Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 23 del 17 aprile 1981
Oggetto: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni. Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981.
Con Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1981, il tasso d'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni o per le dilazioni di pagamento dei debiti contributivi è stato fissato nella misura del 24%.
La nuova misura d'interesse decorre dalla data del Decreto e, pertanto, sarà applicata nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di rateazione o di dilazione in data 19 febbraio 1981 o successivamente ovvero che, pur avendola presentata anteriormente ed avendo iniziato i versamenti in acconto secondo il piano proposto o concordato, abbiano ricevuto la relativa formale autorizzazione non prima della predetta data.
Alle relative variazioni di tasso provvederanno:
1) - per le istanze pervenute all'Istituto dal 19 febbraio 1981 in poi, la Direzione generale - Servizio meccanizzazione;
2) - per le istanze presentate anteriormente a tale data, ma accolte con provvedimento del 19 febbraio 1981 o data successiva, direttamente le singole Sedi, una volta concluso il relativo piano di frazionamento.
Nel frattempo il tasso di interesse in parola troverà anche applicazione nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in attesa che sia emanato il relativo decreto di attuazione.
Il medesimo tasso dovrà applicarsi anche alle rateazioni e alle dilazioni concesse ai soggetti obbligati all'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla delibera consiliare del 27 marzo 1979 (cfr. circ. n. 25/1979).
Nei confronti degli Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del Decreto Legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 agosto 1980, n. 444, si esprime riserva di impartire disposizioni a chiarimento della disciplina da applicare.