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COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia OGGETTO

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N° 184

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Decadenza dell'assegnazione alla Società Nuove Attività Cavallino Srl di un'area per centro commerciale a Cavallino

L’anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Presente/Assente

- Nesto Roberta Presidente della Giunta Presente

Tagliapietra Giorgia Assessore Assente

Monica Francesco Assessore Presente

D'Este Nicolo' Assessore Presente

Berton Dora Assessore Presente

Smerghetto Cristiano Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sig. Roberta - Nesto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione di Giunta N° 184

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OGGETTO: Decadenza dell'assegnazione alla Società Nuove Attività Cavallino Srl di un'area per centro commerciale a Cavallino

Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Ing. Andrea Gallimberti , Responsabile del AREA TECNICA - Servizio Urbanistica, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile del

AREA TECNICA - Servizio Urbanistica

F.toIng. Andrea Gallimberti

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Oggetto: Avvio procedimento di decadenza dell’assegnazione alla Società Nuove Attività Cavallino Srl di un’area per centro commerciale a Cavallino

LA GIUNTA COMUNALE

Su iniziativa dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che:

• con la delibera di Giunta comunale n. 83 del 13 gennaio 1993, notificata il 12/04/1993, il Comune di Venezia assegnava al “Consorzio Nuovo Litorale” e alla “Cooperativa Nuove attività commerciali Punta Sabbioni” il terreno censito al Comune di Cavallino-Treporti, Fg 22, mapp. 30, 35 e 157 per complessivi mq 4150;

• la delibera di assegnazione veniva notificata in data 02/06/1993 e nei dieci giorni successivi, come previsto dal punto 3 della delibera stessa, le ditte assegnatarie provvedevano al pagamento del corrispettivo, pari al 30% del costo dell’area;

• in data 10/11/1993 veniva redatto il verbale di trasferimento di possesso delle aree oggetto di assegnazione, registrato all’ufficio registro di San Donà di Piave il 15/11/1993;

• in data 17/03/1994 le citate ditte presentavano istanza di concessione edilizia per la costruzione di un edificio ad uso commerciale, PE 2714/1994;

• con atto del 17 marzo 1995 (protocollo n. 95.VE.04308 del 22.) il Presidente della Cooperativa Nuove attività commerciali Punta Sabbioni chiedeva di interrompere l’iter di valutazione del procedimento di cui al PE 2714/1994 nell’ottica di adeguare il progetto “in previsione della stesura” di una variante al p.r.g.;

• con atto del 10.03.1997 assunto al protocollo con n. 4035/V/1997 del 2.04.1997 le citate ditte trasmettevano

“in triplice copia nuovi elaborati grafici e relazioni in sostituzione a quelli allegati alla domanda di concessione edilizia n. 2714/94”;

• nel corso del procedimento PE 2714/1994 – il quale era stato interrotto nel 1995 per volontà delle ditte istanti ed aveva ripreso poi il suo corso – il progetto delle medesime ditte era oggetto di una attenta valutazione e otteneva pareri favorevoli da parte di tutti gli Uffici e gli Enti competenti (parere favorevole dell’Ufficio Edilizia convenzionata, parere favorevole LL.PP., ULS, Sottocommissione edilizia, Commissione edilizia integrata, decreto BB.A.A.);

• allorquando da tempo il progetto di cui al PE 2714/1994 aveva già ottenuto i pareri da parte di tutti gli Uffici e gli Enti competenti, le ditte istanti, invece che accingersi a ritirare il titolo edilizio e a darvi attuazione, decidevano incomprensibilmente di rinunciare al conseguimento del titolo edilizio;

il Comune di Cavallino-Treporti fu istituito nel 1999, con legge regionale n° 11 del 29 marzo 1999, per cui subentra al Comune di Venezia in quanto territorialmente competente;

• in data 14/01/2003 con prot. n. 717 perveniva un’istanza con la quale le menzionate ditte chiedevano di sapere se la fusione del “Consorzio Nuovo Litorale” nella “Cooperativa Nuove attività commerciali” fosse ostativa al rilascio dei titoli edilizi e alla stipula della convenzione ex art. 35 l.n. 865/1971;

• con atto n 2905 prot. del 11/02/2003 il Comune esprimeva parere favorevole alla citata richiesta delle ditte (n. prot. n. 717 del 14/01/2003) e chiedeva che venisse trasmessa copia dell’atto di fusione per incorporazione;

• dopo detto parere le ditte istanti rimanevano inerti per quasi quattro mesi e, solo in data 18/06/2003 (con atto prot. n. 15160), preannunciavano che era loro intenzione procedere a una fusione societaria, con conseguente rinuncia all’istanza di cui alla Pratica edilizia n. 2714/94 e presentazione di un nuovo progetto edilizio;

Deliberazione di Giunta N° 184

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• con nota n. 20705 del 06/08/2003 il Comune invitata le citate ditte a presentare l’atto di fusione e le avvisava che il nuovo progetto sarebbe stato esaminato solo dopo la formale richiesta di archiviazione della precedente istanza edilizia;

• con estrema inerzia solo in data 29/10/2003 – ovvero dopo che erano incomprensibilmente trascorsi oltre otto mesi dal parere favorevole del Comune e più di quattro mesi da quando le ditte avevano preannunciato la volontà di procedere alla fusione – veniva finalmente eseguito l’Atto di fusione del “Consorzio Nuovo Litorale Nord” nella “Cooperativa Nuove Attività Commerciali” di cui al Rep. 83300;

• con altrettanta inerzia, dopo che erano trascorsi più di due mesi dall’avvenuta fusione, solo l’8 gennaio 2004, il Presidente della Cooperativa Nuove Attività Commerciali a r.l. si premurava di depositare presso codesta Amministrazione, con atto assunto al n. 366 prot. dell’8.01.2004, l’Atto di fusione del “Consorzio Nuovo Litorale Nord” nella “Cooperativa Nuove Attività Commerciali”;

• l’assoluta inerzia della Cooperativa Nuove Attività Commerciali a r.l. persisteva e la stessa, allorquando era ormai trascorso un anno dalla citata comunicazione con la quale si preannunciava la rinuncia al rilascio della Pratica edilizia 2714/94 e più di sei mesi dalla menzionata fusione societaria, presentava, finalmente, in data 10/05/2004 (con atto assunto al prot. n. 14602) una nuova istanza edilizia n. 2004/0196;

considerato che

• la rinuncia al rilascio della Pratica edilizia 2714/94 ha comportato la vanificazione dell’attività procedimentale fino all’ora svolta ed è stata seguita da una nuova richiesta di titolo edilizio presentata tardivamente, con conseguente procrastinarsi della possibilità di attuazione delle aree oggetto di assegnazione nel lontano 1993;

considerato inoltre che

• con atto n. 15751 prot. del 17.05.2004 codesta Amministrazione trasmetteva, ai sensi dell’art. 7 l.n.

241/1990, alla Cooperativa Nuove Attività Commerciali s.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento edilizio;

• con atto assunto al protocollo con n. 0040409 del 7.12.2004 la ditta istante depositava documentazione integrativa;

• senza che codesta Amministrazione fosse interpellata e avesse manifestato il proprio preventivo assenso, nell’assemblea straordinaria del 28.02.2005 della società Cooperativa Nuove Attività Commerciali a r.l., veniva deliberata la trasformazione di detta cooperativa in società a responsabilità limitata, con la denominazione “Nuove attività Cavallino s.r.l.”;

• in data 14/04/2006 con atto prot. n. 12717 il Comune di Cavallino-Treporti trasmetteva a detta ditta avvio del procedimento di concessione del diritto di superficie dell’area e chiedeva, ai sensi dell’art. 6 l.n.

241/1990, alla stessa di presentare la documentazione necessaria al fine di concludere il procedimento concessorio;

• trascorrevano più di tre mesi e, con atto prot. n. 25675 del 03/08/2006, la ditta “Nuove Attività Cavallino srl” invece che fornire la documentazione richiesta da codesta Amministrazione con atto prot. n. 12717 14/04/2006 procrastinava ulteriormente (ed incomprensibilmente) la chiusura del procedimento mediante richiesta di interruzione dei termini del medesimo procedimento e trasmetteva la delibera con cui la medesima società si era trasformata dalla Cooperativa Nuove Attività Commerciali a r.l. in società a responsabilità limitata, con la denominazione Nuove attività Cavallino s.r.l.;

• a seguito dell’istanza (assunta al protocollo n. 12604 del 14/04/2006) con la quale la ditta Febar chiedeva che venisse dichiarata la decadenza dell’assegnazione disposta con la deliberazione giuntale n. 83/1993, codesta Amministrazione avviava il relativo procedimento, nel corso del quale la ditta assegnataria presentava osservazioni (assunte con protocollo n. 533 del 09/01/2007), la citata Febar depositava un parere dell’avv. Pier Vettor Grimani (assunto con protocollo n. 29138 del 14/09/2006) e il Comune chiedeva un parere legale all’avv. Franco Zambelli, pervenuto in data 26/10/2007 con n. prot. 31048, che affermava che non vi fossero i presupposti per la dichiarazione di decadenza;

• con atto n. prot. 2396 del 28.01.2008 codesta Amministrazione comunicava a Nuove attività Cavallino s.r.l.

che il procedimento di decadenza era stato archiviato e invitava tale ditta a riprendere l’iter della pratica edilizia ancora interrotto a seguito della richiesta (con atto prot. n. 25675 del 03/08/2006) con la quale la medesima società, invece che fornire la documentazione richiesta da codesta Amministrazione con atto prot.

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n. 12717 14/04/2006, aveva chiesto l’interruzione dei termini del medesimo procedimento;

• a seguito dei verbali della Commissione edilizia integrata n. 11 dell’8.05.2008, n. 14 del 29.05.2008 e n. 21 del 21.09.2009 codesta Amministrazione chiedeva, con atto n. prot. 25895 del 29.09.2009, alla ditta istante integrazioni documentali che rendessero più compatibile il progetto con il contesto urbano e paesaggistico;

• con documentazione depositata in data 15.02.2010 (e assunta al n. prot. 4243) la menzionata ditta presentava una integrazione della propria soluzione progettuale;

• con atto prot. n. 30389 del 3.12.2012 codesta Amministrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis l.n.

241/1990, alla ditta istante i motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio – stante l’incompletezza della soluzione progettuale presentata – e invitava detta ditta a presentare osservazioni e/o ulteriore documentazione;

• a seguito della cennata comunicazione dei motivi ostativi la ditta istante rimaneva inerte e non si premurava di fornire alcuna risposta e, con atto n. 1546 prot. del 22.01.2013, codesta Amministrazione rigettava l’istanza di titolo edilizio per incompletezza della documentazione;

• con parere dell’avv. Marta Tognon, trasmesso con atto assunto al n. prot. 22146 del 7/10/2016 Nuove Attività Cavallinio s.r.l. ha affermato che il decorso del tempo e la sopravvenienza della nuova pianificazione urbanistica non sarebbe ostativa al perfezionamento della procedura di assegnazione dell’area;

considerato inoltre che

il Piano degli Interventi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2013 ha modificato le destinazioni urbanistiche di zona sostituendo l’area PEEP, Nucleo N di Cavallino con la Zona territoriale omogenea C2, come definita dalla Scheda Norma n. 01 del Repertorio Normativo allegato al PI;

• che la nuova disciplina urbanistica dell’area di cui alla Scheda Norma n. 01 del Repertorio Normativo allegato al PI – nella quale si individua espressamente l’area come “parte dell’ex area PEEP” – è incompatibile con la realizzazione dell’intervento per il quale era stata disposta l’assegnazione dell’area in questione con la citata con deliberazione giuntale n. 83/1993;

Vista la L.R. 11/2004;

Visti:

• l'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

• i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge DELIBERA

1. per quando sopra esposto e qui richiamato per relationem, stante l’inerzia delle citate ditte assegnatarie e considerato che la nuova disciplina urbanistica dell’area sopra richiamata risulta incompatibile con la realizzazione dell’intervento per il quale era stata disposta l’assegnazione della medesima area,

2. di avviare, ai sensi dell’art. 7. L.n. 241/1990, il procedimento di decadenza dell’assegnazione del terreno censito al Comune di Cavallino-Treporti, Fg 22, fg. 22 mapp. 30, 35 e 157 per complessivi mq 4150, ex PEEP di Cavallino, Nucleo N disposta con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13 gennaio 1993, notificata il 12/04/1993, al “Consorzio Nuovo Litorale” e alla “Cooperativa Nuove attività commerciali Punta Sabbioni”, oggi “Nuove Attività Cavallino Srl”,

3. di comunicare alla ditta Nuove Attività Cavallino Srl che il presente procedimento si concluderà entro 30 giorni dall’avvio del procedimento e che la stessa avrà facoltà di depositare osservazioni e/o

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documentazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento;

4. di dare mandato agli uffici di procedere con gli atti conseguenti;

Di seguito con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.

267/00.

(7)

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to Roberta - Nesto F.to Piattelli dott.ssa Ilaria.

N. ……. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dal ________________________

al

Il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ________________________

È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data

Il Segretario Generale F.to

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