• Non ci sono risultati.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI"

Copied!
37
0
0

Testo completo

(1)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020 , n. 190 .

Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l’articolo 4, comma 5;

Visto l’articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo- gica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4 -octies ;

Visti i regolamenti (UE) n. 167/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, concernenti l’omologazione e la vigi- lanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recan- te codice della navigazione e il relativo regolamento per l’esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il sal- vataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e il relativo regolamento di attuazio- ne adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposi- zioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l’articolo 3;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordi- no della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disci- plina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l’articolo 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in particolare, l’articolo 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, concernente il riordino della Consulta generale per l’au- totrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e, in particolare, l’articolo 10;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, re- cante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/

CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, re- cante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli inci- denti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 37 che ha istituito l’Au- torità di regolazione dei trasporti;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante dispo- sizioni per la prevenzione e la repressione della corruzio- ne e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, l’articolo 1, comma 7;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recan- te riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, converti- to, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particola- re, l’articolo 1, commi 613-615, in materia di Piano stra- tegico nazionale della mobilità sostenibile;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot- tobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, in materia di promozione della diffusione di combustibili alternativi;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, moto- veicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con- vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l’articolo 15 -ter , comma 4;

Visto l’articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 2018,

n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-

vembre 2018, n. 130, che istituisce l’Agenzia nazionale

per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stra-

dali e autostradali;

(2)

Visti il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, re- cante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla si- curezza delle ferrovie e il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione);

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che ha istituito la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operativa fino al 31 dicembre 2020;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilan- cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 di- cembre 2018, n. 152, regolamento recante norme per l’at- tuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di orga- nizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei traspor- ti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 30 settembre 2014 e, in particolare, la tabella n. 2, che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di mis- sione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in ca- pitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

Vista la nota prot. n. 29644 del 14 luglio 2020, con cui l’Amministrazione ha informato le organizzazioni sin- dacali rappresentative e considerato l’apposito incontro tenutosi il 20 luglio 2020;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 dicembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adotta- ta nella riunione del 23 dicembre 2020;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e del- le finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

A

DOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

O

RGANIZZAZIONEDEL

M

INISTERO

Art. 1.

Funzioni del Ministero

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

Art. 2.

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in tre Diparti- menti, come di seguito indicati:

a) Dipartimento per la programmazione, le infra- strutture di trasporto a rete e i sistemi informativi;

b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;

c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle quattordici direzioni generali di cui al capo III, e assicu- rano l’esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’ammi- nistrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si ar- ticola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

3. Sono strutture periferiche del Ministero sette prov- veditorati interregionali per le opere pubbliche, dipen- denti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nonché quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell’ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all’articolo 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Sono incardinati nell’assetto organizzativo del Mi- nistero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.

6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle

capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavo-

ri pubblici costituiscono centri di responsabilità ammi-

nistrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo

7 agosto 1997, n. 279.

(3)

Capo II D

IPARTIMENTI

Art. 3.

Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per la programmazione, le infra- strutture di trasporto a rete e i sistemi informativi:

identificazione delle linee fondamentali dell’as- setto del territorio, con riferimento all’articolazione delle infrastrutture sul territorio a rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse uma- ne e strumentali; monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore; pianificazione strategica di setto- re; gestione dei programmi d’iniziativa europea di set- tore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vi- gilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell’adempimento degli obblighi convenzionali;

pianificazione e programmazione del trasporto ferrovia- rio; pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell’interoperabilità ferroviaria; trasforma- zione digitale; sicurezza informatica; sviluppo e gestio- ne dei sistemi informativi, comunicazione istituzionale e consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;

monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici;

gestione dell’osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e per quelli a guida automatica;

b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali:

identificazione delle linee fondamentali dell’as- setto del territorio, con riferimento alle opere di com- petenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto a rete in coordinamento con il Dipartimento per la pro- grammazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i si- stemi informativi; progettazione delle costruzioni civili;

realizzazione di programmi speciali; regolazione dei con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere; edi- lizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell’edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; repressione dell’abusivismo;

programmi di riqualificazione urbana; vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell’esecu- zione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei pia- ni di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di

infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pia- nificazione di interventi edilizi; supporto alle amministra- zioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici; programmazione e gestione delle ri- sorse statali inerenti i grandi eventi; gestione delle risorse umane; relazioni sindacali; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; servizi e forniture;

c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione:

programmazione, indirizzo, regolazione e vigi- lanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; program- mazione delle risorse statali in materia trasporto pubblico locale; attività di indirizzo e di monitoraggio con riferi- mento ai piani urbani della mobilità sostenibile; regola- zione in materia di autotrasporto di persone e cose; attività di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti; conduzio- ne della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), per l’erogazione dei servizi di infomobilità; gestione appli- cativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e programma- zione in materia di aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in mate- ria di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; in- frastrutture portuali; attività di indirizzo per la gestione e la disciplina d’uso delle aree demaniali marittime; pro- grammazione e gestione, previa intesa con le regioni inte- ressate, del sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza.

2. A ciascun Dipartimento spettano, nelle materie di competenza, i procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Capo III

A

RTICOLAZIONEDEI

D

IPARTIMENTI

Art. 4.

Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi 1. Il Dipartimento per la programmazione, le infrastrut- ture di trasporto a rete e i sistemi informativi è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio,

la pianificazione e i progetti internazionali;

(4)

b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilan- za sui contratti concessori autostradali;

c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrut- ture ferroviarie;

d) Direzione generale per la digitalizzazione, i siste- mi informativi e statistici.

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investi- menti e, anche d’intesa con le competenti direzioni gene- rali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di compe- tenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) pianificazione strategica in materia di infrastrut- ture di trasporto e governo del territorio, previo coordi- namento e raccordo con gli altri Ministeri competenti e le regioni;

b) pianificazione dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;

c) piani di investimento e analisi economiche relati- ve alle infrastrutture di settore;

d) programmazione degli interventi di settore e rela- tive procedure di approvazione;

e) coordinamento delle programmazioni infrastrut- turali di settore e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f) gestione finanziaria delle risorse destinate al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli ali- mentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per le infrastrut- ture per i combustibili alternativi;

g) coordinamento con la programmazione economi- ca nazionale in ambito CIPE;

h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianifica- zione dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;

i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo del- la rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimoda- li e del relativo Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF);

l) piani e programmi di sviluppo e assetto del territo- rio in ambito urbano e nelle aree interne;

m) fondi strutturali europei e gestione dei program- mi europei di competenza;

n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all’Italia ed alla conse- guente attività di gestione e pagamento;

o) promozione, nell’ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’espletamento delle procedure di localizzazione di ope- re infrastrutturali di rilievo nazionale;

q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilan- za sui contratti concessori autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza am- ministrativo-contabile della rete stradale e autostradale, anche avvalendosi delle società miste regionali, e pro- grammazione della rete ANAS S.p.a.;

b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

c) attività di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, fer- ma restando l’attività di vigilanza tecnica di competen- za dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito

«ANSFISA»);

d) attività di predisposizione, gestione e monito- raggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed Enti territoriali e società miste regionali, anche ai fini dell’ap- provazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici - finanziari;

e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e per piani economici - finanziari per l’affidamento di nuo- ve concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni;

f) approvazione delle concessioni di costruzio- ne e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;

g) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull’ese- cuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi con- trattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;

h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, com- presa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore;

i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di in- teresse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA;

l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell’esame e dell’approvazione da parte del CIPE;

m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;

n) sviluppo delle attività concernenti le politiche eu- ropee in materia di infrastrutture stradali e autostradali;

o) gestione e assegnazione delle risorse relative alle

infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

(5)

p) regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

q) controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali;

r) analisi degli investimenti e vigilanza sull’esecu- zione degli stessi da parte di ANAS S.p.a. e degli altri concessionari;

s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;

t) approvazione, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti re- lativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale;

u) valutazione sull’ammissibilità dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;

v) monitoraggio della gestione economica e finan- ziaria dei concessionari e dei parametri di solidità patri- moniale e verifica dell’andamento finanziario degli inve- stimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari;

z) predisposizione degli atti per l’aggiornamento e/o la revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni;

aa) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA;

bb) vigilanza sull’adozione, da parte dei concessio- nari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della si- curezza del traffico stradale e autostradale, ferme restan- do le competenze di ANSFISA;

cc) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443;

dd) sviluppo della mobilità in bicicletta e realizza- zione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, in raccordo per quanto di competenza con la Direzione ge- nerale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l’intermodalità e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibi- le e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario regionale;

ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrut- ture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Mi- nistero nei seguenti ambiti di attività:

a) attività di vigilanza sull’attuazione dell’atto di concessione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, fer- me restando le competenze di ANSFISA;

b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;

c) attività di vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza;

d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazio- ne dell’attività in materia di trasporto merci per ferrovia;

e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquen- nale delle licenze alle imprese ferroviarie;

f) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, ri- ferita all’esercizio e all’infrastruttura;

g) rapporti con organismi di certificazione notificati;

h) rapporti con gli organismi dell’Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifi- che tecniche per l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

i) dismissione delle linee ferroviarie;

l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

m) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443;

n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche;

o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell’esame e dell’approvazione da parte del CIPE;

p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i si- stemi informativi e statistici opera al servizio dei tre Di- partimenti e del Comando generale del Corpo delle ca- pitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei pro- cessi, promozione dei princìpi dell’amministrazione di- gitalee degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell’Agenda digitale, in raccordo con le strutture di diret- ta collaborazione del Ministro;

b) attuazione delle disposizioni del Codice dell’am- ministrazione digitale, con particolare riferimento all’ac- cesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero non- ché alla loro accessibilità;

c) coordinamento strategico, pianificazione, proget- tazione, sviluppo integrato e gestione dell’infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Mini- stero, inclusi il monitoraggio della sicurezza informatica, la protezione dei dati e la sicurezza;

d) gestione dell’Archivio informatico nazionale del- le opere pubbliche (AINOP);

e) coordinamento relativo alle attività di sviluppo

dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;

(6)

f) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attività di cyber security , compre- se quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133;

g) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tec- nica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capi- tanerie di porto;

h) promozione dell’innovazione digitale nelle attivi- tà di competenza del Ministero in raccordo con le struttu- re di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;

i) comunicazione istituzionale, formazione in ambi- to informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;

l) gestione dell’osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e a guida automatica;

m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989;

n) attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di stati- stiche di settore;

o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;

p) redazione e diffusione del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

Art. 5.

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali;

b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

c) Direzione generale del personale e degli affari generali;

d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.

2. La Direzione generale per l’edilizia statale e abitati- va e gli interventi speciali svolge le funzioni di competen- za del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche;

b) attività di manutenzione, costruzione e amplia- mento degli immobili adibiti a uffici pubblici, nonché di quelli delle Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

c) pianificazione e sviluppo delle attività connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche;

d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l’esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali;

e) attività tecnico-amministrativa per l’espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzio- nali alla definizione dei criteri per l’individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deputata all’eserci- zio delle funzioni di cui all’articolo 18 -bis , comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

i) disciplina delle locazioni, dell’edilizia, dell’urba- nistica e dell’espropriazione per pubblica utilità;

l) monitoraggio del fenomeno dell’abusivismo edili- zio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella indivi- duazione e repressione dello stesso;

m) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamen- to dell’attività delle commissioni per l’uso della forza pubblica;

n) osservatorio nazionale della condizione abitati- va di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

o) gestione dei programmi di riqualificazione urba- na concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, società di trasforma- zione urbana (PRUSST), contratti di quartiere;

p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza;

q) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all’artico- lo 47, comma 1 -bis e seguenti, del decreto-legge 30 apri- le 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

s) gestione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», di cui all’articolo 1, com- ma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

t) gestione del fondo per la progettazione degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 27 di- cembre 2017, n. 205;

u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui

all’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019,

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-

gno 2019, n. 55;

(7)

v) politiche sostenibili nel campo dell’edilizia, ri- guardanti l’efficientamento energetico, l’eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo;

z) attività per la salvaguardia di Venezia;

aa) interventi connessi a Roma Capitale e al Giubi- leo fuori Lazio;

bb) procedimenti in materia di infrastrutture stra- tegiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 di- cembre 2001, n. 443.

cc) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

3. La Direzione generale per la regolazione dei con- tratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

b) rapporti con l’Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l’Osservatorio dei contratti pubblici relati- vi a lavori, servizi e forniture;

c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamen- to con la normativa europea in materia di contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture;

d) supporto e consulenza in materia di contratti pub- blici ad amministrazioni ed enti pubblici;

e) attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di con- tratti pubblici;

f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordi- namento con la Direzione generale per la digitalizzazio- ne, i sistemi informativi e statistici;

g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’articolo 216 del medesimo decreto legislativo;

h) attività di sorveglianza sulle grandi opere;

i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

4. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei tre dipartimenti e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;

b) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunità e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;

c) relazioni sindacali;

d) trattamento giuridico del personale, reclutamen- to, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, del- la matricola e dei fascicoli personali;

e) trattamento economico e pensionistico del personale;

f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi del- la legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa del- le banche dati per la gestione del personale;

g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimen- ti disciplinari;

h) servizio ispettivo in materia di personale;

i) supporto al datore di lavoro per le attività di pre- venzione e sicurezza del luogo di lavoro;

l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali del Ministero;

m) individuazione delle coperture finanziare per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la veri- fica e il monitoraggio dell’impiego delle risorse disponi- bili, e supporto alle direzioni generali dei tre Dipartimen- ti, anche attraverso il rilascio di pareri;

n) per quanto di competenza, aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicem- bre 1991, n. 412;

o) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;

p) abilitazioni del personale del Ministero all’esple- tamento dei servizi di libera circolazione e polizia strada- le, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

q) cura della gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico e della biblioteca del Ministero;

r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;

s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici.

5. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristi- che indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;

b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzio- ne straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle ope- razioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;

c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivaluta-

zioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-

idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi

progetti di miglioramento e adeguamento;

(8)

d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all’utilizzazione, nonché vigi- lanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonché adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 4 -bis , della legge 1° agosto 2002, n. 166;

e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sul- la costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Re- pubblica del 22 marzo 1974, n. 381;

f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui pro- getti di gestione degli invasi nell’ambito del procedimen- to di approvazione regionale;

g) programmazione e monitoraggio degli investi- menti per l’incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle loro derivazioni;

h) programmazione e monitoraggio degli investi- menti di grandi infrastrutture idriche e delle relative ope- re di derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccità e alluvionali;

i) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443;

l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi dell’articolo 158 del codice dell’ambiente di cui al decre- to legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) attività concernenti l’emanazione della normati- va tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche;

n) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione;

o) supporto nell’ambito dei rapporti con le autorità di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministra- zioni nelle materie di competenza;

p) supporto allo sviluppo del sistema informativo re- lativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in rac- cordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici (DSIS) e relativa gestione applicativa;

q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.

Art. 6.

Dipartimento per i trasporti e la navigazione 1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione è ar- ticolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

b) Direzione generale per la sicurezza stradale;

c) Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità;

d) Direzione generale per il trasporto pubblico lo- cale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;

e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’ac- qua interne;

f) Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo.

2. La Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Mini- stero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;

c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;

d) predisposizione di proposte normative e discipli- na tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle pro- cedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;

e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

f) controlli periodici sul parco circolante e sulle at- trezzature di servizio;

g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;

h) relazioni internazionali ed europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta colla- borazione del Ministro;

i) progettazione, manutenzione, evoluzione, ge- stione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti nonché della base dati degli eventi di traffico;

l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi infor-

mativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati

alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile,

centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche

prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni

generali territoriali, agli utenti privati e operatori profes-

sionali dei servizi telematici connessi all’esercizio delle

funzioni del Dipartimento;

(9)

m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestio- ne e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro elettronico nazionale (REN), taxi e No- leggio con conducente (NCC), unità da diporto, ispettori delle revisioni, e da istituirsi in relazione all’esercizio del- le funzioni del Dipartimento;

n) attuazione delle disposizioni del codice della stra- da ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

3. La Direzione generale per la sicurezza stradale svol- ge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) adozione e attuazione del piano nazionale del- la sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi;

disciplina tecnica delle infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di organo competente ai sensi del decreto le- gislativo n. 35 del 2011, ferme restando le competenze di ANSFISA di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 set- tembre 2018, n. 109;

b) piani urbani della mobilità sostenibile, piani stra- tegici della mobilità sostenibile e interventi di mobilità condivisa ( sharing mobility );

c) attuazione delle disposizioni del codice della stra- da ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

d) sviluppo della normativa tecnica per la circola- zione stradale, compresa l’attività di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;

e) omologazione dei dispositivi segnaletici di rego- lazione e controllo della circolazione stradale;

f) autorizzazione all’esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);

g) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazio- nali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;

h) sviluppo dei programmi di intervento per la sicu- rezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sosteni- bile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;

i) attività di comunicazione istituzionale per la pre- venzione e l’informazione in materia di sicurezza stradale e attività inerenti l’educazione alla sicurezza stradale;

l) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;

m) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

n) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in ma- teria di infomobilità;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

4. La Direzione generale per l’autotrasporto di perso- ne e cose, per la logistica e l’intermodalità svolge le fun- zioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina in materia di trasporti nazionali e inter- nazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;

b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;

c) interventi finanziari e incentivanti per il settore ed a favore dell’intermodalità;

d) predisposizione di proposte normative e discipli- na tecnica di settore;

e) procedure per l’accesso alla professione e al mer- cato del trasporto di persone e cose;

f) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazio- nale ai sensi del regolamento n. 1071/CE/2009 in coordi- namento per gli aspetti tecnici con la Direzione generale per la motorizzazione;

g) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa europea;

h) monitoraggio e statistiche sull’attività di traspor- to, anche intermodale, di persone e cose;

i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, nego- ziati per l’elaborazione della normativa e degli altri atti dell’Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il rac- cordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

l) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;

m) rapporti con il Comitato centrale per l’albo nazio- nale degli autotrasportatori di cui al comma 8;

n) regolazione, per quanto di competenza, del tra- sporto pubblico non di linea;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

5. La Direzione generale per il trasporto pubblico lo- cale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale svolge le fun- zioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) elaborazione della normativa tecnica, ricerche e

adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di tra-

(10)

sporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filo- vie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a si- stemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropoli- tane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di traspor- to rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonché agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l’apertura all’esercizio degli im- pianti e per l’immissione in servizio dei sottosistemi;

d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 9 -bis , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla Commissione per le fu- nicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto n. 177 del 1926;

e) coordinamento degli interventi di competenza sta- tale per l’ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico- economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilità;

g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regiona- le istituito ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il ri- parto delle risorse con il concorso dell’Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL) ;

h) ripartizione ed erogazione di contributi per i siste- mi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

i) osservatorio nazionale sulle politiche del traspor- to pubblico locale, gestione applicativa dell’Osservatorio TPL e in raccordo con le connesse attività della Direzio- ne generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

l) interventi per la mobilità dei pendolari e predispo- sizione delle linee guida per i piani urbani della mobilità sostenibile, attuazione dei piani strategici della mobilità sostenibile e interventi di mobilità condivisa;

m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;

n) approvazione dei bilanci delle società del Mini- stero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;

o) partecipazione in fase ascendente alla predispo- sizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione;

p) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza;

q) coordinamento funzionale degli uffici speciali trasporti a impianti fissi USTIF, ferme restando le com- petenze di ANSFISA;

r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili;

s) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’ac- qua interne svolge le funzioni di competenza del Ministe- ro nei seguenti ambiti di attività:

a) predisposizione di proposte normative e discipli- na tecnica in materia di navigazione marittima;

b) promozione della navigazione a corto raggio;

c) gestione del registro internazionale delle navi;

d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione go- vernativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;

g) disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d’acqua inter- ne, trasporto merci pericolose in vie d’acqua interne, mo- nitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta;

h) normativa, indirizzo e coordinamento in ma- teria di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;

i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell’innovazione;

l) vigilanza sugli enti di settore;

m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell’ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);

n) funzione di autorità competente per la pianifica- zione dello spazio marittimo;

o) gestione del personale marittimo e della naviga- zione interna per quanto di competenza;

p) rapporti con gli organismi internazionali, coordi- namento con gli organi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collabo- razione del Ministro;

q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;

r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all’attuazione dei programmi infrastrutturali;

s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tec-

nico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali

residuali;

(11)

t) disciplina generale dei porti;

u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale;

v) amministrazione del demanio marittimo per quan- to di competenza e attività correlate al riordino della di- vidente demaniale;

z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;

aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;

bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;

cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Por- tale del Mare), in coordinamento con la Direzione genera- le per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

dd) promozione di politiche sostenibili nell’ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;

ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443;

ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell’esame e dell’approvazione da parte del CIPE;

gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

7. La Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all’Ente na- zionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e all’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di- cembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

a) disciplina dell’aviazione civile, normativa di set- tore europea e accordi internazionali;

b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del set- tore aereo e aeroportuale;

c) contratti di programma con gli enti vigilati;

d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, si- curezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

e) provvedimenti di competenza in materia di dema- nio aeronautico civile;

f) pianificazione, programmazione in materia di ae- roporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d’in- vestimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;

g) analisi del mercato dell’aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

h) interventi nel settore dell’aviazione civile a soste- gno della mobilità dei passeggeri e delle merci;

i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;

l) istruttorie per l’approvazione dei contratti di pro- gramma tra ENAC e soggetti gestori;

m) procedimenti in materia di infrastrutture strategi- che di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicem- bre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza;

n) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nel- le materie di competenza.

8. Nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la na- vigazione, opera il Comitato centrale per l’albo naziona- le degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decre- to legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.

Capo IV

O

RGANIZZAZIONETERRITORIALE

Art. 7.

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche 1. Costituiscono strutture periferiche del Ministero, di- pendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le ri- sorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provvedito- rati interregionali, individuati secondo gli ambiti territo- riali e le sedi che seguono:

a) Provveditorato interregionale per le opere pubbli- che per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

b) Provveditorato interregionale per le opere pubbli- che per la Lombardia e l’Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;

c) Provveditorato interregionale per le opere pub- bliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli- Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

d) Provveditorato interregionale per le opere pubbli- che per la Toscana, le Marche e l’Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;

e) Provveditorato interregionale per le opere pubbli- che per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l’Aquila e in Cagliari;

f) Provveditorato interregionale per le opere pubbli-

che per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata,

con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in

Bari e in Potenza;

(12)

g) Provveditorato interregionale per le opere pubbli- che per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello generale denominato «Provvedito- re per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell’artico- lo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. È fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell’ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provve- ditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

4. Il Provveditore per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera c) , cura la definizione dei procedimen- ti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauli- che trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 8.

Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrut- turale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’arti- colo 42, comma 1, lettere a) , b) , d -ter ), d -quater ) e, per quanto di competenza, lettera d -bis ) del decreto legislati- vo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all’attività di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;

c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, an- che ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti e organismi pubblici;

d) attività di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell’abusivismo edilizio;

e) supporto all’attività di vigilanza del Ministero sull’ANAS S.p.a.;

f) supporto all’attività di gestione da parte del Mini- stero dei programmi di iniziativa europea;

g) attività di vigilanza per l’edilizia economica e popolare;

h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza e sulle infrastrutture stra- dali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attività di competenza;

i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubbli- ci per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

Art. 9.

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L’organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all’ambi- to territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva del Ministero.

2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

3. Il Comitato è costituito, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispet- to del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed è composto dai seguenti membri:

a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente;

b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non ge- nerale del provveditorato interregionale;

c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocatu- re distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

d) un rappresentante della Ragioneria territoriale del- lo Stato della città sede del Provveditorato interregionale;

e) un rappresentante del Ministero dell’inter- no, della Prefettura della città sede del Provveditorato interregionale;

f) un rappresentante dell’Agenzia del Demanio, de- signato dalle Direzioni territoriali interessate;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

i) un rappresentante del Ministero della giustizia

su designazione dei Presidenti delle Corti d’Appello i

cui distretti rientrino nella competenza territoriale del

Provveditorato;

Riferimenti

Documenti correlati

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufÞ ciale degli atti normativi della Repubblica italiana.. Dato a Roma, addì 28

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno di cui all’articolo 1, la dichiarazio- ne sostitutiva unica (DSU) di cui all’articolo 10 del de- creto

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di ge- stione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-

177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coe- renza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 mag- gio 2011,

6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applica- no le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presiden- te del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni

b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergen- za disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,»

1. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commis- sione territoriale

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad