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I CANALI INFORMATIVI DEL PUBBLICO MINISTERO

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Academic year: 2021

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CAPITOLO I   

I CANALI INFORMATIVI DEL 

PUBBLICO MINISTERO 

 

1. Forme di acquisizione della notizia di reato       2. Le notizie di reato        qualificate 2.1 L'informativa della polizia giudiziaria      2.2 La denuncia     

2.2.1 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico        servizio 2.2.2 Denuncia da parte di privati      2.3 Il referto     2.4 La querela     

2.5 L’istanza e la richiesta di procedimento       3. Le notizie di reato non          qualificate 3.1 Le fonti anonime 

 

1. Forme di acquisizione della notizia di reato   

Nonostante il II° titolo del libro V° del codice di procedura        penale, riguardante le indagini preliminari sia rubricato come        “notizia di reato”, non vi è una definizione normativa in tal        senso. In particolare non è data alcuna indicazione circa la sua        consistenza e il suo contenuto; intendendosi per consistenza il        livello di corrispondenza a dati effettuali verificati (la notizia), e        per contenuto il grado di conformità ad una fattispecie tipica (il        reato) . 1

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Tuttavia dal combinato disposto degli art. 331, 333, 334,        347 c.p.p. che si occupano dei mezzi ufficiali con i quali è        portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria “un fatto di reato”;        dall’art. 335 c.p.p. che prevede che il pubblico ministero deve        iscrivere immediatamente “ogni notizia di reato che gli perviene        o che ha acquisito di propria iniziativa” nell’apposito registro        delle notizie di reato; dall’art. 109 disp. att. c.p.p. a norma del        quale la segreteria della Procura della Repubblica, annotate la        data e l’ora di ricezione sugli atti che possono contenere la        notizia di reato, “li sottopone immediatamente al Procuratore        della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle        notizie di reato”; possiamo definire la notizia di reato come        un’informazione che permette alla polizia giudiziaria e al        pubblico ministero di venire a conoscenza di un fatto che        costituisca reato . 2

La notizia di reato si pone quale presupposto di fatto del        procedimento penale, ma soltanto l’iscrizione della notizia nel       

2 A. Marandola, I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti                          procedimentali, Padova, 2001, pag. 44. 

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registro ex art. 335 c.p.p. rappresenta formalmente l’atto iniziale        del procedimento . 3

Così come consolidato in dottrina, già sotto la vigenza del        codice Rocco, le notizie di reato si distinguono in       qualificate (o    tipiche) e   non qualificate (o atipiche). Le prime pervengono al        pubblico ministero o all’autorità giudiziaria per mezzo di taluni        atti espressamente previsti dall’ordinamento, mentre le seconde        sono quelle informazioni che gli organi investigativi hanno        percepito di propria iniziativa . Dal codice si evince che, si possa      4       parlare di notizie di reato non qualificate solo con riferimento al        pubblico ministero, visto che la polizia giudiziaria è tenuta in        ogni caso a trasmettere le informazioni comunque acquisite alla        magistratura; l’informazione relativa ad un’ipotesi di reato        acquisita dalla polizia giudiziaria, quindi, integra sempre, in        quanto destinata ad esser trasmessa alla magistratura, una notizia        di reato qualificata, a prescindere dal tipo di attività svolta        dall’organo investigativo, attraverso la quale si è giunti poi alla        percezione dell’informazione stessa. 

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Le fonti da cui la         notizia di reato qualificata può essere            attinta sono: l'informativa della polizia giudiziaria, la denuncia e        il referto; per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio. Sono        invece considerati come “condizione di procedibilità” gli atti ai        quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale e sono la        querela, l’istanza e la richiesta di procedimento. 

 

2. Le notizie di reato qualificate   

Come abbiamo visto, gli atti tipici con cui una notizia di reato        viene trasmessa sono: le denunce, i referti, le querele, le istanze e        le richieste di procedimento.  

In via generale, tali atti possono avere come destinatario il        pubblico ministero o la polizia giudiziaria, in quest’ultimo caso        vi è l’obbligo di girare la notizia al pubblico ministero; il dato        conoscitivo è allora riferito attraverso un atto denominato        “informativa della polizia giudiziaria”. 

Vediamo allora più nello specifico di cosa si tratta.   

2.1. L'informativa della Polizia Giudiziaria   

L’attività di informazione della polizia giudiziaria può        essere distinta sotto due profili tra loro consequenziali;       

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l’acquisizione della notizia di reato (artt. 55 e 330 c.p.p.) e la        successiva documentazione e comunicazione all’autorità          giudiziaria (art. 347 c.p.p.). 

L’acquisizione può avvenire tramite la ricezione o        l’apprensione di propria iniziativa. Nel primo caso gli organi di        polizia giudiziaria acquisicono la notizia nella sua forma tipica:        denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico        servizio (artt. 331­332 c.p.p.) ovvero ad opera di privati (art. 333        c.p.p.) con il referto (art. 334 c.p.p.), la querela (art. 336 c.p.p.),        l’istanza (art. 341 c.p.p.) e la richiesta (art. 342 c.p.p.). 

Nell’ipotesi di apprensione di propria iniziativa la polizia        giudiziaria svolge un ruolo attivo in quanto la ricezione del fatto        di reato avviene in forma atipica (conoscenza diretta del fatto,        confidenza privata, informazione giornalistica, etc.). 

 

Acquisita la notizia vi è obbligo di riferirla, senza ritardo,        al pubblico ministero. In origine era previsto che dovesse essere        comunicata per iscritto entro quarantotto ore dalla sua        acquisizione, ma con l’introduzione dell’art. 4, 1° comma, D.L. 8       

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giugno 1992 n.306 (convertito con modifiche nella Legge 7        agosto 1992 n.356), è stato sostituito il puntuale riferimento        temporale, con il più vago “senza ritardo”, che se pur non        impone termini precisi e determinati indica “attività da compiere        in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile,        tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico        onerato di un medio carico di lavoro”      5, garantendo alla polizia        giudiziaria la facoltà di svolgere ulteriori accertamenti sul fatto        senza l’intrusione del pubblico ministero. 

Il termine delle quarantotto ore permane comunque nel caso in        cui siano stati compiuti atti in cui è necessaria la presenza del        difensore, o laddove la notizia di reato riguardi uno di quei casi        indicati dall’art. 407, 2° comma, lettera a) n. 1­6, ovvero se        sussistano ragioni di urgenza. La comunicazione in questi casi        può essere fatta anche oralmente e dovrà seguire senza ritardo        quella scritta, con la espressa indicazione del giorno e dell'ora in        cui è stata acquisita la notizia. 

In giurisprudenza è stato affermato che hai fini della valutazione        del tempestivo adempimento dell’obbligo di riferire al pubblico       

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ministero, le espressioni “senza ritardo” e “immediatamente”,        indicano un’attività da compiere in un margine di tempo ristretto        seppur non precisamente definito, “ossia non appena ve ne è la        concreta possibilità, tenuto conto delle normali esigenze        operative di un ufficio pubblico mediamente oberato di lavoro” . 6 Nei rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero        vi sono adempimenti normali od ordinari per i quali sono previsti        tempi e modi specifici, e adempimenti abbreviati caratterizzati        dall’urgenza e dalla celerità. Non esiste una nozione di        “urgenza”, si può solo dire che si considera urgente quella        situazione che richiede interventi tali che, se attuati nei modi        ordinari arrecherebbero danni all’intervento statuale e anche al        singolo cittadino. In sostanza si può affermare che è urgente ciò        che non può attendere, in relazione al contenuto dell’atto ed al        momento investigativo o processuale in cui si colloca . 7

La parte essenziale dell’informativa ­ l’elemento di base e        il contenuto minimo ­ è data dalla descrizione del fatto storico       

6 Cass., sez. VI, 19/03/2007, Orlandi e altri, in C.E.D. Cass., n. 236501 nella                          fattispecie concreta, una denuncia per tentato omicidio, che andava        comunicata immediatamente. La corte ritenne sussistente il reato di omessa        denuncia in quanto il pubblico ufficiale l’aveva trattenuta per oltre un mese        nonostante le numerose sollecitazioni. 

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con le connotazioni che portano ad ipotizzare che esso possa        costituire reato. Gli altri elementi che danno corpo alla        comunicazione sono indicati nella misura in cui sono noti. Visti i        tempi brevi per l’informativa al pubblico ministero non è detto        che si abbia attività di investigazione da parte della polizia        giudiziaria. Ciò che rileva e rende concreto e attuale il dover        informare, è la conoscenza degli elementi del fatto ipotizzabile        come penalmente rilevante. Atteso che non sempre si ha una        notizia certa e precisa in ordine ad un fatto già connotato nei suoi        elementi essenziali, è necessario svolgere delle indagini per        passare da una notizia generica a una concreta e specifica. Solo        quando si ha conoscenza degli elementi essenziali del fatto si        può dire che esiste la notizia di reato con il relativo obbligo        dell’informativa. 

L’art 347 c.p.p. non si riferisce solo agli elementi obiettivi        del reato, infatti al 2° comma afferma che la polizia giudiziaria        “comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio        e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui        confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di       

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coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la        ricostruzione dei fatti”. 

Il contenuto dell’informativa si avvicina a quello della        denuncia (art. 332 c.p.p.) in entrambi i casi è di fondamentale        importanza il “fatto storico”, mentre l’individuazione dei        soggetti connessi ad esso passano in secondo piano. 

Quando non è possibile identificare l’autore del reato, si        ricorre all’art. 107 bis delle disp. att. c.p.p. (introdotta dall’art. 50        della L. n. 479 del 1999) il quale prevede che “le denunce a        carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio della procura        competente da parte degli organi della polizia unitamente agli        eventuali atti di indagine svolti per l’identificazione degli autori        del reato, con elenchi mensili”. Questa norma sancisce una        eccezione rispetto a quanto previsto dall’art. 347 c.p.p., in quanto        stabilisce che solo per le denunce a carico di ignoti non vi sia        l’obbligo di comunicarle senza ritardo, questo per evitare che le        denunce per fatti di poco conto o ricorrenti, ostacolino le        indagini relative a fatti rilevanti. 

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Dal 2008 il Ministero della Giustizia ha attuato presso        alcune Procure, il “Progetto NDR”, ­ sviluppato inizialmente        dalla Procura di Napoli ­ che consiste nella trasmissione in        maniera telematica delle notizie di reato alla Procura, prodotte        dagli organi di Polizia Giudiziaria, . 

Il portale NDR consente agli organi di polizia di iscrivere        una annotazione preliminare e di trasmetterla alle “Procure di        competenza”. Successivamente, la Procura destinataria ritrova,        nelle Annotazioni preliminari, la Notizia di Reato trasmessa e        può iscriverla nel proprio Registro Generale delle Notizie di        Reato  mediante  il  portale  RegeWeb,  questo  portale  successivamente inoltra al Portale NDR informazioni relative        alla iscrizione nel Registro Generale, come il Numero di        Registro, la data di iscrizione del procedimento ed il magistrato        assegnato. 

La Procura in questo modo può acquisire direttamente sul        SICP (registro penale informatizzato) tutti i dati relativi alla        notizia di reato che le Forze dell’Ordine avranno cura di inserire        nel Portale NDR, il tutto attraverso semplici e veloci funzionalità        d’interoperabilità tra SICP e Portale NDR. Così si permette un       

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recupero di risorse interne sia per la Procura sia per le Forze        dell’Ordine e si agevola il processo di dematerializzazione degli        atti. 

 

2.2 La denuncia 

2.2.1  Denuncia da parte di pubblici ufficiali e              incaricati di un pubblico servizio 

 

Con il termine denuncia si suole fare riferimento alle        dichiarazioni trasmesse dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di        pubblico servizio, nonché a quelle provenienti dai privati. 

Nel primo caso si è in presenza di un obbligo penalmente        sanzionato (artt. 361, 362, 363 c.p.), obbligo che riguarda i        pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, categorie        individuabili secondo i principi di cui agli artt. 357­358 c.p.,        ovvero di quei soggetti che in virtù della loro posizione e dello        specifico ruolo istituzionale che ricoprono, sono titolari di un        dovere di collaborazione nei confronti dello Stato, e quindi di un        obbligo di riferire senza ritardo i fatti che costituiscono reato, di        cui hanno avuto conoscenza. L’obbligo è strettamente legato alla        circostanza che il fatto costituente reato sia appreso        nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, altrimenti       

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sarebbe configurabile la denuncia di un privato prevista dall’art.        333 c.p.p.  8

La previsione del 4° comma invece stabilisce che il giudice che        nel corso di un processo civile o amministrativo, venga a        conoscenza di un fatto da cui possa discendere la configurazione        di un reato perseguibile d’ufficio, debba fare immediata        denuncia all’autorità giudiziaria. La denuncia non legittima la        sospensione del processo in corso, salvo tuttavia l’obbligo per il        Procuratore della Repubblica di informare senza ritardo il        giudice denunciante degli esiti e delle richieste formulata alla        conclusione delle indagini preliminari (art. 106 disp. att.). 

L’art. 332 detta invece i contenuti minimi che la denuncia,        presentata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,        deve contenere.  

Nell’atto devono essere indicati: 

­ gli elementi essenziali del fatto (data e luogo del commesso        reato, modalità della condotta e mezzi usati, ogni altra        circostanza utile per la ricostruzione del fatto storico); 

8 E. Aprile ­ P. Silvestri, Le indagini preliminari e l’archiviazione, Milano,  2011, pag. 49. 

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­ la data in cui è stata acquisita la notizia di reato, per verificare        il puntuale e diligente obbligo di trasmissione senza ritardo della        notizia stessa; 

­ le fonti di prova, l’indicazione è solo eventuale, subordinata        cioè alla loro conoscenza; 

­ se possibile le generalità e ogni altra informazione idonea a        verificare l’identità dell’autore del reato, della parte offesa e di        eventuali persone informate sui fatti. 

 

2.2.2 Denuncia da parte di privati   

Per quanto concerne invece la denuncia da parte dei        privati, non vi è l’obbligo di denunciare un fatto costituente        reato, perché le ipotesi in cui tale obbligo viene affermato sono        tassative e derogative alla regola della libertà della denuncia.        Tali ipotesi sono: 

­ omessa denuncia da parte del cittadino che abbia conoscenza di        un delitto contro la personalità dello stato per il quale la legge        preveda la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.); 

­ omessa denuncia di cose provenienti da reato (art. 709 c.p.);        omessa denuncia di materie esplodenti (art. 679 c.p.); 

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­ omessa denuncia di smarrimento o di furto di armi o di parti di        esse o di esplosivi (art. 20 commi 3 e 4 L. 18 aprile 1975 n. 110);        ­ omessa denuncia di rinvenimento di armi o di parti di esse o di        esplosivi (art. 20 commi 5­6­7 L. 18 aprile 1975 n. 110); 

­ omessa o tardiva denuncia in ordine a fatti o circostanze        relative a sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 3        comma 1 D.L. 15 gennaio 1991 n.8). 

Per privato cittadino si intende anche il pubblico ufficiale o        l’incaricato di un pubblico servizio che abbia notizia di un reato        perseguibile d’ufficio non nell’esercizio delle sue funzioni. 

La denuncia può essere presentata al pubblico ministero o        ad un ufficiale di polizia giudiziaria, personalmente o a mezzo        procuratore speciale, sia in forma scritta sia in forma orale. Per la        denuncia presentata dai privati a differenza di quella prevista        dall’art. 331 c.p.p., non è previsto alcun contenuto tipico        minimo, è sufficiente qualsiasi indicazione idonea a delineare il        fatto in cui si ritengono ravvisabili le fattispecie del reato.        Tuttavia nei casi denuncia obbligatoria, è necessario che gli        elementi riferiti “non siano talmente generici e vaghi da far        vanificare l’adempimento del dovere di collaborazione imposto       

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e, quindi, lo scopo sotteso alla scelta legislativa di rendere        obbligatoria la denuncia” . 9

Ai soggetti destinatari dell’obbligo di denuncia, punibili        per l’omissione ex art. 361 c.p., è applicabile una causa di non        punibilità, ovvero quando dalla presentazione della denuncia si        potrebbe configurare una sua responsabilità penale . 10

Il denunciante ha diritto, in base all’art. 107 delle disp. att.        c.p.p., di ottenere l’attestazione da parte delle autorità, della        ricezione dell’avvenuta presentazione della denuncia, e la        persona offesa e il danneggiato possono ottenere dal pubblico        ministero, anche nel corso delle indagini, una attestazione        relativa alla mancata identificazione della persona cui il reato è        attribuito, sempre se ciò non rechi pregiudizio alle indagini. 

Ciò che il 3° comma dell’art. 333 c.p.p. proibisce è l’uso        probatorio dell’anonimo, cioè l’attitudine del dato cognitivo        contenuto in esso a porsi alla base di un qualunque       

9 G. Tranchina, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, in 

Siracusano ­ Galati ­ Tranchina ­ Zappalà, Diritto pocessuale penale, I,  Milano, 2006, pag. 283. 

10 Cass., Sez. VI, 18/07/1995, n. 7952, Passetti ed altri “non è punibile, ai                         

sensi dell’art. 384 c.p., il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare        la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allor quando        dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in       

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provvedimento che presupponga già l’esistenza di una       notitia  criminis .  11

 

2.3  Il referto 

Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è        tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha        prestato la propria assistenza od opera in casi che possono        presentare i caratteri di un delitt      o per il quale si debba procedere        d'ufficio (art. 365 c.p.). 

Titolari dell’obbligo sono, come sancito dall’art. 99 t.u.l.san.        approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, gli esercenti una        professione sanitaria    principale (i medici, i chirurghi, i        farmacisti, i veterinari, farmacisti, odontoiatri e biologi),       

ausiliaria (infermieri professionali, le levatrici, le assistenti        sanitarie, ostetriche, vigilatrici d’infanzia). Non sono soggetti        attivi del reato gli esercenti un’arte sanitaria (odontotecnici,        ottici) . 12

11 L. Bresciani, La notizia di reato e le condizioni di procedibilità, in Giur.,  Chiavario­Marzaduri, V, 1999, pag. 51. 

12 B. Romano, Delitti contro l'amministrazione della giustizia, Milano, 2007,                  pag. 41. 

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Il referto, deve pervenire entro quarantotto ore, o se vi è        pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a        qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo nel quale si è        avuto l’intervento. 

L’obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la        persona assistita a procedimento penale (art. 365 2° comma c.p.),        questo per salvaguardare il bene alla salute, tutelato dalla        Costituzione, per cui le esigenze della giustizia vengono        subordinate alla necessità che l’assistenza sanitaria non sia        ostacolata dal timore che, richiendola, si possa essere esposti a        procedimento penale. Occorre evidenziare però che se il medico        è dipendente pubblico ha l’obbligo di denuncia­referto in quanto        è un incaricato di pubblico servizio. 

Se più persone hanno prestato l’assistenza, esse sono tutte        obbligate al referto, ma possono presentare un unico atto, a nulla        rilevando  il  fatto  che  i  sanitari  siano  intervenuti  contemporaneamente od in successione cronologica né che la        prestazione sia stata spontanea o a richiesta, gratuita o        remunerata. 

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Quanto alla forma e al contenuto, il referto deve essere        redatto in forma scritta con l’indicazione della persona a cui è        stata prestata l’assistenza, se possibile le sue generalità, il luogo,        il tempo e le ulteriori circostanze dell’intervento, il quadro        sintomatologico, la diagnosi e la prognosi, nonché tutto quanto        serva a individuare le circostanze del fatto e i mezzi con cui è        stato commesso. 

Deve essere sottoscritto dal sanitario con l’indicazione        della data e del luogo in cui è stato redatto. La giurisprudenza        ritiene che costituisca omissione di referto, l’incompletezza delle        informazioni espletate (art. 365 c.p.). 

 

2.4 La querela   

La querela è l’atto con il quale la persona offesa manifesta        la propria volontà affinché si proceda in relazione ad un fatto        previsto dalla legge      come  reato per il quale non debba        procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza . 13

Titolare del diritto è la persona offesa, ossia il soggetto        passivo del reato, colui che ha subito la lesione dell’interesse       

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penalmente protetto. Nell’ipotesi particolare in cui il reato sia        commesso in danno di più persone, il reo può esser punito anche        se la querela è proposta da una soltanto delle offese e gli effetti        dell’atto si estenderanno, di diritto, a tutti coloro che hanno        partecipato alla commissione, nonostante la querela sia, magari,        rivolta contro una sola persona, perché l’unica immediatamente        individuabile (cd. principio dell’indivisibilità della querela). 

Gli elementi fondanti il contenuto dell’atto di querela        sono due: la rappresentazione del fatto di reato e la        manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine        al medesimo. 

Assume rilievo l’intento di perseguire, da parte della        persona offesa (poiché solo questa è legittimata a proporre        querela (art.120 c.p.)), un determinato fatto di reato al di là della        esatta indicazione del suo autore; si ritiene infatti possibile        esercitare l’azione penale in relazione ad un reato perseguibile a        querela anche nel caso in cui questa sia indicata erroneamente        come autore una persona diversa. Si differenzia con la denuncia        in quanto questa può essere presentata da chiunque e non       

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necessita della manifestazione della volontà, ma è sufficiente la        notizia che è avvenuto un fatto di reato. 

Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine        di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha ricevuto notizia        del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), mentre per i delitti        contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi (art. 609 septies        comma 2 c.p.). 

Il termine è previsto a pena di decadenza e non sono        configurabili interruzioni, sospensioni o restituzioni in termine.        Questo per far si che il presunto offensore non rimanga in balìa        troppo a lungo dalla persona offesa. Sul presupposto che il        decorso del tempo attenui l’interesse a perseguire il reato,        all’offeso viene riconosciuto un termine sufficientemente lungo        per prendere le proprie determinazioni circa l’opportunità di        presentare o meno la querela. 

Per notizia del fatto deve intendersi la conoscenza certa        dello stesso, non essendo sufficiente uno stato soggettivo di        sospetto e di dubbio ancorché sorretto da elementi        potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato. Non è invece        necessaria la conoscenza dell’identità dell’autore. 

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Le forme della dichiarazione della querela sono quelle        della denuncia. Accanto alla forma scritta la legge prevede la        possibilità che la querela sia presentata oralmente, con        dichiarazione resa alla competente autorità e consacrata in        verbale. In entrambe le ipotesi requisito essenziale è la        sottoscrizione dell’atto, la cui mancanza comporta un vizio        insanabile e rende improcedibile l’azione penale . 14

Nel caso in cui sia recapitata da un incaricato o spedita        per posta, è necessaria l’autentica della sottoscrizione da parte di        un pubblico ufficiale autorizzato, o del difensore se questi ha        ricevuto un mandato difensivo. Non è valido l’atto di querela        qualora l’autenticazione della firma del querelante sia effettuata        da  un  avvocato non designato come difensore, ma        semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto        l’autenticazione della firma del querelante, effettuata da un        avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia        stato nominato difensore dalla parte offesa, a norma degli artt.        101 comma 1, e 96 comma 2 c.p.p. . 15

(22)

La querela deve essere proposta alle medesime autorità        alle quali può essere proposta la denuncia, in particolare, la        querela produce effetti solo in quanto portata a conoscenza di        alcuni soggetti specificati dalla legge (pubblico ministero, polizia        giudiziaria, agente consolare all’estero) e come tale è stata        ritenuta atto recettizio. 

Per quel che concerne il Pubblico Ministero, la        giurisprudenza ha ribadito la non necessarietà che la querela gli        sia presentata personalmente, ben potendo invece presentarla        presso l’apposito sportello degli uffici della Procura della        Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, che può        limitarsi, dopo aver registrato l’atto, ad apporvi la propria sigla        senza altre precisazioni, atteso che in difetto di prova contraria,        deve presumersi che l’atto sia stato ricevuto da funzionario        competente . 16

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 337 c.p.p., l’autorità        che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del        luogo della presentazione, nonché all’identificazione del        presentante. 

 

(23)

2.5 L’istanza e la richiesta di procedimento   

L’istanza di procedimento consiste nella domanda con la        quale il privato, persona offesa, chieda che si proceda contro i        responsabili di taluni delitti commessi all’estero, che se fossero        commessi nello Stato sarebbero perseguibili d’ufficio ( art. 9,        comma 2, art. 10, comma 1 c.p.), da stranieri o da cittadini. La        sua proposizioni segue le forme della querela (art. 341 c.p.p.).        L’istanza è irrevocabili e si estende di diritto a tutti gli autori del        fatto reato. 

La richiesta di procedimento è l’atto con cui il ministro        della Giustizia manifesta la volontà che si proceda per un reato        commesso all’estero (artt. 7­11 c.p.). 

A differenza della querela e dell’istanza qui il soggetto        legittimato è il ministro della Giustizia. Riguarda alcune        categorie di reato come i delitti commessi all’estero idonei a        ledere interessi primari dello Stato, delitti perseguibili a querela        commessi in danno del Presidente della Repubblica, e alcuni        delitti commessi in danno di Stati esteri. 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione essa va        presentata, entro tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto       

(24)

notizia del fatto che costituisce reato, al pubblico ministero con        atto sottoscritto e con l’indicazione dell’autore del fatto e del        fatto stesso, con la chiara indicazione di volontà a procedere in        Italia per quel fatto commesso all’estero (313 ult. c. c.p.). La        richiesta è irrevocabile, può essere proposta anche da una sola        delle persone offese e si estende a tutti i rei coinvolti. 

 

3. Le notizie di reato non qualificate   

Accanto alle notizie di reato qualificate, come abbiamo        visto, se ne possono configurare altre, come stabilisce il codice        all’art. 330, attraverso il riferimento alle notizie apprese dal        pubblico ministero di “propria iniziativa”, fuori dagli apparati        espressamente previsti e disciplinati come tipici mezzi di        trasmissione dell’informazione relativa ad un fatto raffigurabile        come reato. Si tratta di quelle che la dottrina riferisce come        notizie di reato non qualificate, le quali non presentano        fisionomia e caratteristiche determinate, potendosi concretare in        circostanze più disparate, legate alla molteplicità degli strumenti        di comunicazione e di osservazione della realtà, che consentano       

(25)

una qualsiasi presa di conoscenza di un fatto che giustifichi un        sospetto di criminosità. 

Di notizia non qualificata si può parlare solo in riferimento al        pubblico ministero, non anche agli organi di polizia giudiziaria        in quanto questi devono comunque riferire l’avvenuta        conoscenza al pubblico ministero, qualificando quindi tale        notizia. 

La notizia di reato può essere acquisita di propria iniziativa nel        caso in cui il pubblico ministero abbia avuto percezione diretta        del fatto per essere stato compiuto in sua presenza (ad es. nel        corso di un’udienza) o nell’ipotesi in cui ne abbia captato        l’esistenza mediante l’acquisizione di un’informazione non        specificamente diretta a dar conoscenza del reato (ad es. ottenuta        attraverso il casuale ascolto di una conversazione). 

La legge 20 novembre 2006 n.281, ha introdotto il comma 2        dell’art. 240 c.p.p., il quale sancisce che non possono costituire        in alcun modo notizia di reato i contenuti e i dati relativi ad        intercettazioni telefoniche o telematiche effettuate illecitamente        o ad informazioni illegalmente raccolte. 

   

(26)

3.1 Le fonti anonime   

Tipici esempi di notizia non qualificata sono: la denuncia        anonima, la notizia confidenziale e l’informazione occasionale. 

Per quanto riguarda le denunce anonime ci si riferisce alle        denunce scritte non firmate, ovvero quando nel documento che        incorpora la dichiarazione non è apposto un segno identificativo        del suo autore. Si considera alla stessa stregua anche la denuncia        orale quando ad esempio il denunciante si rifiuti di farsi        identificare. 

Secondo l’art. 333, 3° comma, c.p.p., delle denunce anonime non        può esser fatto alcun uso, salvo quanto dispone l’art. 240 c.p.p.,        di conseguenza esse non costituiscono notizia di reato, ma è        consentito servirsi di esse per effettuare la pre­inchiesta, queste        investigazioni si pongono fuori dalle indagini preliminari, in        quanto sfornite di pregressa notizia criminis sicché l’accusa non        potrà procedere a perquisizioni, sequestri, ispezioni o        intercettazioni telefoniche visto che presuppongono tutti        l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notizia di reato .  17

(27)

Occorre precisare comunque che, è vero che la denuncia        anonima non costituisce notizia di reato, ma la giurisprudenza        ritiene tuttavia configurabile il delitto di calunnia anche nel caso        in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia        anonima . 18

La denuncia anonima costituisce quindi la base conoscitiva di        quelle attività che consentono alla polizia giudiziaria e al        pubblico ministero di prendere d’iniziativa una notizia di reato.        La denuncia anonima può essere inviata tanto alla polizia        giudiziaria quanto al pubblico ministero. 

Nel primo caso non vi è obbligo di trasmettere l’informativa al        pubblico ministero. La polizia giudiziaria può o ignorare la        notizia o procedere alla pre­inchiesta di sua iniziativa, in tal caso        dovrà partecipare il pubblico ministero solo nel caso in cui riesca        a procurarsi un’ulteriore notizia che duplichi quella contenuta        nell’atto anonimo.  

(28)

Anche nel caso in cui la denuncia sia inoltrata direttamente al        pubblico ministero, questo può procedere alla pre­inchiesta o        rimanere inerte. In entrambe le ipotesi però dovrà provvedere a        iscrivere la notizia nell’apposito registro (mod. 46, v. infra Cap.        II,  § 4), così come previsto dall’art. 108 disp. att. c.p.p. 

In riferimento alla notizia confidenziale, si fa’ riferimento        alla “notizia che perviene alla polizia giudiziaria da un suo        informatore (c.d. confidente), vale a dire da colui che, al di fuori        da ogni obbligo giuridico e di formali atti di informazione,        fornisce alla polizia giudiziaria notizie in merito alla        commissione di reati e dei loro autori” . 19

L’anonimato dell’informatore viene garantito dal codice: sia il        giudice (art. 203 c.p.p.) sia il pubblico ministero (art. 362 c.p.p.)        non possono obbligare la polizia giudiziaria a svelare il        nominativo del confidente. Spetta alla stessa decidere se svelare        o meno il segreto. 

Nella prassi le dichiarazioni fornite dal confidente vengono        trascritte in un atto interno, la relazione di servizio, nel quale        l’ufficiale di polizia giudiziaria fa conoscere il suo operato al suo       

(29)

superiore, atto che però non è destinato ad avere alcun impiego        processuale.  

Non può essere acquisita né come prova né come notizia di reato        e ai fini processuali è assimilabile alla denuncia anonima, infatti        ne segue il medesimo regime giuridico: o viene trascurata o        legittima la polizia giudiziaria all’avvio della pre­inchiesta volta        a ricercare una notizia di reato vera e propria.  

L’informazione occasionale, può essere ad esempio la        notizia proveniente da organi di stampa o da mezzi audiovisivi,        oppure l’informazione acquisita in ambito familiare. Si tratta in        pratica d’informazioni qualificabili come notizie di reato,        sebbene siano state conosciute dagli organi investigativi al di        fuori di un’attività istituzionale.              

(30)

CAPITOLO II 

I REGISTRI DEL PUBBLICO MINISTERO 

 

1. L’art. 335 c.p.p.       2. Il registro ordinario       3. Il registro a carico di ignoti         

4. Registro delle pseudo notizie di reato e registro delle notizie anonime       

5. L’evoluzione della tenuta dei registri     

1. L’art. 335 c.p.p.   

Una volta acquisita la notizia di reato, la segreteria penale        presso la Procura, provvede a sottoporla all’attenzione del        Procuratore il quale, valutati gli elementi essenziali del fatto, la        assegna, in base a dei criteri da lui stabiliti, al pubblico ministero        che provvederà “immediatamente” a iscriverla nell’apposito        registro custodito presso il proprio ufficio (art. 335 c.p.p.).    In realtà non è previsto alcun termine entro il quale il pubblico        ministero deve procedere a detta iscrizione, ed è inoltre        sprovvisto di sanzione. 

Sono previste quattro tipologie di registri, indicati nel        d.m. 30/09/1989 n. 334 :   

­ Registro delle notizie di reato ordinarie (Mod­21 e Mod­21bis        per i reati di competenza del Giudice di Pace) a carico di       

(31)

persone note, in cui vengono iscritte le notizie di reato per le        quali fin dall'origine risulti individuato il nome del presunto        responsabile o per le quali un possibile responsabile venga        individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro        ignoti; 

­ Registro degli ignoti (Mod­44) in cui vengono iscritte le notizie        di reato a carico di ignoti o per le quali il pubblico ministero non        è in ancora in grado di individuare il soggetto responsabile del        reato; 

­ Registro delle pseudo notizie di reato (Mod­45 o modello K)        sul quale vengono iscritte le notizie per le quali vi è grave        incertezza sulla loro illiceità; 

­ Registro delle notizie anonime ( Mod­46) in cui si iscrivono le        notizie pervenute da anonimi e come stabilisce l'art. 333, comma        3, c.p.p., di cui non può essere fatto alcun uso nel procedimento        penale, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. 

 

In base all’iscrizione nei vari registri si hanno conseguenze        diverse sia sul piano investigativo sia sul piano processuale: la        competenza del pubblico ministero, la competenza per materia       

(32)

del giudice, il termine delle indagini e le eventuali proroghe, il        tipo d’archiviazione, la conoscibilità o meno dell’iscrizione        prevista solo per i Modelli 21 e 21bis. 

 

L’art. 335 c.p.p. al 1° comma prevede che il pubblico        ministero  iscriva immediatamente, nell’apposito registro        custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli pervenga o        che acquisisca di propria iniziativa, nonché contestualmente o        dal momento in cui risulta, il nominativo della persona alla        quale il reato stesso è attribuito. 

Il secondo comma aggiunge poi che, se nel corso delle        indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto,        oppure il fatto stesso risulta diversamente circostanziato, il        pubblico ministero cura l’aggiornamento dell’iscrizioni. 

Il terzo comma, abrogato dalla Legge 08 agosto 1995        n. 332, vietava la comunicazione dell’iscrizione fino a quando la        persona alla quale è attribuito il reato non avesse assunto la        qualità di imputato, quindi fino all’instaurazione del processo        penale . Il nuovo testo prevede che le iscrizioni nel registro delle20       notizie di reato debbono essere comunicate alla persona alla       

(33)

quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi        difensori ove questi ne facciano richiesta. Tuttavia non è detto        che possano ricevere una risposta significativa, infatti le        iscrizioni sono di regola conoscibili, ma in casi eccezionali        restano segrete, in tali ipotesi l’indagato e la persona offesa non        possono ottenere la conoscenza ufficiale dell’esistenza        del procedimento. 

In particolare, se si procede per delitti di criminalità mafiosa le        iscrizioni restano segrete fino a due anni (art. 335, comma 3, in        relazione all’art. 406, comma 5 bis); se si procede per gravi        delitti non mafiosi le iscrizioni restano segrete fino ad un anno        (art. 335, comma 3, in relazione all’art. 406, comma 3); infine se        si procede per altri reati, il pubblico ministero può disporre la        segretazione fino ad un massimo di tre mesi quando sussistono        specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, cioè quando        vi è pericolo di inquinamento delle prove. 

 

2. Il registro ordinario  

 

Per procedere all’iscrizione del nominativo di un soggetto        nel registro delle notizie di reato (Modello 21), non è sufficiente       

(34)

un semplice sospetto a suo carico, ma sono necessari specifici        elementi indizianti. La stessa Cassazione afferma, nella sentenza        n. 16 del 21 giugno 2000, che l’omessa annotazione della       notitia  criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., con        l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di        colpevolezza e sottoposta a indagini “contestualmente ovvero dal        momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità        degli atti di indagini compiuti sino al momento dell’effettiva        iscrizione nel registro, poiché in tal caso, il termine di durata        massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p.,        al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine        successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è        effettivamente iscritto nel registro, e non dalla presunta data in        cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. 

Si tratta di una soluzione giustificata dal fatto inoppugnabile che        il momento di effettiva iscrizione è l’unico dato certo, e da tale        momento inizia a decorrere il termine per compiere le indagini        preliminari, ovvero “le indagini necessarie per le determinazioni        inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art. 326 c.p.p). 

(35)

Ciò che impone l’immediata registrazione di un nominativo, è la        semplice conoscenza di un possibile autore, per gli effetti che        derivano dall’iscrizione però è necessaria la completa        identificazione del soggetto, non essendo sufficiente la semplice        indicazione del nome e cognome . 21

Con identificazione s’intende l’attribuzione dei contrassegni che       

caratterizzano un soggetto nell’ordinaria vita di relazione, quali       

nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità o maternità . 22

Alla identificazione della persona procede la polizia giudiziaria        unitamente alla notizia di reato (artt. 66, 347 c.2, 349 e 375 c. 1        lett. a) c.p.p.).  

Il pubblico ministero non è vincolato a iscrivere il nome della        persona individuata dalla polizia giudiziaria. L’attività di        identificazione ha valenza indiziaria e non da luogo ad un vero e        proprio giudizio tecnico, ma solo un accertamento di dati        obiettivi, che ben possono essere valutati dal pubblico ministero        e dal giudice nel pieno esercizio dei loro poteri . 23

21  Cass., Sez. I, 23/11/1996, Maceri, in C.E.D. Cass., n. 206218;                    Cass.,  Sez. II, 26/09/2007, Trotta, in C.E.D. Cass., n. 237806. 

(36)

Con l’iscrizione si ha quindi la formalizzazione dello       status di    indagato in capo al soggetto sottoposto alle indagini. Da questo        momento il pubblico ministero ha a disposizione il termine di sei        mesi per esercitare l’azione penale o per richiedere        l’archiviazione o l’eventuale proroga dei termini. 

 

3. Il registro a carico di ignoti   

Il pubblico ministero una volta qualificata come notizia di reato        una certa informazione, deve procedere alla sua iscrizione, se        nella notizia non vi è alcuna possibile indicazione circa il        possibile autore del fatto, deve procedere all’iscrizione della        stessa nel registro a carico di ignoti (Modello 44). In tale registro        andranno indicati la notizia di reato, le generalità della persona        offesa, del denunciante o del querelante, la qualificazione        giuridica del fatto, la data e il luogo in cui è stato commesso (art.        3, d. m. 30 settembre 1989). 

A questo punto prenderà avvio la fase delle indagini        preliminari contro ignoti, la quale potrà concludersi o con        l’iscrizione  nominativa,  quindi nel mod. 21, o con        l’archiviazione. 

(37)

Come precedentemente visto, l’art. 107 bis, disp. att.        c.p.p. prevede che le denunce a carico di ignoti siano trasmesse        alla procura da parte degli organi di polizia giudiziaria con        elenchi mensili, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti        per la identificazione degli autori del reato. Viene fatto carico al        personale della polizia giudiziaria di distinguere le notizie di        reato apprese e/o ricevute tra quelle soggettivamente qualificate        o meno, e solo in questa seconda ipotesi è consentito loro di        trattenerle. Questo per cercare di non intasare troppo, con notizie        incerte, gli uffici della procura, permettendo di destinare il        personale disponibile alla registrazione e alla trattazione delle        notizie di reato che meritano di essere processualmente        approfondite . 

L’iscrizione per queste notizie è cumulativa, così come la        richiesta di archiviazione e il decreto che la dispone. Tuttavia il        pubblico ministero potrà stralciare dal gruppo le notizie di reato        che richiedono approfondimenti, per condurre un’indagine        individuale, per iscriverle nel modello 21 se le ritenga con autore        noto, per iscriverle nel registro degli atti non costituenti notizia       

(38)

di reato. Analoga facoltà è concessa al giudice in sede di        archiviazione. 

 

4.  Registro delle pseudo notizie di reato e registro delle                  notizie anonime 

 

Il d.m. 30 settembre 1989, ha istituito il “registro degli atti        non costituenti notizia di reato” il cd. modello 45 o modello K.        La funzione di questo registro è chiarita dalla circolare n. 533 del        18 ottobre 1989 ove si puntualizza come, da una corretta        interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 335 c.p.p.,        deriva che le informative con cui viene comunicato un fatto non        costituente reato non dovranno essere iscritte a mod. 21 bensì a        mod. 45. 

Verranno quindi iscritte in tale registro le informative prive di        rilevanza penale e quelle che il pubblico ministero ritiene che        non siano suscettibili di mettere in moto il meccanismo delle        indagini preliminari, ovvero quelle notizie che vengono definite        pseudo­notizie di reato. Questa categoria non è definita in alcuna        disposizione codicistica, ma sia la dottrina che la giurisprudenza        concordano nel ritenere che sia inquadrabile in tale definizione       

(39)

l’informativa che contenga la descrizione di un fatto palesemente        inverosile o non inquadrabile in alcuna fattispecie di reato, o        senza alcuna specificazione né spazio­temporale, né soggettiva,        quindi inidonea a instaurare delle indagini preliminari. In altri        termini si tratta di fatti non costituenti reato per mancanza di uno        o più elementi essenziali della figura criminosa o per inesistenza        della norma a cui si vorrebbe far ricondurre il fatto . 24

L’art. 108 disp. att. prevede inoltre un ulteriore e diverso registro        denominato “degli esposti anonimi o non attinenti alla materia        penale”. La sua introduzione rispondeva alla prassi ormai invalsa        presso le procure, di conservare queste notizie in registri diversi        da quelli ufficiali, anche se la circolare esplicativa di        accompagnamento precisava come al nuovo modello fossero        destinati: 

­ gli esposti, denunce, ricorsi, scritti anonimi ovvero a firma        apocrifa e quindi assimilabili agli anonimi; 

­ esposti in materia civile; 

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­ esposti di contenuto abnorme o assurdo, ovvero privo di senso        che comunque non siano riconducibili alle denunzie ed istanze        prima facie infondate, da iscrivere nei registri generali. 

Di queste notizie non può esser fatto alcun uso nel procedimento        penale, almeno di regola (art. 333 c.3 c.p.p.), in via eccezionale        l’art. 240 c.p.p. permette che siano utilizzate se costituiscono        corpo di reato o provengono dall’imputato. 

Decorsi cinque anni, i documenti anonimi e il registro devono        essere distrutti (art. 5 del regolamento per l’esecuzione del        codice). 

 

5. L’evoluzione della tenuta dei registri   

Il Decreto Ministeriale 30 settembre 1989 “Approvazione dei       

registri in materia penale” inizia a delineare ­ “ritenuta la       

necessità di adeguare il sistema di registrazione al nuovo codice       

di procedura penale ... e, nel contempo, di conciliare le esigenze       

di speditezza delle registrazioni con quella di completezza delle       

(41)

informatizzazione dei registri della cancelleria” ­ il primo passo       

verso l’informatizzazione dei registri. 

Il primo intervento verso l’informatizzazione dei registri si avrà       

con il Decreto Ministeriale del 9 novembre 1989 “Registri di       

cancelleria. Gestione informatizzata in via provvisoria”, c.d.       

decreto Vassalli. Con tale decreto, si prevede che i registri       

informatizzati possano sostituire i supporti cartacei purché la       

registrazione elettronica segua lo schema prescritto per i registri       

in uso e possa essere riprodotta su schede cartacee mobili,       

sostituibili ed integrabili. 

Intanto nel 1988 nasceva da un’idea dei magistrati Floretta       

Rolleri e Michele Di Lecce, tra i fondatori dell’informatica       

giudiziaria, il sistema di registri informatizzati ( Re.Ge.). Tale       

sistema ha rappresentato un ausilio essenziale per la gestione del       

processo penale negli ultimi 27 anni, sia per le grandi sedi       

(42)

Il Re.Ge nasce quale sistema integrato di supporto all’attività       

degli uffici del pubblico ministero, del giudice per le indagini e       

l’udienza preliminare e del pretore del dibattimento. Il       

consistente numero di procedimenti iscritti e definiti dagli uffici       

pretorili rese infatti necessaria la progettazione di una base dati       

che potesse agevolare il lavoro delle cancellerie penali nelle       

varie fasi del processo. 

Nel 1988 l’installazione della prima versione del sistema Re.Ge.       

(versione 1.8) interessò in via sperimentale solo alcune sedi       

pilota, con l’intento di sostituire il registro generale cartaceo       

utilizzato dalle cancellerie penali. Tale sistema non prevedeva 

alcun collegamento tra uffici giudicanti e requirenti e non era       

adatto a compiere operazioni diverse dalla semplice registrazione       

di informazioni. L’architettura del sistema Re.Ge., ha       

evidenziato fin dall’inizio tutti i limiti di una procedura creata       

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Con il passare degli anni il sistema Re.Ge. è stato installato in       

quasi tutti gli uffici procura presso la pretura e nelle preture,       

senza interessare gli uffici di tribunale. 

Nel corso del 1998 e del 1999, in prospettiva dell’attuazione       

della normativa sul “giudice unico” e della conseguente unione       

degli uffici di tribunale e di pretura, è stato temporaneamente       

installato in quasi tutti i tribunali il sistema Re.Ge. versione 2.1       

in modo di permettere facilmente, sia ai tribunali che alle       

preture, la migrazione delle informazioni nella nuova versione       

del Re.Ge. prevista dal 1 gennaio 2002. 

A decorrere da tale data infatti, l’utilizzo del sistema Re.Ge. è        stato reso obbligatorio in tutti gli uffici giudicanti e requirenti di        primo grado, con la realizzazione della nuova versione del        sistema, denominata Re.Ge. 2.2.. Questa nuova versione è stata        installata in tutti gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti        permettendo così il collegamento in rete tra le banche dati degli        uffici interessati alle varie fasi processuali. Oggi è infatti        possibile trasferire le informazioni da un ufficio all’altro ed       

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aggiornare automaticamente gli archivi, ogni volta che si        eseguono variazioni sullo stato del processo. In particolare il        sistema è gestito in modo tale che le informazioni relative al        singolo fascicolo processuale possano essere modificate        esclusivamente dall’utente dell’ufficio che ha la disponibilità del        fascicolo. 

Il Re.Ge. è stato poi sostituito nel 2012, dal Sistema Informativo        della Cognizione Penale, SICP , quale unico sistema per i      25        principali registri informatici. 

Nel 2011 hanno iniziato ad usare il SICP in via sperimentale, 3        sedi circondariali­ Napoli, Palermo, Genova ­ e una distrettuale ­        Firenze. Si è proceduto poi nel 2012 alle attività preparatorie per        il dispiegamento nazionale e nel 2013 è stata avviata l’attività di        bonifica dei dati ­ correzione, aggiornamento, normalizzazione,        etc. ­. Tale operazione risulta essenziale per disporre di un        patrimonio conoscitivo affidabile, cioè di dati corretti,       

25   Il sistema è stato ideato durante la conduzione dell’Area penale della                   

DGSIA da parte del Magistrato Domenico Pellegrini, in      Stato  dell’informatizzazione della giustizia ­ Rapporto sulla gestione febbraio                2012 ­ dicembre 2014, a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento                      dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione                generale per i sistemi informativi automatizzati. 

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aggiornati, non consultabili/modificabili da soggetti non        legittimati, nel contesto penale. 

Nel corso del 2014, sono proseguite le bonifiche ed è stata        lanciata l’attività di formazione. Gradualmente, sono state        migrate le basi di dati e gli Uffici hanno cominciato ad utilizzare        il registro SICP. 

Tale  complessa operazione permetterà di abbandonare          definitivamente il vecchio sistema informativo Re.Ge. 2.2,        scritto in linguaggio informatico ormai obsoleto. 

Il nuovo sistema permette l’integrazione con altri registri        informatizzati del settore penale, con basi dati documentali, con        funzioni  (in  prospettiva)  telematiche,  consentendo  contemporaneamente il trattamento del dato di processo penale        in ogni sua fase, dalle indagini preliminari al giudicato ed alla        esecuzione penale, senza dovere ogni volta ripetere la        digitazione di una informazione già inserita, ma soltanto        modificandola, aggiornandola o eliminandola (per esempio, il        passaggio da indagato ad imputato, ad assolto o condannato,        etc.). 

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Il SICP è stato progettato per gestire il giudizio di primo        grado nella sua interezza (indagini, udienza preliminare,        giudizio), ma anche per includere fasi che non erano supportate        dal ReGe, come le misure cautelari personali e reali; il giudizio        di riesame; il giudizio di appello. 

Inoltre sono state studiate alcune “applicazioni satellite”        che permettono di massimizzare l’utilizzo intelligente dei dati        presenti nel RGNR: il SIRIS con cui si possono redigere i        certificati di iscrizione ex art. 335 c.p.p. e i certificati dei carichi        pendenti; la Consolle del Magistrato con cui il singolo        magistrato può gestire il proprio ruolo e la propria agenda e        automatizzare il processo di prenotazione, richiesta e conferma        della data dell’udienza dibattimentale. Inoltre con la Consolle è        possibile estrarre le statistiche per i rilevamenti periodici.               

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CAPITOLO III 

PROFILI DELL’ISCRIZIONE 

 

1. L’iscrizione e l’assegnazione al pubblico ministero       2. Numero e tempi      d’iscrizione   3. La qualificazione giuridica del fatto       4. La nuova iscrizione     

5. L’iscrizione coatta   

1. L’iscrizione e l’assegnazione al pubblico ministero   

L’art. 109 disp.att. c.p.p. dispone che la segreteria della        Procura della Repubblica, e l’ufficio ricezione atti o l’ufficio        assegnazione notizie di reato , annota sugli atti che possono      26        contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in        ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della        Repubblica, il quale una volta determinatosi per l’iscrizione,        indicherà in quale modello vada effettuata la registrazione.  Secondo l’art. 1 del d.lgs. 106/2006 (così come modificato dalla        L. 269/06) il Procuratore determina: a) i criteri di organizzazione        dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai        procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando        eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di       

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magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore        aggiunto o un magistrato dell’ufficio; c) le tipologie di reati per i        quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di        natura automatica. 

Mentre prima l’assegnazione nominativa era l’eccezione rispetto        all’automatismo anonimo delle assegnazioni, ora costituisce la        regola. 

In base all’art. 2 del d.lgs. 106/06, l’esclusiva titolarità        dell’azione penale spetta al procuratore della Repubblica, il        quale la può esercitare personalmente o tramite “assegnazione”        agli altri magistrati dell’ufficio . 27

Spetta inoltre la scelta dei criteri organizzativi dell’Ufficio e dei        criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati.        Stabilisce inoltre per quali tipologie di reato l’assegnazione ai        magistrati dell’Ufficio sia automatica. 

L’assegnazione delle notizie di reato implica due questioni, da        una parte è evidente che le modalità di assegnazione attingono        agli aspetti organizzativi dell’ufficio, anche alla luce dei principi        di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e in base al       

27 F. Mìnisci ­ C. CurreliIl pubblico ministero. Compiti e poteri nelle  indagini e nel processo, Milano, 2011, pag. 11. 

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principio di uguaglianza, dall’altra è necessario tutelare la        trasparenza dei rapporti tra procuratore e magistrato, evitando        possibili abusi. Per ovviare a queste problematiche, si è imposta        l’indicazione  di criteri predeterminati di assegnazione,          restringendo sempre di più lo spazio per le designazioni       ad  personam, da circoscrivere a quota quasi teorica . 28

L’esigenza di trasparenza e obiettività nell’assegnazione degli        affari è stata riconosciuta anche in sede comunitaria, allorché si è        raccomandato che: “L’organizzazione ed il funzionamento        interno del pubblico ministero, in particolare per quanto riguarda        la distribuzione delle cause e l’assegnazione dei fascicoli,        devono corrispondere a condizioni d’imparzialità ed essere        guidate  dal  solo  fine  di  una  corretta  applicazione  dell’ordinamento penale, vigilando sul livello di qualifica        giuridica e di specializzazione  ”. 29

La regola è quella del rispetto di una programmazione        organizzativa prestabilita,    rispettando la trasparenza e        l’oggettività. Le eventuali deroghe devono essere motivate in       

28 V. Pacileo  , Pubblico ministero: ruolo e funzioni nel processo penale e                  civile, Torino, 2011, pag. 61

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base a ragioni specifiche e razionalmente accettabili. Il        Procuratore infatti senza adeguata motivazione non può        derogare, anche per quanto riguarda gli affari che intende seguire        personalmente, ai criteri di assegnazione degli affari secondo i        turni predeterminati. 

 

2.  Numero e tempi d’iscrizione   

Effettuata l’assegnazione, la notizia viene trasmessa        all’ufficio registri generali per l’iscrizione. 

Con l’iscrizione viene assegnato alla notizia il “numero di        registro generale”, numero che permette di identificarla nel corso        del  procedimento  penale.,  sia  dal  punto  di  vista  amministrativo­burocratico  da  parte  delle  segreterie  e  cancellerie, sia dal punto di vista strettamente processuale. 

Conseguentemente all’iscrizione, l’ufficio assegnazione notizie          di reato, provvede a formare e inoltrare alle segreterie del        pubblico ministero titolare del procedimento, il fascicolo della        notizia di reato. 

La formazione del fascicolo consiste materialmente nella        predisposizione di una cartella cartacea in cui verranno       

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conservati tutti i gli atti relativi a quel procedimento, e nella        creazione di una copertina da apporre sulla cartella, in cui        verranno segnati il numero del procedimento, il magistrato        assegnatario, i dati identificativi dell’indagato o indagati e delle        eventuali persone offese, nonché gli articoli violati e la materia        cui si riferiscono. 

La composizione del fascicolo è regolata dall’art. 3 del reg. esec.        c.p.p., il quale stabilisce il principio secondo cui gli atti devono        essere inseriti in ordine cronologico, a cura della segreteria che        provvederà a indicizzarli numerando ogni singola pagina. 

Formato il fascicolo questo permane nella segreteria del pubblico        ministero durante il periodo delle indagini. 

La conseguenza giuridica più rilevante che discende dalle        iscrizioni è data dall’inizio della decorrenza dei termini delle        indagini preliminari. Sia le indagini contro ignoti sia quelle        contro noti sono assoggettate a limiti temporali i quali se non        rispettati comportano la inutilizzabilità degli atti tardivi        comunque svolti . 30

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Al pubblico ministero viene imposto dall’art. 335, come già        detto, di iscrivere immediatamente la notizia di reato, il        legislatore adotta un termine particolarmente elastico, in        contrapposizione alla perentorietà del termine per lo svolgimento        delle attività investigative, manca quindi un parametro        vincolante da cui far dipendere quel termine . 31

Una linea di pensiero della giurisprudenza ritiene che il       dies a    quo vada riferito alla data di effettiva iscrizione della notizia di        reato, a prescindere dal momento in cui l’informativa è        pervenuta all’ufficio. Questa sembrerebbe anche la volontà del        legislatore, che non indica termini stabiliti in ore o giorni, ma        solamente che l’annotazione vada adempiuta con immediatezza.  Per una seconda parte della giurisprudenza, la locuzione        immediatamente intenderebbe vincolare il pubblico ministero a        iscrivere la notizia stessa nel momento in cui perviene agli uffici.        Si è adottata la prima impostazione, senza la rigidità di un        termine correlato a ore o giorni, per cui l’iscrizione può ritenersi        adempiuta anche se viene effettuata dopo un giorno. Solo in caso       

31 R. Adorno, Decorrenza del termine per le indagini preliminari e sanzione  di inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 c.p.p., in Cass. Pen., 1996, pag. 3713. 

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di ritardi abnormi e ingiustificati si potrebbe incorrere        nell’illegittimità dell’iscrizione. 

 

3. La qualificazione giuridica del fatto   

Dopo che la notizia di reato è stata assegnata al pubblico        ministero, questo ha il dovere di redigere l’ordine di iscrizione,        nella quale deve indicare il fatto che deve essere oggetto        d’iscrizione con l’indicazione delle norme di legge che si        assumono violate. 

Deve quindi annotare il fatto e specificare la “qualificazione        giuridica” che esso opera, cioè deve indicare per quale reato        avvia le indagini. 

E’ di cruciale importanza, infatti, la determinazione della       figura  iuris alla quale rapportare l’accadimento storico registrato,        essenzialmente dal solo organo inquirente, mediante la        sussunzione del fatto sotto una data norma giuridica, senza alcun        vincolo di rispetto per l’evenutale iniziale qualificazione fatta        dagli organi di polizia giudiziaria nell’informativa. 

Allo stesso modo, in questa fase, è da escludersi qualsiasi        possibile ingerenza a riguardo sia da parte del giudice, che del       

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