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FOGLIO INFORMATIVO. relativo al. MUTUO FONDIARIO CDP (Tasso indicizzato Euribor 6 mesi/365)

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

MUTUO FONDIARIO CDP (Tasso indicizzato – Euribor 6 mesi/365)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Piazza Zanardelli, 16 – 70022 Altamura (BA) Tel.: 080/9949011 – Fax: 080/9949099

info@bccaltamurgia.it / www.bccaltamurgia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5410 – cod. ABI: 07056.5 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A172989

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).

Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

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La provvista necessaria all’erogazione di tale tipologia di mutuo fondiario, viene messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti a seguito della convenzione stipulata in data 28/05/2009 tra questa e l’A.B.I..

Il costo di tale provvista per la Banca è variabile ed è pari al tasso Euribor 6 mesi (gg 365) più spread di 0,50 p.p.

Il mutuo in oggetto è destinato esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo fondiario a tasso variabile

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna al cliente una somma di denaro, con impegno del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento di durata medio-lunga (superiore a 18 mesi).

Il prestito è finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione (specificamente documentata) e alla costruzione di immobili per uso abitativo, sia da persone fisiche che giuridiche; è garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili.

L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di credito verso lo stato, da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di Enti Pubblici, nonché dal pegno su titoli di Stato). Nel caso in cui preesistano garanzie ipotecarie il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Rischio di tasso

Il mutuo fondiario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es.

Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.

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Rischio di cambio

Nel mutuo fondiario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente un “rischio di cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.

Rischio di variazioni unilaterali delle condizioni economiche

Se contrattualmente previsto, la banca può variare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio, tassi d’interesse esclusi) secondo quanto previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93).

Per saperne di più:

la Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bccaltamurgia.it e presso tutte le filiali della banca.

AZIONI SULLA BANCA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

C

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Esempio Tasso variabile finanziamento di euro 50.000,00

durata 10 anni – rata mensile

tasso Euribor 6 mesi/365 vigente al momento della stipula (attualmente 1,09%) tasso applicato (1,09% + spread 6,30 p.p.): 7,39% (variabile trimestralmente)

importo delle rate euro 590,64 (variabile trimestralmente) commissione di incasso rata: euro 2,00

commissione istruttoria fidi 1% sul capitale iniziale: euro 500,00 TAEG: 8,00% (variabile trimestralmente)

Il tasso di interesse, l’importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato.

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VOCI

Importo massimo finanziabile

80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative.

Durata Minimo 5 anni – massimo 20 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo variabile Soci: Euribor 6M (1,09%) + spread 6,00 = 7,09%

Non Soci: Euribor 6M (1,09%)+spread6,30 = 7,39%

Parametro di indicizzazione

I tassi variano trimestralmente in base all’Euribor a 6 mesi lettera (gg 365), rilevato dalla stampa specializzata (ad es. Il Sole24ORE) a fine trimestre solare, in relazione all’ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno e decorre rispettivamente dal primo giorno del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Il tasso Euribor, inoltre, è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Tasso di mora Massimo tre punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora.

SPESE Spese per la stipula del contratto

Istruttoria

Soci: 0,50% una tantum sul capitale iniziale

Non Soci: 1,00% una tantum sul capitale iniziale Imposta sostitutiva Esente

Spese per la gestione del Rapporto

Incasso rata

- Con addebito automatico in conto corrente

- Con pagamento per cassa

€ 0,00

€ 2,00 Invio comunicazioni periodiche

ex. art. 118 d.lgs. 385/93

€ 0,00 Invio comunicazioni periodiche

ex. art. 119 d.lgs. 385/93

€ 2,50 Commissione gestione garanzie € 0,00 Commissione consultazione

CRIF

€ 50,00 Spese per invio comunicazioni

- Posta ordinaria - Raccomandata - Su telefonia fissa - Su telefonia mobile

€ 3,00

€ 6,00

€ 2,00

€ 5,00 Spese per invio comunicazioni

on-line € 0,00

Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo)1

2,00%

1 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

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PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità della rata Mensile

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Parametro Valore

31/03/2012 Euribor 6 mesi/365 1,09%

31/12/2011 Euribor 6 mesi/365 1,64%

30/09/2011 Euribor 6 mesi/365 1,78%

30/06/2011 Euribor 6 mesi/365 1,81%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA TASSO VARIABILE Durata del

finanziamento (anni)

Tasso di interesse applicato

Importo della rata mensile per

€50.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 12 mesi

Se il tasso di interesse diminuisce del 2%

dopo 12 mesi

10 Soci: 7,09% € 582,86 € 635,82 € 535,53

Non soci: 7,39% € 590,64 € 643,98 € 539,91

20 Soci: 7,09% € 390,36 € 452,76 € 332,47

Non soci: 7,39% € 399,44 € 462,48 € 340,84

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccaltamurgia.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE C

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica a carico del mutuatario Adempimenti notarili a carico del mutuatario Polizza vita (se richiesta dalla Banca) a carico del mutuatario Certificazione interessi passivi € 10,00

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Assicurazione immobile (obbligatoria) a carico del mutuatario Imposte per iscrizione ipotecaria a carico del mutuatario

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell’istruttoria

Tempo massimo tra la data di presentazione della documentazione completa e la stipula del contratto: 90 giorni.

Disponibilità dell’importo

Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell’adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l’immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente.

Tempo massimo tra la stipula del contratto e la messa a disposizione delle somme: 30 giorni, previa acquisizione di tutta la documentazione utile per l’erogazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il mutuatario in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;

se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Nessun altro onere può essere addebitato al mutuatario.

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell’articolo 40 bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario), la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.

Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

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Divieto di cessione dei diritti e/o obblighi connessi al presente finanziamento

In osservanza di quanto previsto dall’accordo tra l A.B.I. e la Cassa Depositi e Prestiti, in virtù del quale la Banca ha acquisito la provvista necessaria al presente mutuo, è fatto espresso divieto, sia per la Banca che per la parte mutuataria, di cedere, in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o obblighi derivanti da e/o connessi al presente mutuo, ad eccezione dell’eventuale cessione in garanzia da parte della Banca a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca estingue il rapporto al momento dell’integrale pagamento del debito nonché dell’eventuale compenso per estinzione anticipata, ove dovuto.

Reclami

I reclami vanno inviati in forma scritta, anche a mezzo e-mail, all’Ufficio Reclami della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo Soc. Coop. Piazza Zanardelli, 16 – 70022 Altamura (BA), e-mail: ufficioreclami@bccaltamurgia.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.bccaltamurgia.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca, l’apposita

“Guida Pratica” a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca;

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

E’ il tasso di interesse praticato nell’area dell’Euro per le operazioni di finanziamento a breve termine tra le banche di “prima categoria” (cioè con rating Massimo). Viene pubblicato alle ore 11:00 del mattino, sulla base della comunicazione giornaliera, effettuata da un panel di banche di riferimento alla Federazione Bancaria Europea, della quotazione alla quale esse sono disposte a trattare. L’Euribor è – in altri termini – il tasso d’interesse che una banca primaria con temporanea carenza di liquidità è disposta a pagare ad un’altra banca con eccesso di liquidità per ottenere un prestito espresso in Euro a breve termine (ad es., l’Euribor 1 mese è il tasso d’interesse per un prestito della durata di un mese).

L’Euribor è il principale indicatore dei tassi a breve termine; il quotidiano Il Sole24ORE – inserto Finanza e Mercati, sezione Tassi a breve Termine – ne riporta i valori rilevati per il giorno precedente.

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Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi..

Ipoteca Garanzia su un bene normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/

Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento

“francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.

All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati..

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rimborso in un’unica soluzione

L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.

Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero

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(TEGM) dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Riferimenti

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Calcolato applicando le condizioni massime riportate nella sezione CONDIZIONI ECONOMICHE del presente foglio informativo, esempio:riferito ad un mutuo fondiario di € 100.000

• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista