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ART.5 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)... 3 ART. 8 (PROCEDURE RELATIVE ALL APPROVAZIONE DELLE DOMANDE)... 4

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(1)

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI CALDAIE A PEZZI DI LEGNA E A PELLET INFERIORI A 100 kW DI POTENZA MASSIMA AL FOCOLARE INTEGRATE CON UN IMPIANTO SOLARE TERMICO

SOMMARIO:

ART. 1 (FINALITÀ)... 2

ART. 2 (DEFINIZIONI)... 2

ART. 3 (INTERVENTI AMMISSIBILI)... 2

ART. 4 (REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE)... 3

ART.5 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)... 3

ART. 6 (COSTI AMMISSIBILI)... 4

ART. 7 (ENTITÀ DEL CONTRIBUTO)... 4

ART. 8 (PROCEDURE RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DELLE DOMANDE)... 4

ART. 9 (TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)... 4

ART. 10 (VARIANTI)... 5

ART. 11 (DOTAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)... 5

ART. 12 (DE MINIMIS)... 5

ART. 13 (VERIFICHE)... 6

ART.14 (DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO)... 6

(2)

Art. 1 (Finalità)

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo provinciale in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici e privati per l’installazione di caldaie alimentate a pezzi di legna e a pellet integrate con un impianto solare termico.

Art. 2 (definizioni)

Ai fini del presente bando si precisano le seguenti definizioni:

- Impianto termico a pezzi di legna: l’insieme del corpo caldaia con accumulatore termico.

- Impianto termico a pellet: l’insieme del corpo caldaia con eventuale silo di stoccaggio.

- Accumulatore termico: serbatoio d’acqua atto ad immagazzinare il calore prodotto dalla caldaia e non assorbito dall’utenza. Consente di utilizzare al meglio la caldaia distribuendo con regolarità l’energia prodotta e di evitare perdite di calore durante i periodi caratterizzati da una domanda termica ridotta.

- Silo di stoccaggio: contenitore per lo stoccaggio del combustibile situato in prossimità della caldaia con relative attrezzature necessarie al collegamento con il corpo caldaia;

- Collettore o pannello solare: dispositivo di raccolta dell’energia solare ai fini della sua trasformazione in energia termica;

- Bollitore: serbatoio per uso acqua calda sanitaria ed idoneo per acqua potabile con trattamento interno anticorrosivo.

- Pellet: biocombustibile densificato in genere di forma cilindrica ottenuto comprimendo della biomassa polverizzata con o senza l’ausilio di agenti leganti di pressatura, ammessi dalla normativa vigente. Ottenuto in genere utilizzando un estrusore a trafila.

Art. 3 (interventi ammissibili)

a) Possono essere ammessi al contributo provinciale esclusivamente gli interventi di acquisto ed installazione:

- di caldaie alimentate a pezzi di legna e a pellet integrate con impianto solare termico,

- caldaie alimentate a pezzi di legna e a pellet per coloro che sono già in possesso di impianto solare che soddisfi i requisiti di cui all’allegato tecnico,

- di collettori solari per coloro che sono già in possesso di caldaie alimentate a pezzi di legna e a pellet che soddisfino i requisiti di cui all’allegato tecnico.

b) In Allegato1 si riportano una rassegna tecnologica e informazioni circa le prestazioni energetico- ambientali minime ammissibili ai fini del bando.

c) Sono considerati requisiti tecnici minimi di ammissibilità i seguenti:

- potenza massima al focolare della caldaia inferiore o uguale a 100 kW

- rendimento utile minimo della caldaia non inferiore al valore riportato al paragrafo 5.2 dell’All. 1 - dimensionamento della caldaia conforme a quanto indicato nell’Allegato 1, salvo differenti esigenze

di natura tecnica. Valori di dimensionamento con una difformità sostanziale rispetto alle indicazioni riportate nell’allegato 1 e non supportate da esaustive motivazioni, saranno oggetto di richiesta di integrazione e possono comportare la mancata ammissibilità della domanda di contributo;

- per le caldaie a pezzi di legna è obbligatoria l’installazione di un accumulatore termico di 40 litri per kW installato di potenza massima utile. Per un corretto dimensionamento dell’accumulatore termico si rimanda comunque al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1;

- il bollitore deve avere una capacità minima di 50 litri per ogni m2 di collettore installato. Nel caso in cui il bollitore sia integrato con l’accumulatore sarà sufficiente maggiorare la capacità di quest’ultimo di una quantità pari a 20 litri per m2 di collettore installato;

- l’accumulatore termico e il bollitore devono avere una coibentazione conforme a quanto indicato nell’Allegato 1;

- la superficie di collettori da installare deve essere conforme alle prescrizioni dell’Allegato 1, salvo differenti esigenze di natura tecnica. Valori di dimensionamento con una difformità sostanziali e non supportate da esaustive motivazioni, saranno oggetto di richiesta di integrazione e possono comportare la mancata ammissibilità della domanda di contributo;

- efficienza istantanea del collettore, uguale o superiore al valore riportato nell’Allegato 1.

(3)

d) Sono ammissibili esclusivamente gli interventi il cui acquisto ed installazione risultino avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

e) Non sono considerati ammissibili le stufe, i termocaminetti e qualsiasi altro impianto termico non riconducibile inequivocabilmente ad una caldaia.

f) Le caldaie oggetto di contributo provinciale non possono essere alimentate con combustibili diversi dai tronchetti di legna o dal pellet.

g) In caso di impianti termici policombustibili, è considerata ammissibile solo la soluzione pellet-legna.

Art. 4 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

a) Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche o giuridiche, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l’intervento.

b) Il richiedente, per un periodo non inferiore a 5 anni, oltre ad effettuare una corretta manutenzione dell’impianto prevista dalla legge, deve impegnarsi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all’impianto stesso.

c) Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale l’impianto è funzionale, il subentrante deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l’impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente.

Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere alla Provincia di Torino l’atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

a) Le domande, indirizzate alla Provincia di Torino, Sportello Ambiente, Via Valeggio 5, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui all’allegato A.

b) Le domande devono essere inviate in duplice copia a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. La scadenza del bando è fissata al 30 giugno 2005. La Provincia di Torino si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle richieste di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie.

c) Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano in busta chiusa direttamente allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino. Nel caso di spedizione, per la data di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio postale. Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda in duplice copia e deve riportare la dicitura “Bando ILS/2004”.

d) Alla domanda di contributo (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- fotografie relative al sito in cui verrà realizzato l’intervento: almeno una di esse dovrà essere rappresentativa del sito in cui verranno fisicamente installati i collettori (copertura,…); almeno una di esse dovrà essere relativa al locale centrale termica

- la scheda tecnica di cui all’Allegato B firmata anche da un tecnico abilitato ai sensi delle L.46/90 o da un ingegnere o architetto iscritto all’Ordine e supportata da un progetto ai sensi della L.10/91 per richieste di contributo superiori a € 5.000,00;

- piano finanziario di cui all’Allegato C;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato D) attestante la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale o di godimento, a cui vanno allegate le fotocopie di un documento di identità degli eventuali deleganti;

- autorizzazione a eseguire l’intervento sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora diverso dal soggetto richiedente, a cui vanno allegate le fotocopie di un documento di identità;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Art. 12 (de minimis) (se il richiedente è un’impresa) e all’allegato E;

- copia di un documento di identità del richiedente.

(4)

Art. 6 (Costi ammissibili)

a) Nel piano finanziario preventivo devono essere riportate le seguenti voci di costo – IVA esclusa:

per l’impianto termico a pezzi di legna:

- Acquisto del corpo caldaia

- Acquisto dell’accumulatore termico obbligatorio - Acquisto del bollitore

- Acquisto dei collettori solari

mentre per l’impianto termico a pellet sono:

- Acquisto del corpo caldaia

- Acquisto di eventuale silo di stoccaggio - Acquisto del bollitore

- Acquisto dei collettori

b) Ai fini dell’erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

c) Qualora la richiesta di contributo è relativa solo all’acquisto di collettori solari termici o caldaia, nei casi previsti all’art.3, le spese di cui al comma a) devono contemplare solo i componenti non ancora esistenti.

Art. 7 (Entità del contributo)

a) Sulla base delle procedure dettagliate all’Art. 8 (Procedure relative all’approvazione delle domande) saranno concessi contributi in conto capitale fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

b) Il contributo provinciale non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per la medesima finalità.

c) Il contributo di cui al comma a) è quantificato, rispetto alle spese ammissibili (IVA esclusa) di cui all’Art. 6 (Costi ammissibili) relative all’impianto termico alimentato a pezzi di legna o a pellet, nel modo seguente: 40% del costo del corpo caldaia più 200 € per ogni mq di solare termico piano installato o 260 € per ogni mq di solare termico sotto vuoto installato.

d) Il contributo provinciale non potrà in ogni caso essere superiore al valore minore tra € 10.000,00 e il 30% dei costi ammissibili preventivati.

Art. 8 (Procedure relative all’approvazione delle domande)

a) L’esame delle domande sarà effettuato dalla Provincia di Torino. Su tali domande possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni, a cui il richiedente deve rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo.

b) Le richieste di contributo saranno ordinate sulla base della data di invio (pari alla data del timbro postale nel caso di spedizione per posta o della data di ricezione nel caso di consegna a mano)

c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all’Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) saranno escluse.

d) La Provincia di Torino provvederà a istruire periodicamente le richieste di contributo e a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili in funzione delle richieste pervenute. All’ultima domanda accettata verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall’importo concedibile alla stessa.

e) La graduatoria e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Torino.

Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

a) In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l’erogazione del contributo) dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di concessione del contributo.

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b) A seguito dell’istanza presentata prima della scadenza del suddetto termine può essere concessa una proroga di massimo 180 giorni, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati.

Art. 10 (Varianti)

a) L’eventuale richiesta di varianti in corso d’opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere inoltrata alla Provincia di Torino mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima della realizzazione dell’opera stessa.

b) La suddetta variante verrà esaminata dalla Provincia di Torino che provvederà a comunicare l’approvazione o meno della stessa.

c) L’approvazione della variante, comunque, non può comportare l’aumento del contributo già concesso.

Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l’erogazione del contributo)

a) Le risorse destinate all’incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 300.000,00.

b) L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione a lavori ultimati, previa presentazione, ai sensi dell’Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi), della seguente documentazione su apposita modulistica messa a disposizione dalla Provincia di Torino su internet:

- Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90, completa di visura camerale, relazione con tipologia di materiali utilizzati, schema d’impianto.

- Denuncia all’ISPESL ai sensi del DM 1/12/1975 per impianti con potenza superiore 35kW.

- Copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in domanda) da allegare alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell’intervento. Le stesse fatture devono riportare la dicitura “Ammesso a contributo della Provincia di Torino”

debitamente sottoscritta;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che per la realizzazione dell’impianto il richiedente non abbia percepito o richiesto altri contributi regionali, nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non abbia usufruito né richiesto altre agevolazioni sull’intervento coperto da contributo provinciale.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’Art. 12 (de minimis) (se il richiedente è un’impresa).

- Fotografie relative all’intervento realizzato.

c) E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere prima dell’erogazione del contributo alle verifiche di cui all’Art. 13 (verifiche).

d) Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all’impegno assunto.

e) Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

Art. 12 (de minimis)

f) Ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, fatte salve le discipline che si applicano a settori specifici, alle imprese che partecipano al bando si applica la disciplina “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) in G.U.C.E. L. 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall’U.E. eccedente l’importo massimo di 100.000Euro per un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto “de minimis”.

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g) L’impresa richiedente, con dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda, comunica se negli ultimi tre anni ha ricevuto eventuali altri aiuti de minimis e, in caso positivo, ne rende informazione dettagliata.

h) Il contributo, costituente nuovo aiuto de minimis, può essere concesso soltanto se non fa salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui al primo comma.

Art. 13 (verifiche)

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto o alle indicazioni presentate, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell’intervento e quant’altro possa risultare per procedere all’erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell’arco dei 5 anni successivi alla messa in funzione dell’impianto.

Art.14 (decadenza e revoca del contributo)

a) Il mancato invio della documentazione prevista all’Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l’erogazione del contributo) entro il termine di un anno dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o entro il termine conseguente alla concessione di un’eventuale proroga, comportano la revoca del contributo concesso.

b) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

- mancata messa in funzione dell’impianto entro i termini previsti - mancato rispetto degli adempimenti normativi

- sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata

- rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto prima della scadenza dei 5 anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto

- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

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