REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE - FUNZIONI
TERRITORIALI
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Assunto il 04/02/2021
Numero Registro Dipartimento: 151
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°.
1139 del 05/02/2021OGGETTO: CONCESSIONE DELLE EROGAZIONI DI CARBURANTE AGRICOLO
AGEVOLATO AI SENSI DEL DM 454 DEL 14 DICEMBRE 2001- RIORDINO DELLE ATTIVITÀ GESTIONE E ASSEGNAZIONE DEI CARBURANTI AD ACCISE AGEVOLATE IN
AGRICOLTURA CONVENZIONE REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI, ARCEA E C.A.A. APPROVAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI EDIZIONE 2021, E RELATIVI MODELLI .
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.
IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
VISTI:
la L.R: n. 14 dell’11 febbraio 2015, in esecuzione di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 di rientro nelle competenze regionali delle funzioni già trasferite alle Provincie, sulla base della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002, tra le quali quella relativa alla meccanizzazione agricola e U.M.A.;
il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 che definisce le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
il D.M. 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa” pubblicato in GU n.50 del 01/03/2016 che definisce le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, dal 1° gennaio 2016;
l’art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo cui i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico delle aziende agricole fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse;
il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) con i quali sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 “Riforma dei CAA” ha definito le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;
il D.P.R. 01 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
il d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
la legge regionale 12 giugno 2009 n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009)” in particolare l’art. 5, comma 7;
la D.G.R. 6 dicembre 2012 n. 517 “Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa” di cui alla Legge regionale n. 19/09 art. 5 comma 7, che nell’Allegato A prevede tra i procedimenti amministrativi, la cui istruttoria può essere effettuata dai CAA, la gestione del procedimento per la concessione di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola;
il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n.
0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;
lo statuto di ARCEA, (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) istituita ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 165/1999 e della L.R. n. 24/2002, approvato con DGR dell’8 agosto 2005 n. 748 e s.m.i.;
la convenzione quadro per la gestione del Fascicolo Aziendale sottoscritta tra AGEA – Coordinamento e ARCEA in data 8 ottobre 2013;
DATO ATTO, che con D.D.G.R. n. 14560 del 30.12.2020, è stata approvata la bozza della convenzione in oggetto indicata, tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, L’ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) e i CAA (Centro di Assistenza Agricola), e che, all’art. 8, viene demandato a successivo atto, di concerto con Arcea, la redazione ed adozione con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, del “Manuale della procedura” e del “Manuale dei controlli“, relativo alla gestione delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata, che disciplini le procedure generali, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione del carburante agricolo agevolato ai sensi del DM n. 454 del 14 dicembre 2001;
1
redatto il Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 2021, e relativi modelli allegati;
RITENUTO NECESSARIO:
in esecuzione del riordino delle funzioni rientrate nelle competenze regionali a seguito della Legge 7 aprile 2014, n.
56, procedere all’aggiornamento delle procedure di gestione e relative modalità operative per l’assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura in base al DM 14 dicembre 2001, n. 454, recante modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e pescicoltura e nella florovivaistica, ed in base al DM 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e pescicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”, pubblicato in GU n. 50 del 01/03/2016; introdurre, nell'ambito delle iniziative per la semplificazione dei procedimenti a carico delle aziende agricole, processi di semplificazione operativi e procedurali in materia di assegnazione ed erogazione dei carburanti agricoli agevolati, mediante la dematerializzazione del libretto di controllo cartaceo con l’adozione del libretto unicamente elettronico, conseguendo una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di richiesta, assegnazione e consegna dei quantitativi di carburante attribuiti e loro giustificazione; operazione di dematerializzazione coerente con le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/2000, approvare il Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 2021, e la relativa modulistica allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTI ALTRESI’:
la L.R. n.7 del 13/05/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal D.lgs. n. 29/93” e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto "DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.- Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione dei dirigenti”;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;
il D.D.G. n°14012 del 13/11/2019 con il quale è stato conferito, al Dott. Domenico Macri, l’incarico di Dirigente del Settore n° 3 “Servizi Area Territoriale Centrale – Funzioni Territoriali;
la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020 con la quale è stato individuato il Dott. Giacomo Giovinazzo, quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
il DPGR n. 59 del 18/05/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, avente oggetto: “Struttura organizzativa della Giunta regionale -approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;
SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 3, Dott. Domenico Macrì, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla struttura dipartimentale competente,
DECRETA
2
integrante del presente provvedimento:
DI APPROVARE il Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 2021 per la gestione delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata (DM 14/12/2001 n. 454), e la relativa modulistica allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ad ARCEA ed ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) regionali;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 ed ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Dirigente MACRI' DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
3
Regione Calabria
DIPARTIMENTO n. 8
AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI 88100 C A T A N Z A R O
UMA Calabria
Gestione delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata (D.M. 14 dicembre 2001 n. 454)
Manuale delle Procedure e dei Controlli
(edizione 2021)
Allegato al D.D.G. n. ________ del _______________
Indice
PREMESSA... 4
RIFERIMENTI NORMATIVI ... 4
ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI ... 5
SOGGETTI BENEFICIARI ... 6
ISCRIZIONE DELLE DITTE NEL REGISTRO UMA ... 8
Rilascio della qualifica “Utente Motori Agricoli” ... 8
Variazione dei dati dichiarati ... 8
Modifica conduzione e/o indirizzo consegna carburante agricolo. ... 8
Rettifica sul sian di errori materiali verificatesi negli anni precedenti ... 8
CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA ... 8
Procedura di cessazione ... 8
Cessione totale o parziale di azienda ... 9
Decesso del titolare/legale rappresentante della ditta ... 9
Ditte inattive ... 9
Trasferimenti di carburante agricolo e relativo trasporto ... 9
Utilizzo di carburante con diversa tipologia di assegnazione ... 10
ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE ADIBITE A LAVORI AGRICOLI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON CARBURANTE AGEVOLATO ... 10
Procedure per la dichiarazione delle macchine e attrezzature agricole ... 11
Casi particolari ... 12
Serbatoi per lo stoccaggio del carburante ... 12
AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE/ATTREZZATURE ... 12
Iscrizione di macchina agricola (carico) ... 13
Furto mezzo agricolo... 14
Macchine ad uso di più soggetti ... 14
Scarico d’ufficio di macchina agricola ... 15
RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO ... 15
Uffici competenti ... 15
Tipologia della domanda ... 15
Modalità della richiesta di assegnazione ... 15
Smart Card e credenziali di accesso al Portale UMA Calabria... 16
Procedura per l’assegnazione ... 16
Terreni che ricadono in più province della regione o di altra regione ... 18
Iscrizione nel registro delle imprese di altra regione ... 18
Rettifica assegnazione annuale ... 18
CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO ... 18
Note Sulle Lavorazioni Ammesse ... 19
Maggiorazioni ... 21
Integrazioni di carburante... 21
PROCEDURE PARTICOLARI DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE ... 21
Consorzi di Bonifica ... 21
Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra ... 21
Gasolio destinato all’acquacoltura in vasca o allo svezzamento suini o agli allevamenti avicunicoli ... 22
Acquisto colture in piedi ... 22
Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole ... 22
Assegnazione E Consumo Di Carburante Agevolato E Attività Connesse ... 22
Impiego di carburante agevolato per impianti di produzione di biogas ... 22
Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci ... 23
Assegnazione carburante agricolo per l’allevamento (Complementarietà) ... 23
Assegnazione per allevamento in soccida ... 23
Utilizzazione agronomica di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui ... 23
Produzione di tappeti erbosi rivenduti in zolle ... 24
Utilizzo fonti alternative... 24
RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO ... 24
RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE ... 24
Richieste supplementari per avversità atmosferiche ... 25
ORDINAZIONE DEL CARBURANTE ... 25
TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO ... 25
Deroghe alla tenuta del libretto di controllo ... 26
DICHIARAZIONE DEI CONSUMI ... 26
ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE ... 29
Ruolo degli Uffici UMA della Regione Calabria ... 29
1) domanda di assegnazione presentata mediante l’applicativo https://uma.arcea.it/ ... 29
2) domanda di assegnazione presentata all'Ufficio UMA della Regione Calabria territorialmente competente ... 29
Ruolo E Funzioni Delegate dei centri di assistenza agricola (c.a.a.) ... 30
Tempistica di assegnazione ... 31
Rilascio del foglio di prelevamento ... 31
Tenuta del fascicolo di procedimento da parte del CAA (Fascicolo UMA) ... 31
FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO ... 32
CARBURANTE SEQUESTRATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI ... 32
RECUPERI DI ACCISA ... 32
RICHIESTE DI ATTESTAZIONI DI PROPRIETA’ E/O DI ACCESSO AGLI ATTI ... 32
PRESENTAZIONE, PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ... 33
Modulistica ... 33
Modalità di presentazione e protocollazione ... 34
COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA’ COMPETENTI (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) ... 34
PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI ... 35
Criteri del campionamento per i controlli di secondo livello ... 36
Dimensioni del campione per i controlli di secondo livello ... 36
3) Controlli sui CAA ... 36
4) Controlli sulle aziende agricole ... 36
Procedure per il controllo sui C.A.A. ... 36
Procedure per il controllo sulle AZIENDE AGRICOLE ... 38
Comunicazioni ... 41
RICORSI ... 41
CONTATTI ... 41
Fonti Bibliografiche ... 41
PREMESSA
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 454 del 14/12/2001, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 31/12/2001 ha introdotto norme sulle modalità di gestione dell’agevolazione fiscale sui carburanti da utilizzare in agricoltura.
Il suddetto Decreto Ministeriale n. 454 del 14 dicembre 2001 ha definito le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
In particolare, il Decreto n. 454/2001, unitamente alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002
“Disposizioni applicative del DM 454/2001”, ha regolamentato le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale in riferimento alla:
- ricezione e verifica delle richieste di assegnazione di carburante agevolato (art. 2);
- determinazione dei quantitativi di carburante agevolato ammissibili e rilascio del libretto di controllo (art. 3, commi 1 e 2);
- redazione dell'elenco bimestrale dei beneficiari con quantità assegnate e invio all'UTF (ora Ufficio delle Dogane) competente (art. 3, comma 3);
- ricezione e trattamento delle comunicazioni di avvenuto impiego del carburante agevolato (art. 6);
- esecuzione dei controlli amministrativi (art. 7, comma l) e invio delle comunicazioni relative alle irregolarità riscontrate, per la parte di competenza, all'UTF competente per territorio (art. 7, comma 3);
- gestione dell'archivio macchine.
Con Deliberazione della Giunta n. 432 del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: “Concessione delle erogazioni di carburante agricolo agevolato ai sensi del DM 454 del 14 dicembre 2001 -Riordino attività gestione e assegnazione dei carburanti ad accise agevolate in agricoltura ed approvazione schema tipo di convenzione Regione Calabria Dipartimento 8, Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ARCEA e C.A.A. (Centri di assistenza agricola)”, la Regione Calabria ha disciplinato la gestione dei procedimento per la richiesta e l’assegnazione dell’agevolazione fiscale per i carburanti ad uso agricolo.
Il presente Manuale, in attuazione delle norme nazionali richiamate al successivo paragrafo, definisce il procedimento per l’assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli, e per la gestione degli utenti motori agricoli. Detto procedimento è supportato dall’applicativo informatico https://UMA.arcea.it reso disponibile da ARCEA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”.
• Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 “Disposizioni applicative del D.M. 454/2001”.
• nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai Centri di Assistenza Agricola la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l 'agricoltura, oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione.
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
• DM 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (16A01523) (GU Serie Generale n. 50 del 1-3-2016)”.
• D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.
• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”.
• L.R. 19/2009, art. 5, comma 7.
• Art. 5, comma 7 della DGR del 6 dicembre 2012 n° 517 recante “Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa di cui alla L.R. 19/2009”, che riconosce in capo ai centri autorizzati di assistenza agricola all’uopo convenzionati con la Regione Calabria, la facoltà di svolgere attività di servizio nei procedimenti per la concessione del gasolio agricolo.
• DGR del 10.11.2016 n. 432 che ha adottato una nuova procedura di assegnazione del carburante agricolo ad accise agevolate, le cui principali novità sono: la gestione delle assegnazioni da parte della Regione e dei Centri di Assistenza Agricola; l’adozione del libretto di controllo UMA unicamente elettronico; il conferimento all’ARCEA di nuove
attribuzioni consistenti nell’implementazione di un applicativo informatico capace di interfacciarsi con il SIAN e la predisposizione delle attività di controllo nei confronti dei CAA e degli assegnatari del carburante per uso agricolo.
• Statuto dell’ARCEA, approvato con delibera di Giunta n. 748 dell’8 agosto 2005 e successive modifiche, che autorizza l’ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, a stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).
• Linee guida per l’applicazione in Calabria del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui alle Delibere di G.R. 621/2018 e 294/2020.
• La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
• R.D. n.1775 del 11/12/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (derivazione ed utilizzazione acqua pubblica).
• D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
• REGOLAMENTO DELLE MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO D.M.
MIPAAF 31 luglio 2015 - Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2016.
• Decreto Mipaaf n. 162 del 12/01/2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” per quanto di riferimento alla gestione del fascicolo aziendale e al Piano Colturale.
ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI
REGIONE CALABRIA
Attraverso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari:
• definisce le "regole" di gestione della materia attraverso il presente manuale delle procedure di assegnazione, delle verifiche e dei controlli ai sensi degli articoli 7 e 8 del DM 454/2001, nonché le funzioni di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti;
• svolge le funzioni per le assegnazioni dei carburanti ad accise agevolate alle aziende agro-meccaniche, Enti di sviluppo agricolo, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici e per tutti gli agricoltori singoli o associati che non rilasciano mandato o delega ai CAA riconosciuti o i cui C.A.A. di appartenenza non sottoscrivono la Convenzione con la Regione Calabria e ARCEA, previa acquisizione della scheda di validazione del fascicolo aziendale e della documentazione cartacea prevista dal DM 454/2001 con specifico riferimento alle macchine e attrezzatura agricola posseduta qualora non presente nella specifica sezione dei mezzi tecnici del fascicolo aziendale elettronico nonché altra documentazione pertinente alle assegnazioni supplementari (irrigazione, tagli di boschi, tenacità dei terreni, ecc);
• mantiene la funzione di disporre, motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 del D.M. 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, nei casi previsti all’art. 2, commi 1 e 2 (peculiarità del proprio territorio, andamento climatico sfavorevole, fitopatie di eccezionale gravità etc.);
• si avvale dei servizi offerti dei CAA, riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008 recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, operanti nella Regione garantendo loro l’utilizzazione del fascicolo aziendale elettronico e cartaceo di cui al DPR n. 503/99 costituito in conformità al DM 162 del 2015 e dell’applicativo informatico UMA Calabria;
• rende operativo il coinvolgimento attivo e sussidiario dei Centri di Assistenza Agricola convenzionati con la Regione Calabria e ARCEA, mediante lo svolgimento da parte dei medesimi CAA delle attività di predisposizione, istruttoria e validazione delle domande di assegnazione del carburante ad accise agevolate a favore delle aziende agricole che hanno dato loro mandato o delega;
• svolge le funzioni di coordinamento e di controllo oggettivo, con particolare riferimento alle attività previste dall’art. 7, c. 2 del DM 454/2001, di sorveglianza e monitoraggio;
• è titolare dell’elenco utenti UMA, nuove iscrizioni, chiusura posizione UMA delle funzioni di assegnazione del prodotto petrolifero agevolato in agricoltura, per le Aziende Agro-meccaniche, Aziende di Istituzioni pubbliche, Consorzi di Bonifica e d’irrigazione;
• segnala alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) le eventuali anomalie riscontrate da tale attività e dalle eventuali anomalie riscontrate dai controlli, gestisce le richieste di accesso agli atti e/o informazioni provenienti da soggetti terzi e trasmette, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 454/2001, alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza):
l’elenco dei soggetti titolari di assegnazione per l’anno precedente che, entro il 30 giugno di ogni anno, non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione dei consumi;
entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, gli elenchi bimestrali dei buoni carburanti emessi e di quelli annullati. Gli Uffici UMA regionali sono tenuti a conservare presso i propri archivi tutta la documentazione inerente le istanze presentate dai loro utenti.
ARCEA - Ente pagatore della Regione Calabria
Svolge le funzioni di controllo previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 a carico delle aziende agricole ed ai CAA.
Individua il campione dei soggetti da controllare inseriti nel programma UMA Calabria, effettua gli accertamenti documentali, ed i controlli in loco, e i controlli a campione sui CAA. Comunica le eventuali irregolarità emerse alla Regione che avrà cura di trasmetterle alle autorità competenti. I predetti controlli possono essere effettuati in contemporanea ai controlli amministrativi attraverso il SIAN ed in loco già esercitate da Arcea nell’esercizio delle proprie funzioni, sui beneficiari degli aiuti comunitari, nazionale e regionale, al fine della razionalizzazione della spesa pubblica sulle attività di controllo per come disposto dall’art. 26 del Reg. Esecuzione n. 809/2014 e dal Decreto del Mipaaf del 22 luglio 2015 che ha istituito il registro unico dei controlli ispettivi;
È responsabile dell’implementazione e dell’aggiornamento del software UMA Calabria e implementa sul Sian gli applicativi informatici "Combustibili agricoli" e "Back Office Com bustibili Agricoli", per il supporto alla gestione del procedimento di giustificazione dei consumi e assegnazione di prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in lavori agricoli, ponendo a suo totale carico i relativi oneri, a supporto della de materializzazione del procedimento di richiesta, assegnazione, consegna e giustificazione dei consumi del carburante agricolo agevolato, per tutti gli utenti aventi diritto, per i distributori autorizzati e le diverse Autorità di controllo e mediante il quale è dematerializzato il libretto di controllo cartaceo ed adottato il libretto unicamente elettronico.
Adotta le modalità organizzative idonee alla completa dematerializzazione dei procedimenti in conformità ai principi generali e alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in particolare garantendo la possibilità di presentazione delle istanze in formato digitale ed utilizza preferenzialmente il formato digitale per tutti i documenti prodotti, compreso il Libretto di Controllo, ed il canale digitale per le comunicazioni.
È titolare dei Fascicoli Aziendali delle aziende agricole calabresi;
Gestisce e da supporto operativo ai procedimenti amministrativi di assegnazione del prodotto petrolifero agevolato.
CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
i CAA riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008 allo svolgimento delle attività di cui all'art 3 bis del d.lgs. 165/1999 secondo le indicazioni della nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826N del 3 settembre 2003, in virtù di apposita Convenzione stipulata con la Regione Calabria ed Arcea, svolgono l’attività di predisposizione, istruttoria e validazione delle domande di assegnazione del carburante ad accise agevolate a favore delle aziende agricole che hanno dato loro mandato o delega, con l’ausilio dell’applicativo informatico UMA Calabria messo a disposizione da Arcea. I responsabili di sede dei CAA con la validazione delle istanze presentate dall’istruttore/operatore CAA garantiscono che il procedimento si è svolto nel rispetto del DM 454 del 14 dicembre 2001, della normativa vigente in materia e secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente Manuale.
costituzione del fascicolo UMA contenente la documentazione di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM 454/2001 relativa al possesso delle macchine e attrezzatura agricola operatrice utilizzata per le attività agricole nonché visura della Camera di Commercio aggiornata o in alternativa dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 contenente gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.
sono sottoposti ai controlli previsti dagli articoli 7 e 8 del DM 454/2001 da parte di Arcea.
garantiscono la messa a disposizione di tutta la documentazione cartacea inerente alle istanze presentate dai propri utenti, agli Uffici UMA della Regione Calabria ed Arcea, acquisita nel fascicolo aziendale e nel fascicolo UMA.
L’elenco dei CAA convenzionati è pubblicato sul sito internet istituzionale di ARCEA.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il D.M. 454/2001 prevede che l’agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti attività agricole1, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 2;
b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche 2 e3; d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agro-meccaniche4 iscritte nel Registro delle imprese.
L’agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale elettronico e cartaceo di cui al DPR n. 503/99 validato annualmente con apposita scheda prima della generazione della richiesta e assegnazione del carburante agevolato.
Per gli esercenti attività agricole, di cui ai precedenti punti a), b), c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.
I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti al Registro delle Imprese non rientrano fra i beneficiari per l’ammissione all’agevolazione prevista dal DM n. 454/2001.
Sono considerate attività agricole:
le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti prevalentemente (almeno il 51%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 art. 32 del D.P.R. 917/86, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, di cui al precedente punto d), i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell’ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.
Per le imprese agro-meccaniche, di cui al precedente punto e), le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell’Anagrafe delle aziende agricole e per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale e in relazione alle attività agricole di cui all’art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
1 Cfr punto 5 della tabella A allegata al D.lgs. 26 ottobre 1995 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. “5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”.
2 È richiesta l’iscrizione nella sezione “speciale” con indicazione dei codici ATECO agricoltura (01...). Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE. Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono: i consorzi, le cooperative, le società di persone (s.n.c., s.a.s.), le società di capitali (s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica. Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono: i piccoli imprenditori (di cui all’art. 2135 c.c.), le società semplici agricole.
3 Per istituzioni pubbliche si intendono i soggetti dotati di personalità di diritto pubblico riconducibili all’elencazione contenuta nell’art. 1, co.2 del d.lgs. 165/2001. Per l’individuazione dei soggetti ascrivibili alla categoria “aziende agricole delle istituzioni pubbliche” non è necessaria l’iscrizione al registro delle imprese in quanto l’agevolazione non è interno di un’azienda agricola intesa come complesso di beni utilizzati al fine di esercitare, in modo tendenzialmente stabile, nell’ambito dei propri fini istituzionali, un’attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e altre attività come dettagliate dall’art. 32 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, Le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzia di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4 È definita attività agro-meccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agro-meccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.Lgs. 99/04).
ISCRIZIONE DELLE DITTE NEL REGISTRO UMA
RILASCIO DELLA QUALIFICA “UTENTE MOTORI AGRICOLI”
Il procedimento è a carico degli Uffici dell’Amministrazione pubblica.
L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta (modello 1).
L’iscrizione al registro UMA delle ditte può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale presso un CAA di propria scelta e conferito il mandato di assistenza.
Per l’iscrizione di una nuova ditta al registro UMA si procede con l’importazione dei dati aziendali dall’Anagrafe Agricola, attraverso il sistema informativo di gestione UMA così come risultanti dall’ultima validazione del fascicolo aziendale, e l’assegnazione automatica del numero identificativo UMA.
L’iscrizione dei mezzi agricoli segue le procedure descritte nel relativo capitolo.
VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI
Le variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
Le variazioni che non comportano il cambiamento del Codice Univoco Azienda Agricola (di seguito denominato CUAA) devono essere comunicate al gestore del fascicolo (CAA o Amministrazione Pubblica competente) che provvederà ad aggiornare i dati in Anagrafe Agricola al fine dell’aggiornamento nel Registro UMA (è compresa la variazione del parco macchine).
Qualora la variazione dei dati dell’azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario procedere alla cessazione della posizione stessa ed all’apertura di una nuova posizione attraverso la compilazione di un nuovo fascicolo. Sono fatte salve le procedure semplificate previste per le ditte individuali, così come previste.
Eventuali prelievi di carburante agricolo effettuati successivamente alla variazione che comporta la cessazione della ditta, sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti da parte dell’Amministrazione pubblica competente per territorio.
MODIFICA CONDUZIONE E/O INDIRIZZO CONSEGNA CARBURANTE AGRICOLO.
Le variazioni di conduzione o di modifica dell’indirizzo di consegna del carburante agricolo vanno presentate agli Uffici UMA dell’Amministrazione Pubblica, sugli appositi moduli (modello 2 e modello 3).
La modifica della conduzione della ditta da conduzione unica a conduzione mista (conto proprio e conto terzi), determina – se richiesta - la relativa assegnazione di carburante agricolo.
Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi), qualora la modifica riguardi una sola delle due conduzioni è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che rimane attiva. Nel caso di trasferimento di rimanenza da conto terzi a conto proprio, la stessa potrà essere trasferita nel limite del massimo assegnabile determinato sulla base della consistenza aziendale.
La modifica della conduzione da conduzione mista a conduzione conto proprio comporta obbligatoriamente la presentazione della verifica dei consumi sulla conduzione conto terzi, secondo le modalità e i termini temporali previsti.
RETTIFICA SUL SIAN DI ERRORI MATERIALI VERIFICATESI NEGLI ANNI PRECEDENTI
Nel solo ed esclusivo caso di mero errore materiale, è possibile procedere alla rettifica sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, segnalando all’Ufficio UMA regionale la presenza dell’errore. L’Ufficio UMA regionale effettuerà una verifica accertando l’eventuale errore e procederà con una richiesta di rettifica alla Direzione Generale Agricoltura della Regione della Calabria.
CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA
Il procedimento è a carico degli Uffici UMA dell’Amministrazione Pubblica.
Premesso che la cancellazione dal Registro delle Imprese preclude l’accesso al beneficio fiscale sul carburante agricolo, i quantitativi di carburante prelevati dopo la data della suddetta cancellazione saranno oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.
PROCEDURA DI CESSAZIONE
La cancellazione avviene mediante presentazione di apposita domanda (modello 4) su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentate della ditta. La cessazione comporta contestualmente lo scarico di tutte le macchine agricole a carico della ditta.
La cessazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi di carburante agricolo dell’ultima assegnazione ricevuta (anche se pari a zero per assegnazione delle rimanenze di carburante agricolo dell’anno precedente).
In caso di cessazione di una ditta con conduzione conto terzi o conduzione mista, alla verifica dei consumi dovrà essere allegato l’elenco delle lavorazioni eseguite e le relative fatture con contestuale caricamento sul sistema informativo dei dati delle singole fatture allegate.
L’istruttoria di cessazione di una ditta UMA si conclude con il rilascio di una copia della domanda regolarmente datata, siglata e timbrata dall’Ufficio che l’ha gestita.
CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA
La cessione totale di azienda richiede la cancellazione della Ditta cedente dal Registro UMA (cessazione). Le macchine e le attrezzature intestate alla ditta cedente, per essere caricate sulla ditta cessionaria, se soggette ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturate presso la Motorizzazione Civile competente.
La cancellazione dal Registro delle Imprese per la cessione totale di azienda determina la decadenza del beneficio fiscale sul carburante agricolo. Pertanto, eventuali prelievi effettuati successivamente alla data della cancellazione dal Registro delle Imprese sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.
La cessione parziale di azienda non determina la decadenza del beneficio, ma richiede il passaggio dei quantitativi di carburante da un soggetto all'altro in relazione alle attività condotte dall'uno prima della cessione e alle attività condotte dall'altro dopo l'acquisizione dell’azienda.
DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
La comunicazione del decesso deve essere presentata entro sei mesi agli Uffici UMA dell’Amministrazione Pubblica mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dagli eredi (modello 5 e 6), resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, contenente luogo e data del decesso del de cuius.
In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, la stessa va cessata, con contestuale dichiarazione dei consumi di carburante dell’anno precedente, secondo le modalità previste per le verifiche dei consumi annuali. Nella dichiarazione dei consumi, qualora risultino rimanenze, devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente. Il decesso del titolare di Ditta individuale determina la decadenza del beneficio. Pertanto eventuali prelievi effettuati successivamente alla data del decesso sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.
In caso di società, se il decesso del Legale Rappresentante della Ditta non determina una modifica del CUAA, la ditta non va cancellata dal Registro UMA e i soci superstiti possono prelevare il carburante agricolo ancora in disponibilità.
DITTE INATTIVE
Si definiscono inattive quelle Ditte prive di rimanenza di carburante agricolo e che non ne hanno richiesto in assegnazione negli ultimi cinque anni. Queste Ditte sono esentate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei consumi e sono cessate d’ufficio.
Sono considerate inattive anche quelle ditte che, in possesso di rimanenza, non hanno presentato verifica dei consumi da almeno cinque anni. In questo caso le ditte sono cessate d’ufficio.
La cessazione delle ditte inattive comporta il contestuale scarico (per inattività) di tutti i mezzi in carico alla ditta.
Le ditte inattive cessate non possono essere riattivate. Pertanto, per queste ditte è necessario procedere con una nuova iscrizione secondo le modalità previste.
TRASFERIMENTI DI CARBURANTE AGRICOLO E RELATIVO TRASPORTO Il procedimento compete agli Uffici UMA dell’Amministrazione Pubblica.
L’articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che la ditta UMA, nel caso in cui abbia delle rimanenze di carburante agricolo in seguito alla cessazione o riduzione dell’attività, possa trasferirle ad altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti per il loro utilizzo, o ad un deposito di carburanti autorizzato.
Il trasferimento di rimanenze da una ditta cessata ad un’altra è possibile solo in presenza di dichiarazione di avvenuto impiego con rimanenze nell’anno del trasferimento per il cedente e in presenza di assegnazione, sempre per l’anno corrente alla ditta ricevente.
L’Ufficio UMA regionale richiede ai soggetti interessati, anche per il tramite di eventuali soggetti delegati, la seguente documentazione:
• autocertificazione da parte del titolare della vecchia ditta che ha intenzione di cedere carburante agricolo;
• autocertificazione da parte del titolare della nuova ditta che intende accettare il carburante;
e provvede a registrare la quantità trasferita sul Portale UMA Calabria. Al riguardo si possono verificare sei casi di trasferimento del carburante:
• trasferimento ad altra azienda agricola: quando il produttore dichiara un residuo per il quale non intende chiedere l’assegnazione;
• trasferimento a deposito autorizzato: quando il produttore si trova nelle medesime condizioni di cui al caso precedente;
• trasferimento di carburante all’interno della medesima azienda (stesso CUAA): in caso di chiusura di una attività quando una azienda mista (ad esempio azienda agricola e contoterzista) dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività, che intende chiudere e vuole trasferire il residuo a sé stessa passandolo all’altra attività;
• trasferimento parziale: quando un produttore che, pur non avendo cessato l’attività, ha comunque ridotto nel corso dell’anno la superficie in conduzione ma ha già prelevato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato con la domanda iniziale;
• trasferimento in province diverse: la ditta cedente deve comunicare all’Ufficio Regionale del Territorio, che provvede a trasmettere la documentazione alla Regione Calabria che esegue il trasferimento tra provincie diverse;
• trasferimento per cambio regime fiscale a seguito di avvenuto pagamento di accisa: la procedura è la stessa prevista per il trasferimento a distributore autorizzato allegando la documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento dell’accisa Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi) qualora la cessazione riguardi una sola delle due conduzioni è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che rimane attiva. Nel caso di trasferimento di rimanenza da conto terzi a conto proprio, la stessa potrà essere trasferita nel limite del massimo assegnabile determinato sulla base della consistenza aziendale.
Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un’altra è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 10, comma 4bis) che prevede: “nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) non possa essere emesso dall’operatore, tale documento è emesso dall’UTF su stampato fornito dall’operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto”.
Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un deposito commerciale è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 15, comma 7) che prevede: ”qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l’emissione del il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l’utilizzatore non sia abilitato all’emissione del suddetto documento, lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. Omissis…”.
UTILIZZO DI CARBURANTE CON DIVERSA TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE
Nel caso di conduzione mista o di conduzione conto proprio con serre, è ammesso il consumo di carburante assegnato ad una conduzione a favore dell’altra in presenza di variazione di consistenza aziendale o di volume di affari che ne giustificano l’utilizzo e in assenza di assegnazioni supplementari. Per esempio:
l’utilizzo di carburante conto proprio per lo svolgimento di lavorazioni per conto terzi. In tal caso la dichiarazione dei consumi delle lavorazioni conto terzi dovrà comprendere anche la quantità di gasolio del conto proprio utilizzata;
l’utilizzo di carburante conto terzi per le lavorazioni da eseguire nell’azienda conto proprio. In tale caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in aumento di consistenza aziendale, dichiarata in Anagrafe Agricola per l’anno di riferimento, entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento che giustifichi il maggior fabbisogno;
l’utilizzo di carburante per conto proprio per le attività inerenti le coltivazioni in serra. In tal caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in diminuzione di consistenza aziendale per il conto proprio, dichiarata in Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento, che giustifichi il minor fabbisogno e contestualmente ci sia stata una variazione in aumento di consistenza aziendale inerente le coltivazioni in serra, dichiarata in Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento, che giustifichi il maggior fabbisogno. Le stesse considerazioni valgono per la situazione inversa.
ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE ADIBITE A LAVORI AGRICOLI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON CARBURANTE AGEVOLATO
Le aliquote ridotte di accisa si applicano alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli.
Si considerano macchine adibite a lavori agricoli:
• le macchine agricole previste dall’articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche (macchine agricole semoventi e trainate);
• gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
• le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
• gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
• le macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della Strada quando sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
L’assegnazione di carburante agricolo per le macchine operatrici, di cui sopra, può essere effettuata su indicazione dell’utente per i lavori eseguibili dalle macchine operatrici ai soli fini agricoli. L’utente dovrà dichiarare, oltre alle caratteristiche tecniche
ed ai dati identificativi delle stesse, la natura, l’area e la durata degli interventi da realizzare. L’assegnazione è comunque effettuata sulla base dei valori indicati nelle tabelle ettaro coltura.
Non sono comprese tra le macchine agricole:
• i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
• i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
• gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
• le macchine operatrici di cui all’art. 58 del predetto D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, quando non sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole.
Sono esclusi, inoltre, dalla disciplina dal DM 454/2001 i consumi di carburanti agricoli agevolati per l’autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.
Per l’autoproduzione di energia occorre richiedere l’autorizzazione agli Uffici Tecnici delle Finanze, Agenzia delle Dogane, competenti per territorio.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
• trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
• macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
• macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
• macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) paragrafo 3;
• rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE L’agevolazione è concessa per le macchine di cui sopra dichiarate nel fascicolo aziendale.
Per la dichiarazione di macchine agricole nuove, oppure mai dichiarate in precedenza, l’utente deve presentare in copia i seguenti documenti:
• copia fattura di acquisto nel caso di macchina non immatricolata;
• copia foglio di VIA o fotocopia del libretto di circolazione intestato al soggetto richiedente;
• certificato di idoneità tecnica o certificato d’origine per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale;
• attestazione di scarico per macchine usate provenienti da province non calabresi. Alcune Regioni e Province non svolgono più tale servizio. In questi casi l’interessato presenta una autodichiarazione nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina, e l’avvenuto scarico presso l’ufficio preposto di provenienza presso altre province non calabresi.
In presenza di macchine usate, già dichiarate utilizzando le procedure del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, l’utente deve presentare i seguenti documenti:
• copia della fattura di acquisto nel caso di macchina non immatricolata;
• copia del libretto di circolazione o copia del foglio di VIA.
• in presenza di attrezzatura posseduta da oltre 10 anni, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso e gli estremi del numero di telaio se disponibile.
Alla presentazione della richiesta carburanti, il titolare deve dichiarare le macchine e le attrezzature agricole in proprietà e/o in uso, comprese le lavorazioni per le quali ricorre ad imprese agro-meccaniche. Nel caso la ditta richiedente si avvalga di mezzi non in proprietà e non fa ricorso a ditte agro-meccaniche, occorre che la stessa indichi le generalità del proprietario dei mezzi concessi in uso necessari alle operazioni dichiarate e per le quali è richiesto il carburante agevolato.
Per la dichiarazione e l’aggiornamento della composizione del parco macchine agricole si utilizzano le procedure del Sistema Informativo Agricolo Nazionale per la gestione del fascicolo aziendale elettronico dove è dedicata specifica sezione le cui informazioni digitalizzate dovranno essere comprovate dalla documentazione cartacea attestante la proprietà o la concessione in uso.
CASI PARTICOLARI Leasing
È possibile dichiarare macchine agricole acquisite in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale.
Occorre presentare la seguente documentazione:
• copia del contratto di leasing, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing e tutti i dati relativi alla macchina;
• copia del foglio di VIA o copia del libretto di circolazione.
Alla scadenza del contratto di leasing dovrà essere prodotta copia dell’ultimo pagamento e copia del foglio di VIA o, in caso di riscatto, copia del libretto di circolazione con il nominativo del proprietario. (Non dovrà più comparire la società di leasing come comproprietario).
Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997
Le tipologie di macchine già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente Codice della Strada, devono essere munite di una specifica autodichiarazione.
Macchine in uso temporaneo
L’utilizzatore dovrà presentare copia del contratto sottoscritto da entrambi i contraenti, nel quale siano riportati il periodo o i tempi di uso della macchina e i dati (marca, tipo, targa o n. telaio o matricola motore), ovvero fattura di noleggio nella quale siano espressamente riportati i dati di cui sopra.
L’art. 2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M. 454/2001 prevede la possibilità di autocertificare, da parte dell’utente, l’utilizzo di macchine non in proprietà. In tale ipotesi è necessario precisare la proprietà delle stesse, nonché, per le macchine operatrici, i tipi di lavorazioni per i quali se ne chiede l’utilizzo.
Registrazione di macchine reimmatricolate. In caso di necessità di reimmatricolazione di una macchina si deve produrre copia del foglio di VIA dal quale si evidenzia il numero della targa precedente e il numero della nuova targa assegnata aggiornando il proprio fascicolo aziendale.
Registrazione di demolizione/rottamazione
In caso di avvenuta demolizione è necessario presentare la documentazione comprovante la demolizione aggiornando il proprio fascicolo aziendale.
Registrazione di macchine operatrici permanentemente attrezzate per lavori agricoli
L’Art.1 comma 3 del D.M. 454/2001 prevede che venga prodotta autocertificazione attestante le misurazioni di area e altezza oppure in base ai progetti di costruzione. I metri cubi devono essere riferiti esclusivamente alle serre o a parte di esse dove si svolge l’effettiva coltivazione delle piante. Eventualmente che la macchina è adibita in modo permanente ad usi agricoli.
SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DEL CARBURANTE
Lo stoccaggio del carburante in azienda deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche dei contenitori, del luogo di installazione e dei sistemi di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di fuoriuscita accidentale, di permettere un agevole accesso ai mezzi dei vigili del fuoco e di limitare eventuali danni alle cose, alle persone e all'ambiente.
È necessario che l’utente beneficiario del carburante agricolo comunica all’Ufficio UMA regionale competente per territorio o al CAA il tipo di serbatoio utilizzato, la capacità, il numero di omologazione e l’ubicazione (comune, foglio e particella) modello 7.
AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE/ATTREZZATURE
Le istruttorie relative all’aggiornamento del parco macchine agricole sono a carico degli Uffici UMA dell’Amministrazione Pubblica.
Il carico e scarico delle attrezzature sono a carico dei CAA attraverso l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale in Anagrafe Agricola della Calabria da effettuare prima della validazione dunque verificare al momento della presentazione della domanda la corrispondenza di ciò che è presente nel fascicolo aziendale e quanto si sta dichiarando in domanda UMA.
ISCRIZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (CARICO)
Per l’iscrizione di macchine agricole nuove o mai iscritte in precedenza, in proprietà e/o in uso (noleggio, affitto, comodato) delle ditte in possesso di qualifica di Utente Motori Agricoli, il titolare/legale rappresentante della Ditta deve presentare l’apposito modulo di carico (modello 8, 9 e 10) con i seguenti allegati:
• fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo in copia);
• foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) intestato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
• certificato di idoneità tecnica o certificato d’origine (in copia) per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale
oppure:
relazione di perizia rilasciata da un tecnico abilitato (dove devono essere indicati, per i rimorchi agricoli, i dati relativi al numero di assi, tara e massa complessiva);
• fattura o contratto di noleggio (in copia), se noleggiata;
• contratto di affitto registrato (in copia);
• contratto di comodato d’uso (in copia);
• atto di cessione di azienda o di ramo di azienda (in copia) comprendente anche la cessione delle macchine che – se soggette a immatricolazione – devono risultare volturate;
• per le macchine agricole in leasing: il locatario (utente) deve presentare la copia del contratto di locazione (leasing), con l’indicazione della sua scadenza;
• per le macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285): DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è permanentemente attrezzata per le lavorazioni agricole (modello 10.1);
• per le macchine (usate) mai iscritte, provenienti da province non calabresi: attestazione di scarico.
Alcune Amministrazioni pubbliche non svolgono più tale servizio. In questi casi l’interessato presenta una DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l’avvenuto scarico presso l’ufficio preposto di provenienza presso altri uffici UMA non calabresi.
Sul sistema informativo questa tipologia di macchina va inserita come macchina nuova.
Per l’iscrizione di macchine agricole usate, l’utente deve presentare:
• fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure, per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo);
• foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) già volturato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
• attestazione di scarico solo nel caso di macchine usate provenienti da province non calabresi.
Alcune Amministrazioni pubbliche non svolgono più tale servizio. In questi casi l’interessato presenta una DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l’avvenuto scarico presso l’ufficio preposto di provenienza presso altri uffici UMA non calabresi.
• fattura o contratto di noleggio (in copia), se noleggiata;
• contratto di affitto registrato (in copia);
• contratto di comodato d’uso (in copia);
• atto di cessione di azienda o di ramo di azienda (in copia) comprendente anche la cessione delle macchine che – se soggette a immatricolazione – devono risultare volturate;
• per le macchine agricole in leasing il locatario (utente) deve presentare copia del contratto di locazione (leasing), con l’indicazione della sua scadenza;
• per le macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è adibita in modo permanente ad usi agricoli (modello 10.1);
Per la variazione della targa stradale a seguito di reimmatricolazione di macchine agricole usate, l’utente deve presentare la richiesta sull’apposito modulo (modello 11) unitamente alla copia del foglio di VIA o del libretto di circolazione aggiornato dal quale risulti il numero della targa precedente e il numero della nuova targa assegnata. La nuova targa va annotata sul sistema informativo UMA in sostituzione di quella precedente.
Per le macchine agricole in comodato d’uso è richiesta copia del contratto di comodato ove sia indicata la data di scadenza;
le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, qualora essa sia iscritta all’UMA, e caricate nel parco macchine della ditta comodataria.