OGGETTO: Pratica num. 1360/FT/2014 - Provvedimento in data 18 luglio 2014 del Presidente del Tribunale di ... (Funzioni di reggenza).
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 settembre 2014, ha adottato la seguente delibera:
“- visto il provvedimento in data 18 luglio 2014 del Presidente del Tribunale di ..., con cui il Dirigente ha assegnato a se stesso le funzioni di reggenza, avendo maturato in data 18 luglio 2014 il termine di otto anni nelle funzioni direttive presso l’Ufficio;
- rilevato che il Presidente richiama il paragrafo 37.2 della vigente circolare consiliare sulla Formazione delle tabelle;
- rilevato che il provvedimento è pervenuto a questo Consiglio in data 23 luglio 2014 e che la reggenza ha avuto inizio nel mese di settembre;
osserva:
La questione posta all’attenzione del Consiglio impone di considerare unitariamente la normativa primaria e secondaria vigente in materia; in primo luogo va rilevato che, a norma dell’art.
104 Ord. Giud.: “ il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare, viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici”.
Ne deriva che, in caso di vacanza dell’incarico direttivo, le funzioni di reggenza temporanea in attesa della nuova nomina devono essere esercitate, qualora esso sia stato nominato, dal Vicario nominato dal Presidente uscente; qualora non si sia provveduto a tale designazione, le funzioni in parola debbono essere esercitate dal più anziano fra i presidenti di sezione (intendendosi l’anzianità nel ruolo della Magistratura) o, in mancanza di essi, dal più anziano dei componenti dell’ufficio privi di responsabilità organizzative.
La soluzione alternativa (adottata con il provvedimento in esame) condurrebbe all’esito – non coerente con il sistema – per cui un magistrato dell’ufficio, privo di funzioni direttive, che si trovi ad esercitare in via di fatto i poteri di direzione, disponga di poteri di direttiva, sorveglianza e controllo anche nei confronti dell’operato di magistrati che esercitano di diritto funzioni vicariali o incarichi semidirettivi nel medesimo ufficio.
Il paragrafo 37.2 della “Circolare sulla Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016”, richiamato dal Presidente uscente, il quale prevede che:
“Diversamente dai magistrati decaduti dagli incarichi direttivi o semidirettivi per decorrenza del termine massimo di durata delle relative funzioni nella medesima sede, il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione” va letto e interpretato in armonia con la disciplina primaria vigente in materia ed in particolare con il citato art. 104 Ord. Giud.; esso dunque deve ritenersi riferibile soltanto a quelle situazioni ove l’Ufficio da reggere sia privo di Vicario, di semidirettivi e di magistrati più anziani del dirigente uscente. In tali casi il Dirigente che è decaduto per decorrenza del termine massimo ben potrebbe svolgere funzioni di reggenza (a differenza di colui che non sia stato confermato, nei cui confronti la preclusione opera in termini assoluti).
Tanto premesso, il Consiglio
delibera
di non approvare il provvedimento di assegnazione della reggenza al Presidente uscente, il quale ha maturato il termine di otto anni nell’esercizio delle funzioni, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 104 Ord. Giud.”.