Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 8 del 2 febbraio 1981
Oggetto: Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria degli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali, conseguente all'aumento delle retribuzioni.
Con decreti interministeriali del 3 luglio 1980 sono state fissate, tra l'altro, le retribuzioni in base alle quali, con effetto dal 1° luglio 1980, vanno liquidate le rendite degli alunni e degli studenti di scuole o istituti statali e non statali (cfr. circolare n.38/1980).
Poiché ai sensi dell'articolo 30, ultimo comma, del Testo Unico, per l'assicurazione degli alunni delle scuole non statali la retribuzione convenzionale vale anche ai fini contributivi, ne consegue l'adeguamento proporzionale ed automatico dei relativi premi speciali unitari, come previsto dalla delibera consiliare del 20 giugno 1979 (cfr. circolare numero 48/1979).
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1980, per ogni alunno e studente il premio speciale unitario, già stabilito in L. 700, va elevato a L. 1.240.
Nel rammentare che il periodo assicurativo annuo decorre dal 1° novembre ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo, si invitano le unità a provvedere alla regolazione dei premi di cui trattasi, significando che per la frazione di anno scolastico 1979/1980, pari ad un quadrimestre, dovrà essere richiesta una integrazione capitaria di premio ammontante a L. 180.
Per quanto concerne invece, la regolazione per l'intero anno scolastico 1980/1981, dovrà essere richiesta una maggiorazione di L. 540 pro-capite.
Infine, si dispone che in sede di comunicazione dei dati di gestione afferenti l'anno scolastico 1979/1980 (cfr. lettera circolare n. 77/1975) i premi dovranno essere indicati in via analitica distinguendo i vecchi importi dalle integrazioni sopra riportate.