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Riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 91 del 17 novembre 1975

Oggetto: Assicurazione dei facchini e del barrocciai, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili. Riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi.

La Gazzetta Ufficiale n. 282 del 23 ottobre 1975 ha pubblicato il Decreto ministeriale 29 settembre 1975 che approva la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 febbraio 1975 concernente l'assicurazione in oggetto (vedi allegati nn. 1 e 2).

Con detta delibera è stato stabilito che con decorrenza 1 gennaio 1975, l'assicurazione degli avventizi (od occasionali) facenti parte di cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di facchinaggio nonché di trasporto mediante trazione animale o someggio, sia attuata in forma ordinaria, applicando cioè il tasso di tariffa alle retribuzioni effettive.

Per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni economiche in favore di tali categorie dal 1 gennaio 1975 si deve far riferimento alla normativa prevista dal combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

Per i soci facchini e barrocciai riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili restano in vigore le disposizioni impartite con la circolare n. 43/1974.

All. n. 2

All. n. 1 alla circ. n. 91/1975

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini e del barrocciai riuniti in Cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimilari, per la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art.1 del decreto-legge 13 maggio 1947, n. 43, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.

1124, concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, concernente l'assicurazione dei facchini e dei barrocciai, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta dell'11 febbraio 1975;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta dell'11 febbraio 1975, concernente l'assicurazione dei facchini e dei barrocciai riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, per la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi.

(2)

Allegato n. 2 alla circolare n. 91/1975

Assicurazione dei facchini e dei barrocciai, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili - Riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli avventizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta dell'11 febbraio 1975

udita la relazione del Direttore generale in ordine all'assicurazione dei facchini e del barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

visto il parere espresso dal Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'Industria, commercio e servizi pubblici, nella seduta del 25 settembre 1974;

visto il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare l'art. 42;

preso atto che è tuttora allo studio per un ulteriore approfondimento, richiesto con propria determinazione 15 ottobre 1974, il problema concernente l'adeguamento ai premi speciali unitari dei soci;

visto il D.M. 27 giugno 1974 che ha abrogato la retribuzione media convenzionale degli avventizi;

ritenuto che non sussistano i presupposti di specialità delle lavorazioni che giustifichino il mantenimento della forma contributiva basata su premi speciali unitari per gli avventizi e che pertanto l'assicurazione degli stessi sia da ricondurre alla forma ordinaria;

ravvisata l'opportunità di adottare detto provvedimento, indipendentemente dall'adeguamento dei premi speciali unitari relativi ai soci;

sentito il parere favorevole del Direttore generale;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n.438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.35, delibera

che con decorrenza 1 gennaio 1975, l'assicurazione degli avventizi facenti parte di cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di facchinaggio nonché di trasporto mediante trazione animale o someggio, sia attuata in forma ordinaria, applicando il tasso di tariffa alle retribuzioni effettive.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto.

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