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Convenzione tra il Comune di Pavullo nel Frignano e l Istituto Figlie dell Oratorio per la

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Allegato alla deliberazione della G.C. n. ___del

Convenzione tra il Comune di Pavullo nel Frignano e l’Istituto “Figlie dell’Oratorio” per la

gestione della Scuola dell’infanzia “Villa Prediera” per gli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022.

In data……….., nella residenza municipale del Comune di Pavullo nel Frignano , fra

il Comune di Pavullo nel Frignano (d’ora in poi denominato Comune) con sede in piazza Montecuccoli n.1, codice fiscale e partita IVA 00223910365, rappresentato da _____________________ nato/a il________ a _______________________,

l’Istituto Figlie dell’Oratorio – Scuola d’infanzia Villa Prediera (scuola riconosciuta paritaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 488/741 di data 28/2/2001), con sede in Pavullo n/F via Prediera n. 8, (d’ora innanzi denominato Ente Gestore), rappresentato da _________________, nato/a a _________________il _______, residente in _______________ alla via _____________________, la quale interviene nel presente atto in virtù di procura conferitale dalla legale.

Premesso che

- Il quadro di riferimento normativo su: autonomia scolastica, riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione professionale; decentramento amministrativo;

riforma del titolo V della costituzione; organizzazione della rete scolastica; funzioni e organizzazione degli Enti Locali; politiche di Welfare, politiche scolastiche, di integrazione, qualificazione dell’offerta formativa, di promozione dell’agio e prevenzione del disagio nelle scuole, ecc. – è in evoluzione anche in relazione ai nuovi e specifici indirizzi con particolare riferimento alla legge n. 107 del 13/07/2015 e relativi decreti, regolamenti e direttive attrattivi del 2017 e 2018, nonché successive modifiche ed integrazioni;

- il 4° comma dell’art. 118 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

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associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che

"corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all’art. 3, c. 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi e la Scuola dell’obbligo”;

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico - didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;

- ai fini della promozione e qualificazione del sistema formativo, la legge sopracitata promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta formativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che al Capo III, artt. 17, 18, 19, dispone in materia di scuola dell’infanzia;

richiamati

- la “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” siglata il 20/11/1989 e ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

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- la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, siglata a New York il 13/12/2006, e ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;

- la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma e tutte le successive note e circolari applicative concernenti l’inclusione scolastica;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che all’art. 139 comma 1 e 2 prevede l’attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- il Dlgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, “Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che all’art. 1 commi 2 e 3 prevede che “sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della Scuola dell'infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”;

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

- febbraio 2006, n. 27”;

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”;

- il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;

- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8/09/2009 in particolare il punto 2

“Scuola dell’infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;

- il Regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n.

254 e s.m.i.;

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- la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il D.Lgs del 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e s.m.i., nonché da tutte le successive e vigenti circolari, disposizioni e note interpretative del Ministero della Salute, del MIUR, dell’azienda ASL e dell’Ufficio Scolastico Regionale;

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 4 novembre 2002, n. 29 “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”;

- la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000” e la direttiva regionale n. 1564/2017;

- gli “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni - Triennio 2018-2019-2020” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia- Romagna n. 156 del 6 giugno 2018;

Rilevato che:

-

- pur alla luce del carattere di flessione dell’andamento demografico si prevede la necessità di mantenere l’attuale assetto dell’offerta territoriale per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia;

- La Scuola d’Infanzia ‘Villa Prediera’ rappresenta una ricchezza e una risorsa educativa importante e di valore per il territorio di Pavullo nel Frignano, sia nella dimensione di offerta scolastica necessaria a garantire l’accesso generalizzato alla scuola d’infanzia, sia in ragione del suo forte radicamento nella comunità locale;

- Attesa in quest’ottica l’importanza strategica che tale istituzione scolastica riveste per il territorio del Comune di Pavullo n/F;

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si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell’infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d’infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.

2. La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva di scuola d’infanzia presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

3. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l’acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale.

4. Le parti convengono sull’opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle Scuole d’infanzia statali e paritarie concordando che l’ente gestore si impegnerà ad organizzare la raccolta delle iscrizioni in maniera conforme alle disposizioni della pertinente circolare ministeriale che disciplina annualmente le iscrizioni, specificamente per quanto concerne i tempi e le modalità di ricezione delle domande.

5. Nell’arco di vigenza della presente convenzione, le parti potranno valutare la possibilità di istituire un Centro unico di raccolta delle iscrizioni per tutte le scuole dell’infanzia presenti sul territorio, siano esse pubbliche o private convenzionate, con modalità, criteri, organizzazione ed impegni reciproci da definire congiuntamente, alla luce anche di eventuali disposizioni nel merito da parte del competente Ministero, degli uffici scolastici regionale e/o provinciale, nonché della Regione. In alternativa le parti potranno concordare annualmente criteri condivisi relativi alle modalità di iscrizione ed alle priorità nelle ammissioni dei bambini alla scuola dell’infanzia, nonché modalità omogenee di diffusione delle informazioni sul territorio.

6. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente, comunque entro la settimana successiva alla chiusura delle iscrizioni, i dati relativi ai propri iscritti alla Direzione Didattica, al fine di verificare e contenere il fenomeno della ‘doppia iscrizione’ ed al Servizio Scuola del Comune al fine di monitorare la reale consistenza delle richieste e consentire un’efficace programmazione degli interventi e degli adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari, nonché per la rilevazione dei dati inerenti l’offerta educativa locale e la predisposizione delle iniziative di miglioramento e continuità in collaborazione con la FISM.

Art. 2 - Accoglienza dei bambini e modalità di iscrizione

1. L’Ente Gestore della scuola dell’infanzia paritaria privata si impegna ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2.000 e ss.mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e ss.mm.,

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senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili.

2. L’Ente Gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e ss.mm, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

3. L’Ente gestore, contribuendo a raggiungere e mantenere l’obiettivo di azzerare le domande in lista d’attesa delle famiglie nella definizione dei criteri per l’accoglienza delle domande, fatte salve in ogni caso le disposizioni dettate annualmente dalla circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, si impegna ad accogliere prioritariamente:

a. i bambini residenti o di fatto domiciliati sul territorio del Comune di Pavullo n/F e coloro che potranno dimostrare, attraverso idonea documentazione, che perfezioneranno l’iscrizione entro l’a.s. per il quale hanno presentato domanda di iscrizione;

b. i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Art. 3 - Partecipazione delle famiglie

1. L’Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).

2. In particolare dovranno essere previsti i Consigli di sezione, di Intersezione, le Assemblee dei genitori ed il Consiglio di Scuola rappresentativo dell’Ente gestore, degli operatori scolastici (docenti e non docenti) e dei genitori, a norma del D.Lgs 297/94.

Art. 4 - Sistemi tariffari e trasparenza

1. L’Ente Gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto al successivo art. 13, si impegna ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le quote così definite devono essere contenute entro il limite minimo ed il limite massimo fissato dal comune per le scuole d’infanzia statali e/o comunali.

2. L’ente gestore potrà inoltre prevedere esenzioni dalla contribuzione a favore di situazioni familiari disagiate.

3. Le procedure ed i requisiti di riduzione ed esenzione delle quote di contribuzione dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento per l’accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di contribuzione e di concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l’applicazione dell’ISEE, adottato dal Comune di Pavullo nel Frignano.

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4. L’Ente Gestore si impegna a produrre e aggiornare periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

Art. 5- Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute 1. L’ente gestore garantisce di mettere a disposizione locali idonei al funzionamento ed allo svolgimento dell’attività didattica, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità dei locali.

2. In caso di costruzione di nuovi edifici e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti, l’ente gestore dovrà attenersi a tutti i requisiti (ivi compresi in particolare i minimi spaziali) previsti dalla normativa in materia di edilizia scolastica e da ogni altra disposizione vigente in materia, in particolare di quanto previsto dal D. M. 18- 12 -1975 “ Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica” e successive modificazioni e del TU n° 81 del 9 aprile 2008 “ Norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.

3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull’idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l’AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e ss.mm, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

5. L’Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l’AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell’agio a scuola e di educazione alla salute.

Art. 6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L’ Ente gestore si impegna ad adottare le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d’infanzia, mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000. Esso definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. L’Ente Gestore si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. L’ente gestore si impegna altresì ad applicare gli standards quantitativi previsti dal C.C.N.L. – FISM per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni.

3. L’Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

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4. L’Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d’infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell’infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs n. 59/2004, come modificato secondo le indicazioni di cui al DM 254/2012.

Art. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto- legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”.

2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

Art. 8 - Assicurazione

L’Ente Gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

Art. 9 - Servizi per l’accesso e la frequenza

1. L’iscrizione e l’accesso alla scuola di infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, adeguando per i medesimi l’offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. La scuola si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune e in tutto l’ambito territoriale di riferimento dell’Ente Locale.

2. L’ Ente Gestore della scuola di infanzia paritaria convenzionata, in relazione all’orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie, assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. L’ Amministrazione Comunale, su richiesta e se fattibile, assicura il servizio di trasporto scolastico.

4. Il Comune può sostenere, sulla base delle disponibilità di bilancio, la realizzazione di interventi di mediazione linguistico culturale per i bambini e le famiglie di origine non italiana iscritti alla Scuola paritaria o altri specifici interventi per favorire accesso o frequenza.

Art. 10 - Coordinamenti pedagogici

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1. L’Ente gestore e il Comune riconoscono l’importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

2. L’Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le capacità tecnico- progettuali e favorire l’adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L’Ente Gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d’infanzia da concordare in ambito provinciale.

Art. 11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L’Ente gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L’Ente Gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con l’Ente gestore, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Comune, anche su richiesta del Soggetto gestore.

2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:

− Sindaco o suo delegato;

− Responsabile del Servizio Scuola del Comune o suo delegato;

− Legale rappresentante della scuola d’infanzia convenzionata o suo delegato;

− Un rappresentante dei genitori della scuola d’infanzia convenzionata.

Art. 13 - Impegni dell'Ente locale

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1. Il Comune, nel quadro delle politiche di governo complessive del sistema scolastico a livello locale e delle conseguenti deliberazioni pluriennali e annuali di bilancio si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell’offerta formativa di tutte le scuola d’infanzia afferenti al sistema nazionale di istruzione presenti sul territorio,secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

2. In relazione alla scuola d’infanzia paritaria, il Comune, attraverso questa specifica convenzione si impegna a sostenere la realizzazione degli obiettivi prioritari di sostegno e di miglioramento condivisi.

3. Il Comune si impegna a sostenere finanziariamente l’ente gestore nell’erogazione e nella qualificazione dei servizi, corrispondendogli, a titolo di partecipazione alle spese gestionali ed in relazione ai servizi resi per il territorio, la somma di € 48.000,00 per anno scolastico. Tale sostegno è assegnato con riferimento alle spese sostenute dall’ente per la gestione routinaria, il servizio di ristorazione scolastica, il servizio di assistenza educativa pre e post scuola, il personale inserviente, il materiale d’uso ecc.., parametrando le stesse ai costi sostenuti dall’ente locale per la gestione di analoghi servizi.

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno finanziario

1. Il sostegno finanziario, pari ad € 48.000,00 per anno scolastico, verrà erogato in due tranches di pari importo come segue:

€ 24.000,00 pari al 50% al 31 marzo dell’anno considerato;

€ 24.000,00 pari al rimanente 50% al termine dell’anno scolastico di riferimento (30/6).

Il contributo del Comune è destinato alle seguenti finalità:

- € 41.625,00 a sostegno dei servizi erogati nelle n. 3 sezioni (€ 13.875,00 a sezione);

- € 6.375,00 complessivi a sostegno delle spese di gestione delle n. 3 sezioni (€ 2.125,00 a sezione);

2. L’erogazione del sostegno finanziario potrà essere sospesa in caso di mancato invio della documentazione prevista dall’art.9 della presente convenzione e/o della relativa rendicontazione.

Art 15 – Interventi e/o contributi a favore dell’integrazione scolastica dei bambini disabili 1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle Scuole dell’infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 26/2001.

2. Il Comune, in analogia con quanto previsto per le scuole d’infanzia statali, prevede per i bambini disabili iscritti nelle scuole d’infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l’erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione).

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3. Il Comune, nelle more dell’assunzione dei relativi oneri da parte dello Stato (come già previsto da parte del Miur nel caso delle scuole primarie paritarie) può integrare ulteriormente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi economici previsti a parziale copertura dei costi relativi al personale insegnante di sostegno sostenuto dai soggetti gestori, tenuto conto di quanto definito nel vigente Accordo distrettuale di programma per l’integrazione degli alunni con handicap, secondo parametri da concordare a livello locale.

4. La richiesta, con allegata certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire al Settore Istruzione del Comune/Unione entro il 30/04 di ogni anno per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

5. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che il Comune/Unione contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:

− del foglio informazioni dell’ASL;

− dell’organizzazione del contesto educativo previsto per l’anno scolastico (ad esempio:

composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del “tempo scuola” in accordo con la famiglia, ausili disponibili).

Art. 16 - Informazione, documentazione e rendicontazione

1. Sarà cura dell’Ente Gestore informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione e a comunicare al Servizio Scuole del Comune i nominativi dei componenti degli organi collegiali.

2. La Scuola d’infanzia paritaria si impegna a trasmettere al Servizio Scuola del Comune entro il mese di settembre di ogni anno la scheda informativa contenente i dati anagrafici sulla Scuola (indirizzo, n. di telefono/fax, indirizzo sito istituzionale, pec/e.mail, cognome e nome del gestore o rappresentante legale della Scuola); numero delle sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico; calendario scolastico; orario giornaliero di funzionamento del servizio; numero alunni iscritti; numero dei bambini disabili certificati e inseriti nella Scuola;

numero insegnanti (di cui quelli appartenenti ad ordini religiosi); importo della eventuale quota di iscrizione; importo della retta mensile di frequenza; riduzioni applicate.

3. L’elenco dei bambini iscritti dovrà contenere la specificazione del luogo di residenza.

4. La scuola provvederà altresì a comunicare con tempestività le variazioni intervenute dopo le ammissioni, specificando le generalità dei bambini non più frequentanti e di quelli che subentreranno al loro posto.

5. L’Ente gestore invierà al Servizio Scuola del Comune annualmente (entro il mese di luglio):

− la documentazione circa l’utilizzo dei finanziamenti erogati dall’ente locale;

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− copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato da relazione illustrativa. Tale invio è contestuale a quello effettuato all’Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni.

− Il Bilancio consuntivo (conto economico e stato patrimoniale), sarà accompagnato da una nota integrativa illustrante i principali risultati e le caratteristiche dell’andamento gestionale della scuola, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scuole paritarie, nonché da note esplicative emanate dall’Ufficio scolastico regionale

Art. 17 - Verifiche e decadenza

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche sull’applicazione delle normative contenute nella Convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.

2. Ciascuna delle parti contraenti potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi inadempimenti degli obblighi reciprocamente assunti, previo parere consultivo della Commissione paritetica di cui all’art.12.

3. In caso di risoluzione della convenzione, il sostegno finanziario erogato dal Comune, di competenza dell’anno di riferimento, potrà essere ridotto o revocato, in relazione alla gravità dell’inadempienza verificatasi.

4. La risoluzione, da qualunque parte venga attivata, dovrà comunque essere preceduta da una formale messa in mora per inadempimento, con contestuale assegnazione di un termine per l’eventuale regolarizzazione.

Art. 18 - Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità annuale, con decorrenza dall’a.s. 2020/2021 con facoltà di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, previo consenso delle parti. Detto rinnovo sarà subordinato all’adozione di un formale provvedimento amministrativo, in assenza del quale la convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata.

Per Il Comune Per il Soggetto Gestore della Scuola

Direttore di Area Legale Rappresentante

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