• Non ci sono risultati.

Esonero triennale strutturale all'occupazione giovanile stabile - le istruzioni Inps

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Esonero triennale strutturale all'occupazione giovanile stabile - le istruzioni Inps"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

Sindacale e Consulenza del lavoro

Torino, 23 marzo 2018 Prot. 95/18

Alle Addette

Servizio Consulenza del lavoro SEDI TERRITORIALI

Oggetto: Esonero triennale strutturale all'occupazione giovanile stabile - le istruzioni Inps

L’Inps, con circolare n. 40/2018, ha illustrato la disciplina dell’esonero contributivo nuove assunzioni di giovani e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo

Cordialità.

Responsabile Servizio Paghe Juri Giordani

(2)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Caratteristichedei

lavoratori Sono incentivate le assunzioni dei lavoratori che posseggono i seguenti requisiti:

1. soggetti con meno di 35 anni (dall’1/1/2019 potranno accedere alla riduzione contributiva le assunzioni di lavoratori con meno di 30 anni);

2. i lavoratori non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:

1. le parti nella costituzione del rapporto di lavoro, abbiano esplicitamente escluso l’applicazione delle tutele crescenti (cioè le regole che si applicano alle assunzioni effettuate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, attuativo del Jobs Act).

2. Il lavoratore sia stato occupato con un contratto di lavoro

“a chiamata” a tempo indeterminato;

3. L’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato costituisca l’attuazione di un obbligo stabilito dal contratto o dalla legge, come nel caso dell’esercizio del diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi;

Impediscono il riconoscimento dell’agevolazione:

1. i contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, che il lavoratore ha stipulato in precedenza;

2. precedenti rapporti a tempo indeterminato, risolti nel periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante presso un altro datore di lavoro e il rapporto non sia proseguito a tempo indeterminato, il nuovo datore di lavoro potrà assumerlo utilizzando l’incentivo.

Qualora un lavoratore sia stato assunto con diritto all’incentivo, ma il rapporto si sia interrotto prima dell’esaurimento del beneficio contribuivo, il nuovo datore di lavoro potrà assumere il lavoratore utilizzando la parte residua del beneficio; ciò indipendentemente dall’età del lavoratore al momento della seconda assunzione.

(3)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Caratteristiche

dell’incentivo

· A tempo indeterminato

· Trasformazioni di contratti a termine e di apprendistato

· Alternanza scuola – lavoro

Applicazione dell’esonero

L’incentivo spetta in caso di assunzione dei lavoratori aventi le caratteristiche di cui al punto precedente, ma si differenzia in relazione alla tipologia di assunzione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo consiste in un esonero contributivo triennale a favore dei datori di lavoro che assumono, dall’1/1/2018, lavoratori a tempo indeterminato.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura del 50% (esclusi i premi e i contributi INAIL) ed è applicata su base mensile. La misura massima della riduzione è di 3.000 € all’anno.

Nell’ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato effettuate:

§ dall’1/1/2018 al termine dell’apprendistato, purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni al momento della conferma in servizio. In questo caso l’esonero spetterà per massimo 12 mesi, a decorrere dal 1° mese successivo alla scadenza dei benefici contributivi previsti per il mantenimento in servizio dell’apprendista (art.

47, c. 7, D.lgs. 81/2015);

esempio: lavoratore assunto 1/3/2015, a 23 anni, con contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale; i regimi contributivi applicati saranno:

1) dal 1/3/2015 al 28/2/2018: contribuzione apprendisti;

2) conferma in servizio (età 26 anni): dal 1/3/2018 al 28/2/2019, contribuzione apprendistato;

4) dal 1/3/2019 al 28/2/2020, contribuzione ordinaria con esonero contributivo (nuovo sgravio 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro);

5) da 1/4/2020 contribuzione ordinaria.

§ dall’1/1/2018 di rapporti di lavoro a termine, purché sia soddisfatto il requisito anagrafico (meno di 35 anni per il 2018 e meno di 30 anni dal 2019)

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di lavoratori che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro oppure apprendistato di 1° e 3° tipo, accedono all’incentivo che, in questo caso, è elevato al 100% dei contributi, sempre nel rispetto del limite massimo di 3.000 euro all’anno.

In generale, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’eccezione di:

· premi e dei contributi dovuti all’INAIL;

· contributi dovuti al Fondo Garanzia TFR;

· contributi dovuti ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, ai Fondi di

(4)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

Solidarietà Alternativi (es: FSBA) e al Fondo di Integrazione Salariale INPS;

· contributi per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

· contributi dello 0,30 % per il finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua;

· contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (es. SANARTI);

· contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti;

Il contributo aggiuntivo dello 0,50% da applicare ai contributi IVS è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. In relazione a tale contributo, l’abbattimento della quota annuale del TFR dovrà essere operata solo nel caso in cui, l’importo dei contributi da versare superi il massimale di 3.000 € all’anno, (oltre al quale non opera l’esonero) e solo per la parte eccedente.

Il massimale annuale di esonero è pari a 3.000 €, ovvero 250 € se riparametrato su base mensile. Per i rapporti instaurati o interrotti nel corso del mese, la proporzione è su base giornaliera (250€/31gg=8,06€ al giorno).

Il periodo di fruizione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Nell’esposizione delle denunce mensili, i tre incentivi dovranno essere indicati con le seguenti modalità: per i lavoratori per i quali spetta l’esonero, dovranno essere valorizzati gli elementi <Imponibile> e

<Contributo> (indicare la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese) della sezione <DenunciaIndividuale>

L’esposizione potrà avvenire dall’UniEmens di competenza marzo 2018.

Per esporre il beneficio dovranno essere valorizzati all’interno di

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi, differenziati per tipologia di incentivo:

Elementi Esonero 50% Mantenimento

al servizio termine

apprendistato

Esonero al 100%

<TipoIncentivo> GECO GAPP GALT

<CodEnteFinanziatore> H00 H00 H00

<ImportoCorrIncentivo> Importo posto a conguaglio realativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018

N.B.: è possibile valorizzare questo elemento soltanto nei flussi UniEmens di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

(5)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Condizioni che consentono

l’accesso al beneficio I datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo, oltre alle condizioni sopra descritte, devono rispettare anche i seguenti requisiti:

· nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per gmo, oppure a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. L’incentivo non è vincolato a tale requisito nei casi di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato.

· Nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per gmo del lavoratore assunto beneficiando dell’incentivo, o di un lavoratore occupato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella stessa qualifica. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto di quanto già fruito.

Il caso della conferma in servizio dell’apprendista resta escluso anche da tale requisito.

Compatibilità e cumulo Per lo stesso lavoratore, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, durante il periodo della loro applicazione.

Ad esempio, nel caso di assunzione a tempo determinato di donne con sgravio al 50% (L. 92/2012), per 12 mesi; al momento della successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto, se la lavoratrice possiede il requisito anagrafico e occupazionale, potrà beneficiare dell’esonero triennale del 50% (L. 205/2017).

L’esonero è cumulabile con incentivi di natura economica:

· incentivo disabili (art. 13, L. 68/1999);

· incentivo 20% indennità NaSpI non ancora percepita;

· incentivo Occupazione Mezzogiorno e Occupazione NEET;

Ad esempio, nel caso di assunzione di lavoratore con diritto all’esonero triennale del 50%, se il lavoratore ha le caratteristiche per l’incentivo Occupazione NEET, l’esonero avrà la seguente struttura:

· primi 12 mesi: 100% entro 671,66 euro mensili/8.060 euro all’anno;

· successivi 24 mesi: applicazione dell’esonero triennale, al 50%, nel limite dei 250 euro mensili/3.000 euro all’anno;

(6)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

Sindacale e Consulenza del lavoro

Torino, 23 marzo 2018 Prot. 95/18

Alle Addette

Servizio Consulenza del lavoro SEDI TERRITORIALI

Oggetto: Esonero triennale strutturale all'occupazione giovanile stabile - le istruzioni Inps

L’Inps, con circolare n. 40/2018, ha illustrato la disciplina dell’esonero contributivo nuove assunzioni di giovani e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo

Cordialità.

Responsabile Servizio Paghe Juri Giordani

(7)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Caratteristichedei

lavoratori Sono incentivate le assunzioni dei lavoratori che posseggono i seguenti requisiti:

1. soggetti con meno di 35 anni (dall’1/1/2019 potranno accedere alla riduzione contributiva le assunzioni di lavoratori con meno di 30 anni);

2. i lavoratori non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:

1. le parti nella costituzione del rapporto di lavoro, abbiano esplicitamente escluso l’applicazione delle tutele crescenti (cioè le regole che si applicano alle assunzioni effettuate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, attuativo del Jobs Act).

2. Il lavoratore sia stato occupato con un contratto di lavoro

“a chiamata” a tempo indeterminato;

3. L’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato costituisca l’attuazione di un obbligo stabilito dal contratto o dalla legge, come nel caso dell’esercizio del diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi;

Impediscono il riconoscimento dell’agevolazione:

1. i contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, che il lavoratore ha stipulato in precedenza;

2. precedenti rapporti a tempo indeterminato, risolti nel periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante presso un altro datore di lavoro e il rapporto non sia proseguito a tempo indeterminato, il nuovo datore di lavoro potrà assumerlo utilizzando l’incentivo.

Qualora un lavoratore sia stato assunto con diritto all’incentivo, ma il rapporto si sia interrotto prima dell’esaurimento del beneficio contribuivo, il nuovo datore di lavoro potrà assumere il lavoratore utilizzando la parte residua del beneficio; ciò indipendentemente dall’età del lavoratore al momento della seconda assunzione.

(8)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Caratteristiche

dell’incentivo

· A tempo indeterminato

· Trasformazioni di contratti a termine e di apprendistato

· Alternanza scuola – lavoro

Applicazione dell’esonero

L’incentivo spetta in caso di assunzione dei lavoratori aventi le caratteristiche di cui al punto precedente, ma si differenzia in relazione alla tipologia di assunzione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo consiste in un esonero contributivo triennale a favore dei datori di lavoro che assumono, dall’1/1/2018, lavoratori a tempo indeterminato.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura del 50% (esclusi i premi e i contributi INAIL) ed è applicata su base mensile. La misura massima della riduzione è di 3.000 € all’anno.

Nell’ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato effettuate:

§ dall’1/1/2018 al termine dell’apprendistato, purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni al momento della conferma in servizio. In questo caso l’esonero spetterà per massimo 12 mesi, a decorrere dal 1° mese successivo alla scadenza dei benefici contributivi previsti per il mantenimento in servizio dell’apprendista (art.

47, c. 7, D.lgs. 81/2015);

esempio: lavoratore assunto 1/3/2015, a 23 anni, con contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale; i regimi contributivi applicati saranno:

1) dal 1/3/2015 al 28/2/2018: contribuzione apprendisti;

2) conferma in servizio (età 26 anni): dal 1/3/2018 al 28/2/2019, contribuzione apprendistato;

4) dal 1/3/2019 al 28/2/2020, contribuzione ordinaria con esonero contributivo (nuovo sgravio 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro);

5) da 1/4/2020 contribuzione ordinaria.

§ dall’1/1/2018 di rapporti di lavoro a termine, purché sia soddisfatto il requisito anagrafico (meno di 35 anni per il 2018 e meno di 30 anni dal 2019)

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di lavoratori che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro oppure apprendistato di 1° e 3° tipo, accedono all’incentivo che, in questo caso, è elevato al 100% dei contributi, sempre nel rispetto del limite massimo di 3.000 euro all’anno.

In generale, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’eccezione di:

· premi e dei contributi dovuti all’INAIL;

· contributi dovuti al Fondo Garanzia TFR;

· contributi dovuti ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, ai Fondi di

(9)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

Solidarietà Alternativi (es: FSBA) e al Fondo di Integrazione Salariale INPS;

· contributi per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

· contributi dello 0,30 % per il finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua;

· contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (es. SANARTI);

· contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti;

Il contributo aggiuntivo dello 0,50% da applicare ai contributi IVS è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. In relazione a tale contributo, l’abbattimento della quota annuale del TFR dovrà essere operata solo nel caso in cui, l’importo dei contributi da versare superi il massimale di 3.000 € all’anno, (oltre al quale non opera l’esonero) e solo per la parte eccedente.

Il massimale annuale di esonero è pari a 3.000 €, ovvero 250 € se riparametrato su base mensile. Per i rapporti instaurati o interrotti nel corso del mese, la proporzione è su base giornaliera (250€/31gg=8,06€ al giorno).

Il periodo di fruizione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Nell’esposizione delle denunce mensili, i tre incentivi dovranno essere indicati con le seguenti modalità: per i lavoratori per i quali spetta l’esonero, dovranno essere valorizzati gli elementi <Imponibile> e

<Contributo> (indicare la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese) della sezione <DenunciaIndividuale>

L’esposizione potrà avvenire dall’UniEmens di competenza marzo 2018.

Per esporre il beneficio dovranno essere valorizzati all’interno di

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi, differenziati per tipologia di incentivo:

Elementi Esonero 50% Mantenimento

al servizio termine

apprendistato

Esonero al 100%

<TipoIncentivo> GECO GAPP GALT

<CodEnteFinanziatore> H00 H00 H00

<ImportoCorrIncentivo> Importo posto a conguaglio realativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018

N.B.: è possibile valorizzare questo elemento soltanto nei flussi UniEmens di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

(10)

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it Condizioni che consentono

l’accesso al beneficio I datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo, oltre alle condizioni sopra descritte, devono rispettare anche i seguenti requisiti:

· nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per gmo, oppure a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. L’incentivo non è vincolato a tale requisito nei casi di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato.

· Nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per gmo del lavoratore assunto beneficiando dell’incentivo, o di un lavoratore occupato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella stessa qualifica. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la revoca dell’incentivo e il recupero di quanto di quanto già fruito.

Il caso della conferma in servizio dell’apprendista resta escluso anche da tale requisito.

Compatibilità e cumulo Per lo stesso lavoratore, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, durante il periodo della loro applicazione.

Ad esempio, nel caso di assunzione a tempo determinato di donne con sgravio al 50% (L. 92/2012), per 12 mesi; al momento della successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto, se la lavoratrice possiede il requisito anagrafico e occupazionale, potrà beneficiare dell’esonero triennale del 50% (L. 205/2017).

L’esonero è cumulabile con incentivi di natura economica:

· incentivo disabili (art. 13, L. 68/1999);

· incentivo 20% indennità NaSpI non ancora percepita;

· incentivo Occupazione Mezzogiorno e Occupazione NEET;

Ad esempio, nel caso di assunzione di lavoratore con diritto all’esonero triennale del 50%, se il lavoratore ha le caratteristiche per l’incentivo Occupazione NEET, l’esonero avrà la seguente struttura:

· primi 12 mesi: 100% entro 671,66 euro mensili/8.060 euro all’anno;

· successivi 24 mesi: applicazione dell’esonero triennale, al 50%, nel limite dei 250 euro mensili/3.000 euro all’anno;

Riferimenti

Documenti correlati

L’apprendistato professionalizzante è stato recepito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e

La persistente gravità della situazione disoccupazionale giovanile, un mercato del lavoro asfittico, esi- genze di implementare le competenze e la sempre più richiesta

• al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti anche se non fiscal- mente a carico. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite

Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on- line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che

fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con

In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa

b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i

Nel caso dell’esonero in trattazione, infatti, la finalità di contrastare comportamenti volti a reiterare in capo a soggetti collegati la fruizione della medesima agevolazione per