Procedimento
ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE PER EMERGENZA ABITATIVA
Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili
In applicazione della Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e dei suoi regolamenti attuativi, il Comune può assegnare, in via definitiva, alloggi di edilizia sociale a favore di soggetti, non inseriti nell’apposita graduatoria, che si trovino in situazioni di emergenza abitativa segnalate e documentate dal Consorzio Socio-Assistenziale del Monregalese (C.S.S.M.), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 L.R. 3/2010.
Ciò è possibile nel limite dell’aliquota del 50% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua.
In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, si può procedere anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 L.R. 3/2010, purché nell’ambito della predetta quota di riserva, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili (art. 10, comma 5, della Legge Regionale 17/02/2010 n. 3).
Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3, Norme in materia di edilizia sociale.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/10/2011 n. 12/R di approvazione del
“Regolamento regionale delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3” (art. 6).
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/10/2011 n. 9/R di approvazione del
“Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3.
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria
Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo libero Responsabile del procedimento
Istruttore amministrativo ufficio socio-assistenza.
Al predetto responsabile è possibile rivolgersi per informazioni nei seguenti giorni ed orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Tel. 0174/559.298
e-mail [email protected] Modalità di avvio, modulistica e allegati
Il procedimento è avviato con la segnalazione da parte del C.S.S.M. e presentazione dell’istanza M- AS015 da parte del soggetto interessato direttamente all’ufficio socio-assistenza del Comune. La domanda va corredata della copia dell’attestazione ISEE, rilasciata ai sensi della nuova normativa in vigore.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti contattando il responsabile del procedimento, ai recapiti e negli orari sopra indicati.
Termini di conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento di assegnazione dell’alloggio entro i
30 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del soggetto interessato.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Avverso il provvedimento di diniego, l’interessato può esperire, alternativamente:
- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990, decorso inutilmente il previsto termine per la conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro il termine di tre mesi, concluda il procedimento attraverso le proprie strutture interne.
L’art. 111 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi R-HR010 individua detto titolare nella persona del Segretario Generale del Comune di Mondovì, a cui è possibile inoltrare la relativa istanza.
Servizio on line
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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
Nessuno a carico del richiedente (esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8, allegato B, del D.P.R. 26/10/1972 n. 642).
Rev. Data Oggetto della revisione
1 2
3
4
02.11.2006 30.11.2006
20.11.2015
31.12.2019
1a emissione. Approvata con delibera Giunta Comunale n. 279 del 15/11/06 Presentazione domanda a Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza in Modalità di avvio era a Sportello Unico
Riviste alcune fasi del procedimento. Inserite le informazioni richieste dall’art. 35 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33
Riviste descrizione del procedimento, fasi e facsimili atti e provvedimenti.
Approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2020
Redazione M. Armenio Controllo G. Gola Approvazione M. Perotti
F.to M. Armenio F. G. Gola F.to M. Perotti
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO Fase Attività
Responsabilità Moduli – Note – Procedure informatiche
1 Ricevimento segnalazione Ufficio Assistenza
Da parte del Consorzio Socio-Assistenziale del Monregalese C.S.S.M.
2 Verifica preliminare Ufficio
Assistenza
Verificare che la situazione segnalata ricada nella casistica dell’art. 6 del D.P.G.R.
04/10/2011 n. 12/R, anche per ciò che concerne il rispetto dell’aliquota del 50%
degli alloggi disponibili su base annua.
Richiedere all’interessato la compilazione della richiesta mod. M-AS015 (qualora già non acquisita contestualmente alla segnalazione) con allegata l’attestazione ISEE, rilasciata ai sensi della normativa in vigore.
3 Protocollazione dell’istanza Ufficio
Assistenza Protocollo Generale
4
Istruttoria e accertamento requisiti prescritti dall’art. 3 della Legge Regionale 17/02/2010 n. 3.
Ufficio Assistenza
Controlli anagrafici, catastali e reddituali.
Applicativi Sister – Sipal anagrafe – Punto Fisco
Compilare scheda istruttoria come da facsimile in allegato 1
5
Predisposizione provvedimento di accoglimento/diniego della richiesta
Ufficio Assistenza
6 Approvazione deliberazione o
determinazione dirigenziale
Giunta Comunale
o Dirigente responsabile
Competenza della Giunta comunale nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, della L.R. 3/2010 (assegnazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1)
Facsimile deliberazione in allegato 2
Competenza dirigenziale nelle fattispecie di
emergenza abitativa di cui all’art. 10,
commi 1 e 2, della L.R. 3/2010 e dell’art. 6
del D.P.G.R. 04/10/2011 n. 12/R (facsimile
determinazione in allegato 3)
Fase Attività
Responsabilità Moduli – Note – Procedure informatiche
7
Trasmissione fascicolo alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. del Piemonte Sud
Ufficio Assistenza
Richiesta parere previsto dall’art. 10 della L.R. 3/2010
(solo per l’assegnazione avente carattere definitivo)
8
Sottoscrizione della
convenzione di assegnazione
A.T.C. del Piemonte Sud
Assegnatario alloggio
Presso A.T.C. del Piemonte Sud nel giorno indicato dalla stessa con lettera raccomandata
9 Consegna alloggio all’assegnatario
A.T.C. del Piemonte Sud
Documenti associati
•
M-AS015 Richiesta di assegnazione alloggio per emergenza abitativa
•
R-AG002 Regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive
•
R-AG018 Regolamento sul procedimento amministrativo
Allegato 1
Facsimile scheda istruttoria
Comune di Mondovì
SCHEDA ISTRUTTORIA n. _______/2019__ PRATICA
1 – Tipo richiesta
Richiesta di assegnazione alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa.
2 – Dati generali
Protocollo arrivo della relazione sociale Prot. n. _________ data __________
Protocollo arrivo richiesta mod. M-AS015 Prot. n. _________ data __________
Richiedente
Avvio procedimento amministrativo di controllo sussistenza requisiti
3 – Verifiche e attività istruttorie
Controllo formale – Documentazione allegata
Tipo controllo Esito verifica Note
Verifica completezza della
documentazione ❑ SI
❑ NO Richiesta ulteriori documenti
per comprovare la situazione di emergenza abitativa
❑ SI
❑ NO Prot. n. _________ data __________
Verifica requisiti di ammissibilità
Tipo requisito Esito verifica Note
Residenza nel Comune di
Mondovì ❑ SI
❑ NO Composizione nucleo familiare ❑ SI
❑ NO
Proprietà immobiliari ❑ SI
❑ NO Dichiarazione Sostitutiva Unica
valida ❑ SI
❑ NO
Valore ISEE ❑ SI
❑ NO € ______________
Esito finale istruttoria:
❑ FAVOREVOLE
❑ NON FAVOREVOLE
Assegnazione
Tipo controllo Esito
verifica Note
Ricevimento comunicazione di alloggio sfitto da parte dell’A.T.C. del Piemonte Sud
❑ SI
❑ NO Prot. n. _________ data __________
Assegnazione alloggio ❑ SI
❑ NO
determinazione dirigenziale n. del o
deliberazione Giunta comunale n. del
Trasmissione
Tipo controllo Esito
verifica Note
Inoltro istanza alla Commissione istituita presso l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud
❑ SI
❑ NO Prot. n. _________ data __________
Osservazioni:
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Attestazione osservanza Codice di comportamento dei dipendenti (D.G.C. 16/01/2014, n. 4 e s.m.i.) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, in relazione alla domanda sopra indicata, di non trovarsi in condizioni, anche potenziali, di conflitto di interesse comportanti obblighi di astensione, ai sensi dell’art. 6 del codice di comportamento.
Mondovì, ………
Il responsabile del procedimento
Visto:
Il Responsabile del servizio
Allegato 2
Facsimile deliberazione Giunta comunale di assegnazione temporanea alloggio di edilizia sociale in situazioni di emergenza abitativa
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
- la legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3 recante “Norme in materia di edilizia sociale” disciplina le procedure e le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale da parte dei Comuni;
- in particolare, l’art. 10 comma 1 della legge stabilisce che i Comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa previste da uno specifico regolamento regionale;
- il Comune di Mondovì è stato definito ad alto disagio abitativo dall’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-8447 del 22 febbraio 2019;
- ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n.3/2010, i Comuni ad alto disagio abitativo sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
- per le suddette assegnazioni effettuate su riserva, devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3 della medesima legge regionale;
- ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine;
Vista la nota del ……….. prot. n. ………, acquisita al prot. n. …….. del ………, con la quale l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo ha comunicato che risulta sfitto, e conseguentemente disponibile per l’assegnazione, ai sensi della Legge Regionale 3/2010, l’alloggio di edilizia sociale sito in via ………….. n. …. - piano …………, composto di ……..camere + cucina + ……..
per una superficie complessiva di …….. mq.;
Vista la relazione sociale predisposta dal Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e depositata agli atti dell’ufficio, con la quale viene illustrata la situazione di grave disagio sociale ed abitativo in cui versa il nucleo familiare del sig. [omissis];
Considerato, in particolare, come si evince da detta relazione, che per tale nucleo è impossibile reperire autonomamente un’abitazione a fronte di una procedura di sfratto esecutiva di imminente conclusione;
Richiamate le disposizioni che definiscono i parametri minimi per l’assegnazione degli alloggi, in particolare:
- l’art. 9 del richiamato regolamento regionale 12/R/2011, il quale, al comma 1, dispone che “non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell’Allegato A (Tabella 1.
Dimensioni massime dell’alloggio da assegnare), in relazione alla composizione del nucleo”;
- l’art. 10 del medesimo regolamento, che stabilisce che l’alloggio deve risultare adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri stabiliti nell’Allegato B;
Richiamato altresì il D.M. 5 luglio 1975, recante disposizioni in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;
Riconosciuto che la situazione in oggetto rientra nei suddetti parametri;
Considerato che l’avente titolo per l’applicazione della riserva de quo, sig. [omissis] si è dichiarato disponibile all’assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa per la durata di due anni;
Dato atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista dall’art. 10 della L.R.
3/2010 e s.m.i,., in quanto rientrante nel limite del 50% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l’assegnazione nel corrente anno;
Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il DUP ………., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ….. del ……., afferendo, in particolare, all’obiettivo operativo della missione … programma …..“………”;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione palese ed unanime
D E L I B E R A
1) Di assegnare in via provvisoria, avvalendosi della riserva prevista dall’art. 10, comma 5, della citata L.R.
n. 3/2010 - per la durata di due anni a partire dalla data di stipulazione della prescritta convenzione - al sig. [omissis] l’alloggio di edilizia sociale sito in via ………….. n. …. - piano …………, composto di
……..camere + cucina + …….. per una superficie complessiva di …….. mq.
2) Di autorizzare l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo a provvedere alla stipula con l’assegnatario di una specifica convenzione a termine, della durata di due anni.
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione, alla suindicata Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud.
4) Di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista dall’art. 10, comma 1, della L.R. 3/2010 e s.m.i., in quanto rientrante nel limite del 50% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l’assegnazione nel corrente anno.
Con successiva votazione e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.
Allegato 3
Facsimile determinazione dirigenziale di assegnazione alloggio di edilizia sociale in situazioni di emergenza abitativa
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2010.
Il sottoscritto ..., Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;
Premesso che:
- la legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3 recante “Norme in materia di edilizia sociale” disciplina le procedure e le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale da parte dei Comuni;
- in particolare, l’art. 10 comma 1 della legge stabilisce che i Comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa previste da uno specifico regolamento regionale;
- l’art. 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R e l’art. 1 del regolamento regionale 19/01/2018, n. 1/R definiscono le situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della L.R. 3/2010;
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 comma 4 della L.R. 3/2010 e dell’art. 6 comma 2 del suindicato regolamento regionale 12/R/2011, per l’assegnazione di alloggi in situazione di emergenza abitativa il Comune, previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, deve inoltrare la pratica alla Commissione, di nomina regionale ed istituita presso l’A.T.C. competente per territorio, cui spetta l’accertamento della sussistenza degli stessi e l’espressione di apposito parere in merito;
- il Comune di Mondovì è stato definito ad alto disagio abitativo dall’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-8447 del 22 febbraio 2019;
- ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n.3/2010, i Comuni ad alto disagio abitativo sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
- con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2019, n.3/PSF, la Regione Piemonte ha precisato che, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia sociale disposte dai Comuni al di fuori delle graduatorie ordinarie a far data dal 18 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2010, i requisiti da verificare sono quelli di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2010, come modificato dall’art. 106 della L.R. n.
19/2018;
Vista la nota del ... prot. n. ..., acquisita al prot. n. ... del ..., con la quale l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo ha comunicato che risulta sfitto, e conseguentemente disponibile per l’assegnazione, ai sensi della Legge Regionale 3/2010, l’alloggio di edilizia sociale sito in via ..., composto di ... camere + cucina + servizi + ... per una superficie complessiva di ... mq.;
Vista la relazione sociale predisposta dal Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e depositata agli atti dell’ufficio, con la quale viene illustrata la situazione di grave disagio sociale ed abitativo in cui versa il nucleo familiare del sig. [omissis];
Considerato, in particolare, come si evince da detta relazione, che per tale nucleo è impossibile reperire autonomamente un’abitazione a fronte di una procedura di sfratto esecutiva di imminente conclusione;
Ritenuto che la descritta situazione sia riconducibile alla fattispecie di emergenza abitativa prevista dall’art.
6, comma 1, lettera a) del citato regolamento regionale 12/R/2011, così definita: “nuclei che sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge”;
Richiamate le disposizioni che definiscono i parametri minimi per l’assegnazione degli alloggi, in particolare:
- l’art. 9 del richiamato regolamento regionale 12/R/2011, il quale, al comma 1, dispone che “non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell’Allegato A (Tabella 1.
Dimensioni massime dell’alloggio da assegnare), in relazione alla composizione del nucleo”;
- l’art. 10 del medesimo regolamento, che stabilisce che l’alloggio deve risultare adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri stabiliti nell’Allegato B;
Richiamato altresì il D.M. 5 luglio 1975, recante disposizioni in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;
Considerato che, in applicazione dei parametri normativi sopra richiamati ed in relazione all’esito positivo degli accertamenti svolti circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2010, come modificato dall’art. 106 della L.R. n. 19/2018, è possibile procedere all’assegnazione dell’alloggio menzionato a favore del sig. [omissis];
Riscontrato che detto soggetto si è dichiarato disponibile all’assegnazione del menzionato alloggio di edilizia sociale ed ha prodotto l’attestazione ISEE rilasciata ai sensi della normativa di settore;
Ritenuto di dover procedere all’assegnazione dell’alloggio di cui trattasi al predetto soggetto, per le motivazioni suesposte, fermo restando il parere favorevole da parte della Commissione istituita presso l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo;
Dato atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista dall’art. 10 della L.R.
3/2010, in quanto rientrante nel limite del 50% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l’assegnazione nel corrente anno;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del ... n. ... con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione ...;
- la deliberazione della Giunta Comunale del ...n. ... con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance ...;
Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati, afferendo, in particolare, all’obiettivo operativo “...” (missione 12 – programma 06) del DUP ...;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;
D E T E R M I N A
1) Di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, al sig. [omissis] l’alloggio di edilizia sociale sito in Via ... ., composto di ... camere + cucina + servizi + ... per una superficie complessiva di mq. ..., ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3/2010 e s.m.i., subordinatamente all’espressione del parere favorevole della Commissione istituita presso l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – sede operativa di Cuneo.
2) Di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista dall’art. 10 della L.R.
3/2010, in quanto rientrante nel limite del 50% degli alloggi di edilizia sociale resisi disponibili per l’assegnazione nel corrente anno.
3) Di inviare all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo copia del presente provvedimento di assegnazione, unitamente alla documentazione concernente il soggetto assegnatario.
Mondovì, li ...
IL DIRIGENTE