifica richiamata in precedenza (senza la data e senza la firma) non risulta notifi- cata ai proprietari.
Tuttavia, nel 1974 la Soprintendenza sembra confermare la validità della tutela sulla Villa Barattieri, in quanto rilascia un nulla osta al Conte Otto Barattieri per la realizzazione di un nuo- vo rustico all’interno del perimetro della Villa stessa. Inoltre, nel dicembre del 1978 la Soprintendenza trasmette al Comune di Vigolzone, a seguito dell’emanazione del DPR del 1977, gli elenchi dei Beni soggetti a vincolo tra i quali figurano anche la Villa Barattieri, il parco circostante e il boschetto, e appone un timbro sull’originale notifica (senza data e firma) degli anni ’40.
Nel 1987, a seguito di un nulla osta espresso per la realiz- zazione di alcuni lavori nella Villa, la Soprintendenza segnala la necessità di un rinnovo della tutela monumentale. In realtà non esiste alcun un atto precedente da rinnovare, la conferma di ciò si ha di fatto nel 1990 quando la Soprintendenza “istituisce” ex novo la tutela monumentale sulla Villa Barattieri, sul parco e sui rustici annessi (ma non sul boschetto), non citando alcun decreto o atto precedente. Il Decreto Ministeriale del 19 maggio del 1990
di tutela monumentale della Villa è stato a sua volta rinnovato e sostituito dal D.D.R. 08 marzo 2010, che tutela ai sensi degli artt. 10-13 e 128 della Parte II del Codice il complesso della Vil- la, inclusi i rustici, e il parco annesso, senza però ricomprendere né citare il boschetto.
La denominazione attuale del bene è “Villa Trevani Barat- tieri con parco e pertinenze”. Dagli atti d’ufficio risulta che nella prassi la tutela paesaggistica non è mai stata applicata dall’Amministrazione comunale, a differenza della tutela mo- numentale.
Lo stato attuale del luogo è caratterizzato da un muro di cinta che ricomprende la Villa Barattieri (del 1700) al cui mar- gine esterno si sviluppa il filare di alberi del 1943, che collega il boschetto, che nel frattempo si è notevolmente sviluppato e con- solidato. Dalla carta forestale odierna si rileva la consistenza areale del boschetto che, vista la dimensione, è riconosciuto co- me bosco per legge (ai sensi del D.lgs. 34/2018), ed è soggetto quindi ad una tutela Ope legis.
L’analisi istruttoria del CTS ha consentito di riformulare il titolo del provvedimento in “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” al fine di renderlo più esaustivo e facilmente identificabile, nonché di ascrivere il bene alla tipo- logia di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 136 del D.lgs.
n. 42/2004. Ad esito della ricognizione è stata quindi prodotta la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assun- te dal CTS, riportate nella tabella di seguito, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all’attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.
Criticità Decisione condivisa
1. Il provvedimento è pri- vo di un titolo ma all’interno del testo si citano comunque
“la Villa il Parco e il Bo- schetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri”.
Viene riconosciuto come ti- tolo del provvedimento
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzo- ne, frazione di Albarola”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto del- la tutela.
2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche rela- tive alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene ar- chitettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; ta- li provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazio- ne la presenza del boschetto.
Poiché gli elementi fonda- mentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di al- beri e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche al- la presenza del boschetto.
3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per indi- viduare il bene.
si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.
Criticità Decisione condivisa
4. Il provvedimento non indi- ca la tipologia del bene.
Viste la descrizione e le mo- tivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lette- ra b) dell’art. 136 del D.lgs.
n. 42/2004.
In coerenza con la ricostruzione storica sopra riportata e verificato che tutti gli elementi fondanti il complesso della Villa Barattieri nella sua unitarietà, costituito dalla Villa, dal Parco e dal Boschetto sono ancora esistenti e meritevoli di tutela, si pro- pone alla presente Commissione di pervenire alla formalizzazione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggisti- co che riconosca e rappresenti il complesso come un “unicum”
composto da diversi elementi strettamente connessi tra loro, in- cludendo nella tutela paesaggistica anche il boschetto e il viale di connessione con la Villa.
Dal punto di vista cartografico la proposta di perimetrazione ricomprende i seguenti elementi del catasto del Comune di Vigol- zone: foglio 26, mappali nn. 22, 47, 48, 170, 171, 172 e 54, oltre a parte dei mappali 203, 254, 144, 46 e 276, su cui insiste il viale alberato di collegamento tra la villa e il boschetto. Quest’ultimo è limitato a nord dal fosso esistente poco oltre il filare di alberi, a sud dal ciglio esterno della strada bianca.”
- preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella se- duta, dopo la discussione, sentiti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell’Amministrazione comunale di Vigolzone, la Commissione, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs.
n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, ha deciso all’unanimità:
“1. di esprimere parere favorevole alla Proposta di “Dichia- razione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, fra- zione di Albarola”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;
2. di allegare al presente verbale la documentazione descrit- tiva della Proposta e in particolare:
- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesag- gistiche dell’ambito di tutela;
- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;
- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Databa- se Topografico Regionale;
- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catasta- le (principale);
- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;
3. di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Co- dice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D. Lgs n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Vigolzone la documentazione completa della Proposta in oggetto ai fini del- la pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul si- to informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;
6. di dare atto che la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico prosegue nell’osservanza delle disposizioni fissate dagli articoli 139 e 140 del D. Lgs n. 42 del 2004, seguendo i particolari adempimenti in merito alla comu- nicazione e notifica ai proprietari, possessori o detentori previsti per i Beni di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 136 dello stes- so D.L.gs. n. 42 del 2004.”;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 23/10/2020 (Prot. 23.10.2020.0682335.U) è stata data comuni- cazione della Proposta in oggetto al Comune di Vigolzone ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Provincia di Piacen- za al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;
- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in og- getto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni a decorrere dal 27 ottobre 2020 all’Albo Pretorio (n. 771) del Comune di Vigol- zone e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dello stesso Comune;
- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenu- ta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particola- re la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale ( https://territorio.regione.
emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione- regionale-per-il-paesaggio-1);
- ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Codice, con nota del 12 novembre 2020 (Prot. 12.11.2020.0750624.U) è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la Proposta formulata dal- la Commissione, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;
- ai sensi dell’art.139, comma 4, del Codice, dalla data di ri- cevimento della comunicazione di avvio del procedimento sono decorsi gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, del Codice;
- ai sensi dell’art.139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffu- si e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;
- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di tutela che, pertanto, si intende assentita così co- me formulata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2020;
Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:
- approvare, sulla base della Proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71, della L.R. n. 24 del 2017, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesag- gistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di
Vigolzone, frazione di Albarola”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;
- allegare alla presente deliberazione, la documentazione re- lativa, e in particolare:
- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesag- gistiche dell’ambito di tutela;
- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;
- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Databa- se Topografico Regionale;
- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catasta- le (principale);
- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base sa- tellitare;
- di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Co- dice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di note- vole interesse pubblico paesaggistico non esplica effetti retroattivi;
Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione ter- ritoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Ro- magna" e ss.mm.ii.;
Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle re- lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de- libera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;
- n. 415 del 29/3/2021 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrati- ve dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
Vista la determinazione n. 23238 del 30/12/2020 ad oggetto
“Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cu- ra del Territorio e dell’Ambiente”;
Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia- rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Fo- restazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;
A voti unanimi e palesi delibera
1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, la Dichiara- zione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b), del Codice, pro- posta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020, prot. 13/07/2020.0500214.I, ai sensi dell’art.
140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L. R. 21 dicem- bre 2017, n. 24;
2. di dare atto che la Dichiarazione di notevole interesse pub- blico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione:
- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesag- gistiche dell’ambito di tutela;
- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;
- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Databa- se Topografico Regionale;
- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catasta- le (principale);
- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;
3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso pre- viste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato
Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di no- tevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta non esplica effetti retroattivi;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D.
Lgs. n. 42/2004, e dell’art. 71, della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesag- gistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell’area in- teressata;
6. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione del- la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Te- lematico della Regione Emilia-Romagna;
7. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presen- te deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei regi- stri immobiliari;
8. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichia- razione di notevole interesse pubblico, il sindaco del Comune di Vigolzone ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente delibe- razione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiara- zione e delle relative planimetrie per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
9. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente delibe- razione al Comune di Vigolzone, alla Provincia di Piacenza, al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività cul- turali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama- te in parte narrativa.
Commissione regionale per il paesaggio Seduta del 13 luglio 2020
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola
ALLEGATO A
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PECULIARITA’ PAESAGGISTICHE DELL’AMBITO DI TUTELA
Il complesso della Villa Barattieri e dell’annesso parco e boschetto è stata interessata fin dagli anni ‘40 da un articolato processo di interessamento per l’assoggettamento a tutela culturale e paesaggistica.
In data 5 aprile 1943 il conte Giulio Barattieri inviò una nota all’allora Reale Soprintendenza ai Monumenti dell’Emilia-Romagna (sezione tutela bellezze naturali), nella quale si chiedeva di tutelare, ai sensi della Legge 1497/1939, il “boschetto” presente sul lato nord-ovest della villa, al fine di impedirne l’abbattimento e salvaguardando così anche i lavori di abbellimento in corso sull’area.
Nella missiva si precisava che il boschetto in questione era costituito da “quercie con qualche castano ed alcuni pioppi”, insistente su di una superficie di poco più di un ettaro e posto su di un rilevato collinoso, un tempo parte di un più ampio parco ma all’epoca quasi totalmente disboscato per ricavarne del terreno coltivo. La Proprietà nell’evidenziare come il gruppo di piante – di medio sviluppo, con tronchi da 20-25 cm di diametro e altezza media compresa tra 6 e 8 metri – avesse una “funzione estetico panoramica della località, costituendo insieme all’accennata Villa, un caratteristico coronamento di sfondo”, segnalava inoltre come il boschetto costituisse “una immediata e collegata adiacenza della Villa padronale” e come fossero “in corso lavori per un organico collegamento al giardino posto a sud-ovest della villa”. In particolare lungo il viale di collegamento tra il giardino e il parco boschivo, di circa 200 metri di lunghezza, erano stati messi a dimora “cipressi e giovani pioppi”, mentre sullo stesso erano in corso altri lavori come “inghiaiatura, cordonature, collocazione di panchette di riposo, spiazzi di sosta e su di un pianoro, un posto di bella vista per la sottostante vallata del torrente Nure”. La nota era corredata da una planimetria e da due fotografie, che ben rappresentavano lo stato di fatto e dei lavori dell’epoca.
Contestualmente il conte Barattieri provvide ad inviare analoga richiesta al Comitato Provinciale Tutele Bellezze Naturali di Piacenza presso l’Ente Provinciale per il Turismo, così come testimoniato nella nota protocollata in data 6 aprile 1943, trasmessa da quest’ultimo alla Reale Soprintendenza, nella quale si comunicava il proprio “parere favorevole alla conservazione del boschetto […], riconoscendosi effettivamente utile la conservazione del bosco in parola, sia nei rapporti alla estetica panoramica della località, quanto in rapporto ai lavori sistemativi che si vanno ivi svolgendo”. Il Comitato, allora presieduto dal conte Emilio Nasalli Rocca, con grande solerzia dunque riconobbe e avvalorò pienamente le istanze del conte Barattieri.
Analoga solerzia caratterizzò l’azione amministrativa della Soprintendenza, che in data 23 aprile 1943, in un periodo storico a dir poco turbolento, predispose due missive. La prima con protocollo n. 836 indirizzata all’Ente Provinciale per il Turismo di Piacenza, nella quale il Soprintendente comunicava di aver “deciso di sottoporre a vincolo paesistico la Villa e il parco del conte Giulio Barattieri in Albarola di Vigolzone”. Il testo riportava altresì una parte barrata, nella quale emergeva la necessità da parte del Soprintendente di conoscere alcuni dati aggiuntivi relativi al conte Barattieri “per poter procedere alla regolare notifica” e come nel frattempo si potesse far pervenire al conte copia della lettera in allegato, con la quale si disponeva “l’esenzione dell’obbligo di conferimento all’ammasso”. La nota citata come allegato corrisponde con buona probabilità alla
Commissione regionale per il paesaggio Seduta del 13 luglio 2020 seconda missiva redatta in pari data (protocollo n. 901), trasmessa dalla Soprintendenza al Podestà di Vigolzone e per conoscenza all’Unione Provinciale Agricoltori e al conte Giulio Barattieri, con la quale si comunicava come la “Villa e il parco boschivo […] e cioè il parco circostante alla Villa e il Boschetto a monte di essa, collegato a un parco da un viale di giovani pioppi, sono vincolati come elementi interessanti del paesaggio locale, e pertanto gli alberi di essi sono esenti da abbattimento per conferimento all’ammasso”. Entrambe le note, comunque protocollate, sono scritte a mano con numerose cancellature e aggiustamenti, probabilmente minute poi riscritte e trasmesse ufficialmente, anche se di queste ultime non vi è alcuna risultanza.
Visto quanto sopra, è possibile ipotizzare che la notifica senza data e senza firma citata in premessa, fosse una bozza stesa dalla Soprintendenza in attesa di conoscere quei dati aggiuntivi, paternità e residenza, richiesti dal Soprintendente all’Ente Provinciale per il Turismo, necessari per poter indirizzare correttamente la nota al messo comunale del comune di residenza del conte (nella notifica si legge comune di “Vigolzone”, salva successiva cancellatura).
Negli archivi consultati non sono stati riscontrati altri documenti sino al 1968. Il 24 agosto di quell’anno, infatti, l’ufficio distaccato di Parma dell’allora Soprintendenza ai Monumenti dell’Emilia trasmette una nota alla sede di Bologna, in risposta ad una precedente nota di quest’ultima dell’8 luglio 1967 – purtroppo non rintracciata – nella quale si chiede di avere copia dei provvedimenti di tutela inerenti Villa Barattieri, che stando alla nota della sede bolognese risulterebbe tutelata. La Soprintendenza di Bologna risponde in data 22 ottobre, comunicando che contrariamente a quanto sostenuto nella nota dell’8 luglio 1967, nella quale si dichiarava che la Villa in questione era soggetta alle disposizioni della (sola) Legge 1089/1939, alla luce degli atti d’archivio “tale situazione non corrisponde a realtà”. Nello specifico si evidenziava come esistesse solo “una piccola carpetta con annessa dichiarazione del Ministro della P.I. [N.d.R.: non rintracciata] emessa presumibilmente nel 1943 [N.d.R.: forse in analogia alla limitrofa Villa Peirano] che, però, non risulta notificata ai proprietari”. Per tale ragione si invitava l’Ufficio di Parma a predisporre un nuovo schema da sottoporre alla firma del Ministro per l’apposizione del vincolo “monumentale”.
Solo pochi anni più tardi però, nel 1974, fu rilasciata al conte Otto Barattieri di San Pietro l’autorizzazione alla costruzione di un fabbricato rustico nei pressi della Villa, destinato alla produzione del vino. Sebbene nella nota della Soprintendenza non si citi alcun decreto di vincolo, pare evidente come la tutela fosse considerata operante dall’Ufficio di Parma, da cui il rilascio del nulla osta.
Il 19 dicembre 1978, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 616/1977 e della Legge Regionale 26/1978, la Soprintendenza trasmette al Comune di Vigolzone copia autentica degli atti riguardanti le aree comunali protette ai sensi della Legge 1497/1939, tra cui anche la “Villa, parco e boschetto annessi di proprietà del conte Giulio Barattieri”. L’allegato consta nella citata notifica senza data e senza firma, su cui è stato apposto il timbro di copia conforme, avvalorando dunque un atto non perfezionato e nei fatti privo di valore.
Il 13 maggio 1987 la Soprintendenza rilasciò un nuovo nulla osta per interventi di ripristino e rifacimento delle coperture della Villa. Contestualmente però si segnalava alla proprietà, il conte Otto Barattieri di San Pietro, la necessità di avviare la pratica di “rinnovo di tutela secondo la legge 1/6/1939”, lasciando intendere l’esistenza di una pregressa tutela “monumentale”.
Il procedimento di tutela fu poi in seguito concluso e formalizzato con DM 19.05.1990, nel quale però non trova riscontro alcun richiamo a vincoli precedenti. Il perimetro individuato dal decreto si limita alla Villa e Parco Barattieri, escludendo dunque il “boschetto” posto a nord- ovest, salvato dall’abbattimento previsto nel 1943.
Il DM 19.05.1990, fu poi in seguito rinnovato e sostituito dal DDR 08.03.2010 (ai sensi degli artt. 10- 13 e 128 della Parte II del Codice), che nell’indicare una nuova denominazione del bene, Villa Trevani Barattieri con parco e pertinenze, lascia però immutata la perimetrazione precedentemente individuata.
In conclusione, nell’evidenziare come la tutela paesaggistica non abbia trovato negli anni, soprattutto recenti, alcun riscontro amministrativo, non si può dire altrettanto per la tutela monumentale, considerata da sempre operante anche prima del DM 19.05.1990, sebbene in assenza di regolare notifica, così come per altro evidenziato anche dagli uffici della Soprintendenza. In tal senso, la stessa famiglia Barattieri ha provveduto nel corso degli anni ’70-’80 del Novecento, a richiedere
Commissione regionale per il paesaggio Seduta del 13 luglio 2020 alcuni nulla osta per lavori sulla Villa e pertinenze, dando pertanto credito e seguito ad atti amministrativi – il carteggio del 1943 – mai formalizzati.
Il boschetto in questione, ancora oggi presente in tutta la sua estensione, da un punto di vista strettamente paesaggistico, è comunque sottoposto a tutela ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e smi, possedendo i requisiti di cui al D.Lgs. 227/2001.
Tutto ciò premesso, in coerenza con la ricostruzione storica sopra riportata, si riconosce tutt’oggi la rilevanza paesaggistica del complesso della Villa Barattieri nella sua unitarietà, costituito dalla Villa, dal Parco e dal Boschetto, in quanto elementi strettamente connessi.
Il complesso di Villa Barattieri fu realizzato nei primi anni del XVIII secolo per volontà del conte Gerolamo Trevani, quale residenza suburbana finalizzata alla gestione di vaste tenute agricole ed arricchita dal pregevole parco circostante e dalle pertinenze rurali. Così come si evince dal dispositivo di tutela, la villa rappresenta per la ricercata qualità del disegno compositivo, l’originalità dell’impianto complessivo e del disegno architettonico degli spazi interni e per la raffinatezza dell’apparato decorativo interno, una notevole testimonianza di architettura residenziale nobiliare dell’età barocca nel territorio della collina piacentina.
La villa vede dunque un inscindibile legame paesaggistico, storicamente documentato, con il boschetto posto a nord-ovest della proprietà, ad essa connesso per il tramite di un viale alberato che si sviluppa a ridosso del muro di cinta, concepito proprio per segnare la continuità, anche fisica, tra villa e area boscata. L’attuale boschetto che era stato immaginato dal conte Giulio Barattieri come luogo di piacere – non a caso nel parco della villa si trova anche un ninfeo – da cui contemplare il paesaggio collinare circostante, si è pienamente conservato, tanto che gli attuali alberi (prevalentemente querce), risalenti probabilmente agli ultimi decenni dell’800, possono annoverare quasi 150 anni di vita.
La continuità tra villa e boschetto è altresì evidenziata dall’immutato assetto proprietario, visto che ad oggi il boschetto è ancora di pertinenza della famiglia Barattieri, nelle persone di Massimiliana e Alberico Barattieri di San Pietro.
ALLEGATO B
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLA TUTELA
Il complesso della Villa, Parco e Boschetto Trevani Barattieri è censito al Catasto di Vigolzone, foglio 26, mappali nn. 22, 47, 48, 170, 171, 172 e 54, oltre a parte dei mappali 203, 254, 144, 46 e 276, su cui insiste il viale alberato di collegamento tra la villa e il boschetto. Quest’ultimo è limitato a nord dal fosso esistente poco oltre il filare di alberi, a sud dal ciglio esterno della strada bianca, il tutto così come meglio rappresentato nell’unita planimetria catastale.
26
2 5
273 38 289
287
45 33
276 82 144 46
54 125 7
49
203 17
47 254 37
53 3936 41
79 34
52 300
51
56 78 116 136
80 289
69 274 43 263
47
240 303 13
44
22 31
181 262
B 19 8
272 14
282 298
133 149 250
268 243 55 16 13
148
134
267 135
63 96 18
42
223224
211 30
65
255 46
220 40
222 150
260 15
122 121 174 252
120
221 136
117 246
294 263 24 248292
237
138
221 168
167 152 245
272 26
75
65 153
76 57
241 110
29 160 161
27
71 23 213
169170 266 150
171 262
242 297
157
264 14821
48 264
235
118 253
165162 20
171 158182 164
172 294 1460
244 159 196
154
301 153
166 170
25 155
05010025 metri ID11 - Dichiarazione di notevole interessepubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri,siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola
Legenda
Scala 1: 1.000
nome del file: //PC_ID11.mxd limite area di notevole interesse Commissione Regionale per il Paesaggioseduta del 13/07/2020
(ai sensi dell’art. 136, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 e smi)
Foglio n.26 Comune di Vigolzone
Base cartografica: Catasto
05010025 metri ID11 - Dichiarazione di notevole interessepubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri,siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola
Legenda
Scala 1: 1.000
nome del file: //PC_ID11.mxd limite area di notevole interesse Commissione Regionale per il Paesaggioseduta del 13/07/2020
(ai sensi dell’art. 136, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 e smi)
Foglio n.26 Comune di Vigolzone
Base cartografica: Agea 2014
05010025 metri ID11 - Dichiarazione di notevole interessepubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri,siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola
Legenda
Scala 1: 1.000
nome del file: //PC_ID11.mxd limite area di notevole interesse Commissione Regionale per il Paesaggioseduta del 13/07/2020
(ai sensi dell’art. 136, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 e smi)
Foglio n.26 Comune di Vigolzone
Base cartografica: DBTR
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 571
Rimozione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gen- naio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di no- tevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel comune di Morfasso, istituita con quattro decreti ministeriali del 9 ottobre 1941, per accertata inesistenza del bene paesag- gistico da tutelare
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni cultura- li e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;
- l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Re- gione Emilia-Romagna e il segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Ro- magna, per l’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con la DGR del 28 novembre 2016, n. 2012, è sta- to costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesag- gistici presenti sul territorio regionale;
- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scaden- za della stessa;
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all’adeguamento del Piano Territo- riale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);
Premesso che:
- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le mo- dalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art.
136 dello stesso Codice;
- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiara- zione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le pre- scrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;
- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art.
71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giun- ta regionale:
- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggisti- co, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole
interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ov- vero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pub- blico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;
Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del 4 marzo 2021, n. 27;
Dato atto inoltre che:
- il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), inse- diatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (da qui in avanti PTPR) al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul terri- torio della Regione;
- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, quindi alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l’obiettivo di pervenire al- la certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordina- rie dei cittadini;
- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l’im- possibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare al- la Commissione regionale per il paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l’accertamento della loro esistenza e cor- retta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi risultino irrin- tracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;
- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare inve- ce la definizione della specifica disciplina d’uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d’u- so che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;
Preso atto che, nel caso specifico:
- il CTs nelle sedute del 15/11/17 (prot. al PG/2017/0717283), del 18/12/17 (prot. al PG/2017/0770824), del 28/09/18 (prot. al PG/2018/0599968), del 17/10/19 (prot. al PG/2019/0768651) e del 22/01/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e conclu- so l’istruttoria della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso” (ID- PC_7), istituita con quattro Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941, rilevando l’impossibilità di sciogliere in sede di CTs le critici- tà di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:
Criticità Decisione condivisa
1. Il provvedimento è privo di un titolo, ma all’interno del testo l’area tutelata è de- nominata come “l’immobile facente parte del bosco «La Cattedrale», di proprietà” di diversi soggetti.
Viene riconosciuto come ti- tolo del provvedimento
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco
«La Cattedrale», sito nel Co- mune di Morfasso”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto della tu- tela.