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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE - FUNZIONI TERRITORIALI CS

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(1)

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE - FUNZIONI

TERRITORIALI CS

________________________________________________________________________________

Assunto il 19/10/2020

Numero Registro Dipartimento: 981

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10560 del 19/10/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA ZONA ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO

"B" CON ABBATTIMENTO DEL SELVATICO, DENOMINATA "GATTO" IN AGRO DEL COMUNE DI ALBIDONA (CS), AGRICOLA "MICARI" SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SEMPLICE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

(2)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale;

- la Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la L.R. n. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti…..”;

- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.D.G. n.63/2019 e s.m.i. Assegnazione Dirigenti;

- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.D.G. n.63/2019 e s.m.i. Assegnazione d’Ufficio dei Dirigenti;

- la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 e il D.P.G.R. n. 59 del 18/05/2020 in base ai quali è stato conferito l’incarico, al Dott. Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8

“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- il Decreto Dirigenziale n.9719 del 06/08/2019 avente per oggetto: Specifica dei procedimenti di competenza dei soppressi Settori n. 12 e U.O.T. - Funzioni Territoriali ai Settori del Dipartimento

“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, che attribuisce in capo al Settore n.2 - “Servizi Area Territoriale Settentrionale - Funzioni Territoriali” le competenze del “Servizio Caccia” di cui alla L.R. 9/96 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio” e s.m.i.;

- la legge quadro sulla caccia n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 10;

- la legge regionale n° 9/96 che, all’art. 9 comma 4, prevede “Le provincie allo scopo di promuovere l’educazione cinofila e venatoria dei cacciatori – autorizzano la costituzione di apposite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile….”;

- il Piano Faunistico Venatorio Regionale “P.F.V.R.”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 e prorogato con delibera del Consiglio Regionale n. 49/2010, che tra le strutture private per la caccia, individua anche le zone di addestramento cani e le gare e prove cinofile;

VISTE:

- la richiesta avanzata dal richiedente, acquisita al protocollo generale SIAR N. 92755 del 05/03/2019, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad istituire una Zona Addestramento Cani con abbattimento del selvatico preventivamente immesso e appartenente alle seguenti specie: Fagiano (Phasianus colchicus), Starna ( Perdix perdix), Coturnice (Alectoris graeca graeca), Quaglia (Coturnix coturnix), e Lepre (Lepus europaeus), su terreni in agro di Albidona (CS) di cui al foglio n. 11 particelle n.ri 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 56, 57, 58, 59, 76, 80, 81 e 84, come risulta dalla cartografia allegata all’istanza;

- la comunicazione del richiedente in data 28/08/2019, acquisita al protocollo generale Siar n. 300046 del 29/08/2019, con la quale si chiede di escludere dall’istanza avanzata in data 04/03/2019, le particelle n.ri 36, 37, 38, 39, 41, 54, 56 e 84 del foglio di mappa n. 11 del Comune di Albidona (CS), come risulta dalla nuova cartografia allegata alla comunicazione medesima;

- la comunicazione del richiedente in data 04/10/2019, acquisita al protocollo generale Siar n. 347673 del 08/10/2019, con la quale si specifica che l’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione ad istituire una Zona Addestramento Cani su terreni in agro di Albidona (CS) di cui al foglio n. 11 particelle n.ri 34, 35, 40, 42, 43, 57, 58, 59, 76, 80, e 81, allo stato nella piena disponibilità della società Agricola Micari s.r.l.s. nel frattempo costituita, è da intendersi ancora valida sugli stessi terreni, a nome dell’amministratore unico

(3)

VISTO il parere favorevole reso dall’ATC CS1 con nota del 20/07/2018 prot. n. 43.1 di pari data, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 360097 del 17/10/2019;

VISTO il Calendario venatorio regionale 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 219 del 07/08/2020;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot.

n. 31387 del 16/05/2019 in atti di questo Ente al prot. Gen. Siar n. 360078 del 17/10/2019, ha trasmesso il relativo parere all’istituzione della ZAC in argomento da istituire in agro di Albidona (CS), comunicando quanto segue:

- per quanto riguarda le specie di selvaggina allevata da immettere, si raccomanda di evitare l’impiego di coturnici, poiché lo stato di conservazione è nel nostro paese insoddisfacente e la specie è vulnerabile a rischi di tipo genetico e sanitario;

- vanno anche escluse le immissioni di lepri europee allevate, poiché l’area in esame ricade nell’areale storico della Lepre Italica e non si può escludere a priori la presenza di tale specie; si osserva che un’eventuale ZAC con lepri dovrebbe essere comunque recintata.

Pertanto, l’I.S.P.R.A. ha espresso parere favorevole all’istituzione della ZAC medesima, purché si recepiscano le raccomandazioni tecniche sopra riportate;

RITENUTO pertanto:

di dover procedere al rilascio dell’autorizzazione alla società Agricola Micari s.r.l.s. nella persona dell’amministratore unico della medesima, per istituire una Zona Addestramento Cani di tipo “B”, denominata “Gatto”, con abbattimento di selvaggina di allevamento preventivamente immessa e appartenente alle seguenti specie cacciabili: Fagiano (Phasianus colchicus), Starna ( Perdix perdix) e Quaglia (Coturnix coturnix), sui terreni in agro di Albidona (CS) di cui al foglio n. 11 particelle n.ri 34, 35, 40, 42, 43, 57, 58, 59, 76, 80, e 81, allo stato nella disponibilità della società Agricola Micari s.r.l.s., giusto contratto di comodato gratuito sottoscritto tra le parti in data 13/05/2019 e registrato all’Agenzia Delle Entrate Sportello di Cassano Allo Ionio in data 14/05/2019 al n. 486-serie 3-pacco 802, avente estensione di ha 12.22.10 ca., per come risulta dalla cartografia allegata all’istanza, anche in assenza del parere dell’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale, in quanto quest’ultimo non è stato ancora istituito dalla Regione;

di dover prescrivere alla società Agricola Micari s.r.l.s., nella persona dell’amministratore unico della medesima, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente L. 157/92 e L. R. 9/96 nello specifico all’artt. 6 - 9 di quest’ultima, nonché delle raccomandazioni dell’I.S.P.R.A. di seguito rappresentate:

- per quanto riguarda le specie di selvaggina allevata da immettere, si raccomanda di evitare l’impiego di coturnici, poiché lo stato di conservazione è nel nostro paese insoddisfacente e la specie è vulnerabile a rischi di tipo genetico e sanitario;

- vanno anche escluse le immissioni di lepri europee allevate, poiché l’area in esame ricade nell’areale storico della Lepre Italica e non si può escludere a priori la presenza di tale specie;

si osserva che un’eventuale ZAC con lepri dovrebbe essere comunque recintata;

- di escludere l’abbattimento di soggetti appartenenti alla fauna selvatica eventualmente presenti nel territorio della costituente ZAC, compreso le specie autorizzate con il presente provvedimento;

TENUTO CONTO che gli impegni assunti dalla società Agricola Micari s.r.l.s. nella persona dell’amministratore unico della medesima, corrispondono a quanto indicato dall’ISPRA e che la loro attuazione costituirà condizione imprescindibile per l’efficacia del presente provvedimento;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto.

(4)

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente trascritto, di:

AUTORIZZARE l’istituzione di una Zona Addestramento Cani di tipo “B”, denominata “Gatto”, con abbattimento di selvaggina di allevamento preventivamente immessa e appartenente alle seguenti specie cacciabili: Fagiano (Phasianus colchicus), Starna ( Perdix perdix) e Quaglia (Coturnix coturnix), sui terreni in agro del comune di Albidona (CS) e distinti in catasto al foglio n. 11 particelle n.ri 34, 35, 40, 42, 43, 57, 58, 59, 76, 80, e 81, aventi estensione di ha 12.22.10 ca., allo stato nella disponibilità della società Agricola Micari s.r.l.s., giusto contratto di comodato gratuito sottoscritto tra le parti in data 13/05/2019 e registrato all’Agenzia Delle Entrate Sportello di Cassano Allo Ionio in data 14/05/2019 al n.

486-serie 3-pacco 802;

RICHIAMARE il rispetto delle norme e divieti sanciti dalla L. 157/92 e L.R. 9/96 artt. 6 - 9 citate in narrativa;

VINCOLARE la ZAC “Gatto”:

- al rispetto delle indicazioni I.S.P.R.A. contenute nell’allegato parere, che raccomanda, tra l’altro, di evitare l’impiego di coturnici e di escludere immissioni di lepri europee allevate;

- ad immettere fauna proveniente da allevamenti autorizzati;

- di acquisire preventivamente, per le specie da immettere, certificazione di provenienza e di immunità da stati patologici rilasciata dal competente Servizio Sanitario;

- alla durata temporale del presente provvedimento, fissato in anni 15 (quindici) e comunque fino alla data 12/05/2034, termine di vigenza del contratto di comodato gratuito sottoscritto tra le parti in data 13/05/2019 e registrato all’Agenzia Delle Entrate Sportello di Cassano Allo Ionio in data 14/05/2019 al n.

486-serie 3-pacco 802;

- all’osservanza di quanto sancito dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 8645 del 16/12/1996

“Regolamento relativo a tempi e modalità per l’attività cinofila nelle zone addestramento cani. Art. 9, comma 5, Lett. C, L.R. 9/96” e n. 1081 del 24/02/1997 “Modifiche alla deliberazione n. 8645 del 16/12/1996” ed eventuali ss.mm.ii., con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenenti alle specie cacciabili è consentito dall’1 settembre di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo;

b) nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno è fatto divieto di svolgere attività cinofila con l’abbattimento di selvatici di qualsiasi provenienza;

c) per specie cacciabili sono da intendere quelle riportate annualmente nel calendario venatorio regionale;

d) nell’arco di tempo concesso (1 settembre/30 giugno) è vietata l’attività cinofila con abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento nei giorni di martedì e venerdì;

- al divieto di abbattimento di soggetti appartenenti alla fauna selvatica eventualmente presenti nel territorio di che trattasi, compreso le specie autorizzate con il presente provvedimento;

- alla perimetrazione dell’area interessata con apposite tabelle di dimensione 25x35 centimetri, recante la dicitura nera su fondo bianco - Zona Addestramento e Allenamento dei cani da Caccia “Gatto” (estremi e durata del provvedimento istitutorio) - ai sensi dell’art. 10 L. 157/92;

- al divieto di affitto o sub-concessione dell’area oggetto del presente provvedimento;

STABILIRE che il rispetto delle prescrizioni ISPRA e dei vincoli riportati nel presente provvedimento, sono condizioni non derogabili per la validità del presente provvedimento e per la continuità dell’autorizzazione regionale;

NOTIFICARE il presente provvedimento all’amministratore unico della società Agricola Micari s.r.l.s., al signor Sindaco del Comune di Albidona (CS) ed al Comitato di Gestione dell’ATC CS1 competente per

(5)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Funzionario BRUNO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

(6)

Riferimenti

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