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1.Dati statistici nel settore del turismo (articolo 52 del regolamento)

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(1)

1.Dati statistici nel settore del turismo (articolo 52 del regolamento) A4-0139/95

Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (COM(94)0582 - C4-0176/95)

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta della Commissione (COM(94)0582 - C4-0176/95)(1),

-avendo delegato il potere deliberante, conformemente all'articolo 52 del regolamento, alla sua commissione per i trasporti e il turismo,

-visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0139/95),

A.considerando che la Commissione gli ha trasmesso, per conoscenza, la proposta di direttiva del Consiglio sulla raccolta di dati statistici nel settore del turismo,

1.invita la Commissione a prendere in considerazione le seguenti proposte di modifica:

Testo della Commissione (1) Modifiche proposte (Modifica 1)

Primo visto visto il trattato che istituisce la

Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 100A e 213,

(Modifica 2) Terzo visto visto il parere del Parlamento

europeo

soppresso

(Modifica 3)

Articolo 2, punto c) bis (nuovo)

c) bis. L'occupazione nel settore turistico, compresi gli impieghi stagionali, in base a una ripartizione regionale NUTS II.

(2)

(Modifica 4) Articolo 4, paragrafo 2 2. Per quanto riguarda la base

utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate, e che la Commissione giudica compatibili, per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

(Modifica 5) Articolo 5, paragrafo 2 2. Per le caratteristiche aventi

periodicità annuale e mensile, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1 gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati trimestrali nella sezione C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1 gennaio 1997.

2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale e mensile, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1 gennaio 1996.

(Modifica 6) Articolo 9 La Commissione provvede a rendere

noti i risultati. Misure specifiche eventualmente necessarie per garantire un'ampia diffusione da parte delle autorità nazionali possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

La Commissione provvede a rendere noti i risultati. L'accesso ai dati è consentito a tutti gli utenti. La Commissione verifica che i dati forniti siano corretti e che gli Stati membri abbiano ottemperato ai loro obblighi; in seguito presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Misure specifiche eventualmente necessarie per garantire un'ampia diffusione da parte delle autorità nazionali possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

(3)

(Modifica 7)

Articolo 10, paragrafo 1 1. Fatto salvo quanto stabilito

all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante il periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili e annuali e cinque anni dopo per i dati trimestrali.

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante il periodo transitorio, che avrà termine due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili e annuali e tre anni dopo per i dati trimestrali.

(Modifica 8) Articolo 10 bis (nuovo)

A conclusione del periodo transitorio la Comunità contribuisce parzialmente alle spese dei servizi statistici nazionali, per effettuare le necessarie modifiche dei suoi sistemi. Questa prospettiva è estesa per analogia ai nuovi Stati membri.

2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(4)

2.Libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi

***I A4-0099/95

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa (COM(94)0626 - C4-0012/95 - 94/0305(COD)

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

Testo della Commissione (2) Modifiche del Parlamento

(Emendamento 1)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che le procedure di cui alla decisione 87/373/CEE del Consiglio saranno applicate, in base al modus vivendi transitorio in materia di comitatologia, concordato tra Parlamento, Consiglio e Commissione, fino a quando non verrà attuata una revisione dei trattati a norma dell'articolo N, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

(Emendamento 2)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che, in base alle modalità stabilite dal nuovo articolo 44 A, la Commissione dovrebbe altresì approfondire le sue riflessioni sul problema dei cittadini degli Stati membri titolari di diplomi rilasciati da Stati terzi, il che costituisce, per alcuni Stati membri, una "notevole difficoltà" ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 93/16/CEE;

(2)GU C 389 del 31.12.1994, pag. 19.

(5)

(Emendamento 4) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 5, paragrafo 4 (direttiva 93/16/CEE)

"4. Il paragrafo 3 del presente articolo è modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 2."

"4. L'elenco delle denominazioni al paragrafo 3 del presente articolo può essere modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 2."

(Emendamento 5) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 7, paragrafo 3 (direttiva 93/16/CEE)

"3. Il paragrafo 2 del presente articolo è modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 2."

"3. L'elenco delle denominazioni al paragrafo 2 del presente articolo può essere modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 2."

(Emendamento 6) ARTICOLO 2 Negli articoli 26 e 27 della

direttiva 93/16/CEE viene inserita la frase seguente:

Negli articoli 26 e 27 della direttiva 93/16/CEE viene inserita la frase seguente:

"Le disposizioni nel presente articolo sono modificate in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 3."

"L'elenco delle durate minime delle formazioni specializzate di cui al presente articolo può essere modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44A, paragrafo 3."

(Emendamento 8/riv.) ARTICOLO 3

Articolo 44A (nuovo) (Direttiva 93/16/CEE) 1.La Commissione è assistita dal

Comitato di alti funzionari della Sanità pubblica (denominato in appresso il Comitato), istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975.

2.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto, se necessario mediante

1.Allorché si fa ricorso al presente articolo la Commissione è assistita dal Comitato di alti funzionari della Sanità pubblica (denominato in appresso il Comitato), istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975.

2.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul

(6)

il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Tale parere viene messo a verbale;

tutti gli Stati membri possono richiedere che il loro parere venga messo a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

mediante votazione, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Tale parere viene messo a verbale;

tutti gli Stati membri possono richiedere che il loro parere venga messo a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la

ponderazione fissata

nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine indicato nel paragrafo precedente.

3.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che

sono immediatamente

applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine indicato nel paragrafo precedente.

(7)

3 bis. La Commissione formula le sue proposte dopo aver consultato il Comitato consultivo per la formazione medica (decisione del Consiglio 75/364/CEE del 16 giugno 1975).

Essa deve anche offrire a priori al Comitato permanente dei medici europei la possibilità di esprimere un parere, Prima di sottoporre proposte di modifica la Commissione chiede a tale Comitato di formulare le sue proposte.

(8)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa [COM(94)0626 - C4-0012/95 - 94/0305(COD)]

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(94)0626 - 94/0305(COD)](3)

-visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE e gli articoli 49, 57, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0012/95), -visto l'articolo 58 del suo regolamento,

-visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0099/95),

1.approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2.invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3.invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4.invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede, in tal caso, l'apertura della procedura di concertazione;

5.ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6.incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(3)GU C 389 del 31.12.1994, pag. 19.

(9)

3.Competitività industriale A4-0123/95

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente una politica di competitività industriale per l'Unione europea

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni concernente una politica di competitività industriale per l'Unione europea (COM(94)0319 - C4-0140/94),

-visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0123/95),

A.considerando l'importante contributo che la politica industriale illustrata nella comunicazione può apportare all'aumento della competitività dell'Unione europea, in particolare nei mercati di futura crescita delle tecnologie di punta (elettronica, comunicazioni, elaborazione di dati ecc.),

B.considerando che la stabilità macroeconomica - importante fattore di competitività dell'industria europea - richiede il consolidamento della spesa pubblica e considerando che le spese pubbliche sono aumentate a causa degli elevati tassi di disoccupazione e che questa evoluzione blocca risorse urgentemente necessarie per realizzare investimenti destinati ad aumentare la competitività nei mercati futuri,

C.considerando che i fattori immateriali in termini di qualità, innovazione e risorse umane costituiscono il potenziale di competitività del futuro e che l'accettazione delle grandi evoluzioni tecnologiche da parte dei cittadini dell'UE rende necessario un dialogo sociale in proposito nonché l'elaborazione di meccanismi di consenso sociali e interni alle imprese, D.considerando che il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori nella

definizione delle misure di formazione, nella modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e della produzione e nelle consultazioni contribuiscono ad aumentare la competitività ma che in taluni Stati membri non vengono impiegati a sufficienza quali strumenti di aumento della competitività,

E.considerando che, per quanto concerne l'obiettivo primario della promozione della cooperazione industriale tra le imprese negli Stati membri, mancano ancora, in particolare nelle industrie chiave indicate dalla Commissione, proposte dettagliate che costituirebbero incentivi per le imprese per perseguire forme concrete di cooperazione finanziaria e organizzativa, F.considerando che l'industria europea è costituita prevalentemente da una

fitta rete di PMI e che pertanto occorre tenere maggiormente conto dell'importanza delle PMI per la competitività dell'economia europea,

G.considerando che molte imprese europee operano attualmente in mercati

(10)

H.considerando che, dinanzi alla pressione della concorrenza internazionale, il rafforzamento della competitività dell'industria europea potrà essere raggiunto solo con un'attuazione coerente delle politiche del mercato interno, industriale, della concorrenza e sociale,

I.considerando che l'attuale politica della Commissione in materia di controllo delle sovvenzioni è talora profondamente contraddittoria se si osserva la generosità nella concessione di elevate sovvenzioni alle grandi imprese da una parte e, dall'altra, la prassi nella concessione di aiuti alle regioni, alla R&S e, soprattutto, alle piccole e medie imprese,

J.considerando che i campi d'attività dei settori pubblici devono essere modernizzati; che il loro ruolo futuro deve fondarsi sui criteri di uno stato di diritto funzionante, di una pubblica amministrazione efficiente e di un'infrastruttura efficace; che la realizzazione di questi obiettivi implica non solo la deregolamentazione menzionata dalla Commissione quale fattore essenziale di modernizzazione - nel senso di un'eliminazione delle norme amministrative superflue, di un'accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative, di un maggiore ricorso a incentivi fondati sull'economia di mercato e di un'oculata privatizzazione - ma anche una regolamentazione innovativa,

K.considerando che condizioni quadro affidabili atte ad agevolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e della società dell'informazione a favore dell'industria saranno uno dei principali fattori che disciplineranno la futura concorrenza globale dell'economia europea,

L.considerando che una mancata accettazione della rivoluzione della tecnologia dell'informazione e un mancato adeguamento a una cultura industriale di continuo mutamento tecnologico destinerà l'Europa a un'economia poco specializzata, caratterizzata da bassi salari e da scarsa produttività, M.considerando che tutti questi aspetti influenzano la competitività

dell'industria europea,

1.accoglie favorevolmente il fatto che nella comunicazione in esame la Commissione si basi sulla necessità già da tempo richiesta da questo Parlamento di ampliare il settore di competenza pubblica a misure attive di politica industriale e riconosca l'esigenza di ammodernare il settore pubblico, semplificare i regolamenti amministrativi a beneficio soprattutto delle piccole e medie imprese e creare condizioni quadro favorevoli mediante la garanzia della concorrenza;

2.sottolinea che la concorrenza globale implica che le imprese possano affermarsi come "global players" e che una politica di rafforzamento della competitività deve creare gli strumenti necessari a tal fine adeguando i principi dell'attuale politica dell'Unione europea in materia di concorrenza alla situazione della concorrenza globale; ritiene che la politica industriale possa perseguire i propri obiettivi solo tenendo in considerazione la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza e debba quindi prendere le disposizioni del GATT quale quadro di riferimento; invita gli Stati membri a contribuire quanto prima possibile alla trasposizione in pratica degli obiettivi di politica industriale in modo coordinato ed efficiente, fornendo in tal modo un'importante contributo alla realizzazione del Libro bianco "Crescita, competitività e occupazione";

(11)

3.accoglie favorevolmente, ritenendoli aspetti positivi, la chiara definizione degli obiettivi principali della politica industriale da attuare in forma di priorità, in particolare l'importante posizione riservata alla promozione della ricerca quale elemento motore della concorrenza nonché il riconoscimento del potenziale di crescita del mercato delle tecnologie ambientali e del mercato dei prodotti rispettosi dell'ambiente;

4.ritiene che gli Stati membri dovrebbero sollecitare le imprese nazionali a destinare una parte crescente dei profitti alla ricerca, soprattutto nel settore delle tecnologie ambientali, mediante atti efficaci di politica fiscale;

5.concorda con l'analisi della situazione e con le priorità d'azione formulate dalla Commissione nella sua comunicazione, vale a dire la promozione degli investimenti immateriali, in particolare la formazione professionale, lo sviluppo della cooperazione industriale, la creazione di condizioni di concorrenza eque e la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;

6.ritiene che, per quanto concerne gli obiettivi sopra menzionati, la comunicazione della Commissione apporti un valido contributo al rafforzamento della competitività dell'industria dell'Unione;

7.deplora tuttavia che la commercializzazione dei risultati della ricerca da parte delle imprese sia ostacolata dalla relativamente scarsa capacità innovativa dell'industria europea e dalla persistente mancanza di passi avanti nella creazione di condizioni favorevoli, in particolare per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale (brevetti, marchi e modelli), la definizione di norme comuni e il mutuo riconoscimento dei certificati di prova;

8.ritiene che l'attuale politica di ricerca e di sviluppo risponda solo parzialmente ai problemi tecnologici di competitività;

9.invita gli Stati membri a definire e attuare una politica attiva del mercato del lavoro volta ad aumentarne la flessibilità e a rafforzare una struttura di crescita ad alta intensità occupazionale;

10.sottolinea l'importanza di promuovere lo sviluppo sostenibile favorendo la protezione preventiva dell'ambiente e le tecnologie ambientali integrate;

chiede pertanto alla Commissione di presentare un programma relativo a investimenti in sistemi e tecnologie ecologici, al fine di tener pienamente conto dell'enorme potenziale che esiste nel potenziamento degli investimenti in queste industrie in futuro, sia in termini di concorrenza per l'industria europea sia in termini di creazione di nuovi posti di lavoro;

11.ritiene che gli Stati membri debbano promuovere sia il dialogo sociale sull'evoluzione tecnologica che la definizione di meccanismi di consenso interni alle imprese;

12.ritiene che una moderna politica industriale debba creare benessere per la società, il che può essere promosso, fra l'altro, dal dialogo sociale e dalla partecipazione dei lavoratori; chiede che sia utilizzato, sviluppato e continuamente ammodernato il programma LEONARDO per il miglioramento della competitività individuale tramite la formazione professionale;

(12)

ritiene inoltre che il dialogo sociale debba vertere in particolare sulle innovazioni delle forme di lavoro e di produzione, tra cui

-l'orientamento dell'organizzazione del lavoro e della produzione alle esigenze di maggiore qualificazione, formazione professionale e formazione continua e la presa in considerazione delle competenze dei lavoratori più anziani;

-la compenetrabilità dei sistemi di formazione, ossia non solo il reciproco riconoscimento dei titoli tra Stati membri ma anche la compatibilità dei corsi di formazione, nonché il riconoscimento dei livelli di qualificazione successivi alla prima formazione professionale in caso di cambiamento di lavoro;

-la formazione dei dirigenti ai fini della gestione delle strutture decisionali interne dell'impresa;

-la partecipazione dei lavoratori alle discussioni e ai dialoghi sui problemi riguardanti il futuro dell'impresa;

13invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad adottare politiche concertate e coerenti a sostegno dello sviluppo della tecnologia dell'informazione e della società dell'informazione a favore dell'industria, in modo da promuovere complessivamente la concorrenza;

14.invita la Commissione a varare con la massima urgenza discussioni sulla valutazione della società dell'informazione sulla produzione industriale e sull'industria terziaria e su una migliore interazione fra ricerca e industria, come indicato nel suo programma di lavoro per il 1995;

15.ritiene che i programmi di ricerca e sviluppo e dei Fondi strutturali debbano essere estesi agli aspetti del dialogo sociale e della partecipazione dei lavoratori;

16.chiede che siano elaborate proposte dettagliate di criteri per "joint ventures" rivolte verso precisi obiettivi e di accordi di cooperazione a lungo termine volti a rendere più efficace la cooperazione industriale;

17.ritiene che debba essere pienamente sfruttato il potenziale di innovazione e occupazionale delle PMI, suscettibile di promuovere la competitività, facilitando la loro partecipazione al mercato unico mediante un accesso semplificato alle informazioni relative ai programmi comunitari destinati a promuovere le innovazioni e la competitività, agevolando il potenziale delle PMI ad aumentare le proprie risorse, nonché mettendo a disposizione capitali di rischio e riducendo gli oneri amministrativi imposti dalle burocrazie nazionali; chiede, nell'ambito della revisione del Fondo europeo di investimento, la creazione di uno strumento di finanziamento per i capitali di rischio o l'ammissione alla quotazione di titoli per le PMI;

18.sostiene la concezione e l'attuazione di una strategia attiva di adeguamento per le imprese che operano in mercati stagnanti, che includa programmi di ricerca e sviluppo incentrati sui loro problemi, l'aumento della produttività mediante una migliorata gestione organizzativa e la specializzazione in prodotti rispondenti alle più elevate esigenze di qualità e design;

(13)

19.deplora che, per quanto concerne la realizzazione di condizioni di competitività eque, il rispetto delle norme sociali e ambientali da parte dei paesi terzi venga richiesto solo a livello di commercio mondiale, mentre la necessità di rispettare tali norme non è prevista nelle osservazioni relative al Mercato unico;

20.sottolinea che la modernizzazione dell'industria deve andare di pari passo con la modernizzazione dell'amministrazione pubblica, il che prevede la definizione dei suoi campi d'azione strategici, ritmi di lavoro unitari, gerarchie piane, lavori orientati su progetti e servizi di qualità;

sostiene l'impiego di strumenti comunitari a favore di progetti-modello, affinché le amministrazioni pubbliche possano adempiere ai propri compiti, vale a dire

-esercitare un controllo e fissare norme che, nei settori del mercato del lavoro, dei trasporti, dell'energia e della formazione continua, soddisfino anche criteri sociali e ambientali,

-promuovere l'economia nel quadro delle politiche delle strutture regionali, delle PMI e tecnologiche,

-operare quali moderatori e interlocutori in un dialogo che riunisca diversi operatori su diversi piani,

-assumersi una responsabilità diretta in materia di orientamento della domanda nei campi della comunicazione, della sanità, delle infrastrutture e dell'eliminazione dei rifiuti;

21.deplora che la comunicazione non permetta di differenziare tra i programmi d'azione e i programmi politici già avviati e quelli ancora da attuare;

22.deplora inoltre che la scheda finanziaria allegata alla comunicazione sia priva di indicazioni relative al volume delle risorse umane e finanziarie supplementari necessarie per la realizzazione delle misure sopra citate, nonché ai necessari adeguamenti di bilancio;

23.incoraggia gli Stati membri a valutare quali siano le conseguenze per i rispettivi bilanci dell'applicazione delle misure previste nella comunicazione della Commissione;

24.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(14)

4.Applicazioni telematiche nel settore dei trasporti A4-0153/95

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti in Europa (COM(94)0469 - C4-0226/94)

Il Parlamento europeo,

-vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti in Europa (COM(94)0469 - C4-0226/94),

-ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla società dell'informazione e la politica nel settore dei trasporti,

-vista le risoluzioni del Consiglio del 24 ottobre 1994 sull'uso della telematica nei trasporti (4) nonché del 19 dicembre 1994 relativa al contributo per lo sviluppo di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) (5),

-vista la comunicazione della Commissione del 19 luglio 1994 sulla via europea verso la società dell'informazione (COM(94)0347),

-visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0153/95),

A.considerando la crescente importanza delle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti,

B.considerando che non sono stati ancora sufficientemente analizzati i vantaggi per gli utenti di servizi telematici,

C.considerando che l'Europa non può restare indietro nello sviluppo della sua capacità tecnologica, di importanza decisiva per il suo sviluppo economico, sociale e culturale nonché per la protezione dell'ambiente, D.considerando la necessità di una strategia europea coerente e solida in tale

settore,

E.considerando le possibilità che offrono le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti per quanto concerne l'economia europea, il carattere precursore della ricerca europea e gli effetti sull'occupazione,

F.considerando che lo sviluppo di una mobilità sostenibile nel tempo ha la massima priorità nella politica comune dei trasporti,

G.considerando la necessità di un coordinamento tra le reti transeuropee e i progetti di dimostrazione relativi alle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti,

(4)GU C 309 del 5.11.1994, pag. 1 (5)GU C 379 del 31.12.1994, pag. 2

(15)

H.considerando la necessità di un coinvolgimento degli Stati vicini dell'Europa centrale e orientale, nonché degli Stati del SEE e altri Stati vicini, nella pianificazione e nella ricerca nel settore della telematica nei trasporti,

I.considerando le tecnologie esistenti e le esperienze acquisite in taluni Stati membri,

1.accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a promuovere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti mediante progetti pilota e servizi di base europei;

2.invita la Commissione a rielaborare il piano d'azione in modo tale da eliminare le carenze attuali; ritiene che siano tra l'altro necessari ulteriori studi di accompagnamento che analizzino i vantaggi delle applicazioni telematiche per gli utenti dei servizi, nonché studi sulla protezione dei dati, la concorrenza e la responsabilità del prodotto e le prospettive di mercato aperte dai nuovi prodotti telematici;

3.propone che, per quanto riguarda le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti, sia esaminato a fondo - e se ne tenga conseguentemente conto - l'impatto sulla salute (fisica e psichica) degli utenti dei trasporti;

4.propone in tale contesto la creazione di un gruppo di lavoro permanente per la telematica, composto di esperti indipendenti, che si occupi del coordinamento del dibattito, valuti i progetti in corso e riferisca annualmente al Parlamento e alla Commissione;

5.propone di utilizzare in misura maggiore i forum esistenti, quali ad esempio la CEMT, le conferenze sui trasporti a livello paneuropeo, ecc. per discussioni coordinate sulle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti, nel cui ambito fornitori di servizi e utenti, ricercatori e responsabili delle decisioni, associazioni, ecc. abbiano la possibilità di discutere globalmente i problemi dei trasporti e non soltanto i servizi telematici o le reti transeuropee, nonché di portare avanti i processi decisionali;

6.invita la Commissione a presentare un progetto di direttiva sulla normalizzazione nel campo delle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti, basandosi sui risultati del CEN e sull'attività dell'ISO;

7.ritiene che, non essendo auspicabili isole tecnologiche, sia necessario assicurare la compatibilità e l'interoperabilità di tutti i componenti di base, nonché prevedere un interfaccia sistemico per il GSM;

8.chiede che siano trattati con priorità i progetti telematici nel settore del trasporti integrati e multimodali, del trasporto individuale non motorizzato, del trasporto collettivo, del trasporto pubblico locale e di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente quali la ferrovia e la navigazione interna e marittima;

9.invita la Commissione a incoraggiare gli investimenti privati nel settore telematico e a sostenere nella misura del possibile l'utilizzazione delle tecnologie esistenti;

(16)

10.ritiene necessario progettare, costruire e mettere in funzione un sistema informatico uniforme per il trasporto delle merci pericolose, che possa integrare le diverse modalità di trasporto;

11.chiede che siano incentivate le applicazioni telematiche nei trasporti pubblici e collettivi, per facilitare agli handicappati la libera scelta del mezzo di trasporto nonché una mobilità autonoma, mediante sistemi acustici e ottici intercollegati, nel contesto di miglioramenti infrastrutturali;

12.chiede che si tenga conto dei progressi telematici anche per quanto riguarda le decisioni sulle reti transeuropee, ai fini del migliore sfruttamento delle infrastrutture di trasporto esistenti;

13.sottolinea l'importanza, per quanto concerne specificamente il trasporto aereo, che la Commissione accanto ai suddetti aspetti di sviluppo tenga in uguale considerazione

- la standardizzazione dei sistemi ATC/ATM europei;

-la certificazione dei sistemi innovativi che nascono dalle iniziative di ricerca;

- la differenziazione e l'abbinamento dei mezzi tecnologici e delle procedure operative in ogni spazio aereo;

14.invita la Commissione a elaborare un elenco di requisiti ai quali i servizi dovranno conformarsi prima del loro avvio, elenco che dovrebbe contenere norme sulla concorrenza, la protezione dei dati e la responsabilità, nonché criteri di costo/efficacia;

15.invita la Commissione a presentare proposte per la regolamentazione giuridica dei suddetti settori, escludendo, per esempio, la possibilità di mettere a punto e memorizzare dati personali o profili di movimenti al di fuori del controllo dell'utente;

16.invita la Commissione a studiare le possibilità di una deviazione di traffico mediante la telematica, contemplando azioni concernenti l'ottimizzazione dei trasporti pubblici, la gestione e la prenotazione di car pooling e car sharing, l'accelerazione e l'ottimizzazione del traffico pedonale e di biciclette;

17.invita la Commissione a effettuare analisi costi/benefici per tutti i progetti di ricerca in corso, in particolare nel caso di progetti ricchi di conseguenze come il road-pricing;

18.invita la Commissione a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'uso della telematica e a impedire che le frontiere nazionali ostacolino l'accesso al mercato e la concorrenza;

19.invita la Commissione a elaborare un quadro giuridico per la cooperazione fra i singoli livelli amministrativi (comuni, regioni, Stati, UE) nel settore delle applicazioni telematiche nei trasporti;

20.propone di prevedere applicazioni pilota che, nell'ambito di contratti quadro, consentano a servizi privati di operare a livello europeo, promuovendo quindi lo sviluppo parallelo dei servizi di telecomunicazione e dell'infrastruttura telematica nel settore dei trasporti;

(17)

21.ritiene necessario che la Commissione analizzi con urgenza anche le possibilità di evitare i trasporti grazie alla telematica;

22.chiede a tale riguardo un'analisi comparativa delle prove sul campo finora concluse e in corso, con cui si dovrà esaminare e valutare sia gli aspetti tecnici che i vantaggi dei servizi; chiede inoltre che tale analisi sia discussa pubblicamente nelle sedi adeguate;

23.invita la Commissione a presentargli un elenco dei progetti telematici da essa attuati o sostenuti nel settore dei trasporti, allegandovi una valutazione dei costi e dell'attuale applicabilità di tali progetti;

24.invita la Commissione a vigilare affinché, nei bandi relativi a future prove sul campo, siano privilegiati i progetti transfrontalieri, che facciano riferimento al luogo europeo in cui sono stati realizzati;

25.propone la creazione a livello europeo di itinerari permanenti per le prove sul campo, in modo da ottenere una comparazione migliore;

26.invita la Commissione ad accelerare l'introduzione di un sistema uniforme di controllo (ETCS) per quanto riguarda le ferrovie;

27.propone che sia esaminata la possibilità di un potenziamento del programma PACT (Programma d'azione per il trasporto combinato);

28.invita la Commissione e il Consiglio a esaminare la possibilità e l'opportunità di una sostituzione delle attuali vignette nel trasporto di merci con servizi telematici, per esempio il truck-pricing;

29.propone di analizzare l'ottimizzazione, mediante la telematica, della guida di veicoli della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso nonché dei veicoli addetti al trasporto dei rifiuti;

30.auspica che siano potenziati gli sforzi miranti all'applicazione delle soluzioni tecniche esistenti in materia di sicurezza dei trasporti, per esempio strutture di supporto per gli autisti e controlli stradali di sicurezza per gli autoveicoli (soprattutto per quelli pesanti);

31.chiede che siano esaminate le condizioni di utilizzo delle apparecchiature di misurazione on-line delle emissioni degli autoveicoli, progettate negli Stati Uniti;

32.propone che i consumatori abbiano la possibilità di scegliere liberamente le applicazioni telematiche a livello europeo;

33.chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio una proposta concreta sulle applicazioni telematiche nel settore trasporti, secondo quanto indicato nella Comunicazione;

34.incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti nonché a ERTICO ("European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization"),

(18)

VERTIS ("Vehicle, Road and Traffic Intelligence Society"), e ITS America ("Intelligence Transportation Society of America").

(19)

5.Situazione socioeconomica delle regioni A4-0125/95

Risoluzione sulla Quinta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(94)0322 - C4-0095/94)

Il Parlamento europeo,

-vista la Quinta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(94)0322 - C4-0095/94),

-visto il regolamento (CEE) 2083/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) 4254/88 fissante le condizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2052/88 per quanto riguarda il FESR (6),

-visto l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4254/88 così emendato,

-viste la Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(90) 0609 - C3-0053/91) e la sua risoluzione in materia del 12 marzo 1992 (7),

-visto il Libro bianco della Commissione, in particolare il suo capitolo 10 (COM(93)0700),

-visto il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente (COM(92)0023),

-visto il progetto di programma Europa 2000+ presentato dalla Commissione (CX-86-94-117),

-vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0125/95), 1.esprime alla Commissione il suo apprezzamento per la Quinta relazione

periodica che, con la Quarta relazione periodica e la relazione "Europa 2000+", fornisce una descrizione globale e dettagliata della situazione socioeconomica delle regioni dell'Unione e costituisce una base del tutto adeguata per la formulazione di politiche strutturali a livello dell'Unione; rileva inoltre che ciascuna delle relazioni successive conteneva miglioramenti sostanziali per quanto concerne il numero dei fattori di sviluppo descritti e analizzati;

2.constata con soddisfazione che parecchie delle raccomandazioni formulate nella relazione del Parlamento sulla Quarta relazione periodica sono state riprese dalla Commissione nella Quinta relazione periodica, segnatamente descrizioni più dettagliate della situazione demografica e dell'evoluzione prevista, modelli d'immigrazione, flussi di investimento e politiche regionali degli Stati membri;

3.rileva che non sono stati ancora presi in considerazione gli importanti aspetti delle sovvenzioni statali e dell'economia sommersa e insiste affinché la loro portata e la loro influenza siano valutate nella prossima relazione; sottolinea altresì la necessità di una valutazione di questo tipo, dato il ruolo cruciale che le politiche strutturali e regionali

(6)GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

(20)

svolgono quali strumenti di sostegno e di potenziamento degli sforzi intrapresi dalle regioni in vista dell'UEM;

4.ricorda agli Stati membri che l'attuazione di politiche socioeconomiche valide continua a essere di competenza dei governi nazionali e delle regioni; ribadisce che, in assenza di un contributo attivo degli Stati membri, l'aiuto finanziario della Comunità può portare solo lentamente alla riduzione delle disparità economiche e sociali;

5.si rammarica del fatto che le azioni positive intraprese in vista della convergenza nominale a livello nazionale non siano accompagnate da una convergenza reale a livello regionale e del fatto che non si tenga conto sufficientemente del divario di coesione all'interno delle regioni; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire la complementarità e l'integrazione delle politiche comunitarie, onde consentire alle regioni di progredire sul piano economico e sociale, impegnandosi al tempo stesso per soddisfare i criteri di convergenza dell'UEM; chiede inoltre che la Commissione presenti proposte e politiche volte a sostenere la convergenza regionale;

6.reputa che non si possa dare per scontato che "l'adozione di una moneta unica si tradurrà in un vantaggio per lo sviluppo regionale", come invece la Commissione sembra ritenere, e che tali vantaggi dipenderanno in gran parte dalla creazione, contestualmente all'unione monetaria, di un'autentica politica economica, fiscale e di bilancio a livello dell'Unione;

7.riconosce il carattere a lungo termine della politica regionale e strutturale della Comunità ed è al tempo stesso consapevole del fatto che le politiche progettate per tempi lunghi devono muoversi nell'ambito dei vincoli finanziari esistenti;

8.fa presente al Consiglio che, onde giustificare l'elevato impegno finanziario, la politica concernente le reti transeuropee nel settore dei trasporti convoglia gli investimenti in regioni in cui la crescita è già forte e pertanto rafforza la concentrazione dell'attività economica in tali regioni, laddove in regioni meno sviluppate diminuiscono le possibilità di un insediamento di imprese;

9.ricorda le conclusioni della relazione, secondo cui gli investimenti in materia di istruzione nelle regioni meno favorite rappresentano una necessità vitale per il miglioramento delle prospettive occupazionali e la promozione della competitività, e ritiene di conseguenza che una parte più ampia dei bilanci pubblici debba essere destinata alle risorse umane, a sostegno dell'insegnamento, della formazione e della ricerca;

10.ritiene altresì di pari importanza rivitalizzare le aree meno favorite mediante incentivi alla creazione e valorizzazione delle piccole e medie imprese;

11.rileva la necessità di migliorare i sistemi di istruzione e formazione e di promuovere la formazione continua per garantire l'adattamento permanente delle qualifiche agli imperativi della crescita della competitività e arginare la disoccupazione;

12.manifesta la sua profonda preoccupazione per le forti disparità esistenti in materia di ricerca e di sviluppo (i tre quarti di tutti i contratti

(21)

pubblici di ricerca, compresi quelli finanziati dalla Comunità, si concentrano su un piccolo numero di centri d'innovazione);

13.invita la Commissione ad analizzare in modo più dettagliato i fattori di fondo che promuovono la competitività nelle regioni meno favorite, nella prospettiva di orientare meglio le azioni strutturali intese a migliorare le capacità concorrenziali delle regioni; deplora il fatto che, nonostante un miglioramento generale della situazione nelle regioni della Comunità, le disparità socioeconomiche tra regioni più ricche e regioni più povere rimangano molto marcate; rammenta che il rafforzamento della coesione economica e sociale resta uno dei principali pilastri del trattato sull'Unione europea e uno dei cardini degli obiettivi di convergenza comunitaria; si rammarica del fatto che le crescenti disparità tra le regioni e all'interno di esse continuino a determinare livelli di disoccupazione e di sottoccupazione delle risorse umane eccessivamente elevati; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a coordinare più efficacemente le politiche macroeconomiche e comunitarie onde affrontare il problema della disoccupazione nelle regioni, nonché a rivedere gli strumenti macroeconomici e le politiche comunitarie, alla luce dell'analisi condotta nel Libro bianco, per verificare in che misura essi siano giustificati in considerazione della loro efficacia ai fini della riduzione della disoccupazione e tengano conto mediante speciali misure di accompagnamento dell'aumento della disoccupazione femminile;

14.chiede alla Commissione di analizzare in una futura valutazione l'impatto delle azioni a titolo dei Fondi strutturali in termini di creazione di posti di lavoro, fornendo per quanto possibile statistiche e informazioni per ogni singola regione;

15.invita la Commissione a impegnarsi in modo più sistematico per indagare, individuare e analizzare quei fattori che hanno riflessi negativi sulle disparità in determinate regioni della Comunità e contribuiscono ad ampliarle, nonostante le cospicue risorse assegnate nel quadro delle politiche regionali e strutturali comunitarie;

16.chiede che la Commissione intraprenda uno studio più dettagliato dei tassi di produttività comparata delle regioni che presentano situazioni socioeconomiche paragonabili, allo scopo di valutare qual è stato il contributo delle politiche strutturali comunitarie a tale produttività e di formulare raccomandazioni concernenti le azioni future dei Fondi strutturali;

17.invita la Commissione a tener conto nella sua prossima relazione periodica di questioni specifiche (posizione periferica, ripercussioni regionali e sociali della crisi delle industrie del settore marittimo quali cantieristica, pesca, ecc.) e delle nuove problematiche emergenti (ruolo economico dei porti marittimi e del cabotaggio, tutela dell'ambiente marino, energie rinnovabili), nonché delle prospettive di sviluppo delle regioni costiere europee, in modo da poter realizzare in futuro uno sforzo coerente, nel quadro della politica regionale europea, a favore di queste zone spesso fortemente svantaggiate e periferiche dell'Unione europea;

18.deplora il fatto che i risultati delle missioni di ispezione abbiano messo in evidenza varie irregolarità nell'esecuzione dei Fondi;

19.osserva con preoccupazione che in alcuni casi le politiche regionali

(22)

completare o non rafforzare le azioni comunitarie di politica regionale;

invita quindi gli Stati membri e la Commissione a meglio coordinare i rispettivi strumenti di intervento e chiede che la Commissione adotti misure adeguate per garantire che gli Stati membri ottemperino ai loro obblighi quanto alla realizzazione della coesione economica e sociale;

20.ritiene opportuno che in futuro, nell'analizzare i problemi delle regioni costiere, la Commissione proceda da un lato a un'analisi differenziata dell'importanza del settore della pesca e di altri settori marittimi (cantieristica, porti, cabotaggio) in tali regioni - secondo lo schema dell'indagine su settori economici specifici condotta su base geografica nella relazione, che ha interessato il settore automobilistico, l'industria aeronautica, l'industria tessile e dell'abbigliamento nonché l'industria degli armamenti - e, dall'altro, individui eventuali ambiti in cui la politica regionale potrebbe favorire lo sviluppo dei potenziali economici endogeni;

21.ricorda agli Stati membri e alla Commissione l'importante ruolo svolto dagli enti locali e regionali nella riduzione delle disparità economiche e sociali, il evidenzia ulteriormente la necessità di coinvolgerli nella pianificazione e nell'attuazione delle azioni di politica regionale;

ricorda che l'applicazione del principio di sussidiarietà richiede innanzitutto trasparenza e partecipazione e quindi un maggior coinvolgimento delle parti sociali e dei poteri locali e regionali a livello di pianificazione;

22.invita la Commissione a intraprendere una valutazione degli interventi strutturali e finanziari degli Stati membri nelle regioni che hanno beneficiato di azioni a titolo dei Fondi strutturali, nonché a rafforzare le misure di controllo e le sanzioni in caso di cattiva utilizzazione dei contributi da parte degli Stati membri; esorta gli Stati membri a garantire che l'intervento finanziario o politico nelle regioni eleggibili rafforzi e consolidi l'obiettivo della coesione economica e sociale, particolarmente nei casi in cui talune azioni sembrino pregiudizievoli per quest'ultima; ritiene che gli Stati membri dovrebbero tener conto delle misure e degli obiettivi dei Fondi strutturali allorché elaborano i loro piani per le regioni eleggibili all'intervento;

23.invita la Commissione a vagliare la possibilità di individuare e definire

"regioni socioeconomiche" maggiormente confrontabili (possibilmente riprendendo la maggior parte degli elementi utilizzati per definire "le zone di pendolarismo"), nella prospettiva di formulare con maggior precisione politiche strutturali mirate;

24.invita la Commissione, in attesa della futura riforma dei Fondi strutturali, a intraprendere uno studio sui criteri di ammissibilità di tali Fondi, onde garantire un livello più elevato di efficacia e una concentrazione considerevole di fondi;

25.ricorda agli Stati membri e alla Commissione l'impegno di garantire parità di opportunità, da essi assunto con i regolamenti concernenti i Fondi strutturali, nonché la necessità di un'azione prioritaria a favore delle regioni e delle comunità svantaggiate e più deboli;

26.chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevenire un uso errato o improprio dei Fondi strutturali, particolarmente alla luce dell'attuale indagine della Commissione sull'erogazione di contributi a titolo del FESR

(23)

a imprese di servizi pubblici privatizzate; ritiene che la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione severa e rigorosa dei regolamenti e, laddove necessario, modificare gli stessi in modo da prevenire un uso improprio dei fondi;

27.invita la Commissione a esaminare l'impatto del futuro ampliamento dell'Unione sulle politiche relative ai Fondi strutturali e, più in particolare, a preparare sollecitamente, secondo il modello dello studio sulla PAC, un'analisi dettagliata delle implicazioni di bilancio di un futuro ampliamento nonché una valutazione delle necessarie misure di ridistribuzione degli stanziamenti di bilancio, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale nel rispetto dell'"acquis" comunitario e in uno spirito di solidarietà;

ritiene altresì opportuno intensificare gli sforzi allo scopo di garantire che i fondi disponibili siano utilizzati in modo ottimale;

28.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(24)

6.Strumento finanziario di coesione A4-0126/95

Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione concernente lo strumento finanziario di coesione 1993-1994

Il Parlamento europeo,

-visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione, segnatamente l'articolo 10 e l'allegato II (8),

-vista la relazione annuale della Commissione concernente lo strumento finanziario di coesione 1993-1994 (COM(95)0001 - C4-0028/95),

-visti il proprio parere dell'11 marzo 1993 sulla proposta per un regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione (9) e la propria risoluzione del 24 marzo 1994 contenente le sue raccomandazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (10),

-visto il Libro Bianco della Commissione (COM(93)0700),

-visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0126/95),

A.considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio descrive dettagliatamente il contenuto della relazione della Commissione sulle attività effettuate dallo strumento finanziario di coesione a norma dell'articolo 10 di tale regolamento;

B.considerando che, dinanzi al ritardo inevitabile dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione, il Consiglio europeo riunito a Edimburgo il 12 e 13 dicembre 1992 ha deciso di anticipare le disposizioni relative all'istituzione di un Fondo di coesione stabilendo di concedere agli Stati beneficiari lo stesso aiuto finanziario sotto forma di uno strumento provvisorio fondato sull'articolo 235 del trattato CEE;

C.considerando la rapidità della procedura legislativa e dell'attuazione dello strumento di coesione; considerando altresì la brevità del periodo esaminato nella relazione della Commissione, in cui è stata applicata una normativa provvisoria priva di base giuridica nel trattato sull'Unione europea e, pertanto, precaria;

D.considerando le norme di esecuzione del regolamento (CEE) n. 792/93, segnatamente le disposizioni di applicazione figuranti nella decisione standard relativa ai progetti;

(8)GU L 79 dell'1.4.1993, pag. 74.

(9)GU C 115 del 26.4.1993, pag. 161.

(10)GU C 114 del 25.4.1994, pag. 38.

(25)

E.considerando che la Corte dei conti ha presentato la relazione speciale n.

1/95 sullo strumento finanziario di coesione in cui esamina lo stesso periodo della relazione della Commissione;

F.considerando che il quinto programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (11) dà forma concreta agli obiettivi della politica ambientale comunitaria;

G.considerando la comunicazione della Commissione su "Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti" (COM(92)0494) nonché i lavori a tutt'oggi effettuati in materia di reti transeuropee;

1.si compiace con la Commissione per la rapidità con la quale ha dato applicazione allo strumento finanziario di coesione;

2.nota con compiacimento che, stando alle informazioni fornite dalla Commissione, non si è riscontrato alcun caso di irregolarità o di frode relativamente ai progetti approvati imputabili allo strumento finanziario, informazioni che non vengono smentite dalla relazione speciale n. 1/95 della Corte dei conti;

3.ritiene soddisfacente l'esecuzione del bilancio relativo all'esercizio 1993, soprattutto alla luce delle difficoltà derivanti dalla data tardiva di entrata in vigore - il 1 aprile - del regolamento relativo allo strumento finanziario di coesione; è del parere che, data la brevità del periodo di validità dello strumento nell'esercizio 1994, non sia possibile trarre conclusioni;

4.constata che la relazione della Commissione presenta una lacuna giacché non fornisce indicazioni sul finanziamento imputabile allo strumento finanziario di progetti situati nelle zone dell'obiettivo n. 1 nello Stato beneficiario il cui territorio non rientra interamente nell'obiettivo n.

1, motivo per cui è impossibile valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento dello scopo di raddoppiare, nelle regioni dell'obiettivo n.

1, il contributo finanziario a carico dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;

5.deplora lo squilibrio constatato ai danni dei progetti nel settore ambientale; ribadisce l'importanza del mantenimento di un adeguato equilibrio tra i due settori di intervento - infrastrutture di trasporto e ambiente - e sollecita la Commissione a garantirne il raggiungimento;

6.invita inoltre la Commissione a destinare mezzi più consistenti a progetti ambientali più ridotti, dato che questi ultimi presentano un elevato livello di efficienza nel rapporto tra il loro effetto positivo sull'ambiente e i fondi impiegati;

7.ritiene che in futuro il Fondo di coesione dovrà concentrarsi in via prioritaria sull'ampliamento di progetti su vasta scala e sull'abbinamento di progetti nei due settori per i quali viene corrisposto il suo aiuto;

8.approva la priorità attribuita dalla Commissione ai progetti ambientali che corrispondono all'applicazione di direttive comunitarie relative all'approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque e dei rifiuti;

si compiace parimenti del fatto che la Commissione abbia basato i suoi

(26)

criteri di selezione sul quinto programma a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, anticipando così le priorità stabilite, su iniziativa di questo Parlamento, nel regolamento che istituisce il Fondo di coesione;

9.esprime la sua inquietudine per la priorità esagerata attribuita, nel settore delle infrastrutture di trasporto, alla rete viaria, che ha assorbito il 72,2% dei finanziamenti globali, a scapito di altri modi di trasporto che rispettano maggiormente l'ambiente; invita altresì la Commissione a essere più attenta nella valutazione ex-ante dell'impatto ambientale dei progetti e a privilegiare lo sviluppo delle reti di navigazione interna, dei trasporti su rotaia e dell'intermodalità tra questi sistemi;

10.manifesta la sua preoccupazione per lo scarso numero di progetti finanziati nelle regioni ultraperiferiche e invita pertanto la Commissione ad accrescere sensibilmente il numero dei progetti in questi territori, per tener conto delle priorità stabilite dall'articolo 129 B del trattato;

11.ritiene che per garantire la trasparenza e la collaborazione le autorità regionali e locali e le parti sociali debbano nei prossimi anni partecipare più attivamente alla preparazione e all'applicazione degli investimenti del Fondo di coesione;

12.sottolinea la necessità di stigmatizzare i casi di progetti approvati senza un'idonea valutazione dell'impatto ambientale e di evitare che ciò si ripeta; i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale devono essere pronti prima che venga presa la decisione sull'alternativa da scegliere e solo successivamente possono avere inizio i lavori;

13.invita la Commissione a mantenere i contatti con i servizi competenti in materia di reti transeuropee, segnatamente, con il "gruppo Christophersen", al fine di sviluppare formule complementari all'azione del Fondo di coesione facendo ricorso agli investimenti privati;

14.riafferma che la dimensione dei progetti deve venir valutata in modo da garantire che abbiano ripercussioni "sufficientemente importanti", a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 792/93, e ritiene che progetti di dimensioni ridotte possano avere ripercussioni significative non solo in materia ambientale ma anche nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, soprattutto nelle isole e nelle zone periferiche;

15.ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente considerato, analizzato e valutato i progetti e il loro impatto in funzione del rispetto dei criteri di convergenza di cui all'articolo 104 C del trattato, relativo ai disavanzi pubblici eccessivi, mentre la condizione che tali criteri siano rispettati influirà sempre più sull'assegnazione dei finanziamenti da parte del Fondo;

16.condivide l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 7 del regolamento, intesa ad ammettere il finanziamento di fasi distinte di uno stesso progetto da parte dei Fondi strutturali e dello strumento finanziario; è consapevole cionondimeno che da questa possibilità consegue la necessità di un adeguato coordinamento tra i vari strumenti e, in quest'ottica, ritiene insufficiente che il coordinamento con i quadri comunitari di sostegno si limiti alla mera menzione, nel piano

(27)

finanziario, dell'importo globale medio imputabile al Fondo di coesione per il periodo 1994-1999;

17.giudica in modo positivo la partecipazione della Banca europea per gli investimenti ai compiti di valutazione e di sorveglianza dei progetti e, in particolare, l'accordo di cooperazione firmato tra la Commissione e la Banca, che dovrebbe rappresentare un precedente per i Fondi strutturali;

18.si chiede se le risorse di bilancio di cui dispone il Fondo di coesione siano sufficienti per aiutare in modo significativo gli Stati membri interessati a rispettare i criteri di convergenza;

19.ritiene che si debba raccomandare ai governi di informare in maniera chiara e precisa i cittadini circa gli investimenti realizzati con la compartecipazione del Fondo di coesione;

20.deplora il fatto che, a eccezione dell'Irlanda, i comitati di sorveglianza siano stati istituiti in modo tardivo, il che non consente di valutarne l'attività; constata cionondimeno che in uno Stato membro è stato dato accesso nei comitati alle autorità regionali e locali e invita la Commissione e gli Stati membri beneficiari a diffondere questa prassi nell'ambito del regolamento che istituisce il Fondo di coesione, il quale consente espressamente questa partecipazione all'articolo F, paragrafo 3, delle sue disposizioni di applicazione;

21.auspica che in seno ai comitati di sorveglianza siano rappresentate le autorità regionali e locali elette, in modo da evitare che rappresentanti governativi in carica vengano designati a ricoprire funzioni amministrative regionali;

22.auspica altresì che i comitati di sorveglianza, composti secondo quanto specificato in precedenza, possano in futuro disporre di competenze accresciute, specialmente nell'ambito della selezione di progetti e nell'ambito della gestione dei finanziamenti;

23.deplora anche che sia stato possibile organizzare missioni di controllo solo durante l'esercizio 1994; d'altro canto, sottolinea la necessità di organizzare, con carattere di regolarità, missioni di verifica tecnica che comprendano consulenti scientifici;

24.ritiene necessario migliorare la valutazione economica dei progetti, in primo luogo nel settore ambientale, e chiede alla Commissione di proseguire gli studi in materia;

25.fa presente che nel settore ambientale va attribuita un'importanza chiave alla lotta contro l'erosione e quindi al contenimento della desertificazione nelle regioni minacciate;

26.ritiene che debbano essere compiuti sforzi più efficaci per porre in pratica misure miranti a garantire un seguito, una valutazione immediata e un controllo efficace dell'utilizzazione delle risorse del Fondo;

27.ritiene che, facendo tesoro dell'esperienza maturata dallo strumento finanziario di coesione, la Commissione debba migliorare i meccanismi di attuazione del Fondo di coesione stesso; è essenziale correggere i metodi utilizzati per la valutazione economica dei progetti ambientali;

(28)

28.chiede alla Commissione di riferirgli quanto prima in merito alle prevedibili conseguenze, in considerazione delle prospettive economiche attuali degli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, delle norme di condizionalità approvate nel 1992 al Consiglio europeo di Edimburgo e che saranno applicabili a decorrere dal 1 novembre 1995;

29.esprime la sua preoccupazione riguardo al rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e di impatto ambientale e chiede alla Commissione di farla applicare con il massimo rigore; chiede altresì alla Commissione di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sull'uso dell'ECU e sull'impiego degli acconti e degli interessi eventualmente maturati;

30.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(29)

7."Europa 2000 +, assetto territoriale"

A4-0147/95

Risoluzione sul documento della Commissione "Europa 2000+ - Cooperazione in materia di assetto territoriale europeo" [COM(94)0354 - C4-0216/95]

Il Parlamento europeo,

-visto il documento "Europa 2000+ - Cooperazione in materia di assetto territoriale europeo" (COM (94)354 - C4-216/95),

-visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo B, e visti gli articoli 129 A, 130 A e B del trattato CE,

-viste le sue risoluzioni del 15 gennaio 1983 sulla settima relazione annuale (1981) della Commissione delle Comunità europee al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (12) del 26 ottobre 1990 su una politica concertata di assetto territoriale (13) e del 16 settembre 1992 su una politica comunitaria in materia di assetto territoriale: Europa 2000 (14), -vista la Quinta relazione periodica sulla situazione e sull'evoluzione

socio-economica delle regioni della Comunità presentata dalla Commissione, -vista la sua risoluzione del 28 maggio 1993 sulle regioni a bassa densità di

popolazione (15),

-viste le risoluzioni del Consiglio d'Europa e del comitato delle regioni, -vista la relazione delle commissione per la politica regionale (A4-0147/95), A.considerando che il trattato sull'Unione europea ha accolto fra i suoi

obiettivi fondamentali il rafforzamento della coesione economica e sociale intesa soprattutto come la riduzione delle differenze fra i livelli di sviluppo delle varie regioni; considerando inoltre il dettato del trattato CE secondo cui sia le politiche economiche degli Stati membri sia tutte le politiche comunitarie devono partecipare all'ottenimento dello scopo di rafforzare la coesione economica e sociale,

B.considerando che, secondo i dati forniti dalla Quinta relazione periodica sulla situazione e sull'evoluzione socio-economica delle regioni della Comunità, malgrado gli sforzi compiuti le disparità fra le varie zone dell'Unione continuano a essere notevoli; considerando inoltre le nuove difficoltà che dovranno ancora affrontare le regioni più sfavorite nel cammino verso l'Unione monetaria,

C.considerando i profondi mutamenti socio-economici e politici degli ultimi anni, cui sono venuti ad aggiungersi una modifica sostanziale dell'ambito geografico dell'Unione, con la riunificazione della Germania e l'adesione di Finlandia, Svezia e Austria, e un nuovo contesto delle relazioni con i

(12)GU C 10 del 16.1.1984, pag. 115.

(13)GU C 295 del 26.11.1990, pag. 652.

(14)GU C 284 del 2.11.1992, pag. 75.

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