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PRINCIPALI SCADENZE DAL 21 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2017

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 21 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 21 agosto al 31 agosto 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO

21.8.2017

Versamento imposte e contributi da modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017

I soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

• del saldo per il 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017 relativo all’IRPEF, all’IRES, alle relative addizionali, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;

• del saldo per il 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d.

“contribuenti minimi”;

• del saldo per il 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L.

190/2014;

• del saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%;

• dell’IVA dovuta per l’adeguamento 2016 agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);

• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi;

• del saldo per il 2016 e dell’eventuale primo acconto per il 2017 dell’IRAP;

• dal saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti (per il reddito eccedente il minimale) e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Tali versamenti possono essere rateizzati (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).

21.8.2017 Versamento saldo IVA 2016

I soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 21.7.2017 - 21.8.2017.

Tale versamento può essere rateizzato.

21.8.2017 Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il

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il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

21.8.2017

Dichiarazione e versamento “exit

tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 21.8.2017 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

• relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);

• unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

21.8.2017 Versamento rata saldo IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap- plicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2016 (modello IVA 2017):

• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2017;

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017.

21.8.2017

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017:

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017.

21.8.2017

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2017;

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio non è di almeno 500,00 euro.

21.8.2017 Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

• liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2017;

• versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

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segue È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli in- teressi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

21.8.2017

Versamento IVA secondo trimestre

2017

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2017;

• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

21.8.2017

Versamento IVA secondo trimestre

2017

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2017;

• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

21.8.2017

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2017.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

21.8.2017 Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:

• dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017;

• con applicazione dei previsti interessi.

21.8.2017 Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di- vertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

• in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2017.

21.8.2017 Pedaggi autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio possono iniziare a presentare, dalle ore 9.00, le domande:

• per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione com- pensata dei pedaggi autostradali, in relazione all’anno 2016;

• al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli au- totrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it;

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• sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.7.2017 ed entro le ore 14.00 del 22.7.2017.

Le domande devono essere presentate entro le ore 19.00 del 6.10.2017.

21.8.2017

Scambio automatico di informazioni ai fini

fiscali

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le società fiduciarie e le altre istituzioni finanziarie italiane devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle informazioni:

• sui conti finanziari intrattenuti, concernenti l’anno 2016, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali;

• tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi.

25.8.2017 Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRA- STAT:

• relativi al mese di luglio 2017;

• in via telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:

• devono presentare i modelli relativi al mese di luglio 2017, appositamente contrassegnati;

• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.

L’art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 27.2.2017 n. 19, ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L.

1.12.2016 n. 225.

30.8.2017

Regolarizzazione versamento imposte da modelli

REDDITI 2017 e IRAP 2017

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, relative ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

• se effettuato entro il 30.10.2017, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;

• se effettuato dopo il 30.10.2017 ed entro il 30.9.2018, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

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Se entro il 31.7.2017 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2017;

• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 28.9.2017), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2017 ed entro il 30.9.2018), oltre agli interessi legali.

30.8.2017

Versamenti imposte da modello REDDITI 2017 SC

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono ef- fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle im- poste dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017 (es.

IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.8.2017 Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono ef- fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

• del saldo IRAP per l’anno 2016;

• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2017.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.8.2017 Versamento IVA da studi di settore

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

• dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore;

• dell’eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.

Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).

30.8.2017 Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, devono ef- fettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

30.8.2017

Dichiarazione e versamento “exit

tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.8.2017 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

• relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione

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dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);

• unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.8.2017

Registrazione contratti di

locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;

• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2017.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.8.2017

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017:

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017; in tale termine, infatti, scadeva anche la seconda rata;

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.

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