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Invio telematico di Unico 2014: sanzioni, il ravvedimento operoso, le

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Invio telematico di Unico 2014: sanzioni, il ravvedimento operoso, le problematiche privacy, la revoca dell'abilitazione

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 25 settembre 2014

la scadenza dell’invio telematico del modello Unico 2014 rappresenta un obbligo carico di responsabilità per l’intermediario fiscale: vediamo quali le sanzioni, il ravvedimento operoso, le problematiche privacy, la revoca dell’abilitazione…

Premessa generale

La scadenza dell’invio telematico del modello unico 2014 rappresenta un obbligo carico di responsabilità per l’intermediario fiscale. L’Intermediario deve rilasciare al contribuente l’impegno di cui sopra datato e firmato all’atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l’obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta(ovviamente sempre entro il 30 settembre 2014).

In caso di impegno ad inviare il modello unico sottoscritto in data successiva al 30 settembre 2014 l’obbligo di invio a carico dell’Intermediario scatta entro i 30 giorni successivi dalla data riportata sull’impegno alla trasmissione (l’intermediario dovrà evitare di non inviare qualche dichiarazione per le quali si è impegnato all’invio onde evitare le sanzioni a suo carico).

L’intermediario per ovviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 giorni dal termine della scadenza versando 1/10 della sanzione minima prevista in 516 euro ovvero 52 euro). Siamo invece in presenza di omessa dichiarazione se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni (l‘omessa dichiarazione ha valore soprattutto per il contribuente dato che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a tale limite costituiscono comunque valido titolo per la riscossione delle imposte dovute).

LE SANZIONI AGLI INTERMEDIARI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

La Legge n. 241/1997 dispone che la tardiva od omessa presentazione della Dichiarazione da parte degli “INTERMEDIARI ABILITATI“ è soggetta alla sanzione da 516 a 5.164 euro che si aggiunge a quella irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva /omessa che va da 258,00 a 1.032.00 euro in caso di dichiarazione per la quale non sono dovute imposte, e dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di € 258,00) se dalla dichiarazione omessa scaturiscono imposte dovute. I soggetti destinatari della specifica sanzione disposta dal Decreto legislativo n.241-1997 sono in via generale i seguenti: -iscritti negli ordini dei Commercialisti/esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori contabili , soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nel ruolo periti ed esperti della Cciaa categoria tributi, Avvocati e Notai, Caf sindacati/imprese, i soggetti che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale.

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LA TRASMISSIONE EFFETTIVA DEI FILE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come già detto il termine per la trasmissione scade il 30 settembre 2014 (a questo proposito è utile conservare la ricevuta di trasmissione fornita dal sistema Entratel dalla quale si identifica il protocollo assegnato al file e il numero dei documenti contenuti nello stesso). In caso di scarto bisogna provvedere a rinviare la dichiarazione entro i 5 giorni successivi al fine di evitare sanzioni (le dichiarazioni non ritrasmesse sono considerate omesse).

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell’invio l’intermediario deve consegnare al contribuente l’originale della denuncia (sottoscritta sia dall’intermediario che dal contribuente) unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

L’intermediario infine deve conservare una copia della dichiarazione (in copia cartacea o su supporto digitale) sottoscritta dal Cliente e il termine di conservazione (valido sia per il contribuente che per l’intermediario) scade alla fine del 4 anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (per il modello unico 2014 entro il 31.12.2018)

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO

Come noto il modello Unico comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA (salvo il caso di invio in forma separata) e il modello staccato relativo alla dichiarazione IRAP.

Per l’applicazione della sanzione occorre ricordare che al contribuente vengono irrogare due sanzioni distinte (IVA e redditi) mentre all’intermediario viene applicata una sola sanzione.

L’intermediario per ovviare al ritardato/omesso invio della dichiarazione può ricorrere, come già sottolineato, alla procedura del ravvedimento operoso (il ravvedimento può essere utilizzato entro i 90 gg. dal termine della scadenza versando 1/10 di 516 euro ovvero 52 euro).

Per regolarizzare l’omessa o tardiva trasmissione telematica la sanzione deve essere versata a mezzo F24 con il codice tributo 8924 attraverso la compilazione della sezione Erario con l’indicazione dell’anno in cui si realizza il ritardo .

Esempio pratico

Intermediario che ha assunto in data 1 luglio 2014 l’impegno alla trasmissione telematica del modello Unico2014 (IRPEF e Iva) e che non vi abbia ancora provveduto alla data dell’1 ottobre 2014.

Entro il 29 dicembre 2014 (90 giorni) può procedere all’invio della dichiarazione provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 52 con codice tributo 8924 al fine di sanare la violazione (anche il contribuente tuttavia deve procedere al pagamento della sanzione di euro 50 (25 euro per IRPEF e 25 per IVA) con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata).

Nel caso in cui l’intermediario abbia sottoscritto l’impegno a trasmettere la dichiarazione in data

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31 ottobre 2014 e provveda all’invio entro i 30 giorni non è assoggettabile ad alcuna sanzione (nel caso di specie la dichiarazione è considerata validamente presentata in quanto non sono trascorsi i 90 giorni dalla scadenza ordinaria e il contribuente deve tuttavia provvedere al versamento della sanzione di euro 50 (sanzione IRPEF e IVA) con codice tributo 8911).

Esempio pratico

Si ipotizzi che dopo la data del 30 settembre un intermediario si accorga di aver dimenticato di inviare le seguenti dichiarazioni per conto di clienti diversi:

numero 5 modelli unici (Dirette e IVA) e numero 5 modelli IRAP totale violazioni n. 10

ravvedimento sanzione applicabile di 516 euro ridotta ad un decimo 52 euro sanzione 52 x 10 = 520 euro – codice tributo 8924 anno 2014

IMPORTANTE

Ovviamente l’intermediario deve provvedere ad inviare le suddette dichiarazioni prima che inizino possibili ispezioni/accertamenti da parte dell’Amministrazione.

LE SANZIONI APPLICABILI IN ASSENZA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come chiarito dalla Risoluzione n. 105/2004 dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione prevista in capo agli intermediari si applica nei confronti di ogni dichiarazione anche se le dichiarazioni ricomprese in un unico file sono più di una (nel caso di specie non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del suddetto D.Lgs. 472/97). Può però essere applicato il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della Legge 689/81, per cui può essere applicata un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Tuttavia, qualora vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, saranno applicate tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del principio del cumulo giuridico di cui sopra.

Per quanto riguarda le sanzioni da comminare all’intermediario in relazione al principio del

“cumulo giuridico“ della sanzione si possono avere le seguenti casistiche:

1) in presenza di singoli invio non è applicabile il cumulo giuridico della sanzione;

2) in presenza di più file inviati si applica invece il meccanismo del cumulo giuridico solo per le differenti dichiarazioni.

ESEMPIO PRATICO

Se l’intermediario invia 10 dichiarazioni singole in ritardo si applica la seguente sanzione: 10 x 516 = euro 5.160 definibile ad 1/3 = euro 1.720 (non opera il cumulo giuridico); Si applica art.

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16 D.Lgs. 472-97 sanzione al minimo ovvero 516 euro e poi la definizione ad un terzo.

Se l’intermediario invia in ritardo un file che contiene 10 dichiarazioni la sanzione applicabile è la seguente: 516 + 516/4 = 129 x 1 = euro 645 (vale il criterio del cumulo giuridico della sanzione base con aumento di ¼).

Se l’intermediario invia in ritardo due file che contengono 5 dichiarazioni ciascuno la sanzione applicabile è la seguente : 516 + 516/4 = 129 x 2 = euro 1.290 ( sanzione base con aumento di

¼ ma moltiplicato per due violazioni).

La circolare n. 11/2008 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni per l’omessa dichiarazione telematica valgono anche nel caso della tardiva trasmissione (è pertanto utile per l’Intermediario farsi firmare e conservare l’impegno alla trasmissione telematica).

INVIO TELEMATICO E RIFLESSI IN MATERIA DI PRIVACY

Si rammenta inoltre che l’Agenzia delle Entrate può anche effettuare controlli (a mezzo delle Direzioni Regionali) nei confronti degli Intermediari al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in vigore.

Per la selezione dei soggetti da controllare si tiene conto delle segnalazioni di anomalie o irregolarità negli invii in possesso dell’Amministrazione come ad esempio:

– dichiarazioni omesse (ovvero inviate oltre i 90 giorni) per colpa dell’intermediario in misura superiore alle tre dichiarazioni;

– dichiarazioni tardive (inviate entro i 90 giorni) per negligenza dell’intermediario oppure dichiarazioni scartate e non rinviate nei successivi 5 giorni se in numero superiore alle 5 dichiarazioni;

– mancato abbinamento tra le dichiarazioni inviate da due intermediari (modello 770) se il caso di specie riguarda più di 10 dichiarazioni;

– elevato invio in maniera forzata delle dichiarazioni che presentano errori bloccanti).

La verifica, oltre a riguardare la procedura di invio delle dichiarazioni fiscali (impegno, ricevuta e consegna delle dichiarazione al contribuente), coinvolge anche la normativa in materia di privacy:

– eventuale rispetto degli obblighi in materia di privacy (stesura eventuale D.P.S.,backup dati, password, nomina incaricati al trattamento dei dati , nomina responsabile della sicurezza…), documentazione relativa all’abilitazione alla trasmissione telematica, modalità di tenuta e

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conservazione delle chiavi, verifica dei locali/strumenti informatici.

In conclusione la nota dolente: “in presenza di violazioni gravi, oltre alle sanzioni canoniche previste per l’intermediario dal decreto n. 241-1997 ovvero multa da 516 euro ad euro 5.164,57 per dichiarazione omessa o tardiva, la Direzione Regionale potrà revocare l’abilitazione alla trasmissione e segnalare tale comportamento all’Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari”.

25 settembre 2014 Celeste Vivenzi

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