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MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO -A TASSO FISSO -A TASSO INDICIZZATO (EURIBOR)

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FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO

-A TASSO FISSO

-A TASSO INDICIZZATO (EURIBOR) Alla data del 01/10/2009

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA

Sede legale e amministrativa: C.so Vittorio Emanuele n. 45 – 63038 RIPATRANSONE (AP)

E-mail: banca@ripa.bcc.it Codice ABI: 08769.2

Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 861.5.0

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00096910443 Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A155893

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale Euro 3.926,76 al 31.12.08

Riserve Euro 18.670.276,20 al 31.12.08

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario per il credito al consumo

Con il contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo la banca consegna al cliente che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore) una somma di denaro, compresa tra un minimo di Euro 154,94 (ex Lit. 300.000) ed un massimo di Euro 30.987,41 (ex Lit. 60.000.000), dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario per il

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credito al consumo

RISCHIO DI TASSO

Il mutuo chirografario per il credito al consumo a tasso fisso non presenta per il cliente un

“rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.

Il mutuo chirografario per il credito al consumo a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.

Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

MUTUI A TASSO FISSO

• Tasso di interesse annuo applicato al mutuo: massimo 10,250%;

• Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora;

• Spese di istruttoria:

-Per fidi fino a Euro 10.000,00 spese istruttoria Euro 40,00 -Per fidi da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00 spese istruttoria Euro 80,00 -Per fidi da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00 spese istruttoria Euro 150,00 -Per fidi da Euro 50.001,00 a Euro 100.000,00 spese istruttoria Euro 200,00 -Per fidi oltre Euro 100.000,00 spese istruttoria Euro 250,00

Inoltre si provvederà al recupero di spese per bolli su effetti a garanzia, di visure, consultazione banca dati e richieste di informazioni.

• spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa;

• Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista, oppure (in caso di durata superiore ai 18 mesi) rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;

• Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;

• Commissione di incasso rata: Euro 1,29;

• Spese di assicurazione: per mese Euro 0,52;

• Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 11,680% calcolato per una ipotesi di finanziamento della

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trimestre antecedente la data di stipula del contratto, attualmente pari al 1,063%, aumentato di 7,500 punti, e pertanto pari al 8,563%;

Detto tasso sarà adeguato trimestralmente al 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 di ogni anno, sulla base della media mensile dei tassi EURIBOR, 6 mesi lettera, 365, riferita al mese precedente la data di variazione.

• Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora: 3,000 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora;

• Spese di istruttoria:

-Per fidi fino a Euro 10.000,00 spese istruttoria Euro 40,00 -Per fidi da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00 spese istruttoria Euro 80,00 -Per fidi da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00 spese istruttoria Euro 150,00 -Per fidi da Euro 50.001,00 a Euro 100.000,00 spese istruttoria Euro 200,00 -Per fidi oltre Euro 100.000,00 spese istruttoria Euro 250,00

Inoltre si provvederà al recupero di spese per bolli su effetti a garanzia, di visure, consultazione banca dati e richieste di informazioni.

• spese per comunicazioni ai sensi D. Lgs. n. 385/93: spese postali come da tariffa;

• Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista, oppure (in caso di durata superiore ai 18 mesi) rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell’importo erogato;

• Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: Euro 20,00;

• Commissione di incasso rata: Euro 1,29;

• Spese di assicurazione: per mese Euro 0,52;

• Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 9,820% calcolato per una ipotesi di finanziamento della durata di 36 mesi, rimborsabile con pagamento di n. 36 rate mensili, su capitale figurativo di Euro 10.000,00, al tasso nominale annuo del 8,563%;

• Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.

********************

RECUPERI DI SPESE:

La Banca applicherà l’importo di Euro 10,33 per lettere di sollecito standard, e fino ad un importo di Euro 129,11 per lettere specifiche volte ad ottenere il rientro o la sistemazione di posizioni anomale.

Le commissioni, i diritti ed i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata.

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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di mutuo chirografario per il credito al consumo è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela – La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela – La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela – L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intende valida- mente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all’unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate – Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo preso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.

Poteri di rappresentanza – Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la banca, nonché le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto a partire da quando la banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto – Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

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compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche. – È in facoltà della banca modificare – con esclusione del tasso di interesse - le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto.

Garanzie – Al cliente consumatore può essere richiesto, a fronte dell’accensione del mutuo in esame, che rilasci delle garanzie che assistano la restituzione delle somme erogate.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.

Estinzione anticipata del finanziamento – Il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca ha la facoltà di esigere un compenso calcolato sul capitale residuo.

Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca.

Foro competente – Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

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LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati.

Credito al consumo: è la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) : è un indicatore sintetico che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso.

Banca di Ripatransone – Credito Cooperativo – Società Cooperativa 01 ottobre 2009

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