Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 9 del 7 febbraio 1976
Oggetto: Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori. Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975.
II Decreto Ministeriale del 22 marzo 1975 (vedi allegato n. 1) stabilisce che l'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla Legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce personale dell'esercizio nel quadro n. 4
"qualifiche iniziali di assunzione del personale in Prova", allegato al D.P.R. 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971 (vedi allegato n. 2), concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato elenco.
Tale obbligo concerne le nuove leve di lavoro successive alla pubblicazione del sopraccitato Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Per la concreta attuazione del Decreto Ministeriale in questione si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 38/1972.
All. n. 2
Allegato n. 1 alla circ. n. 9/1976
29-3-1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 85 DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.
Estensione dell'obbligo di vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori IL MINISTRO PER LA SANITA'
Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;
Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello stato;
Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970 n. 1077;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità:
Decreta:
Articolo unico
L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" nel quadro n. 4 "qualifiche iniziale di assunzione del personale in prova", allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.
Per tali lavori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato n. 2 alla circ. n. 9/76
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971 Quadro n. 4
QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONI DEL PERSONALE IN PROVA Personale Direttivo Ispettore di concetto:
Personale degli Uffici Segretario
Segretario tecnico Disegnatore esecutivo:
Applicato
Applicato stenodattilografo Applicato tecnico
Tecnico di radiologia Infermiere ausiliario:
Commesso
Personale dell'Esercizio Dirigenti delle stazioni:
Capo stazione Capo gestione
Dirigenti dei depositi locomotive:
Capo deposito Dirigenti della linea:
Capo tecnico della linea Dirigenti tecnici:
Capo tecnico
Ufficiali delle navi traghetto:
Ufficiale navale
Ufficiale di macchina
Personale esecutivo delle stazioni Assistente di stazione
Manovratore Gestori e ausiliari:
Gestore
Ausiliario di fermata Personale dei treni:
Conduttore
Personale di macchina Aiuto macchinista
Personale esecutivo della linea:
Operaio dell'armamento Personale di vigilanza:
Guardiano
Operai, verificatori e tecnici I.E.:
Operaio qualificato Manovali:
Manovale
Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta:
Carpentiere
Marinaio di macchina:
Motorista Elettricista Carbonaio