CAPITOLO I
I CANALI INFORMATIVI DEL
PUBBLICO MINISTERO
1. Forme di acquisizione della notizia di reato 2. Le notizie di reato qualificate 2.1 L'informativa della polizia giudiziaria 2.2 La denuncia
2.2.1 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 2.2.2 Denuncia da parte di privati 2.3 Il referto 2.4 La querela
2.5 L’istanza e la richiesta di procedimento 3. Le notizie di reato non qualificate 3.1 Le fonti anonime
1. Forme di acquisizione della notizia di reato
Nonostante il II° titolo del libro V° del codice di procedura penale, riguardante le indagini preliminari sia rubricato come “notizia di reato”, non vi è una definizione normativa in tal senso. In particolare non è data alcuna indicazione circa la sua consistenza e il suo contenuto; intendendosi per consistenza il livello di corrispondenza a dati effettuali verificati (la notizia), e per contenuto il grado di conformità ad una fattispecie tipica (il reato) . 1
Tuttavia dal combinato disposto degli art. 331, 333, 334, 347 c.p.p. che si occupano dei mezzi ufficiali con i quali è portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria “un fatto di reato”; dall’art. 335 c.p.p. che prevede che il pubblico ministero deve iscrivere immediatamente “ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa” nell’apposito registro delle notizie di reato; dall’art. 109 disp. att. c.p.p. a norma del quale la segreteria della Procura della Repubblica, annotate la data e l’ora di ricezione sugli atti che possono contenere la notizia di reato, “li sottopone immediatamente al Procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”; possiamo definire la notizia di reato come un’informazione che permette alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di venire a conoscenza di un fatto che costituisca reato . 2
La notizia di reato si pone quale presupposto di fatto del procedimento penale, ma soltanto l’iscrizione della notizia nel
2 A. Marandola, I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001, pag. 44.
registro ex art. 335 c.p.p. rappresenta formalmente l’atto iniziale del procedimento . 3
Così come consolidato in dottrina, già sotto la vigenza del codice Rocco, le notizie di reato si distinguono in qualificate (o tipiche) e non qualificate (o atipiche). Le prime pervengono al pubblico ministero o all’autorità giudiziaria per mezzo di taluni atti espressamente previsti dall’ordinamento, mentre le seconde sono quelle informazioni che gli organi investigativi hanno percepito di propria iniziativa . Dal codice si evince che, si possa 4 parlare di notizie di reato non qualificate solo con riferimento al pubblico ministero, visto che la polizia giudiziaria è tenuta in ogni caso a trasmettere le informazioni comunque acquisite alla magistratura; l’informazione relativa ad un’ipotesi di reato acquisita dalla polizia giudiziaria, quindi, integra sempre, in quanto destinata ad esser trasmessa alla magistratura, una notizia di reato qualificata, a prescindere dal tipo di attività svolta dall’organo investigativo, attraverso la quale si è giunti poi alla percezione dell’informazione stessa.
Le fonti da cui la notizia di reato qualificata può essere attinta sono: l'informativa della polizia giudiziaria, la denuncia e il referto; per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio. Sono invece considerati come “condizione di procedibilità” gli atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale e sono la querela, l’istanza e la richiesta di procedimento.
2. Le notizie di reato qualificate
Come abbiamo visto, gli atti tipici con cui una notizia di reato viene trasmessa sono: le denunce, i referti, le querele, le istanze e le richieste di procedimento.
In via generale, tali atti possono avere come destinatario il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, in quest’ultimo caso vi è l’obbligo di girare la notizia al pubblico ministero; il dato conoscitivo è allora riferito attraverso un atto denominato “informativa della polizia giudiziaria”.
Vediamo allora più nello specifico di cosa si tratta.
2.1. L'informativa della Polizia Giudiziaria
L’attività di informazione della polizia giudiziaria può essere distinta sotto due profili tra loro consequenziali;
l’acquisizione della notizia di reato (artt. 55 e 330 c.p.p.) e la successiva documentazione e comunicazione all’autorità giudiziaria (art. 347 c.p.p.).
L’acquisizione può avvenire tramite la ricezione o l’apprensione di propria iniziativa. Nel primo caso gli organi di polizia giudiziaria acquisicono la notizia nella sua forma tipica: denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (artt. 331332 c.p.p.) ovvero ad opera di privati (art. 333 c.p.p.) con il referto (art. 334 c.p.p.), la querela (art. 336 c.p.p.), l’istanza (art. 341 c.p.p.) e la richiesta (art. 342 c.p.p.).
Nell’ipotesi di apprensione di propria iniziativa la polizia giudiziaria svolge un ruolo attivo in quanto la ricezione del fatto di reato avviene in forma atipica (conoscenza diretta del fatto, confidenza privata, informazione giornalistica, etc.).
Acquisita la notizia vi è obbligo di riferirla, senza ritardo, al pubblico ministero. In origine era previsto che dovesse essere comunicata per iscritto entro quarantotto ore dalla sua acquisizione, ma con l’introduzione dell’art. 4, 1° comma, D.L. 8
giugno 1992 n.306 (convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 1992 n.356), è stato sostituito il puntuale riferimento temporale, con il più vago “senza ritardo”, che se pur non impone termini precisi e determinati indica “attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro” 5, garantendo alla polizia giudiziaria la facoltà di svolgere ulteriori accertamenti sul fatto senza l’intrusione del pubblico ministero.
Il termine delle quarantotto ore permane comunque nel caso in cui siano stati compiuti atti in cui è necessaria la presenza del difensore, o laddove la notizia di reato riguardi uno di quei casi indicati dall’art. 407, 2° comma, lettera a) n. 16, ovvero se sussistano ragioni di urgenza. La comunicazione in questi casi può essere fatta anche oralmente e dovrà seguire senza ritardo quella scritta, con la espressa indicazione del giorno e dell'ora in cui è stata acquisita la notizia.
In giurisprudenza è stato affermato che hai fini della valutazione del tempestivo adempimento dell’obbligo di riferire al pubblico
ministero, le espressioni “senza ritardo” e “immediatamente”, indicano un’attività da compiere in un margine di tempo ristretto seppur non precisamente definito, “ossia non appena ve ne è la concreta possibilità, tenuto conto delle normali esigenze operative di un ufficio pubblico mediamente oberato di lavoro” . 6 Nei rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero vi sono adempimenti normali od ordinari per i quali sono previsti tempi e modi specifici, e adempimenti abbreviati caratterizzati dall’urgenza e dalla celerità. Non esiste una nozione di “urgenza”, si può solo dire che si considera urgente quella situazione che richiede interventi tali che, se attuati nei modi ordinari arrecherebbero danni all’intervento statuale e anche al singolo cittadino. In sostanza si può affermare che è urgente ciò che non può attendere, in relazione al contenuto dell’atto ed al momento investigativo o processuale in cui si colloca . 7
La parte essenziale dell’informativa l’elemento di base e il contenuto minimo è data dalla descrizione del fatto storico
6 Cass., sez. VI, 19/03/2007, Orlandi e altri, in C.E.D. Cass., n. 236501 nella fattispecie concreta, una denuncia per tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente. La corte ritenne sussistente il reato di omessa denuncia in quanto il pubblico ufficiale l’aveva trattenuta per oltre un mese nonostante le numerose sollecitazioni.
con le connotazioni che portano ad ipotizzare che esso possa costituire reato. Gli altri elementi che danno corpo alla comunicazione sono indicati nella misura in cui sono noti. Visti i tempi brevi per l’informativa al pubblico ministero non è detto che si abbia attività di investigazione da parte della polizia giudiziaria. Ciò che rileva e rende concreto e attuale il dover informare, è la conoscenza degli elementi del fatto ipotizzabile come penalmente rilevante. Atteso che non sempre si ha una notizia certa e precisa in ordine ad un fatto già connotato nei suoi elementi essenziali, è necessario svolgere delle indagini per passare da una notizia generica a una concreta e specifica. Solo quando si ha conoscenza degli elementi essenziali del fatto si può dire che esiste la notizia di reato con il relativo obbligo dell’informativa.
L’art 347 c.p.p. non si riferisce solo agli elementi obiettivi del reato, infatti al 2° comma afferma che la polizia giudiziaria “comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”.
Il contenuto dell’informativa si avvicina a quello della denuncia (art. 332 c.p.p.) in entrambi i casi è di fondamentale importanza il “fatto storico”, mentre l’individuazione dei soggetti connessi ad esso passano in secondo piano.
Quando non è possibile identificare l’autore del reato, si ricorre all’art. 107 bis delle disp. att. c.p.p. (introdotta dall’art. 50 della L. n. 479 del 1999) il quale prevede che “le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio della procura competente da parte degli organi della polizia unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per l’identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili”. Questa norma sancisce una eccezione rispetto a quanto previsto dall’art. 347 c.p.p., in quanto stabilisce che solo per le denunce a carico di ignoti non vi sia l’obbligo di comunicarle senza ritardo, questo per evitare che le denunce per fatti di poco conto o ricorrenti, ostacolino le indagini relative a fatti rilevanti.
Dal 2008 il Ministero della Giustizia ha attuato presso alcune Procure, il “Progetto NDR”, sviluppato inizialmente dalla Procura di Napoli che consiste nella trasmissione in maniera telematica delle notizie di reato alla Procura, prodotte dagli organi di Polizia Giudiziaria, .
Il portale NDR consente agli organi di polizia di iscrivere una annotazione preliminare e di trasmetterla alle “Procure di competenza”. Successivamente, la Procura destinataria ritrova, nelle Annotazioni preliminari, la Notizia di Reato trasmessa e può iscriverla nel proprio Registro Generale delle Notizie di Reato mediante il portale RegeWeb, questo portale successivamente inoltra al Portale NDR informazioni relative alla iscrizione nel Registro Generale, come il Numero di Registro, la data di iscrizione del procedimento ed il magistrato assegnato.
La Procura in questo modo può acquisire direttamente sul SICP (registro penale informatizzato) tutti i dati relativi alla notizia di reato che le Forze dell’Ordine avranno cura di inserire nel Portale NDR, il tutto attraverso semplici e veloci funzionalità d’interoperabilità tra SICP e Portale NDR. Così si permette un
recupero di risorse interne sia per la Procura sia per le Forze dell’Ordine e si agevola il processo di dematerializzazione degli atti.
2.2 La denuncia
2.2.1 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Con il termine denuncia si suole fare riferimento alle dichiarazioni trasmesse dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio, nonché a quelle provenienti dai privati.
Nel primo caso si è in presenza di un obbligo penalmente sanzionato (artt. 361, 362, 363 c.p.), obbligo che riguarda i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, categorie individuabili secondo i principi di cui agli artt. 357358 c.p., ovvero di quei soggetti che in virtù della loro posizione e dello specifico ruolo istituzionale che ricoprono, sono titolari di un dovere di collaborazione nei confronti dello Stato, e quindi di un obbligo di riferire senza ritardo i fatti che costituiscono reato, di cui hanno avuto conoscenza. L’obbligo è strettamente legato alla circostanza che il fatto costituente reato sia appreso nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, altrimenti
sarebbe configurabile la denuncia di un privato prevista dall’art. 333 c.p.p. 8
La previsione del 4° comma invece stabilisce che il giudice che nel corso di un processo civile o amministrativo, venga a conoscenza di un fatto da cui possa discendere la configurazione di un reato perseguibile d’ufficio, debba fare immediata denuncia all’autorità giudiziaria. La denuncia non legittima la sospensione del processo in corso, salvo tuttavia l’obbligo per il Procuratore della Repubblica di informare senza ritardo il giudice denunciante degli esiti e delle richieste formulata alla conclusione delle indagini preliminari (art. 106 disp. att.).
L’art. 332 detta invece i contenuti minimi che la denuncia, presentata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve contenere.
Nell’atto devono essere indicati:
gli elementi essenziali del fatto (data e luogo del commesso reato, modalità della condotta e mezzi usati, ogni altra circostanza utile per la ricostruzione del fatto storico);
8 E. Aprile P. Silvestri, Le indagini preliminari e l’archiviazione, Milano, 2011, pag. 49.
la data in cui è stata acquisita la notizia di reato, per verificare il puntuale e diligente obbligo di trasmissione senza ritardo della notizia stessa;
le fonti di prova, l’indicazione è solo eventuale, subordinata cioè alla loro conoscenza;
se possibile le generalità e ogni altra informazione idonea a verificare l’identità dell’autore del reato, della parte offesa e di eventuali persone informate sui fatti.
2.2.2 Denuncia da parte di privati
Per quanto concerne invece la denuncia da parte dei privati, non vi è l’obbligo di denunciare un fatto costituente reato, perché le ipotesi in cui tale obbligo viene affermato sono tassative e derogative alla regola della libertà della denuncia. Tali ipotesi sono:
omessa denuncia da parte del cittadino che abbia conoscenza di un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge preveda la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);
omessa denuncia di cose provenienti da reato (art. 709 c.p.); omessa denuncia di materie esplodenti (art. 679 c.p.);
omessa denuncia di smarrimento o di furto di armi o di parti di esse o di esplosivi (art. 20 commi 3 e 4 L. 18 aprile 1975 n. 110); omessa denuncia di rinvenimento di armi o di parti di esse o di esplosivi (art. 20 commi 567 L. 18 aprile 1975 n. 110);
omessa o tardiva denuncia in ordine a fatti o circostanze relative a sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 3 comma 1 D.L. 15 gennaio 1991 n.8).
Per privato cittadino si intende anche il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio non nell’esercizio delle sue funzioni.
La denuncia può essere presentata al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, personalmente o a mezzo procuratore speciale, sia in forma scritta sia in forma orale. Per la denuncia presentata dai privati a differenza di quella prevista dall’art. 331 c.p.p., non è previsto alcun contenuto tipico minimo, è sufficiente qualsiasi indicazione idonea a delineare il fatto in cui si ritengono ravvisabili le fattispecie del reato. Tuttavia nei casi denuncia obbligatoria, è necessario che gli elementi riferiti “non siano talmente generici e vaghi da far vanificare l’adempimento del dovere di collaborazione imposto
e, quindi, lo scopo sotteso alla scelta legislativa di rendere obbligatoria la denuncia” . 9
Ai soggetti destinatari dell’obbligo di denuncia, punibili per l’omissione ex art. 361 c.p., è applicabile una causa di non punibilità, ovvero quando dalla presentazione della denuncia si potrebbe configurare una sua responsabilità penale . 10
Il denunciante ha diritto, in base all’art. 107 delle disp. att. c.p.p., di ottenere l’attestazione da parte delle autorità, della ricezione dell’avvenuta presentazione della denuncia, e la persona offesa e il danneggiato possono ottenere dal pubblico ministero, anche nel corso delle indagini, una attestazione relativa alla mancata identificazione della persona cui il reato è attribuito, sempre se ciò non rechi pregiudizio alle indagini.
Ciò che il 3° comma dell’art. 333 c.p.p. proibisce è l’uso probatorio dell’anonimo, cioè l’attitudine del dato cognitivo contenuto in esso a porsi alla base di un qualunque
9 G. Tranchina, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, in
Siracusano Galati Tranchina Zappalà, Diritto pocessuale penale, I, Milano, 2006, pag. 283.
10 Cass., Sez. VI, 18/07/1995, n. 7952, Passetti ed altri “non è punibile, ai
sensi dell’art. 384 c.p., il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allor quando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in
provvedimento che presupponga già l’esistenza di una notitia criminis . 11
2.3 Il referto
Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitt o per il quale si debba procedere d'ufficio (art. 365 c.p.).
Titolari dell’obbligo sono, come sancito dall’art. 99 t.u.l.san. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, gli esercenti una professione sanitaria principale (i medici, i chirurghi, i farmacisti, i veterinari, farmacisti, odontoiatri e biologi),
ausiliaria (infermieri professionali, le levatrici, le assistenti sanitarie, ostetriche, vigilatrici d’infanzia). Non sono soggetti attivi del reato gli esercenti un’arte sanitaria (odontotecnici, ottici) . 12
11 L. Bresciani, La notizia di reato e le condizioni di procedibilità, in Giur., ChiavarioMarzaduri, V, 1999, pag. 51.
12 B. Romano, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Milano, 2007, pag. 41.
Il referto, deve pervenire entro quarantotto ore, o se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo nel quale si è avuto l’intervento.
L’obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 2° comma c.p.), questo per salvaguardare il bene alla salute, tutelato dalla Costituzione, per cui le esigenze della giustizia vengono subordinate alla necessità che l’assistenza sanitaria non sia ostacolata dal timore che, richiendola, si possa essere esposti a procedimento penale. Occorre evidenziare però che se il medico è dipendente pubblico ha l’obbligo di denunciareferto in quanto è un incaricato di pubblico servizio.
Se più persone hanno prestato l’assistenza, esse sono tutte obbligate al referto, ma possono presentare un unico atto, a nulla rilevando il fatto che i sanitari siano intervenuti contemporaneamente od in successione cronologica né che la prestazione sia stata spontanea o a richiesta, gratuita o remunerata.
Quanto alla forma e al contenuto, il referto deve essere redatto in forma scritta con l’indicazione della persona a cui è stata prestata l’assistenza, se possibile le sue generalità, il luogo, il tempo e le ulteriori circostanze dell’intervento, il quadro sintomatologico, la diagnosi e la prognosi, nonché tutto quanto serva a individuare le circostanze del fatto e i mezzi con cui è stato commesso.
Deve essere sottoscritto dal sanitario con l’indicazione della data e del luogo in cui è stato redatto. La giurisprudenza ritiene che costituisca omissione di referto, l’incompletezza delle informazioni espletate (art. 365 c.p.).
2.4 La querela
La querela è l’atto con il quale la persona offesa manifesta la propria volontà affinché si proceda in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza . 13
Titolare del diritto è la persona offesa, ossia il soggetto passivo del reato, colui che ha subito la lesione dell’interesse
penalmente protetto. Nell’ipotesi particolare in cui il reato sia commesso in danno di più persone, il reo può esser punito anche se la querela è proposta da una soltanto delle offese e gli effetti dell’atto si estenderanno, di diritto, a tutti coloro che hanno partecipato alla commissione, nonostante la querela sia, magari, rivolta contro una sola persona, perché l’unica immediatamente individuabile (cd. principio dell’indivisibilità della querela).
Gli elementi fondanti il contenuto dell’atto di querela sono due: la rappresentazione del fatto di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.
Assume rilievo l’intento di perseguire, da parte della persona offesa (poiché solo questa è legittimata a proporre querela (art.120 c.p.)), un determinato fatto di reato al di là della esatta indicazione del suo autore; si ritiene infatti possibile esercitare l’azione penale in relazione ad un reato perseguibile a querela anche nel caso in cui questa sia indicata erroneamente come autore una persona diversa. Si differenzia con la denuncia in quanto questa può essere presentata da chiunque e non
necessita della manifestazione della volontà, ma è sufficiente la notizia che è avvenuto un fatto di reato.
Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha ricevuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), mentre per i delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi (art. 609 septies comma 2 c.p.).
Il termine è previsto a pena di decadenza e non sono configurabili interruzioni, sospensioni o restituzioni in termine. Questo per far si che il presunto offensore non rimanga in balìa troppo a lungo dalla persona offesa. Sul presupposto che il decorso del tempo attenui l’interesse a perseguire il reato, all’offeso viene riconosciuto un termine sufficientemente lungo per prendere le proprie determinazioni circa l’opportunità di presentare o meno la querela.
Per notizia del fatto deve intendersi la conoscenza certa dello stesso, non essendo sufficiente uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato. Non è invece necessaria la conoscenza dell’identità dell’autore.
Le forme della dichiarazione della querela sono quelle della denuncia. Accanto alla forma scritta la legge prevede la possibilità che la querela sia presentata oralmente, con dichiarazione resa alla competente autorità e consacrata in verbale. In entrambe le ipotesi requisito essenziale è la sottoscrizione dell’atto, la cui mancanza comporta un vizio insanabile e rende improcedibile l’azione penale . 14
Nel caso in cui sia recapitata da un incaricato o spedita per posta, è necessaria l’autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, o del difensore se questi ha ricevuto un mandato difensivo. Non è valido l’atto di querela qualora l’autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l’autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore dalla parte offesa, a norma degli artt. 101 comma 1, e 96 comma 2 c.p.p. . 15
La querela deve essere proposta alle medesime autorità alle quali può essere proposta la denuncia, in particolare, la querela produce effetti solo in quanto portata a conoscenza di alcuni soggetti specificati dalla legge (pubblico ministero, polizia giudiziaria, agente consolare all’estero) e come tale è stata ritenuta atto recettizio.
Per quel che concerne il Pubblico Ministero, la giurisprudenza ha ribadito la non necessarietà che la querela gli sia presentata personalmente, ben potendo invece presentarla presso l’apposito sportello degli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, che può limitarsi, dopo aver registrato l’atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che in difetto di prova contraria, deve presumersi che l’atto sia stato ricevuto da funzionario competente . 16
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 337 c.p.p., l’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, nonché all’identificazione del presentante.
2.5 L’istanza e la richiesta di procedimento
L’istanza di procedimento consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chieda che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all’estero, che se fossero commessi nello Stato sarebbero perseguibili d’ufficio ( art. 9, comma 2, art. 10, comma 1 c.p.), da stranieri o da cittadini. La sua proposizioni segue le forme della querela (art. 341 c.p.p.). L’istanza è irrevocabili e si estende di diritto a tutti gli autori del fatto reato.
La richiesta di procedimento è l’atto con cui il ministro della Giustizia manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero (artt. 711 c.p.).
A differenza della querela e dell’istanza qui il soggetto legittimato è il ministro della Giustizia. Riguarda alcune categorie di reato come i delitti commessi all’estero idonei a ledere interessi primari dello Stato, delitti perseguibili a querela commessi in danno del Presidente della Repubblica, e alcuni delitti commessi in danno di Stati esteri.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione essa va presentata, entro tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto
notizia del fatto che costituisce reato, al pubblico ministero con atto sottoscritto e con l’indicazione dell’autore del fatto e del fatto stesso, con la chiara indicazione di volontà a procedere in Italia per quel fatto commesso all’estero (313 ult. c. c.p.). La richiesta è irrevocabile, può essere proposta anche da una sola delle persone offese e si estende a tutti i rei coinvolti.
3. Le notizie di reato non qualificate
Accanto alle notizie di reato qualificate, come abbiamo visto, se ne possono configurare altre, come stabilisce il codice all’art. 330, attraverso il riferimento alle notizie apprese dal pubblico ministero di “propria iniziativa”, fuori dagli apparati espressamente previsti e disciplinati come tipici mezzi di trasmissione dell’informazione relativa ad un fatto raffigurabile come reato. Si tratta di quelle che la dottrina riferisce come notizie di reato non qualificate, le quali non presentano fisionomia e caratteristiche determinate, potendosi concretare in circostanze più disparate, legate alla molteplicità degli strumenti di comunicazione e di osservazione della realtà, che consentano
una qualsiasi presa di conoscenza di un fatto che giustifichi un sospetto di criminosità.
Di notizia non qualificata si può parlare solo in riferimento al pubblico ministero, non anche agli organi di polizia giudiziaria in quanto questi devono comunque riferire l’avvenuta conoscenza al pubblico ministero, qualificando quindi tale notizia.
La notizia di reato può essere acquisita di propria iniziativa nel caso in cui il pubblico ministero abbia avuto percezione diretta del fatto per essere stato compiuto in sua presenza (ad es. nel corso di un’udienza) o nell’ipotesi in cui ne abbia captato l’esistenza mediante l’acquisizione di un’informazione non specificamente diretta a dar conoscenza del reato (ad es. ottenuta attraverso il casuale ascolto di una conversazione).
La legge 20 novembre 2006 n.281, ha introdotto il comma 2 dell’art. 240 c.p.p., il quale sancisce che non possono costituire in alcun modo notizia di reato i contenuti e i dati relativi ad intercettazioni telefoniche o telematiche effettuate illecitamente o ad informazioni illegalmente raccolte.
3.1 Le fonti anonime
Tipici esempi di notizia non qualificata sono: la denuncia anonima, la notizia confidenziale e l’informazione occasionale.
Per quanto riguarda le denunce anonime ci si riferisce alle denunce scritte non firmate, ovvero quando nel documento che incorpora la dichiarazione non è apposto un segno identificativo del suo autore. Si considera alla stessa stregua anche la denuncia orale quando ad esempio il denunciante si rifiuti di farsi identificare.
Secondo l’art. 333, 3° comma, c.p.p., delle denunce anonime non può esser fatto alcun uso, salvo quanto dispone l’art. 240 c.p.p., di conseguenza esse non costituiscono notizia di reato, ma è consentito servirsi di esse per effettuare la preinchiesta, queste investigazioni si pongono fuori dalle indagini preliminari, in quanto sfornite di pregressa notizia criminis sicché l’accusa non potrà procedere a perquisizioni, sequestri, ispezioni o intercettazioni telefoniche visto che presuppongono tutti l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notizia di reato . 17
Occorre precisare comunque che, è vero che la denuncia anonima non costituisce notizia di reato, ma la giurisprudenza ritiene tuttavia configurabile il delitto di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima . 18
La denuncia anonima costituisce quindi la base conoscitiva di quelle attività che consentono alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero di prendere d’iniziativa una notizia di reato. La denuncia anonima può essere inviata tanto alla polizia giudiziaria quanto al pubblico ministero.
Nel primo caso non vi è obbligo di trasmettere l’informativa al pubblico ministero. La polizia giudiziaria può o ignorare la notizia o procedere alla preinchiesta di sua iniziativa, in tal caso dovrà partecipare il pubblico ministero solo nel caso in cui riesca a procurarsi un’ulteriore notizia che duplichi quella contenuta nell’atto anonimo.
Anche nel caso in cui la denuncia sia inoltrata direttamente al pubblico ministero, questo può procedere alla preinchiesta o rimanere inerte. In entrambe le ipotesi però dovrà provvedere a iscrivere la notizia nell’apposito registro (mod. 46, v. infra Cap. II, § 4), così come previsto dall’art. 108 disp. att. c.p.p.
In riferimento alla notizia confidenziale, si fa’ riferimento alla “notizia che perviene alla polizia giudiziaria da un suo informatore (c.d. confidente), vale a dire da colui che, al di fuori da ogni obbligo giuridico e di formali atti di informazione, fornisce alla polizia giudiziaria notizie in merito alla commissione di reati e dei loro autori” . 19
L’anonimato dell’informatore viene garantito dal codice: sia il giudice (art. 203 c.p.p.) sia il pubblico ministero (art. 362 c.p.p.) non possono obbligare la polizia giudiziaria a svelare il nominativo del confidente. Spetta alla stessa decidere se svelare o meno il segreto.
Nella prassi le dichiarazioni fornite dal confidente vengono trascritte in un atto interno, la relazione di servizio, nel quale l’ufficiale di polizia giudiziaria fa conoscere il suo operato al suo
superiore, atto che però non è destinato ad avere alcun impiego processuale.
Non può essere acquisita né come prova né come notizia di reato e ai fini processuali è assimilabile alla denuncia anonima, infatti ne segue il medesimo regime giuridico: o viene trascurata o legittima la polizia giudiziaria all’avvio della preinchiesta volta a ricercare una notizia di reato vera e propria.
L’informazione occasionale, può essere ad esempio la notizia proveniente da organi di stampa o da mezzi audiovisivi, oppure l’informazione acquisita in ambito familiare. Si tratta in pratica d’informazioni qualificabili come notizie di reato, sebbene siano state conosciute dagli organi investigativi al di fuori di un’attività istituzionale.
CAPITOLO II
I REGISTRI DEL PUBBLICO MINISTERO
1. L’art. 335 c.p.p. 2. Il registro ordinario 3. Il registro a carico di ignoti
4. Registro delle pseudo notizie di reato e registro delle notizie anonime
5. L’evoluzione della tenuta dei registri
1. L’art. 335 c.p.p.
Una volta acquisita la notizia di reato, la segreteria penale presso la Procura, provvede a sottoporla all’attenzione del Procuratore il quale, valutati gli elementi essenziali del fatto, la assegna, in base a dei criteri da lui stabiliti, al pubblico ministero che provvederà “immediatamente” a iscriverla nell’apposito registro custodito presso il proprio ufficio (art. 335 c.p.p.). In realtà non è previsto alcun termine entro il quale il pubblico ministero deve procedere a detta iscrizione, ed è inoltre sprovvisto di sanzione.
Sono previste quattro tipologie di registri, indicati nel d.m. 30/09/1989 n. 334 :
Registro delle notizie di reato ordinarie (Mod21 e Mod21bis per i reati di competenza del Giudice di Pace) a carico di
persone note, in cui vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall'origine risulti individuato il nome del presunto responsabile o per le quali un possibile responsabile venga individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti;
Registro degli ignoti (Mod44) in cui vengono iscritte le notizie di reato a carico di ignoti o per le quali il pubblico ministero non è in ancora in grado di individuare il soggetto responsabile del reato;
Registro delle pseudo notizie di reato (Mod45 o modello K) sul quale vengono iscritte le notizie per le quali vi è grave incertezza sulla loro illiceità;
Registro delle notizie anonime ( Mod46) in cui si iscrivono le notizie pervenute da anonimi e come stabilisce l'art. 333, comma 3, c.p.p., di cui non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.
In base all’iscrizione nei vari registri si hanno conseguenze diverse sia sul piano investigativo sia sul piano processuale: la competenza del pubblico ministero, la competenza per materia
del giudice, il termine delle indagini e le eventuali proroghe, il tipo d’archiviazione, la conoscibilità o meno dell’iscrizione prevista solo per i Modelli 21 e 21bis.
L’art. 335 c.p.p. al 1° comma prevede che il pubblico ministero iscriva immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli pervenga o che acquisisca di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nominativo della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
Il secondo comma aggiunge poi che, se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto, oppure il fatto stesso risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento dell’iscrizioni.
Il terzo comma, abrogato dalla Legge 08 agosto 1995 n. 332, vietava la comunicazione dell’iscrizione fino a quando la persona alla quale è attribuito il reato non avesse assunto la qualità di imputato, quindi fino all’instaurazione del processo penale . Il nuovo testo prevede che le iscrizioni nel registro delle20 notizie di reato debbono essere comunicate alla persona alla
quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori ove questi ne facciano richiesta. Tuttavia non è detto che possano ricevere una risposta significativa, infatti le iscrizioni sono di regola conoscibili, ma in casi eccezionali restano segrete, in tali ipotesi l’indagato e la persona offesa non possono ottenere la conoscenza ufficiale dell’esistenza del procedimento.
In particolare, se si procede per delitti di criminalità mafiosa le iscrizioni restano segrete fino a due anni (art. 335, comma 3, in relazione all’art. 406, comma 5 bis); se si procede per gravi delitti non mafiosi le iscrizioni restano segrete fino ad un anno (art. 335, comma 3, in relazione all’art. 406, comma 3); infine se si procede per altri reati, il pubblico ministero può disporre la segretazione fino ad un massimo di tre mesi quando sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, cioè quando vi è pericolo di inquinamento delle prove.
2. Il registro ordinario
Per procedere all’iscrizione del nominativo di un soggetto nel registro delle notizie di reato (Modello 21), non è sufficiente
un semplice sospetto a suo carico, ma sono necessari specifici elementi indizianti. La stessa Cassazione afferma, nella sentenza n. 16 del 21 giugno 2000, che l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta a indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro, e non dalla presunta data in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.
Si tratta di una soluzione giustificata dal fatto inoppugnabile che il momento di effettiva iscrizione è l’unico dato certo, e da tale momento inizia a decorrere il termine per compiere le indagini preliminari, ovvero “le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art. 326 c.p.p).
Ciò che impone l’immediata registrazione di un nominativo, è la semplice conoscenza di un possibile autore, per gli effetti che derivano dall’iscrizione però è necessaria la completa identificazione del soggetto, non essendo sufficiente la semplice indicazione del nome e cognome . 21
Con identificazione s’intende l’attribuzione dei contrassegni che
caratterizzano un soggetto nell’ordinaria vita di relazione, quali
nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità o maternità . 22
Alla identificazione della persona procede la polizia giudiziaria unitamente alla notizia di reato (artt. 66, 347 c.2, 349 e 375 c. 1 lett. a) c.p.p.).
Il pubblico ministero non è vincolato a iscrivere il nome della persona individuata dalla polizia giudiziaria. L’attività di identificazione ha valenza indiziaria e non da luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico, ma solo un accertamento di dati obiettivi, che ben possono essere valutati dal pubblico ministero e dal giudice nel pieno esercizio dei loro poteri . 23
21 Cass., Sez. I, 23/11/1996, Maceri, in C.E.D. Cass., n. 206218; Cass., Sez. II, 26/09/2007, Trotta, in C.E.D. Cass., n. 237806.
Con l’iscrizione si ha quindi la formalizzazione dello status di indagato in capo al soggetto sottoposto alle indagini. Da questo momento il pubblico ministero ha a disposizione il termine di sei mesi per esercitare l’azione penale o per richiedere l’archiviazione o l’eventuale proroga dei termini.
3. Il registro a carico di ignoti
Il pubblico ministero una volta qualificata come notizia di reato una certa informazione, deve procedere alla sua iscrizione, se nella notizia non vi è alcuna possibile indicazione circa il possibile autore del fatto, deve procedere all’iscrizione della stessa nel registro a carico di ignoti (Modello 44). In tale registro andranno indicati la notizia di reato, le generalità della persona offesa, del denunciante o del querelante, la qualificazione giuridica del fatto, la data e il luogo in cui è stato commesso (art. 3, d. m. 30 settembre 1989).
A questo punto prenderà avvio la fase delle indagini preliminari contro ignoti, la quale potrà concludersi o con l’iscrizione nominativa, quindi nel mod. 21, o con l’archiviazione.
Come precedentemente visto, l’art. 107 bis, disp. att. c.p.p. prevede che le denunce a carico di ignoti siano trasmesse alla procura da parte degli organi di polizia giudiziaria con elenchi mensili, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato. Viene fatto carico al personale della polizia giudiziaria di distinguere le notizie di reato apprese e/o ricevute tra quelle soggettivamente qualificate o meno, e solo in questa seconda ipotesi è consentito loro di trattenerle. Questo per cercare di non intasare troppo, con notizie incerte, gli uffici della procura, permettendo di destinare il personale disponibile alla registrazione e alla trattazione delle notizie di reato che meritano di essere processualmente approfondite .
L’iscrizione per queste notizie è cumulativa, così come la richiesta di archiviazione e il decreto che la dispone. Tuttavia il pubblico ministero potrà stralciare dal gruppo le notizie di reato che richiedono approfondimenti, per condurre un’indagine individuale, per iscriverle nel modello 21 se le ritenga con autore noto, per iscriverle nel registro degli atti non costituenti notizia
di reato. Analoga facoltà è concessa al giudice in sede di archiviazione.
4. Registro delle pseudo notizie di reato e registro delle notizie anonime
Il d.m. 30 settembre 1989, ha istituito il “registro degli atti non costituenti notizia di reato” il cd. modello 45 o modello K. La funzione di questo registro è chiarita dalla circolare n. 533 del 18 ottobre 1989 ove si puntualizza come, da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 335 c.p.p., deriva che le informative con cui viene comunicato un fatto non costituente reato non dovranno essere iscritte a mod. 21 bensì a mod. 45.
Verranno quindi iscritte in tale registro le informative prive di rilevanza penale e quelle che il pubblico ministero ritiene che non siano suscettibili di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari, ovvero quelle notizie che vengono definite pseudonotizie di reato. Questa categoria non è definita in alcuna disposizione codicistica, ma sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nel ritenere che sia inquadrabile in tale definizione
l’informativa che contenga la descrizione di un fatto palesemente inverosile o non inquadrabile in alcuna fattispecie di reato, o senza alcuna specificazione né spaziotemporale, né soggettiva, quindi inidonea a instaurare delle indagini preliminari. In altri termini si tratta di fatti non costituenti reato per mancanza di uno o più elementi essenziali della figura criminosa o per inesistenza della norma a cui si vorrebbe far ricondurre il fatto . 24
L’art. 108 disp. att. prevede inoltre un ulteriore e diverso registro denominato “degli esposti anonimi o non attinenti alla materia penale”. La sua introduzione rispondeva alla prassi ormai invalsa presso le procure, di conservare queste notizie in registri diversi da quelli ufficiali, anche se la circolare esplicativa di accompagnamento precisava come al nuovo modello fossero destinati:
gli esposti, denunce, ricorsi, scritti anonimi ovvero a firma apocrifa e quindi assimilabili agli anonimi;
esposti in materia civile;
esposti di contenuto abnorme o assurdo, ovvero privo di senso che comunque non siano riconducibili alle denunzie ed istanze prima facie infondate, da iscrivere nei registri generali.
Di queste notizie non può esser fatto alcun uso nel procedimento penale, almeno di regola (art. 333 c.3 c.p.p.), in via eccezionale l’art. 240 c.p.p. permette che siano utilizzate se costituiscono corpo di reato o provengono dall’imputato.
Decorsi cinque anni, i documenti anonimi e il registro devono essere distrutti (art. 5 del regolamento per l’esecuzione del codice).
5. L’evoluzione della tenuta dei registri
Il Decreto Ministeriale 30 settembre 1989 “Approvazione dei
registri in materia penale” inizia a delineare “ritenuta la
necessità di adeguare il sistema di registrazione al nuovo codice
di procedura penale ... e, nel contempo, di conciliare le esigenze
di speditezza delle registrazioni con quella di completezza delle
informatizzazione dei registri della cancelleria” il primo passo
verso l’informatizzazione dei registri.
Il primo intervento verso l’informatizzazione dei registri si avrà
con il Decreto Ministeriale del 9 novembre 1989 “Registri di
cancelleria. Gestione informatizzata in via provvisoria”, c.d.
decreto Vassalli. Con tale decreto, si prevede che i registri
informatizzati possano sostituire i supporti cartacei purché la
registrazione elettronica segua lo schema prescritto per i registri
in uso e possa essere riprodotta su schede cartacee mobili,
sostituibili ed integrabili.
Intanto nel 1988 nasceva da un’idea dei magistrati Floretta
Rolleri e Michele Di Lecce, tra i fondatori dell’informatica
giudiziaria, il sistema di registri informatizzati ( Re.Ge.). Tale
sistema ha rappresentato un ausilio essenziale per la gestione del
processo penale negli ultimi 27 anni, sia per le grandi sedi
Il Re.Ge nasce quale sistema integrato di supporto all’attività
degli uffici del pubblico ministero, del giudice per le indagini e
l’udienza preliminare e del pretore del dibattimento. Il
consistente numero di procedimenti iscritti e definiti dagli uffici
pretorili rese infatti necessaria la progettazione di una base dati
che potesse agevolare il lavoro delle cancellerie penali nelle
varie fasi del processo.
Nel 1988 l’installazione della prima versione del sistema Re.Ge.
(versione 1.8) interessò in via sperimentale solo alcune sedi
pilota, con l’intento di sostituire il registro generale cartaceo
utilizzato dalle cancellerie penali. Tale sistema non prevedeva
alcun collegamento tra uffici giudicanti e requirenti e non era
adatto a compiere operazioni diverse dalla semplice registrazione
di informazioni. L’architettura del sistema Re.Ge., ha
evidenziato fin dall’inizio tutti i limiti di una procedura creata
Con il passare degli anni il sistema Re.Ge. è stato installato in
quasi tutti gli uffici procura presso la pretura e nelle preture,
senza interessare gli uffici di tribunale.
Nel corso del 1998 e del 1999, in prospettiva dell’attuazione
della normativa sul “giudice unico” e della conseguente unione
degli uffici di tribunale e di pretura, è stato temporaneamente
installato in quasi tutti i tribunali il sistema Re.Ge. versione 2.1
in modo di permettere facilmente, sia ai tribunali che alle
preture, la migrazione delle informazioni nella nuova versione
del Re.Ge. prevista dal 1 gennaio 2002.
A decorrere da tale data infatti, l’utilizzo del sistema Re.Ge. è stato reso obbligatorio in tutti gli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, con la realizzazione della nuova versione del sistema, denominata Re.Ge. 2.2.. Questa nuova versione è stata installata in tutti gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti permettendo così il collegamento in rete tra le banche dati degli uffici interessati alle varie fasi processuali. Oggi è infatti possibile trasferire le informazioni da un ufficio all’altro ed
aggiornare automaticamente gli archivi, ogni volta che si eseguono variazioni sullo stato del processo. In particolare il sistema è gestito in modo tale che le informazioni relative al singolo fascicolo processuale possano essere modificate esclusivamente dall’utente dell’ufficio che ha la disponibilità del fascicolo.
Il Re.Ge. è stato poi sostituito nel 2012, dal Sistema Informativo della Cognizione Penale, SICP , quale unico sistema per i 25 principali registri informatici.
Nel 2011 hanno iniziato ad usare il SICP in via sperimentale, 3 sedi circondariali Napoli, Palermo, Genova e una distrettuale Firenze. Si è proceduto poi nel 2012 alle attività preparatorie per il dispiegamento nazionale e nel 2013 è stata avviata l’attività di bonifica dei dati correzione, aggiornamento, normalizzazione, etc. . Tale operazione risulta essenziale per disporre di un patrimonio conoscitivo affidabile, cioè di dati corretti,
25 Il sistema è stato ideato durante la conduzione dell’Area penale della
DGSIA da parte del Magistrato Domenico Pellegrini, in Stato dell’informatizzazione della giustizia Rapporto sulla gestione febbraio 2012 dicembre 2014, a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
aggiornati, non consultabili/modificabili da soggetti non legittimati, nel contesto penale.
Nel corso del 2014, sono proseguite le bonifiche ed è stata lanciata l’attività di formazione. Gradualmente, sono state migrate le basi di dati e gli Uffici hanno cominciato ad utilizzare il registro SICP.
Tale complessa operazione permetterà di abbandonare definitivamente il vecchio sistema informativo Re.Ge. 2.2, scritto in linguaggio informatico ormai obsoleto.
Il nuovo sistema permette l’integrazione con altri registri informatizzati del settore penale, con basi dati documentali, con funzioni (in prospettiva) telematiche, consentendo contemporaneamente il trattamento del dato di processo penale in ogni sua fase, dalle indagini preliminari al giudicato ed alla esecuzione penale, senza dovere ogni volta ripetere la digitazione di una informazione già inserita, ma soltanto modificandola, aggiornandola o eliminandola (per esempio, il passaggio da indagato ad imputato, ad assolto o condannato, etc.).
Il SICP è stato progettato per gestire il giudizio di primo grado nella sua interezza (indagini, udienza preliminare, giudizio), ma anche per includere fasi che non erano supportate dal ReGe, come le misure cautelari personali e reali; il giudizio di riesame; il giudizio di appello.
Inoltre sono state studiate alcune “applicazioni satellite” che permettono di massimizzare l’utilizzo intelligente dei dati presenti nel RGNR: il SIRIS con cui si possono redigere i certificati di iscrizione ex art. 335 c.p.p. e i certificati dei carichi pendenti; la Consolle del Magistrato con cui il singolo magistrato può gestire il proprio ruolo e la propria agenda e automatizzare il processo di prenotazione, richiesta e conferma della data dell’udienza dibattimentale. Inoltre con la Consolle è possibile estrarre le statistiche per i rilevamenti periodici.
CAPITOLO III
PROFILI DELL’ISCRIZIONE
1. L’iscrizione e l’assegnazione al pubblico ministero 2. Numero e tempi d’iscrizione 3. La qualificazione giuridica del fatto 4. La nuova iscrizione
5. L’iscrizione coatta
1. L’iscrizione e l’assegnazione al pubblico ministero
L’art. 109 disp.att. c.p.p. dispone che la segreteria della Procura della Repubblica, e l’ufficio ricezione atti o l’ufficio assegnazione notizie di reato , annota sugli atti che possono 26 contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica, il quale una volta determinatosi per l’iscrizione, indicherà in quale modello vada effettuata la registrazione. Secondo l’art. 1 del d.lgs. 106/2006 (così come modificato dalla L. 269/06) il Procuratore determina: a) i criteri di organizzazione dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di
magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
Mentre prima l’assegnazione nominativa era l’eccezione rispetto all’automatismo anonimo delle assegnazioni, ora costituisce la regola.
In base all’art. 2 del d.lgs. 106/06, l’esclusiva titolarità dell’azione penale spetta al procuratore della Repubblica, il quale la può esercitare personalmente o tramite “assegnazione” agli altri magistrati dell’ufficio . 27
Spetta inoltre la scelta dei criteri organizzativi dell’Ufficio e dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati. Stabilisce inoltre per quali tipologie di reato l’assegnazione ai magistrati dell’Ufficio sia automatica.
L’assegnazione delle notizie di reato implica due questioni, da una parte è evidente che le modalità di assegnazione attingono agli aspetti organizzativi dell’ufficio, anche alla luce dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e in base al
27 F. Mìnisci C. Curreli, Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo, Milano, 2011, pag. 11.
principio di uguaglianza, dall’altra è necessario tutelare la trasparenza dei rapporti tra procuratore e magistrato, evitando possibili abusi. Per ovviare a queste problematiche, si è imposta l’indicazione di criteri predeterminati di assegnazione, restringendo sempre di più lo spazio per le designazioni ad personam, da circoscrivere a quota quasi teorica . 28
L’esigenza di trasparenza e obiettività nell’assegnazione degli affari è stata riconosciuta anche in sede comunitaria, allorché si è raccomandato che: “L’organizzazione ed il funzionamento interno del pubblico ministero, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle cause e l’assegnazione dei fascicoli, devono corrispondere a condizioni d’imparzialità ed essere guidate dal solo fine di una corretta applicazione dell’ordinamento penale, vigilando sul livello di qualifica giuridica e di specializzazione ”. 29
La regola è quella del rispetto di una programmazione organizzativa prestabilita, rispettando la trasparenza e l’oggettività. Le eventuali deroghe devono essere motivate in
28 V. Pacileo , Pubblico ministero: ruolo e funzioni nel processo penale e civile, Torino, 2011, pag. 61.
base a ragioni specifiche e razionalmente accettabili. Il Procuratore infatti senza adeguata motivazione non può derogare, anche per quanto riguarda gli affari che intende seguire personalmente, ai criteri di assegnazione degli affari secondo i turni predeterminati.
2. Numero e tempi d’iscrizione
Effettuata l’assegnazione, la notizia viene trasmessa all’ufficio registri generali per l’iscrizione.
Con l’iscrizione viene assegnato alla notizia il “numero di registro generale”, numero che permette di identificarla nel corso del procedimento penale., sia dal punto di vista amministrativoburocratico da parte delle segreterie e cancellerie, sia dal punto di vista strettamente processuale.
Conseguentemente all’iscrizione, l’ufficio assegnazione notizie di reato, provvede a formare e inoltrare alle segreterie del pubblico ministero titolare del procedimento, il fascicolo della notizia di reato.
La formazione del fascicolo consiste materialmente nella predisposizione di una cartella cartacea in cui verranno
conservati tutti i gli atti relativi a quel procedimento, e nella creazione di una copertina da apporre sulla cartella, in cui verranno segnati il numero del procedimento, il magistrato assegnatario, i dati identificativi dell’indagato o indagati e delle eventuali persone offese, nonché gli articoli violati e la materia cui si riferiscono.
La composizione del fascicolo è regolata dall’art. 3 del reg. esec. c.p.p., il quale stabilisce il principio secondo cui gli atti devono essere inseriti in ordine cronologico, a cura della segreteria che provvederà a indicizzarli numerando ogni singola pagina.
Formato il fascicolo questo permane nella segreteria del pubblico ministero durante il periodo delle indagini.
La conseguenza giuridica più rilevante che discende dalle iscrizioni è data dall’inizio della decorrenza dei termini delle indagini preliminari. Sia le indagini contro ignoti sia quelle contro noti sono assoggettate a limiti temporali i quali se non rispettati comportano la inutilizzabilità degli atti tardivi comunque svolti . 30
Al pubblico ministero viene imposto dall’art. 335, come già detto, di iscrivere immediatamente la notizia di reato, il legislatore adotta un termine particolarmente elastico, in contrapposizione alla perentorietà del termine per lo svolgimento delle attività investigative, manca quindi un parametro vincolante da cui far dipendere quel termine . 31
Una linea di pensiero della giurisprudenza ritiene che il dies a quo vada riferito alla data di effettiva iscrizione della notizia di reato, a prescindere dal momento in cui l’informativa è pervenuta all’ufficio. Questa sembrerebbe anche la volontà del legislatore, che non indica termini stabiliti in ore o giorni, ma solamente che l’annotazione vada adempiuta con immediatezza. Per una seconda parte della giurisprudenza, la locuzione immediatamente intenderebbe vincolare il pubblico ministero a iscrivere la notizia stessa nel momento in cui perviene agli uffici. Si è adottata la prima impostazione, senza la rigidità di un termine correlato a ore o giorni, per cui l’iscrizione può ritenersi adempiuta anche se viene effettuata dopo un giorno. Solo in caso
31 R. Adorno, Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p., in Cass. Pen., 1996, pag. 3713.
di ritardi abnormi e ingiustificati si potrebbe incorrere nell’illegittimità dell’iscrizione.
3. La qualificazione giuridica del fatto
Dopo che la notizia di reato è stata assegnata al pubblico ministero, questo ha il dovere di redigere l’ordine di iscrizione, nella quale deve indicare il fatto che deve essere oggetto d’iscrizione con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate.
Deve quindi annotare il fatto e specificare la “qualificazione giuridica” che esso opera, cioè deve indicare per quale reato avvia le indagini.
E’ di cruciale importanza, infatti, la determinazione della figura iuris alla quale rapportare l’accadimento storico registrato, essenzialmente dal solo organo inquirente, mediante la sussunzione del fatto sotto una data norma giuridica, senza alcun vincolo di rispetto per l’evenutale iniziale qualificazione fatta dagli organi di polizia giudiziaria nell’informativa.
Allo stesso modo, in questa fase, è da escludersi qualsiasi possibile ingerenza a riguardo sia da parte del giudice, che del