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Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176 del 18/12/2020 art. 4 ter.

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Dott. Andrea Giorgi 1

Le procedure di sovraindebitamento L.3/2012. Le disposizioni integrative e correttive di cui alla Legge 176

del 18/12/2020 art. 4 ter.

10 Febbraio 2021 Dott. Andrea Giorgi

Presidente Commissione Studi Crisi da Sovraindebitamento O.D.C.E.C. di Roma Già componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento C.N.D.C.E.C.

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Dott. Andrea Giorgi 2

Programma della giornata.

Premessa sulla ratio della norma e sue finalità sociali;

Cenni sul quadro attuale della normativa sul sovraindebitamento;

I presupposti di ammissibilità della domanda : i soggetti interessati e il contenuto della domanda.

Novità legislative articoli da 6 a 9 L. 3/2012 ( L. 176/2020 art. 4 Ter ). Criticità applicative.

Attività del gestore della crisi e criticità operative ( OCC

Roma ).

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➢ Premessa sulla ratio della norma e sue finalità sociali;

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“ LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO : OPPORTUNITA’

PROFESSIONALE ".

IL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO TRA

FUNZIONE PROFESSIONALE E FUNZIONE SOCIALE

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L’economia comportamentale e le correlazioni con la crisi da sovraindebitamento.

Economisti come Duesenberry negli anni 50 hanno evidenziato gli aspetti irrazionali dei consumatori in un mercato che fa dipendere la domanda di consumo non dal livello del reddito ma dalla posizione sociale che si occupa o che si vuole occupare.

( pregiudizio dello status quo ).

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Ha proposto un meccanismo chiamato "effetto dimostrativo" con il quale le persone modificherebbero i loro modelli di consumo, non a causa di cambiamenti nel reddito o nei prezzi, ma per assistere alle spese di consumo degli altri con cui venivano a contatto. Questo fenomeno, ha sostenuto, era guidato dall'interdipendenza delle preferenze delle persone e dalla necessità di mantenere o aumentare il proprio status sociale e prestigio.

La forte componente sociale che guida i consumi delle persone è stato

un aspetto chiave nella sua formulazione di una teoria distinta del

consumo chiamata ipotesi del reddito relativo . Secondo questa teoria,

il consumo e il tasso di risparmio di un individuo dipendono più dal suo

reddito rispetto a quelli della sua comunità che dal suo livello assoluto

di reddito.

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Dott. Andrea Giorgi 7

Il premio Nobel per l’economia 2017 Richard Thaler ha elaborato la

teoria dell’economia comportamentale indagando sugli aspetti

psicologici dell’influenza del pensiero umano sull’azione economica .

A differenza di quanto predicato dall’economia convenzionale, Thaler

sostiene che l’essere umano non ha una conoscenza perfetta del

mondo intorno a sé, non possiede una forza di volontà ferrea e quando

prende decisioni tiene anche conto delle considerazioni altrui e di

fattori etici.

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Queste sono quelle che Thaler chiama “limitazioni cognitive”, che devono essere tenute in considerazione nei contesti decisionali, anche di politica economica.

È quello che hanno fatto infatti numerosi governi, inclusa la Casa

Bianca, facendo proprie le teorie dell’economista di Chicago.

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La normativa del sovraindebitamento , secondo il mio modesto avviso, sposa queste teorie nella considerazione che non siamo in presenza di semplici e ingiustificati stralci di posizioni debitorie ma di fattispecie dove, persone meritevoli, vengono messe nella condizione di indirizzare al meglio il proprio reale patrimonio disponibile, verso il soddisfacimento , anche parziale, dei creditori che altrimenti non sarebbero meglio soddisfatti.

Certo, la legislazione dovrebbe poi condurre il consumatore ,

esdebitato, verso il compimento della teoria della finanza

comportamentale indirizzandolo alle future scelte migliori in un

mercato corretto e leale.

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➢ Cenni sul quadro attuale della normativa sul sovraindebitamento;

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Fonte normativa:

•Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 modificata dal D.L. 179/2012 ( convertito nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012 ).

•Legge 176 del 18 Dicembre 2020 articolo 4 ter. ( Conversione Dl Ristori 137/2020).

•Dlgs. 14 /2019 Codice crisi impresa e insolvenza ( in vigore dal 1 Settembre 2021 ) modificato dal D.lgs. 147/2020 ( in vigore dal 20/11/2020).

•Decreto Ministeriale n.202/2014. Regolamento recante i requisiti di

iscrizione degli Organismi di Composizione delle crisi.

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La fine dello scorso anno ha visto il sovrapporsi di modifiche normative riguardanti la crisi da sovraindebitamento.

Il D. Lgs. 147/2020, entrato in vigore il 20 Novembre u.s. ha operato delle integrazioni e correzioni al D.Lgs. 14/2020 « Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza» , in vigore dal 1 Settembre 2021.

Tali modifiche si sono rese necessarie per completare e chiarire gli articoli da 65 a 83 del suddetto Decreto Legislativo.

Si rammentano , tra gli altri, la modifica dell’articolo 71 ( eliminazione dell’esclusione del compenso ), l’integrazione articolo 75 ( specifica dichiarazione IVA ed IRAP ), articolo 76 ( domanda in mancanza OCC e

modalità nomina professionista f.f.) o articolo 80 con previsione di omologa anche in assenza dell’adesione dell’ A.F. e casse previdenza a determinate condizioni.

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Il 25 Dicembre 2020 è stata approvata la Legge n. 176 del 18 Dicembre 2020, (conversione del DL Ristori 137/2020), dove

all’articolo 4 ter vengono evidenziate modifiche alla Legge 3/2020.

Tali modifiche , ora vigenti , saranno oggetto del nostro odierno

approfondimento.

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Dott. Andrea Giorgi

➢ I presupposti di ammissibilità della domanda : i soggetti interessati e il contenuto della domanda

.

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15

Le disposizioni in esame hanno introdotto nel nostro ordinamento delle nuove procedure concorsuali destinate ai c.d. “soggetti non fallibili” (tipicamente, i c.d. “imprenditori sotto soglia”, ma anche i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali), tra cui anche il consumatore, per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

La disciplina consente ai c.d. “soggetti non fallibili” in situazione di sovraindebitamento ed al fine di porvi rimedio, di proporre ai creditori un accordo (o un piano, se consumatore) di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che può prevedere la liquidazione di beni o del patrimonio del debitore; in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

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A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio, per il debitore persona fisica (altrimenti soggetto al vincolo perpetuo della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.), è prevista L’ESDEBITAZIONE ossia la possibilità di ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (art. 14-terdecies). Tale effetto, comunque, è subordinato a rigorose condizioni, esclusioni e limitazioni, nonché ad una specifica valutazione da parte del Giudice.

In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio è automatico.

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Presupposti di ammissibilità: ossia chi è legittimato a presentare il ricorso per le procedure di sovraindebitamento?

Presupposti soggettivi:

L’articolo 7 della Legge n.3 del 2012 identifica :

Il debitore sovraindebitato; tra cui anche il consumatore ( articolo 7 comma 1 bis ) inserito dal D.L. 179/2012 , accordo basato su valutazione giudiziale di fattibilità del piano e valutazione di meritevolezza, ma anche professionisti e lavoratori autonomi in genere;

L’imprenditore agricolo ( articolo 7 comma 2 );

Start up innovative ( articolo 31 D.L. 179/2012).

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Presupposti oggettivi:

Il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.

L’articolo 6 comma 2 della Legge 3 del 2012 identifica come sovraindebitamento:

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

La definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

Mancanza , a differenza del fallimento, della valutazione , da parte del giudice, della condizione di sovraindebitamento.

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Casistica dei soggetti legittimati:

Imprenditore commerciale sotto soglia ex art.1 comma 2 L.F. ( attivo <= € 300.000

; ricavi <= 200.000 ; debiti <= € 500.000);

Imprenditore cessato non fallibile ex art. 10 L.F. ( caso ex comma 2 – decorrenza termini dell’anno);

Professionisti artisti e lavoratori autonomi;

Società tra professionisti ex L.183/2011;

Associazioni professionali;

Enti privati non commerciali ( associazioni riconosciute e non, fondazioni, a.s.d., ONLUS, enti lirici ecc..).

Fallibilità ( sentenza Corte d’Appello n. 1801 del 20/07/2015 ) .

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PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (sezione I, artt. dal 6 al 14-bis);

2.1.a art. 7, c. 1: Proposta – con ausilio OCC – di accordo sulla base di un piano;

2.1.b art. 7, c. 1 bis: Proposta – con ausilio OCC – di piano (se consumatore - art. 6, c. 2, lett.

b: “…esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta...”)

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Il piano deve (art. 7, c. 1 - presupposti ammissibilità):

assicurare il regolare pagamento dei titolari crediti impignorabili (art. 545 cpc): crediti alimentari; sussidi; stipendi e altre indennità (per 1/5);

indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori (anche se in classi);

indicare le eventuali garanzie rilasciate;

indicare l’eventuale liquidazione dei beni.

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22

Il piano deve (art. 7, c. 1 - presupposti ammissibilità):

prevedere il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nell’alternativa ipotesi liquidatoria;

prevedere l’integrale pagamento (solo dilazionabile) dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE; ( sentenza UE sulla possibilità di falcidiare l’IVA ) paragrafo eliminato con decorrenza 25/12/2020 – L.176/2020

prevedere l’eventuale affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato ai creditori (professionista art. 28 L.F. nominato dal giudice).

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La proposta deve (art. 8 - contenuto dell’accordo o del piano):

prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma (anche cessione crediti futuri);

essere eventualmente sottoscritta da garanti;

indicare eventuali limitazioni all’accesso al credito;

può prevedere la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei

creditori privilegiati, salvo previsione liquidazione relativi beni. ( accordo con continuazione o piano del consumatore ). (cfr. Sentenze Cassazione 17391/2020 e 17834/2019 )

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Cause di inammissibilità alla procedura ( art. 7 comma 2 ):

•La soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del capo II della L.3/2012;

•Il ricorso , nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;

•Aver subito provvedimenti di revoca risoluzione o annullamento dell’accordo omologato o di revoca e dichiarazione degli effetti del piano del consumatore;

•Incompletezza della documentazione allegata. ( cfr Trib. Ravenna 17/12/2014 ).

•Ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (novità L.176/2020).

•Limitatamente al piano del consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. ( novità L. 176/2020 ). ( Tribunale Vicenza 24/09/2020 ).

•Limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori . ( novità L.176/2020 ).

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➢ Novità legislative articoli da 6 a 9 L. 3/2012 (L. 176/2020 art. 4 Ter )

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La normativa in analisi , come già evidenziato, entrata in vigore lo scorso 25 Dicembre 2020, ha efficacia anche per le procedure già in corso e viene altresì data la possibilità di chiedere la formulazione di una nuova proposta di piano o accordo in conformità con le novità introdotte.

In sintesi il legislatore ha voluto anticipare quanto previsto già nel D.Lgs 14/2019 e nel contempo recepire le varie interpretazioni giurisprudenziali ormai prevalenti.

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Innanzitutto l’articolo 6 lettera b detta la nuova definizione di consumatore che vede ampliare le fattispecie anche alle persone fisiche socie di snc, sas o sapa , sempre per i soli debiti estranei a quelli sociali. ( cfr. Tribunale Rimini 09/03/2019).

E’ definitivamente stata eliminata all’articolo 7 la previsione di sola dilazione delle imposte costituenti risorse proprie della UE ( IVA e ritenute di acconto ).

Introdotte le lettere d bis, d ter, d quater per le cause di inammissibilità già evidenziate. ( Cfr. Tribunale Vicenza 24/09/2020 ).

Previsto al comma 2 ter che l’accordo di composizione produce gli effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente dei creditori.

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ART 7 bis Procedure familiari

Membri stessa famiglia (ente collettivo) possono presentare unica procedura quando sono:

➢conviventi

➢sovraindebitamento origine comune.

Membri stessa famiglia

➢i parenti entro il quarto grado

➢gli affini entro il secondo,

➢nonché le parti dell'unione civile

➢e i conviventi di fatto di cui alla L. 20/05/16, n. 76.

Masse attive e passive rimangono distinte

Coordinamento da parte del Giudice in caso di più domande presentate La competenza appartiene al giudice adito per primo

Se uno dei due debitori non è un consumatore si applicano le norme sull’accordo.

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Ancora l’articolo 8 al comma 1 bis evidenzia la possibilità della falcidia e la ristrutturazione del debito dei debiti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 1 secondo periodo.

I commi 1 ter e quater introducono un’altra importante novità prevista nel D.Lgs.14/2019, ossia la possibilità per il consumatore che predispone il piano o nel caso di accordo di prevedere il rimborso alla scadenza originaria convenuta delle rate del mutuo garantito sull’abitazione principale se alla data del deposito della domanda ha adempiuto alle obbligazioni o se il Giudice autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per la fattispecie relativa all’accordo in continuità l’OCC ( gestore ) attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con la liquidazione del bene effettuata al valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non ledi i diritti degli altri creditori.

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Il comma 1 quinquies prevede che l’OCC ( gestore ) comunichi entro 7 giorni dell’avvenuto conferimento dell’incarico al Concessionario della riscossione, gli uffici fiscali , anche degli enti locali. Che entro 30 giorni devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

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L’articolo 9 vede la nuova formulazione del comma 3 bis e la novità del comma 3 bis 1.

Si specificano gli allegati alle proposte di piano e accordo, a cura del Gestore:

a) Indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni ( meritevolezza );

b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;

c) d) La valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata , nonché sulla convenienza del piano all’alternativa liquidatoria ( no consumatore );

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore ( solo accordo ) ;

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d) e) indicazione presunta dei costi di procedura;

Si evidenzia l’articolo 15 del DM 202/2014 che recita: « Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni , della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura della soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.»

e) ( comma 3 bis 2 ) indicazione del fatto che il creditore , concessore di finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore . In modo da rendere possibile il mantenimento del dignitoso tenore di vita del sovraindebitato in relazione al suo reddito disponibile.

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Il legislatore introduce l’importante meccanismo di responsabilità del creditore, che ha aggravato il sovraindebitamento, concedendo credito in maniera illegittima .

Identifica anche il riferimento quantitativo della rata pari ad un importo non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 5/12/2013 n.159

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Importante evidenziare le conseguenze in capo al creditore che abbia determinato il sovraindebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi dell’articolo 124 bis T.U.B. :

impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente;

Impossibilità di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

( Art. 12 comma 3 ter )

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f) la percentuale , le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori ( solo accordo );

g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta ( solo accordo ).

Vengono eliminate le previsioni del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni e l’indicazione della eventuale esistenza degli atti impugnati dai creditori ( solo per il consumatore ).

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Si noti nel comma 3 bis l’eliminazione per la relazione del piano del consumatore dell’aggettivo « particolareggiata».

Possibili valutazione e conseguenze.

Si noti anche l’eliminazione per il solo piano del consumatore della valutazione dell’alternativa liquidatoria.

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Criticità applicative :

Devo anche sottolineare che permangono alcune criticità che ci si aspettava fossero risolte:

Chiarimento ruolo OCC gestore;

Errori normativi: permane il refuso all’articolo 14 quinquies 2 comma lettera f ( la lettera b comma 5 dell’articolo 14 ter non esiste );

Nell’articolo 15 comma 6 rimane il riferimento dell’attestazione del piano che sembrava essere divenuta non obbligatoria ( articolo 65 D.Lgs 14/2019).

Limitata valenza temporale della novella normativa. ( Ulteriore rinvio del D.Lgs. 14/2019 ? ).

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Attività del gestore della crisi e criticità operative ( OCC

Roma ).

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inammissibilità per ricorso presentato dal debitore senza patrocinio di un legale;

- assenza dell’elenco dettagliato dei beni del debitore;

- assenza attestazione elementi informativi su capacità finanziaria dei garanti;

- assenza indicazioni del gestore su diligenza del debitore nel contrarre il mutuo;

- mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

- assenza adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

- carenza di autonoma indagine dei gestori sulle cause del sovraindebitamento ma mera esposizione di quanto riferito dal debitore;

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-assenza di giudizio del gestore sulla completezza e attendibilità della documentazione a supporto della domanda;

- mancata autonoma valutazione dell’attivo da parte del gestore che si è limitato a recepire la valutazione operata da terzi;

- carenza informativa del momento genetico delle obbligazioni che non ha consentito di verificare se il debitore abbia effettivamente contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

(p.s.: numero allegati, illeggibilità delle relazioni e attestazioni)

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GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Grazie per l’attenzione………

10 febbraio 2021

43 Dott. Andrea Giorgi

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