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Corso T17014 – 3-5 maggio 2017 Corte di Cassazione Aula Giallombardo R Lo spazio giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana ed europea

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Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

Lo spazio giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana ed europea

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EGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E LITISPENDENZA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Giovanni Amoroso, Presidente di Sezione Corte di Cassazione, Direttore Ufficio del Massimario

Corso T17014 – 3-5 maggio 2017 Corte di Cassazione

Aula Giallombardo

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STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Antonio Balsamo, Giovanni Giacalone, Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino, Luca Ramacci, Elisabetta Rosi, Lucia Tria

Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di Cassazione Ufficio del Massimario

tel. 06.68832337/2125 – fax 06.6883411 e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Per ricevere informazioni sulla programmazione 2017 scrivere alla e-mail:

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

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INDICE

I. LA RELAZIONE 3

II. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI 23

III. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI 29

Cass. civ., sez. un., 01−02−1999, n. 6 40

Cass. civ. [ord.], sez. un., 21−05−2004, n. 9802 46 Cass. civ. [ord.], sez. un., 04−07−2016, n. 13569 49

Cass. civ., sez. un., 13−02−1998, n. 1514. 54

Cass. civ., sez. un., 28−04−1999, n. 274. 60

Cass. civ., sez. I, 15−12−2000, n. 15843 65

Cass. civ., sez. un., 29−01−2001, n. 37 67

Cass. civ. [ord.], sez. un., 17−10−2002, n. 14769 70 Cass. civ. [ord.], sez. I, 07−05−2004, n. 8748. 81 Cass. civ. [ord.], sez. un., 08−06−2011, n. 12410 86 Cass. civ. [ord.], sez. un., 02−08−2011, n. 16862 90

Cass. 2 maggio 2016 n. 8619 94

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9 L’art. 7 va quindi letto unitamente al successivo art. 64 che esclude il riconoscimento della sentenza straniera in Italia non solo quando produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico o è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato, ma anche quando non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero (lett. f).

C’è poi – come clausola di chiusura – la lettera a) dell’art. 64 cit.: la sentenza straniera non è riconosciuta quando il giudice straniero che l'ha pronunciata non poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

Il criterio della prevenzione di un giudizio rispetto all’altro non è univoco, ma gioca distintamente nei due ordini processuali dovendo applicarsi – come prescrive l’art.

7 - la legge dello Stato in cui il processo si svolge. Quindi può verificarsi che secondo il nostro codice di rito sussista la previa pendenza della causa innanzi al giudice italiano, il quale non è tenuto – anzi non può – sospendere il giudizio. Ma nello stesso tempo è possibile che secondo la legge dello Stato in cui l’altro processo si svolge sia quest’ultimo ad essere stato previamente instaurato sicché i due giudizi proseguono in parallelo. In questa evenienza la sentenza del giudice straniero non può essere riconosciuta nell’ordinamento italiano per la preclusione posta dall’art. 64, lett. f), cit..

In questa parte nella nuova disciplina posta dalla legge n. 218/1995 c’è l’eco dell’analogo condizionamento della delibabilità della sentenza straniera previsto in passato dall’art. 797, primo comma, n. 6, c.p.c..

L'art. 7, primo comma, della L. n. 218/1995, prevede che la sospensione del processo debba perdurare fino al momento in cui la competenza giurisdizionale del giudice precedentemente adito sia stata accertata. Il processo dovrà rimanere sospeso fino a conclusione del giudizio pendente all'estero o, meglio, finché la parte più diligente non chieda la riassunzione al solo fine di far accertare che la decisione emessa all'estero è idonea a spiegare efficacia di giudicato sulla domanda proposta in Italia, con conseguente estinzione del giudizio. Però se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

4. La litispendenza internazionale nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e nei Regol. 44/2001 e Regol. 1215/2012.

La disciplina della litispendenza, originariamente prevista dall’artt. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971 n, 804, come sostituito dall'art. 8 convenzione di San Sebastiano, ratificata in Italia con legge 5 ottobre 1991 n. 339, è attualmente contemplata Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito il precedente Regolamento 22 dicembre 2000, n.

44/2001.

La finalità della normativa eurounitaria della litispendenza è – come risulta dal punto 21 del preambolo del Regolamento n. 1215/2012 – quella di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed il rischio che vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

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