GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Determinazione SA/n. 4 del 8 gennaio 2014
Oggetto: Presa d’atto dimissioni dal servizio dipendente M.S. (mat. 1247) – Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 - Decorrenza: 15.01.2014.
Il Dirigente
Vista la comunicazione, prot. n. 29748 del 20/12/2013, della dipendente M.S. (mat. 1247), Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, con cui la stessa rassegna le dimissioni, per assumere servizio presso altro Ente, a decorrere dal 15.01.2014 e, nel contempo, chiede l’applicazione dell’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, così come sostituito dall’art. 20 del CCNL 14.9.2000, relativo al diritto di conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova presso l’Ente ricevente, pari a 8 mesi;
Dato atto che l’art. 39, co. 5, CCNL 6 luglio 1995, prevede espressamente che “è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4”;
Considerata la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL 5 ottobre 2001, recante quanto segue: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”;
Preso atto della volontà del dipendente e che nulla osta all’accoglimento delle dimissioni nel rispetto della normativa generale e speciale vigente in materia;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti i CCNL vigenti
Per tutto quanto espresso in narrativa
DETERMINA
1. di prendere atto: delle dimissioni volontarie, per assumere servizio presso altro Ente, della dipendente M.S. (mat. 1247), Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, con decorrenza 15.01.2014;
2. di applicare l’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, così come sostituito dall’art. 20 del CCNL 14.9.2000, relativo al diritto di conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova presso l’Ente ricevente, pari a 8 mesi con l’obbligo da parte della dipendente di dare comunicazione dell’avvenuto superamento;
3. di applicare l’art. 39, co. 5, del CCNL 6 luglio 1995 e pertanto di non trattenere dalle competenze ancora dovute al dipendente dimissionario alcuna indennità di mancato preavviso;
GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
4. di considerare risolto il rapporto di lavoro con la dipendente M.S. (mat. 1247) a far data dal 15.01.2014;
5. di incaricare l’ufficio preposto degli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, alla luce della normativa contrattuale, ivi compreso l’eventuale recupero, sulle competenze ancora dovute, di crediti relativi a giorni di ferie o buoni pasto usufruiti ma non effettivamente maturati, da debiti orari o quant’altro risultasse dalle verifiche effettuate;
6. di dare atto che l’esecutività della presente determina, che non comporta impegno di spesa, decorre dal momento della sottoscrizione;
7. di trasmettere il presente atto alla dipendente.
Il Dirigente Anna Maria Congiu
f.to