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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI FORMAZIONE

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\\Fsrettorato\dati\RipartizionePostLaurea-Qualita\Dottorato\PERFEZ\PORTALE\normativa\regolamento master\regolamento_4.DOC

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI

PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI FORMAZIONE

SENATO ACCADEMICO 19/02/2008;

23/09/2008;

19/12/2008;

27/03/2009;

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 26/02/2008;

27/05/2008;

17/12/2008;

21/04/2009;

DECRETO RETTORALE n. 381 del 06/03/2008;

n.1987 del 9/10/2008;

n.47 del 14/01/2009;

n.1027 del 25/05/2009;

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Dottorato e Alta Formazione

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei seguenti corsi:

a. master universitari di primo e di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

b. corsi di perfezionamento, corsi di formazione universitaria di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c.

Art. 2

Offerta formativa complessiva

1. Al fine di predisporre l’offerta formativa complessiva per ogni anno accademico, le proposte di istituzione dei corsi di cui all’art. 1 sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà (anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri), entro e non oltre il 15 maggio dell’anno antecedente all’anno accademico di svolgimento del corso eccetto per corsi brevi che prevedono l’acquisizione di non più di 5 crediti. Le proposte vengono presentate utilizzando l’apposita procedura informatica realizzata dall’Ateneo

2. Le proposte di istituzione, previa valutazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 6, vengono sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, deliberano l’istituzione dei corsi.

3. Per i corsi a distanza la procedura di istituzione è indicata al successivo art. 5 comma 2.

4. L’attivazione dei corsi è per anno accademico ed è resa nota attraverso la pubblicazione del manifesto degli studi o del bando di ammissione.

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Art. 3

Proposta di istituzione 1. Ciascuna proposta di istituzione deve indicare:

a. gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché agli sbocchi professionali;

b. il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l’indicazione per ciascuna del numero di crediti che lo studente deve acquisire (tenuto conto che ogni credito equivale a 25 ore di lavoro per studente), del numero di ore di attività didattica assistita , della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;

c. gli eventuali tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;

d. gli eventuali curricula previsti;

e. le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;

f. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;

g. le modalità di svolgimento della didattica (in presenza, a distanza, integrata);

h. l’indicazione del Dipartimento al quale devolvere i fondi per le esigenze del corso;

i. le modalità e i requisiti di ammissione;

j. l’eventuale numero massimo degli iscrivibili al corso, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso viene revocato;

k. la proposta di nomina della Direzione del corso;

l. la proposta di nomina della commissione incaricata della valutazione dei candidati per l’accesso al corso, secondo quanto previsto dal successivo art. 11;

m. il piano finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite;

n. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso. In questo caso dovranno essere allegate alla proposta le note di intenti, in caso di solo finanziamento, o le relative convenzioni da cui risultino le modalità di collaborazione e/o l’entità dell’eventuale finanziamento;

o. L’indicazione del referente amministrativo contabile della struttura di riferimento da individuare nel Segretario del Plesso a cui afferisce il Dipartimento di cui al comma h.

2. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare la relazione di cui all’art. 19 comma 3.

3. Il progetto può comprendere l’organizzazione della didattica anche in due anni accademici (corsi biennali).

4. In ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, di clinica, di biblioteca o su campo o comunque a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Ogni progetto individuerà pertanto il rapporto dei crediti per ogni tipologia di attività formativa.

5. All’atto della presentazione delle proposte istitutive di corsi che in base al titolo di accesso rilasciano sia l’attestato di perfezionamento che di formazione devono essere diversificati gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali per ciascuna tipologia di corso. In caso di corsi che rilasciano master di I e di II livello devono, inoltre, essere diversificati gli obiettivi e i contenuti formativi di ciascun insegnamento.

Art. 4

Docenza e incarichi organizzativi 1. Possono svolgere attività didattica nei corsi

- docenti di università italiane o estere negli appropriati settori disciplinari;

- esperti esterni.

Nel secondo caso andrà dimostrata la particolare e comprovata specializzazione e l'esperienza curriculare dei soggetti a cui vengono affidati gli eventuali insegnamenti.

Ogni insegnamento deve avere un responsabile.

Ciascuna proposta di istituzione di master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione deve prevedere un apporto significativo di docenti e ricercatori di ruolo afferenti all’Ateneo di Ferrara.

Tale apporto viene identificato in misura non inferiore a 1/3 del totale dei crediti erogati dal corso ad eccezione dei corsi realizzati in convenzione con altri Atenei.

2. I docenti di I e II fascia dell'Università di Ferrara che svolgano attività didattica e organizzativa nei corsi di cui all’art. 1 possono essere retribuiti fino ad un massimo complessivo di 120 ore di

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didattica, purché abbiano incarichi di didattica frontale all'interno dei corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale e scuole di specializzazione, per almeno 120 ore se a tempo pieno o per almeno 80 ore se a tempo definito.

I ricercatori dell'Università di Ferrara che svolgano attività didattica e organizzativa nei corsi possono essere retribuiti fino ad un massimo complessivo di 120 ore di didattica,

subordinatamente allo svolgimento, all'interno dei corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale e scuole di specializzazione, dell'attività didattica e scientifica loro richiesta dalle competenti autorità accademiche.

3. Il compenso orario per le attività didattiche, qualora sia previsto, è definito dal Consiglio di Facoltà in misura uguale per tutti i docenti del corso entro i limiti sotto riportati:

- Il compenso orario per la didattica frontale non può superare i 120,00 euro lordi carico dipendente.

- Il compenso orario per le eventuali attività di tutorato non può superare i 70,00 euro lordi carico dipendente.

- Il compenso orario per le attività di laboratorio e di tirocinio non può superare i 60,00 euro lordi carico dipendente.

4. Per l'attività organizzativa alla Direzione del corso e ai componenti del Consiglio didattico potrà essere riconosciuto, un compenso non superiore complessivamente a € 10.000,00 lordi carico dipendente, purché sia assolto l’obbligo didattico di cui al comma 2 e purché trovi copertura nel piano finanziario preventivo del corso e la richiesta sia corredata da una congrua motivazione.

L’erogazione del compenso alla Direzione è subordinato all’adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e, in particolare, al rispetto delle scadenze in esso previste. La revoca del pagamento del suddetto compenso è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione di cui all’art. 6

5. Un docente dell’Ateneo non può far parte della Direzione di più di 3 corsi di cui all’art. 1

6. Il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione dei compensi per le attività svolte nel corso, viene comprovato tramite presentazione da parte dell'interessato all'ufficio personale docente, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

7. Non possono essere affidati insegnamenti al personale tecnico amministrativo dell’Università di Ferrara.

Art. 5 Corsi a distanza

1. Sono considerati corsi di studio a distanza quelli nei quali, oltre all’attività didattica in presenza (incontri iniziali, intermedi, finali; seminari e laboratori, stage e/o project work sul campo) siano previste attività didattiche a distanza in misura superiore al 40% delle attività complessive, caratterizzate da:

- fruizione ed erogazione, attraverso la rete e le altre tecnologie, di materiali didattici (scritti, audiovisivi, multimediali, informatici) modularmente organizzati per l’apprendimento personalizzato;

- sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l’interattività on line (e-mail, chat, forum computer conference) con i docenti/tutor e con gli studenti;

- monitoraggio dei livelli di apprendimento durante lo sviluppo dei moduli formativi sia attraverso frequenti momenti di autovalutazione sia attraverso prove di valutazione in itinere e finali.

2. Le proposte istitutive concernenti i corsi a distanza avanzate dalla Facoltà di riferimento vengono sotto poste al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che, nell’ambito delle rispettive competenze deliberano l’istituzione del corso, previo parere del Consiglio della Scuola E-learning dell’Università di Ferrara

Art. 6

Commissione incaricata

della valutazione didattica ed economica delle proposte istitutive

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1. Il Senato Accademico nomina annualmente una Commissione incaricata della valutazione didattica ed economica delle proposte istitutive.

2. La Commissione esamina i progetti (eccetto quelli relativi ai corsi a distanza per i quali è competente il Consiglio della Scuola E-learning) alla luce di quanto indicato nel presente regolamento ed esprime un parere scritto e motivato sulle singole proposte da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

3. La commissione dovrà, inoltre:

- esprimere un parere sulle convenzioni relative all’istituzione dei corsi in collaborazione con altre università secondo quanto indicato al successivo art. 8;

- approvare eventuali variazioni alle spese per la docenza secondo quanto indicato al successivo art. 14;

- esprimere un parere circa l’adesione a corsi istituiti presso altra sede secondo quanto indicato al successivo art. 21;

- esprimere un parere secondo quanto indicato al successivo art. 22;

- proporre al Consiglio di Amministrazione la revoca del compenso alla Direzione del corso secondo quanto indicato al precedente art. 4 comma 4;

- verificare le eventuali modifiche alla composizione dei Consigli Didattici come indicato al successivo art. 19 comma 3.

Art. 7 Finanziamento

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:

- dai contributi degli iscritti;

- da eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni;

- da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali finanziamenti europei.

2. I corsi di durata pluriennale comportano l’acquisizione dei fondi provenienti da enti e soggetti esterni in una unica soluzione ovvero di adeguate garanzie di erogazione tempestiva.

3. La quota trattenuta sul bilancio dell'Università è pari al 20% del contributo a carico degli iscritti con un minimo pari a € 330,00 per i master e pari a € 200,00 per i corsi di perfezionamento e formazione ad eccezione dei corsi di breve durata che prevedono l’acquisizione di non più di 5 cfu per i quali viene trattenuto il 20% senza alcun limite minimo.

4. Nei piani finanziari dei corsi a numero chiuso per i quali è previsto l’espletamento di una procedura concorsuale dovrà essere inserita, tra le uscite, una quota forfetaria per “spese amministrative concorsuali pari a € 500,00. Tale quota è trattenuta sul bilancio dell’Università.

5. Per i corsi di durata biennale dovrà essere redatto un piano finanziario riferito a ciascun anno di attivazione del corso; il contributo potrà essere suddiviso su entrambi gli anni, tuttavia la copertura delle spese fisse, che comprendono le spese della docenza necessaria al corso e la quota trattenuta sul bilancio dell’Ateneo, dovrà essere garantita dal piano finanziario del primo anno.

Art. 8

Istituzione corsi in convenzione con altre università

1. Per i corsi istituiti in collaborazione con altre Istituzioni universitarie anche straniere, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno definire:

- le modalità per l’eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;

- la composizione degli organi del corso;

- le sedi di svolgimento del corso;

- la regolamentazione dei i rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell’iniziativa;

- le modalità di acquisizione dei crediti presso le università partners.

3. Le convenzioni approvate dalla Facoltà di riferimento vengono sottoposte, previo parere della Commissione di valutazione di cui all’art. 6 del presente regolamento, al Senato Accademico

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che esprime parere e autorizza la sottoscrizione. Qualora sia previsto un onere finanziario per l’Ateneo, esse vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Iscrizione ai corsi

1. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti illimitato l’ammissione avviene per iscrizione diretta.

2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato (numero chiuso) l’ammissione avviene attraverso l’espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate al successivo art. 12 o attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti.

3. La scadenza delle iscrizioni ai corsi viene fissata nel manifesto degli studi o nel bando di

ammissione. Per i corsi di durata annuale, che comprendono più di 30 crediti, tale data non può essere fissata oltre il 31 gennaio dell’anno anno accademico di istituzione del corso. Per i corsi di durata biennale la data di scadenza delle iscrizioni al primo anno non può essere fissata oltre il 31 gennaio dell’anno accademico di istituzione del corso mentre la data di scadenza delle

iscrizioni al secondo anno non può essere fissata oltre il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno accademico di svolgimento del primo anno di corso.

4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti su espressa richiesta della direzione del corso la scadenza di iscrizione viene prorogata di 15 giorni. In tal caso il piano finanziario definitivo deve essere presentato entro il mese successivo alla scadenza iniziale, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Non sono ammessi altri casi di proroga tranne per quelli motivati e autorizzati dal Rettore.

5. I corsi che non raggiungono il numero minimo di studenti non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati dal Rettore. Il Direttore del corso, se autorizzato, provvederà alla riformulazione del piano finanziario entro la data di inizio delle attività didattiche previa approvazione da parte della commissione di cui all’6.

6. Sono ammesse iscrizioni a singoli insegnamenti.

All’atto della presentazione della proposta istitutiva il Consiglio di Facoltà proponente dovrà espressamente indicare per quali insegnamenti è prevista tale possibilità.

Al termine di ciascun insegnamento gli studenti riceveranno apposita certificazione. Ai fini del riconoscimento dei crediti ottenuti si applica quanto previsto al successivo art. 15.

7. La data di avvio delle attività didattiche deve essere fissata a decorrere dal 1° settembre e comunque non prima di due settimane e non oltre 4 settimane dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

Art. 10

Bando di ammissione

1. Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi a numero chiuso è emanato dal Rettore dell’Università di Ferrara. Esso contiene:

• l’indicazione dei titoli richiesti per l’ammissione;

• il numero complessivo dei candidati da ammettere, specificando il numero dei posti eventualmente riservato ai singoli curricula, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non può essere attivato;

• l’articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;

• i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dal successivo art. 15;

• la sede o le sedi di svolgimento delle attività didattiche;

• le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del corso;

• il contributo richiesto agli iscritti;

• la disciplina di svolgimento delle prove di ammissione;

• la data di svolgimento delle prove di ammissione;

• criteri per la formulazione della graduatoria di merito;

• l’eventuale numero e l’ammontare delle borse di studio di cui al successivo art. 16.

2. Il Rettore può prevedere, per ciascun bando, integrazioni o riduzioni dell’elenco di cui al comma precedente.

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3. Non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Rettore.

Art. 11

Commissione incaricata della selezione dei candidati

1. Qualora sia previsto l’espletamento di una procedura di selezione deve essere indicata la composizione della commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei candidati. Essa è composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori, almeno uno dei quali di ruolo universitario, nonché da almeno due membri supplenti.

2. Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di ogni ente o soggetto esterno di cui all’art. 3 lettera n).

3. Espletate le prove di ammissione la commissione compila la graduatoria generale di merito che verrà trasmessa al Rettore per l’approvazione.

Art. 12

Procedura di selezione per l’ammissione a corsi a numero chiuso 1. La procedura di selezione per l’ammissione a corsi a numero chiuso consiste, a discrezione

della Facoltà proponente, in una valutazione di titoli e/o prova scritta e/o prova orale.

2. La commissione, di cui all’art. 11, dispone di 60 punti. Al termine della procedura di selezione formulerà una graduatoria dalla quale risulteranno ammessi coloro che rientreranno nel contingente di posti previsti e che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 40/60.

3. Potranno essere valutati i seguenti titoli:

- titolo di studio previsto per l’ammissione al corso (votazione finale e votazione delle singole materie)

- tesi di laurea

- pubblicazioni

- esperienze lavorative

Qualora il corso comprenda più di 30 crediti le procedure di ammissione devono concludersi non oltre il 15 gennaio con la pubblicazione della relativa graduatoria.

Art. 13

Modalità di iscrizione

1. L’iscrizione e il pagamento del contributo di iscrizione avviene utilizzando la procedura on line disponibile sul sito web dell’Ateneo. La procedura di iscrizione è regolarmente formalizzata con l’invio, al Rettore dell’Università di Ferrara, della relativa domanda stampata dalla procedura e dell’attestazione di pagamento del contributo di iscrizione entro il termine di scadenza delle iscrizioni al corso.

2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione; solamente in caso di revoca del corso, per mancato raggiungimento del numero minimo, l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato ad eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione.

3. Non è ammessa l’iscrizione ad un master, corso di perfezionamento o corso di formazione già frequentato e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo, tranne nel caso in cui l’iterazione del corso comprenda contenuti formativi diversi.

4. Una volta inoltrata all’Ufficio competente la pratica di immatricolazione, lo studente non può effettuare passaggio su altro corso di cui all’art. 1.

5. Il Consiglio di Facoltà competente, all’atto della presentazione della proposta di istituzione del corso, potrà richiedere il versamento del contributo totale annuo di iscrizione in non più di due rate. In tal caso, con il versamento della prima rata dovrà essere garantita la copertura delle spese fisse, che comprendono le spese della docenza necessaria al corso e la quota trattenuta sul bilancio dell’Ateneo

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Art. 14

Piano finanziario definitivo

1. Entro il mese successivo alla data di scadenza delle iscrizioni è compito della Direzione del corso provvedere alla definizione del piano finanziario definitivo, utilizzando l’apposita procedura informatica.

2. Tale piano, sottoscritto dalla Direzione del corso e dal Referente amministrativo-contabile deve essere inoltrato, unitamente alla delibera di Facoltà concernente il pagamento delle docenze, agli uffici competenti.

3. Eventuali variazioni riguardanti le spese per la docenza rispetto al piano finanziario preventivo, approvato al momento dell’istituzione del corso, dovranno essere debitamente giustificate. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla commissione di cui all’art. 6 del presente regolamento che verificherà la congruità delle stesse con quanto indicato nella proposta istitutiva del corso.

4. Dopo tali adempimenti verranno effettuati i relativi trasferimenti dei fondi esclusivamente sulla base di quanto indicato nel piano finanziario definitivo e non sarà possibile presentare eventuali successive variazioni allo stesso.

Art. 15

Riconoscimento Crediti

1. Il Consiglio didattico, di cui all’art. 19 del presente Regolamento, può, su richiesta dell’interessato, riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative certificate, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto.

2. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato nel progetto istitutivo del corso e non può comunque superare il 30% dei crediti totali.

3. L’eventuale riconoscimento di crediti non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione.

Art. 16 Borse di studio

1. Nella proposta di istituzione è possibile prevedere l’attribuzione agli iscritti di borse di studio.

2. L’attribuzione deve avvenire attraverso una graduatoria che, nel caso di corso a numero chiuso, corrisponde a quella dell’ammissione al corso.

3. L’importo e le modalità di conferimento sono stabilite nella proposta istitutiva comunicata agli interessati tramite il bando di ammissione o il manifesto degli studi .

Art. 17

Verifiche periodiche e Prova finale

1. L’assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento delle eventuali verifiche periodiche valutate in trentesimi. In assenza di verifiche periodiche i crediti sono assegnati attraverso il superamento della prova finale.

2. Il conseguimento dei titolo è subordinato al superamento di una prova finale valutata in trentesimi. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del corso e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo all’anno accademico di attivazione del corso o, in caso di corso biennale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di attivazione

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del secondo anno di corso. Gli studenti che non conseguono il titolo entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza.

3. La commissione giudicatrice per l’esame finale è nominata dalla Direzione del corso. Essa è composta da almeno tre membri di cui almeno la metà (calcolata per eccesso) appartenenti al Consiglio Didattico. Potranno inoltre essere aggiunti non più di due membri esperti scelti nell’ambito degli enti convenzionati di cui all’art. 3 lett. n) del presente regolamento.

4. In relazione a particolari esigenze sarà possibile lo svolgimento delle prove di valutazione del profitto e dell’esame finale utilizzando il sistema di "video conferenza". Tali esami saranno svolti alla presenza di un Pubblico Ufficiale o di un rappresentante dell'Ateneo che garantirà la legalità dell'esame stesso.

Art. 18

Rilascio del Titolo finale

1. Allo studente che concluda i corsi di cui al presente regolamento e, su richiesta dello stesso, verrà rilasciato l’attestato finale.

2. L’attestato finale comprenderà le seguenti informazioni:

• il totale dei crediti acquisiti;

• l’indicazione dell’eventuale curriculum.

Esso è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Amministrativo dell’Università di Ferrara.

3. Per il rilascio dell’attestato finale lo studente sarà tenuto al pagamento di un apposito contributo in relazione alla tipologia di attestato.

4. Per quanto riguarda i master universitari, verrà rilasciato, a richiesta dell’interessato, un certificato supplementare detto Supplemento al Diploma. Tale certificazione potrà essere redatta in italiano ed inglese, la parte generale sarà a firma del responsabile dell’ufficio competente. L’Università rilascia, inoltre, gli allegati al Supplemento al Diploma, relativi ai contenuti formativi di cui al progetto, sotto la responsabilità del Preside della Facoltà di riferimento.

Art. 19 Organi 1. Gli organi dei corsi di cui al presente regolamento sono:

• La Direzione

• Il Consiglio didattico

2. La direzione dei corsi può essere assunta al massimo da due docenti di cui almeno uno strutturato dell'Ateneo di Ferrara. La direzione presiede il Consiglio didattico assumendo la responsabilità del corso.

3. E’ compito della Direzione del corso:

- provvedere alla presentazione del piano finanziario definitivo secondo le modalità specificate al precedente art. 14;

- provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’esame finale secondo quanto indicato all’art. 17 comma 3;

- redigere, alla conclusione del corso, una relazione sui risultati conseguiti anche in termini di ricaduta occupazionale da trasmettere al Rettore e ai Presidi delle Facoltà proponenti nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso in un anno successivo. Tale relazione dovrà, altresì, specificare le eventuali modifiche apportate rispetto alla progettazione iniziale.

4. Il Consiglio didattico è composto dai docenti indicati nella proposta istitutiva del corso che svolgono attività didattica nel corso stesso; eventuali variazioni nella composizione sono deliberate dalla Facoltà competente e trasmesse alla Commissione di cui all’art. 6 per le opportune verifiche.

5. Compiti del Consiglio didattico:

• organizzare la didattica del corso;

• curare e organizzare le prove di ammissione le prove di verifica e la prova finale;

• curare e organizzare ogni altra attività didattica necessaria.

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6. Il Consiglio didattico può individuare uno o più tutori, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio. L’individuazione dei tutori può avvenire esclusivamente nell’ambito dei fondi ad essi destinati nel piano finanziario definitivo.

Art. 20 Linee guida

Il presente regolamento può essere integrato da “Linee guida” dettate dal Senato Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Adesione a corsi istituiti presso altre Università

1. L’adesione a master universitari, corsi di perfezionamento o formazione istituiti presso altri Atenei e per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto o di doppio titolo viene deliberata dal Senato Accademico, previo parere positivo della commissione di valutazione di cui all’art. 6, su proposta della Facoltà interessata.

2. La delibera della Facoltà dovrà riportare:

• le motivazioni dell’adesione al progetto formativo;

• il progetto istitutivo del corso dal quale si evinca l’articolazione didattica e il piano finanziario;

• l’elenco dei docenti dell’Ateneo di Ferrara inseriti nel progetto.

3. L’adesione dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione nella quale dovranno essere esplicitati gli obblighi delle parti.

Art. 22

Progetti sperimentali

Su proposta della facoltà competente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limite delle competenze attribuite, possono autorizzare, nell’ambito di progetti sperimentali o di corsi istituiti con finanziamenti europei, deroghe al presente regolamento sentito il parere preventivo della Commissione di cui al precedente art. 6.

In ogni caso non potranno essere derogati l’art. 4 (commi 1,2,5, e 7) e l’art. 7 TITOLO II

Norme particolari relative ai Master universitari di 1° e 2° livello

Art. 23

Master/perfezionamenti dell’area medica e sanitaria

1. Solo i Master universitari di secondo livello dell’area medica e sanitaria possono prevedere, nel programma formativo, attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti. Ciascuna proposta, oltre a quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento, deve altresì indicare l’avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in cui vengono svolte le attività formative, allo svolgimento, da parte degli allievi del master medesimo, delle suddette attività.

2. L’ammissione ai suddetti master , è subordinata anche al possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni necessarie secondo la normativa vigente a poter svolgere le attività formative previste dal progetto didattico.

Art. 24 Titoli per l’accesso

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1. I Master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di:

• laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o del D.M. 270/2004;

• titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 o D.M. 270/2004);

• titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.

2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:

• laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;

• laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 o D.M. 270/2004,

• titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.

Art. 25

Attività, Durata, Crediti

1. I master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 400, distribuite in modo da garantire un adeguato apprendimento e accompagnate da un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

2. All’insieme delle attività suddette, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica o magistrale.

3. L’acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle eventuali prove di verifica periodiche e della prova finale.

4. E’ previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio; è tuttavia consentita una deroga per gli studenti iscritti ad altri corsi di studio in difetto del solo esame finale.

L’ammissione al master è relativa all’anno accademico di attivazione, per cui non può essere congelata l’iscrizione in attesa che l’ammesso concluda altri corsi.

5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria.

Laddove previsto, all’atto dell’istituzione del corso deve essere determinata la percentuale di assenze che gli studenti possono effettuare senza che questi perdano il diritto di accesso alla prova di valutazione finale. Il rispetto dell’obbligo di frequenza è accertato dalla Direzione del corso con la collaborazione dei docenti.

TITOLO III

Norme particolari relative ai Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione

Art. 26 Titoli per l’accesso

1. I corsi di perfezionamento sono aperti ai possessori di titolo di studio universitario:

• diploma universitario;,

• laurea;

• laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99);

• laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/204);

• titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.

2. I corsi di formazione sono aperti ai possessori di:

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• diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.

Art. 27

Attività e crediti

1. I corsi di perfezionamento e i corsi di formazione sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

2. Le attività possono essere accompagnate da un periodo di tirocinio.

3. All’insieme delle attività suddette, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti del numero di crediti stabiliti nel relativo progetto di istituzione. I corsi hanno un numero di crediti complessivamente non superiori a 60 per anno.

4. L’acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle eventuali prove di verifica periodiche e della prova finale.

5. I crediti ottenuti per il conseguimento del titolo di perfezionamento potranno essere riconosciuti e convalidati ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale e nei Master di primo e secondo livello attivati presso l’Università di Ferrara.

6. La struttura didattica competente può prevedere il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio. Nel caso sia prevista la contemporanea iscrizione sarà cura dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto con la sua posizione in altro corso di studio.

7. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria, secondo modalità coerenti con la tipologia dell’insegnamento. Il rispetto dell’obbligo di frequenza è accertato dalla Direzione del corso, con la collaborazione dei docenti.

Art. 28

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti in vigore in materia di master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione nonché alle linee guida di cui all’art. 20

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione dello stesso.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati:

- il “Regolamento per l'istituzione la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione” emanato con D.R. 750 del 06/05/2002 e successive modificazioni;

- le “Linee guida per la gestione finanziaria dei master universitari, corsi di

perfezionamento e formazione e corsi di alta formazione professionale” emanate con decreto rettorale n. 1649 del 17/10/2005 e successive modificazioni.

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