• Non ci sono risultati.

Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 9 del 7 febbraio 1976

Oggetto: Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori. Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975.

II Decreto Ministeriale del 22 marzo 1975 (vedi allegato n. 1) stabilisce che l'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla Legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce personale dell'esercizio nel quadro n. 4

"qualifiche iniziali di assunzione del personale in Prova", allegato al D.P.R. 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971 (vedi allegato n. 2), concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato elenco.

Tale obbligo concerne le nuove leve di lavoro successive alla pubblicazione del sopraccitato Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la concreta attuazione del Decreto Ministeriale in questione si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 38/1972.

All. n. 2

Allegato n. 1 alla circ. n. 9/1976

29-3-1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 85 DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

Estensione dell'obbligo di vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;

Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello stato;

Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970 n. 1077;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità:

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" nel quadro n. 4 "qualifiche iniziale di assunzione del personale in prova", allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.

Per tali lavori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

(2)

Allegato n. 2 alla circ. n. 9/76

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971 Quadro n. 4

QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONI DEL PERSONALE IN PROVA Personale Direttivo Ispettore di concetto:

Personale degli Uffici Segretario

Segretario tecnico Disegnatore esecutivo:

Applicato

Applicato stenodattilografo Applicato tecnico

Tecnico di radiologia Infermiere ausiliario:

Commesso

Personale dell'Esercizio Dirigenti delle stazioni:

Capo stazione Capo gestione

Dirigenti dei depositi locomotive:

Capo deposito Dirigenti della linea:

Capo tecnico della linea Dirigenti tecnici:

Capo tecnico

Ufficiali delle navi traghetto:

Ufficiale navale

(3)

Ufficiale di macchina

Personale esecutivo delle stazioni Assistente di stazione

Manovratore Gestori e ausiliari:

Gestore

Ausiliario di fermata Personale dei treni:

Conduttore

Personale di macchina Aiuto macchinista

Personale esecutivo della linea:

Operaio dell'armamento Personale di vigilanza:

Guardiano

Operai, verificatori e tecnici I.E.:

Operaio qualificato Manovali:

Manovale

Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta:

Carpentiere

Marinaio di macchina:

Motorista Elettricista Carbonaio

Riferimenti

Documenti correlati

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devo- no venire effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art. Tuttavia, tenuto conto delle

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, alle associazioni, alle fondazioni

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro sottoscritta il 20 novembre 2020 relativa alla previsione di posti, in

2. A decorrere dal 1‘ gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del ûdecreto sulla omologazione CEý ö ad eccezione dei vei- coli

i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio. L'Amministrazione non si assume responsabilità

f) non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio di cui al comma

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 35, recante

25.1. Il parere del Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria Il Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura onoraria - di