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Proposta di modifica del Testo Unico del Pubblico Impiego presentato dal ministro Madia •

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Academic year: 2022

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Proposta di modifica del Testo Unico del Pubblico Impiego presentato dal ministro Madia

• Modifica dell’art. 20 comma 1 come segue: dopo le parole “assumere a tempo indeterminato personale” aggiungere “dirigenziale e”. Alla lettera c) del comma 1 all’art.20 dopo le parole “anche non continuativi” aggiungere “e con contratti flessibili”.

o Razionale: con questa modifica si vuole evitare la discriminazione di personale che lavora nella pubblica amministrazione con contratti precarizzanti e spesso illegittimi da molti anni e che ha svolto funzioni dirigenziali senza avere le tutele ed i diritti dei colleghi dipendenti dell’amministrazione.

• Soppressione dei commi 8 e 9 all’art. 22.

o Razionale: l’introduzione di questi commi è un ennesimo tentativo di rimandare a una data futura e di volta in volta posticipata l’applicazione di un diritto negato da decine di anni per migliaia di lavoratori con contratti illegittimi ai sensi del d.lgs 165 del 2001.

• Modifica dell’art. 5 comma 1 lettera a) come segue: soppressione del periodo “Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.

o Razionale: pare incomprensibile la scelta di stravolgere il senso del c.d. Jobs Act in uno dei suoi articoli più rappresentativi anche alla luce del fatto che il Ministero per la

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel frattempo non ha cambiato guida. Il citato articolo 2 del DL 81 del 2015 rispecchia perfettamente lo spirito sia dell’art. 97 della costituzione, sia della Direttiva Europea 70 del 1999, purtroppo ancora oggi ampiamente disattesa. Il ministro Madia ha parlato di “illegalità di Stato” riferendosi ai contratti precari della PA, ebbene i decreti devono andare nella direzione di sanare questo stato di

“illegalità”: i limiti ed il campo di utilizzo del comma 1, art.2 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 per la pubblica amministrazione sono già chiaramente specificati all’interno dello stesso articolo ai commi 2 e 4 e modificati dall’ultimo decreto

“milleproroghe”.

• Sostituzione dell’art.9 comma 1 lettera e) con quanto segue: “il comma 5 è sostituito dal seguente:

In caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento completo, efficace ed effettivo, comprensivo anche della ricostruzione della carriera ed equivalente rispetto a quanto previsto nel settore privato, del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il risarcimento in questione può prevedere anche la conversione del rapporto a tempo indeterminato se i principi di buon funzionamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti all’art. 97 della costituzione vengono rispettati. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate comprensive di spese legali a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. I commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;”.

o Razionale: sopperire alla mancanza di una norma che funga da reale deterrente contro il reiterato impiego di forme di lavoro flessibile per svolgere funzioni ordinarie; inoltre sanare la discriminazione dei lavoratori del pubblico impiego rispetto a quelli del settore privato: i primi, infatti, non godono di una tutela effettiva, efficace ed equivalente in caso di impiego lavorativo illegittimo e precarizzante.

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