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Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici”

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Esercizio delle funzioni direttive nella fase intercorrente fra la scadenza del secondo quadriennio di dirigenza e la nomina del nuovo titolare.

(Risposta a quesito del 31 maggio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 maggio 2017, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 20 aprile 2017 del Presidente del Tribunale di … avente ad oggetto: "Quesito su esercizio delle funzioni direttive nella fase intercorrente fra la scadenza del secondo quadriennio di dirigenza e la nomina del nuovo titolare";

osserva:

la questione è già stata in passato posta all’attenzione del Consiglio. Essa impone di considerare unitariamente la normativa primaria e secondaria vigente in materia; in primo luogo va rilevato che, a norma dell’art. 104 Ord. Giud.: “ il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare, viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici”.

Ne deriva che, in caso di vacanza dell’incarico direttivo, le funzioni di reggenza temporanea in attesa della nuova nomina devono essere esercitate, qualora esso sia stato nominato, dal Vicario nominato dal Presidente uscente; qualora non si sia provveduto a tale designazione, le funzioni in parola debbono essere esercitate dal più anziano fra i presidenti di sezione (intendendosi l’anzianità nel ruolo della Magistratura) o, in mancanza di essi, dal più anziano dei componenti dell’ufficio privi di responsabilità organizzative.

Una diversa soluzione condurrebbe ad esito non coerente con il sistema. Un magistrato dell’ufficio, privo di funzioni direttive, si troverebbe cioè ad esercitare in via di fatto i poteri di direzione, disponendo altresì di poteri di direttiva, sorveglianza e controllo anche nei confronti dell’operato di magistrati che esercitano di diritto funzioni vicariali o incarichi semidirettivi nel medesimo ufficio.

Il paragrafo 106.2 della “Circolare sulla Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019”, il quale prevede che: “Diversamente dai magistrati decaduti dagli incarichi direttivi o semidirettivi per decorrenza del termine massimo di durata delle relative funzioni nella medesima sede, il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, ai sensi degli artt. 45 e 46 d. legislativo 5 aprile 2016, n. 160, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione” va letto e interpretato in armonia con la disciplina primaria vigente in materia ed in particolare con il citato art. 104 Ord. giud.; esso dunque deve ritenersi riferibile soltanto a quelle situazioni ove l’Ufficio da reggere sia privo di Vicario, di semidirettivi e di magistrati più anziani del dirigente uscente. In tali casi il Dirigente che è decaduto per decorrenza del termine massimo ben potrebbe svolgere funzioni di reggenza (a differenza di colui che non sia stato confermato, nei cui confronti la preclusione opera in termini assoluti). Nel caso di specie non ricorre tale ultima situazione, posto che nell’Ufficio è presente un vicario.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di rispondere nei termini di cui in premessa.”

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