Sostegno al reddito: la Nuova ASPI (NASPI)
Dott. Giovanni Mottese
CATANIA 27/03/2015
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La Nuova ASPI
– Dott. Giovanni Mottese –
Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali
Decreto n. 22 del 04.03.2015 in attuazione art. co. 2 lett. b L. n. 183 del 2014 (Jobs Act ) – strumenti di sostegno al reddito in disoccupazione involontaria
Interviene solo in caso di disoccupazione involontaria
CIG Ordinaria e straordinaria, CDS non disciplinati – separato decreto
Riorganizzazione degli strumenti di sostegno del reddito
Rivisitazione delle indennità contro la disoccupazione
Presupposto: Semplificazione delle procedure
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L. 28 giugno 2012 n. 92 – LEGGE FORNERO
eliminazione dell’indennità di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017
unificazione delle indennità Aspi (indennità di mobilità, indennità di mobilità in deroga, indennità di disoccupazione speciale edile )
Mini Aspi (indennità di disoccupazione a requisiti ridotti)
una tantum per co co co e co co pro a regime
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Vecchia e nuova disciplina:
L. 10 dicembre 2014 n. 183 – decreto attuativo n. 22 del 04.03.2015
Rimodula le prestazioni di disoccupazione unificando i trattamenti ordinari e brevi disciplinando una sola prestazione di disoccupazione per tutti i
lavoratori dipendenti disoccupati.
Naspi sostituisce le indennità Aspi e Mini aspi di cui all’art.2 L. 92/2012
Inalterata la disciplina della disoccupazione agricola
Istituzione, in via sperimentale per il 2015, di un’indennità di disoccupazione (Dis-coll) per i co co co e co co pro
Istituzione Assegno di disoccupazione (Asdi), consistente in una prestazione assistenziale destinata ai beneficiari della nuova indennità di disoccupazione
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Dal 1° maggio 2015
Soggetti destinatari:
Lavoratori dipendenti nel settore privato compresi gli apprendisti
I soci lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro subordinato
Lavoratori dipendenti delle P.A. a tempo determinato
Impiegati settore agricolo
Soggetti esclusi:
Operai agricoli OTD e OTI
I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato P.A.
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NASPI:
Requisiti:
Disoccupazione involontaria
Sono esclusi i lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni ovvero con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Requisito dello stato disoccupazione
Eccezioni: come per l’Aspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa oppure in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di procedure di conciliazione ex art 1 comma 40 L. 92/2012
Requisiti contributivi: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e almeno 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
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Ammontare e retribuzione:
Il calcolo della prestazione è basata sulla retribuzione mensile di riferimento calcolata sulla retribuzione complessiva degli ultimi 4 anni.
Misura della prestazione: 75% della retribuzione inferiore o pari a 1.195,00 euro (per il 2015)
Per importo superiore al 1.195,00 euro l’ammontare è calcolato sommando al 75 % dei 1.195,00 il 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e i 1.195,00 euro. L’ammontare rimane costante per l’intero periodo del diritto alla prestazione ma è soggetto ad un periodo di riduzione progressiva per incentivare il ritorno al lavoro. Per il 2015 è il 3% ogni mese a decorrere dalla 4° mensilità.
LA NUOVA ASPI
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ESEMPIO DI CALCOLO
RETR. RIFERIMENTO
come si calcola retribuzioni complessive imponibili degli ultimi 4 anni, diviso il numero di settimane contributive – esempio 80.000,00/208=384,61(considerato 20.000 euro di retr. Imponibili su 4 anni interamente lavorati)
384,61 x 52 : 12 oppure 384,61 x 4,33 = 1.666,64 Retr. Media Rif.
L’ammontare dell’indennità sarà il 75 % del reddito medio di riferimento fino ad un massimo di 1.195 euro
1195,00 x 75% = 896,25 + il 25% di (1.666,64-1195,00) = 117,91
Totale NASPI 896,25+117,91= 1.014,16 lordo/mese .
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Durata:
Non è definita una durata fissa come in passato
e’ stabilito che la nuova prestazione di disoccupazione sia erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
non vengono computati nelle settimane di contribuzione i periodi già considerati per altre prestazioni di disoccupazione
Esempio: se il lavoratore è stato sempre occupato nei 4 anni precedenti l ’inizio della disoccupazione avrà versato contributi per 208 settimane (4 anni per 52 settimane), avendo diritto a 104 settimane (2 anni) di indennità.
Dal 1° gennaio 2017 sarà erogata per un massimo di 78 settimane
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NASPI:
Domanda e decorrenza:
Presentazione domanda all’Inps in via telematica;
Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena decadenza;
Previsto c.d. periodo di carenza di 7 giorni, cioè il diritto decorre a partire dall’8°
giorno dalla cessazione se presentato entro i primi 7 giorni, altrimenti dal giorno successivo alla presentazione se questa avviene dopo l’ottavo giorno.
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Compatibilità della prestazione art. 9 d.lgs 4/3/2015 n. 22
Compatibilità con rapporto di lavoro subordinato;
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di
lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo
10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito
annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali
il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto da cui scaturisce la Naspi.
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NASPI:
Compatibilità della prestazione art. 10 d.lgs 4/3/2015 n. 22
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale;
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Decadenza:
Perdita dello stato di disoccupazione;
Inottemperanza obblighi politiche attive del lavoro
Mancata comunicazione avvio di attività compatibile (lav autonomo o dipend.)
Raggiungimento requisiti per il pensionamento
Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità ( a meno che il lavoratore non scelga la Naspi)
Incentivo all’autoimprenditorialità
si prevede la possibilità della liquidazione anticipata, in unica soluzione, del trattamento di disoccupazione, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (art. 8, comma 1, del decreto legislativo).
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NASPI:
Incentivo all’autoimprenditorialità
Richiesta inviata all’ inps entro 30 gg dalla data d’inizio dell’attività autonoma
La liquidazione anticipata della prestazione non dà diritto al beneficiario alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare (art. 8, comma 2, del decreto legislativo).
Nel caso poi in cui il beneficiario dell'anticipazione della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento, è obbligato a restituire per intero l'anticipazione, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale (art. 8, comma 4, del decreto legislativo).
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È un trattamento collegato allo stato di disoccupazione e consiste in una prestazione assistenziale.
Destinatari : i percettori della Naspi che abbiano esaurito il diritto e che si trovino in una condizione economica di bisogno definita in termini di Isee.
Durata e ammontare:
Durata massima di 6 mesi , 75% dell’importo dell’ultima prestazione di disoccupazione.
L’importo non potrà essere superiore all’assegno sociale
Erogazione attraverso strumenti elettronici
Condizionalità: adesione a progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego con partecipazione obbligatoria a iniziative di attivazione,
disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazioni per proposte di lavoro.
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DIS- COLL
Destinatari:
Co.co.co e Co.co.pro. Iscritti alla gestione separata dell’Inps
Requisiti:
non essere pensionati;
essere privi di partita Iva;
essere disoccupati involontari;
3 mensilità di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento e l’evento stesso;
Durata rapporto di lavoro (co.co.pro) di almeno 1 mese nell’anno solare dell’evento e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da diritto all’accredito di un mese di contribuzione;
No condizione di monocommittenza;
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Reddito di riferimento:
reddito mensile medio del periodo di riferimento viene calcolato dividendo il reddito totale imponibile ai fini previdenziali dell'anno di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
L’ammontare dell’indennità sarà il 75 % del reddito medio di riferimento fino ad un massimo di 1.195 euro
Durata:
Numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento;
La domanda deve essere presentata all’ inps in via telematica entro 68 gg da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza), entro l’8° giorno se la domanda è presentata nei primi 8 giorni.
Indennità mensile no una tantum .