• Non ci sono risultati.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI (BES)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI (BES)"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI (BES)

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

A quasi quaranta anni dall’emanazione della L. 517 del 04 Agosto 1977, dove si formalizzarono i presupposti, le condizioni, nonché gli strumenti e le finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sancendo l’abolizione delle classi “differenziali” (previste dalla L. n. 1859/62), con il presente contributo professionale proviamo a riassumere i diversi interventi normativi, succedutisi nel tempo, con i relativi adempimenti a carico delle Istituzioni Scolastiche sugli alunni disabili.

Nella seconda parte del documento faremo un particolare riferimento anche agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Lo dicevamo in premessa, alla fine degli anni 70 con l’emanazione della L. 517/77, si cerca di rendere effettivo il principio dell’integrazione degli alunni disabili, non solo con l’abolizione delle classi “differenziali”, ma con ulteriori specifici interventi, quali:

l’utilizzazione di insegnanti specializzati, l’assicurazione di servizi socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno da parte dello Stato e degli Enti Locali preposti secondo le rispettive competenze, e la previsione di un limite massimo di alunni (n.20) nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 Giugno 1987, statuendo che “la scuola è aperta a tutti”, e riconoscendo in via generale l’istruzione come diritto di tutti (art. 34 Costituzione), conferma il principio dell’integrazione scolastica nella scuola secondaria superiore. Viene ribadito il diritto alla frequenza agli alunni in situazione di handicap, indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità del deficit.

Nel 1992 la Legge n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, raccoglie ed integra gli interventi legislativi fino ad allora scaturiti, diventando, ancora oggi, il principale riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Nell’art. 12 si sancisce l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione della persona con handicap, lo stesso, infatti, “non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.

Inoltre, sempre nello stesso articolo, viene stabilito quanto segue:

“All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive

(2)

dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore”

Il D.P.R. 24 Febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Istituzioni Scolastiche nella definizione della Diagnosi funzionale (Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, redatta dall'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale ), del Profilo Dinamico Funzionale (Atto successivo alla diagnosi funzionale che indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola) e del Piano Educativo Individualizzato (Documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione).

Le Linee guida MIUR per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, a firma dell’allora Ministro Maria Stella Gelmini Prot. n. 4274 del 4 Agosto 2009, sottolineano l’importanza cha ha la realizzazione dei documenti di cui sopra (Profilo dinamico funzionale, e Piano educativo individualizzato P.E.I.) attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione scolastica. Oltre che alla loro verifica in itinere, affinché gli stessi risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi degli alunni.

Nei successivi artt. (13-17) della L. 104/92 viene posta l’attenzione su:

Integrazione scolastica

L’integrazione scolastica si realizza anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

(3)

d) l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Con il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 vengono stabilite le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 della l. 289/02:

…“Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali.

…Gli accertamenti da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.”…

…”fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno”…

Modalità di attuazione dell’integrazione

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per

(4)

l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

L'utilizzazione, in posti di sostegno, di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

I Gruppi di lavoro previsti dalla normativa vigente sono meglio conosciuti dalle istituzioni scolastiche come GLH (Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi studio e di lavoro d’Istituto), oggi affiancati anche dai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività) come vedremo più avanti quando parleremo degli alunni BES.

Valutazione del rendimento e prove d'esame

1) Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

(5)

2) Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3) Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4) Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

Sulla valutazione degli alunni con disabilità, è intervenuto anche il DPR 122/09, che all’art. 9 prevede che la valutazione sia riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato.

Viene, inoltre focalizzata l’attenzione sugli esami conclusivi del primo ciclo, che prevedono prove differenziate, anche attraverso l’utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici, o altra forma di ausilio tecnico loro necessario, nonché sull'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Quest’ultimo sarà svolto secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

297 del 1994. Per quegli alunni con disabilità che hanno svolto un percorso didattico differenziato e non hanno conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' previsto il rilascio di un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Formazione professionale

1) Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2) I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

3) Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare

(6)

alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4) Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

In conclusione ricordiamo, inoltre, che la L. 107/15 ha delegato il Governo ad intervenire, con uno o più decreti legislativi, su una serie di materie relative agli alunni e che ad oggi sono ancora “work in progress”. Nello specifico degli alunni disabili la delega riguarda la Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Dopo aver esaminato la normativa e gli interventi istituzionali relativi agli alunni disabili, sempre in linea con il modello di integrazione scolastica assunto a riferimento nella scuola italiana, di seguito riportiamo gli strumenti di intervento adottati anche per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Con la L. n. 170 del 8 Ottobre 2010 vengono riconosciute la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività.

La difficoltà per gli alunni con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere, ma nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti.

La Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni DSA, diverso da quello previsto dalla L. 104/92.

Si pone, inoltre, le seguenti finalità:

1. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

2. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

3. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

4. preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

5. favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

6. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

7. assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

L’intervento legislativo si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

E che trova nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) lo strumento che esplicita la programmazione didattica personalizzata, tenendo conto delle specificità segnalate nella diagnosi di DSA.

Compilato dalla scuola, rappresenta un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che servono all'alunno per raggiungere in autonomia il successo scolastico.

(7)

Assume particolare importanza, nel caso di alunni DSA, così come per gli alunni disabili, un dialogo di confronto e collaborazione con la famiglia che consegnando alla scuola la diagnosi è chiamata a formalizzare con quest’ultima un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee previste dalla normativa vigente.

La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici, già assicurati dal Servizio sanitario nazionale ed è' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti.

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del 12 Luglio 2011 oltre a fornire alcune indicazioni per la realizzazione di interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso l’utilizzazione di strumenti compensativi con l’applicazione di misure dispensative, ci fornisce un diagramma schematico su chi fa, e che cosa, con l’intento di riassumere le varie fasi previste dalla Legge. Gli attori coinvolti saranno la Scuola, la famiglia e i Servizi.

Il 27 Dicembre 2012 viene emanata una Direttiva Ministeriale recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti quelli alunni che si trovino in situazione di difficoltà (BES) e che si trovino in situazioni di svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, o in difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Viene, infatti, rilevata un’area più ampia dello svantaggio scolastico rispetto a quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.

…“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”…

Nella Circolare n. 8 del 6 Marzo 2013 il MIUR, nel fornire chiarimenti sulla Direttiva Ministeriale, specifica che: “in questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale.”

Chiarendo la necessità che “l’ attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia”.

(8)

Richiamando quanto previsto dall’art 15 della L. 104/92 (esaminato sopra) si parla nella Circolare stessa di Gruppo di lavoro per l’inclusione, da prevedere all’interno di ogni Istituzione Scolastica che avrà il compito di svolgere le seguenti funzioni:

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

L’inclusione e l’integrazione scolastica sono sicuramente un punto di forza (si potrebbe dire di eccellenza) del nostro Sistema Paese.

L’Italia, per l’inclusione scolastica e per l’abbattimento di ogni barriera per gli studenti disabili, ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Conferenza del “Progetto Zero”, organismo internazionale che ha l’obiettivo di realizzare un mondo con “zero barriere”. Quest’anno, per il settore dell’Istruzione, “il Progetto Zero” ha premiato il MIUR a Vienna, il 10 febbraio 2016, per l’innovativa normativa sull’integrazione del nostro Paese.

Gestito dalla Fondazione Essl in collaborazione con il “World Future Council”, con sede a Ginevra, e dallo “European Foundation Centre”, con sede a Bruxelles, ogni anno il Progetto Zero conferisce premi in tutto il mondo alle pratiche e alle politiche innovative che dimostrano concretamente di essere in grado di migliorare la vita quotidiana e di tutelare i diritti delle persone disabili.

Il premio all’Italia ha avuto questa motivazione:

“Esemplare nelle aree dell’innovazione, dei risultati e della trasferibilità, la Legge-quadro n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità è eccezionale in quanto essa non soltanto prescrive che tutti gli alunni debbano essere inclusi nelle scuole di tutti gli ordini e grado (incluse le Università), sia pubbliche che private, e partecipare pienamente alla vita scolastica, ma soprattutto perché essa è stata applicata in tutto il Paese, che registra pertanto il più alto livello di inclusione delle persone con disabilità nelle classi ordinarie, e gode di un convinto consenso alla piena inclusione a livello nazionale”.

Lì, 14.09.2016

IL RESPONSABILE UFFICIO PER LA DIDATTICA Ferrari Alessandra

Riferimenti

Documenti correlati

All’interno del Laboratorio di Alimentazione sono previsti il Progetto Spesa e il Progetto Euro con esercitazioni pratiche sull’uso del denaro per soddisfare

 Percorso educativo basato sulle effettive capacità dello studente al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello

Osservazione diretta (primo periodo): osservazione sistematica dell’alunno in un contesto libero e strutturato al fine di acquisire i dati necessari alla stesura del Piano

[r]

Obiettivo dell’attività valutativa è la valorizzazione dei progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini della persona, risulta pertanto necessario da parte del

1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone

somministrazione di prove standardizzate (prove Dr.ssa Emiliani) e svolgimento di attività di potenziamento nel primo biennio della scuola primaria come da art. 3 e 7

In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma della singola difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo