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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE

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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PARTE PRIMA – PRINCIPI Art. 1

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di anziani, minori e disabili e, in generale, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di prevenire l’aggravamento di situazioni di bisogno e di favorire l’autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale.

Gli interventi sono altresì finalizzati ad evitare rischi di ricoveri impropri in strut- ture sanitarie o in case di riposo e case protette.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto alla persona per il governo della casa, per la conservazione dell’autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona.

Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo-formativo, in particolare a favore di minori o di persone con handicap.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene garantito, di norma, per cinque giorni la settimana e, per le integrazioni delle proprie prestazioni con i servizi sanitari, si collegherà organicamente con le Aziende Sanitarie, previa stipula- zione di apposite Convenzioni o Accordi di Programma.

Art. 2 PRINCIPI

Il Servizio si avvale della partecipazione economica degli utenti ed è rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno o di disagio individuale e familiare, promuo- vendo interventi finalizzati a garantire la qualità della vita.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira ai principi di rispetto della digni- tà della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.

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A tutti i cittadini utenti del Servizio Domiciliare è garantito, a parità di condi- zioni (livello di autonomia, situazione economica e presenza o meno della rete informale), un uguale trattamento per l’accesso al Servizio e per la fruizione delle prestazioni.

L’organizzazione del Servizio, curata dal Servizio Sociale Comunale, rispon- de a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di effi- cienza delle prestazioni. Per l’attuazione del Servizio ci si avvale della collabo- razione di organizzazioni private, appositamente convenzionate, nello spirito della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro del sistema integrato di in- terventi e servizi sociali”.

In questo contesto è riconosciuta la particolare validità della collaborazione con il Volontariato sociale, la cui attività deve essere raccordata con quella del Servizio Sociale del Comune.

E’ favorito il coinvolgimento delle Associazioni, al fine di conoscere l’evoluzione dei bisogni e di adeguare il Servizio alle reali esigenze della popo- lazione.

Art. 3

FINALITÀ’ ED OBIETTIVI

La finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare è quella di aiutare ogni cit- tadino, temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio sociale o di non autonomia, a continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell’ambito dei rapporti familiari e sociali.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono:

• prolungare il più a lungo possibile una dignitosa permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, evitando nel contempo il ricovero in Istituto;

• supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio;

• prevenire e recuperare situazioni a rischio di emarginazione sociale;

• aiutare nel favorire la socializzazione (coinvolgimento dei familiari, amici e vi- cini, rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio, accompagna- mento dell'utente presso strutture sociali, sanitarie, religiose, ecc.)

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Art. 4

PROGRAMMAZIONE

Con la programmazione generale del Servizio di Assistenza Domiciliare si intende fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini ed alle prestazioni ri- chieste.

A tal fine, la programmazione deve contenere l’analisi dei bisogni dell’utenza potenziale e di quella servita, la definizione degli obiettivi e delle modalità tec- nico-organizzative del Servizio, tenuto conto delle risorse complessivamente di- sponibili.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE Art. 5

DESTINATARI

Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, residenti o domiciliati nel Comune di San Pietro di Feletto, sono:

- i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosuffi- cienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in si- tuazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a man- tenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto i soggetti di età più avanza- ta e i disabili);

- i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o disabili in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc.).

L’individuazione degli utenti dell’assistenza domiciliare spetta al Servizio So- ciale del Comune e dovrà essere effettuata tenendo presenti, in via prioritaria, le fasce di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione o di ricovero ospedaliero improprio.

L’ammissione al Servizio è, quindi, determinata, oltre che dalle condizioni socio-economiche, anche da una valutazione complessiva dello stato di biso- gno dei cittadini richiedenti (stato di salute, presenza di gravi handicap psico- fisici, assenza di parenti prossimi, condizione di solitudine, ecc.).

Non possono essere ammesse al servizio le persone totalmente non auto- sufficienti e prive di qualsiasi aiuto familiare, in quanto la loro condizione richie-

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de un’assistenza continuativa e specializzata, quale il Servizio non è in grado di erogare.

Art. 6 PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

A) Prestazioni relative alla persona

- aiuto nell’igiene e cura personale (alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, ecc.);

- prestazioni di manicure e pedicure;

- aiuto per una corretta deambulazione, per movimento o riposo di arti, per l’utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l’autosufficienza;

- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione in un programma glo- bale di assistenza in collaborazione con il servizio sanitario: prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza per la corretta esecuzione delle pre- stazioni farmacologiche;

- segnalazione al servizio sanitario competente di eventuali anormalità nelle condizioni dell’assistito;

- disbrigo di semplici pratiche amministrative o commissioni, aiuto per il cor- retto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all’ottenimento di prestazioni, pagamento di bollette, ritiro di pensioni, ecc.;

- segretariato sociale e informazioni sulle risorse del territorio, sui servizi e- sistenti e sulle modalità di accesso;

- trasporto dell’utente per favorire o mantenere una vita di relazione, per vi- site ed analisi mediche, ricoveri ospedalieri, ecc.., quando questo non sia in grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse familiari o di volon- tariato;

- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali.

B) Prestazioni di aiuto domestico

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- pulizia dei locali abitualmente utilizzati dall’utente, comprendendo il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti;

- acquisto di generi di quotidiana necessità;

- preparazione dei pasti nei casi in cui l’utente sia impossibilitato a farlo da sé;

- consegna pasti a domicilio;

- cambio della biancheria, servizio di lavanderia e stireria;

- aiuto nel lavaggio dei piatti e delle stoviglie;

- lavori di piccola manutenzione dell’alloggio (es. cambio lampadine, semplici riparazioni…);

- C) Prestazioni educative

Le prestazioni educative a domicilio rivolte a minori, compresi i soggetti por- tatori di handicap in età evolutiva, si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia al fine di migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali.

L’intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sinto- mi di disagio, rivelando una situazione di rischio per i minori che ne rappresen- tano i suoi componenti più deboli.

Le prestazioni consistono in:

- sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia;

- sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da mo- delli familiari problematici, anche favorendo l’integrazione e facilitando l’apprendimento scolastico, nonché l’inserimento in specifiche realtà di socializzazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come sostegno alla famiglia in difficoltà e quindi necessita di un programma di intervento che coinvolga, in questo processo, le figure genitoriali.

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Pertanto, appaiono indispensabili: la definizione di un progetto di intervento, il consenso dei genitori, ed una puntuale verifica degli effetti che si determinano nel contesto familiare.

Nell’ambito del Servizio di Assistenza di tipo educativo, particolare rilievo assumono le prestazioni rese alle persone disabili in età evolutiva.

Dette prestazioni devono rientrare in un progetto educativo mirato e personaliz- zato, predisposto dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con i servi- zi specialistici dell’Unità Socio-Sanitaria Locale.

Art. 7

DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertan- to, gli interventi di assistenza domiciliare sono soggetti a revisione periodica mi- rata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l’erogazione del Servizio.

Superate le condizioni di disagio accertate dal Servizio Sociale, l’intervento può essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipen- denza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.

Art. 8 PERSONALE

Il servizio di assistenza domiciliare è pianificato ed organizzato dall’ Assi- stente Sociale con funzioni di coordinamento del servizio ed espletato dalle As- sistenti domiciliari.

Art. 9

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono garantite da personale in pos- sesso di idonea qualifica professionale.

Art. 10

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1) Il coordinamento del servizio é affidato all’Assistente Sociale, con le se- guenti finalità:

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- definire gli obiettivi del servizio, ottimizzare l’impiego delle risorse, studia- re le modalità organizzative ed attuare verifiche periodiche sui diversi a- spetti del Servizio;

- provvedere alla definizione dei progetti individualizzati d’intervento, previa valutazione dei bisogni dei singoli utenti, e determinazione di tempi, modali- tà e tipologia delle prestazioni da erogare;

- indirizzare l’operato del personale addetto all’assistenza per l’attuazione del progetto d’intervento concordato, con particolare attenzione alla rela- zione con l’utente;

- garantire agli utenti, a parità di condizioni, un trattamento omogeneo, qua- litativamente e quantitativamente adeguato ai loro bisogni;

- proporre l’aggiornamento professionale del personale;

- curare l’integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare con gli altri ser- vizi del territorio e con gli eventuali interventi offerti dalle organizzazioni di volontariato;

- verificare l’efficacia del servizio di assistenza domiciliare erogato.

PARTE TERZA - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO Art. 11

PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il procedimento di ammissione al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato o dei familiari qualora l’interessato sia im- possibilitato. Inoltre, il servizio può essere avviato d’ufficio, su segnalazione di Enti, di Associazioni di volontariato sociale o di privati cittadini.

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali.

Alla domanda di attivazione il richiedente dovrà allegare la seguente docu- mentazione:

• dichiarazione e attestazione ISEE riguardante la famiglia anagrafica;

• la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IR- PEF del beneficiario del servizio;

• eventuale certificazione attestante l’invalidità;

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• per i pasti, la dichiarazione relativa alla eventuale presenza di allergie a- limentari o patologie che determinano diete particolari;

• altre certificazioni mediche ritenute utili, da parte dell’utente, per l’attivazione del servizio.

L’istruttoria della domanda è svolta dall’Assistente Sociale, con le sottoindi- cate modalità:

- colloquio strutturato ed esame preliminare della documentazione prodotta per l’apertura del caso, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta;

- accertamento diretto della situazione di bisogno attraverso visita domiciliare per l’attivazione del servizio di aiuto e igiene e cura della persona e assi- stenza e sostegno nel governo dell’alloggio;

- accertamento della situazione economica e patrimoniale, attraverso la do- cumentazione prodotta dal richiedente.

L’istruttoria della domanda ha la durata massima di 30 giorni.

L’Amministrazione comunale determina con propri atti interni le modalità di atti- vazione del servizio e della contribuzione da parte dell’utente. L’attivazione vie- ne garantita entro 30 giorni dal momento in cui l’assistente sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ed esprime giudizio po- sitivo sull’attivazione dell’intervento, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze organizzative del servizio.

Nei casi di ammissione, l’erogazione del Servizio avviene sulla base di un programma commisurato agli specifici bisogni dell’utente. A tale fine viene compilata anche la scheda personale di assistenza domiciliare, comprendente tutti i dati in possesso del Servizio Sociale del Comune.

Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l’ammissione al Servizio e non se ne siano nel frattempo verificate di altre, si procede alla sospensione e/o cessazione delle prestazioni assistenziali.

Il Servizio Sociale, dal momento del ricevimento della domanda, si attiva per la predisposizione del piano assistenziale.

L'interessato, o persona delegata, firma l'atto di accettazione del servizio e l'im- pegno per la corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa.

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Art. 12

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Di norma il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato su cinque giorni settimanali (esclusi i festivi). Erogazioni superiori possono essere attivate solo in casi del tutto eccezionali.

Art. 13

ACCESSO AL SERVIZIO – PRIORITÀ’

L’individuazione delle priorità nell’attivazione del servizio spetta alla valutazione professionale dell’assistente sociale che terrà conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica del ri- chiedente.

Per l’erogazione del Servizio si osserva la seguente scala di priorità, che tiene conto dell’obiettivo primario atto a prevenire il ricovero del soggetto e delle ef- fettive possibilità di mantenimento o di graduale recupero dell’autonomia della persona:

1. non autosufficiente grave con parenti in grado di collaborare;

2. non autosufficiente medio con parenti non conviventi ma disponibili;

3. non autosufficiente lieve senza parenti conviventi o disponibili;

4. non autosufficiente lieve con parenti non conviventi ma disponibili;

5. non autosufficiente medio con parenti conviventi;

6. non autosufficiente lieve con parenti conviventi.

Il dato relativo al grado di autosufficienza va correlato con quello relativo al- la situazione familiare (convivenza), e quindi alla possibilità o meno di fruire di un aiuto da parte dei familiari o conviventi.

E’ da rilevare che la scala suindicata va considerata come uno strumento di lavoro e non come una rigida classificazione.

A parità di condizioni di bisogno socio-economico l’assistente sociale valuta, in via prioritaria, domande presentate da:

- persone anziane od invalide che vivono sole e che non ricevono aiuto da familiari, volontari, vicini;

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- anziani od invalidi in gravi condizioni di salute;

- soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici.

Sempre ai fini della determinazione della priorità nell’accesso al servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 433 e segg. del Codice Civile.

Compete all’assistente sociale l’attivazione degli altri servizi del territorio per una valutazione congiunta anche attraverso la convocazione dell’UVMD.

Art. 14

SERVIZI INTEGRATIVI – TELESOCCORSO E TELECONTROLLO Ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare, è attivo nel Comune il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

Tale strumento è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

I beneficiari del servizio possono essere:

a) anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;

b) anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;

c) portatori/trici di handicap;

d) soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;

e) soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamen- te, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;

f) soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;

g) soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per esse- re assistiti/e nel proprio domicilio;

h) soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.

L’attivazione del servizio viene effettuata, su proposta del Comune, dalla Re- gione Veneto, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvede alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.

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PARTE QUARTA - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

(D.L.vo 31.03.1998, n. 109, modificato dal D.L.vo 03.05.2000, n. 130)

Art. 15

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Destinatari sono i cittadini di ogni fascia d’età (minori, adulti, anziani), resi- denti nel Comune. Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione del servizio (con ISEE della famiglia di residenza) mentre successivamente dovranno pagare la quota intera.

L’utente parteciperà alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale calcolata secondo l’ISEE riguardante la famiglia anagrafica, al quale andranno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del ser- vizio (o dei beneficiari nel caso di più persone dello stesso nucleo prese in cari- co dal Servizio di Assistenza Domiciliare), dei quali si terrà conto nella misura del 50%, arrivando pertanto ad avere un ISEE modificato denominato ISEE- SAD.

a) La partecipazione viene calcolata secondo n. 10 fasce ISEE-SAD.

b) La soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il servizio è gratuito viene identificata nell’importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS (per il 2007 pari a €.5.669,82).

c) La soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il servizio viene pagato per intero dall’utente viene identificata nell’importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l’accesso all’assegno di cura (per l’anno 2007 pari a € 14.367,90).

d) Qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di puli- zia ed igiene personale e l’utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l’inserimento in famiglia di personale pri- vato, il servizio di assistenza domiciliare è gratuito fino ad un massimo di n.

5 interventi. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potran- no richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio sanitaria del soggetto.

e) Qualora l’utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non ver- rà richiesta alcuna compartecipazione.

f) Il servizio pasti è a totale carico dell’utente: qualora la persona si trovi in dif- ficoltà economiche, potrà chiedere l’erogazione di un contributo economico, per il pagamento del servizio.

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g) Il costo del servizio di assistenza domiciliare a carico dell’utenza viene de- terminato in base alla seguente tabella:

DA A Percentuale di costo

del servizio

fino a PM gratis

PM PM + (limite ADC-PM) X 11,1% 10%

PM + (limite ADC-PM) X 11,1% PM + (limite ADC-PM) X 22,2% 20%

PM + (limite ADC-PM) X 22,2% PM + (limite ADC-PM) X 33,3% 30%

PM + (limite ADC-PM) X 33,3% PM + (limite ADC-PM) X 44,4% 40%

PM + (limite ADC-PM) X 44,4% PM + (limite ADC-PM) X 55,5% 50%

PM + (limite ADC-PM) X 55,5% PM + (limite ADC-PM) X 66,6% 60%

PM + (limite ADC-PM) X 66,6% PM + (limite ADC-PM) X 77,7% 70%

PM + (limite ADC-PM) X 77,7% PM + (limite ADC-PM) X 88,8% 80%

PM + (limite ADC-PM) X 88,8% PM + (limite ADC-PM) X 100% 90%

PM + (limite ADC-PM) X 100% 100%

Legenda: PM = importo pensione minima

ADC = limite di reddito per l’accesso all’assegno di cura

h) Non è a carico dell’utente il costo relativo al tempo di trasferimento al suo domicilio del personale addetto all’assistenza.

i) In applicazione all’art.2 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente a prestazioni so- ciali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di na- tura socio-sanitaria, erogate a favore di portatori di handicap (certificati ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992) nonché anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell’ASL), si considera la situazione eco- nomica del solo assistito.

j) Le persone domiciliate nel Comune contribuiranno alla spesa del servizio come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione del servizio (con ISEE della famiglia di residenza) mentre successivamente, se ancora in servizio, dovranno pagare la quota intera.

k) Il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo, non comportando oneri di spesa per il Comune, viene erogato gratuitamente.

Art. 16

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assi- stiti e dai familiari dovranno essere effettuati bimensilmente, in via posticipata, mediante il versamento intestato alla Tesoreria comunale.

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PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI Art. 17

NORME TRANSITORIE

Entro i primi due mesi, a decorrere dalla data di adozione degli atti deliberativi di cui all’art. 20 del presente Regolamento, il Servizio Sociale procederà alla revisione delle concessioni di Assistenza Domiciliare già in atto.

Art. 18

SOSPENSIONI E RINUNCE

L’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare è sospesa nel caso in cui vengano meno le condizioni per l’ammissione al Servizio.

Allo stesso modo, le prestazioni sono sospese in caso di rinuncia espressa da parte dell’assistito o dei suoi familiari.

Art. 19 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Re- golamento per il servizio di assistenza domiciliare” approvato con delibera con- siliare n. 13 del 27.02.1998.

Art. 20 NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia, allo Statuto comunale ed agli altri regolamenti del Comune di San Pietro di Feletto.

L’applicazione del presente Regolamento è subordinata all’adozione di spe- cifici atti deliberativi degli Organi competenti dell’Amministrazione Comunale.

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