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I PRINCIPALI ORGANI DELLO STATO ITALIANO

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Academic year: 2022

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Diritto

I PRINCIPALI ORGANI DELLO STATO ITALIANO

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e contribuisce a mantenere l’unità di indirizzo politico degli organi dello Stato, soprattutto attraverso il potere di esternazione, che deve essere esercitato super partes.

Può essere eletto alla carica presidenziale chi sia cittadino italiano, abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti politici e civili. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, con la partecipazione di delegati regionali; per la sua elezione è richiesta, nei primi tre scrutini, la maggioranza dei due terzi; a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica rimane in carica sette anni e può essere rieletto.

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Diverse sono le attribuzioni del Presidente della Repubblica, attinenti alla sfera legislativa, esecutiva e giudiziaria. Tra le più rilevanti ci sono quelle di nominare il Capo del Governo e di sciogliere anticipatamente le camere.

Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile dei propri atti. Sotto l’aspetto penale, se commette reati in veste di privato cittadino è soggetto alla giustizia ordinaria. Se invece commette reati legati alla propria carica(alto tradimento e attentato alla Costituzione) viene messo in stato d’accusa dal Parlamento e giudicato dalla Corte Costituzionale.

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IL PARLAMENTO (Potere legislativo)

Il Parlamento è costituito da due camere: il Senato e la Camera de deputati che, a parte pochi casi previsti dalla Costituzione, operano in sede separata e hanno le stesse funzioni (bicameralismo perfetto) Le Camere rimangono in carica per cinque anni(legislatura); è tuttavia possibile che esse vengano sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica nel casi in cui venga meno il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.

I membri del Parlamento italiano sono eletti dai cittadini maggiorenni con il sistema misto proporzionale e maggioritario, soggetto a soglie di sbarramento.

I membri del Parlamento non possono essere destituiti dalla loro carica se non al termine della legislatura e beneficiano di determinate immunità: non rispondono dei reati di opinione(insindacabilità) e non possono essere arrestati senza il consenso della Camera di appartenenza( immunità dagli arresti).

Le sedute delle Camere sono presiedute e coordinate da un Presidente. I parlamentari sono organizzati in gruppi secondo il partito di appartenenza e in commissioni permanenti, la cui competenza sulle diverse materie corrisponde a quella di uno o più ministeri. Le votazioni parlamentari si svolgono quasi esclusivamente in modo palese, attraverso il voto elettronico. Il voto non può considerarsi valido in mancanza di numero legale, corrispondente alla metà più uno dei componenti. Le decisioni sono approvate se si raggiungono determinate maggioranze, che variano in relazione all’argomento trattato.

Il Parlamento assolve alla funzione legislativa, cioè fare leggi, tramite una specifica procedura, definita iter legislativo, che si articola nelle fasi dell’iniziativa, della discussione e approvazione, della promulgazione e della pubblicazione.

Il Parlamento, attraverso le commissioni d’inchiesta, può svolgere attività ispettiva su vicende di interesse pubblico. I parlamentari, inoltre, possono assolvere ad una funzione di controllo nei confronti del Governo in ambito politico, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, e in materia economica( Bilancio della Stato).

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IL GOVERNO (Potere Esecutivo)

Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo ed è essenzialmente composto dai ministri, dal Presidente del Consiglio e dal Consiglio dei ministri. Ne fanno inoltre parte i viceministri, i sottosegretari, i comitati interministeriali, il Consiglio di gabinetto e i commissari straordinari.

Il processo di formazione del Governo inizia con le consultazioni del Presidente Della Repubblica, che individua la persona incaricata di formare l’esecutivo. Il Presidente del Consiglio, nominato dal Capo dello Stato, procede alla scelta dei ministri. In seguito il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica: da questo momento il Governo entra ufficialmente in carica. Entro dieci giorni dal giuramento il Governo deve ottenere dalle Camere la fiducia sul proprio programma.

Quando viene a mancare la fiducia tra Parlamento e Governo, si apre una crisi di governo, che è parlamentare, se provocata da un voto di sfiducia delle camere, extraparlamentare, se il Governo si dimette di propria iniziativa.

Oltre alla funzione esecutiva, che corrisponde all’amministrazione dei settori pubblici, il Governo ricopre una funzione politica, dirigendo la politica interna ed estera del Paese, e una funzione normativa, attraverso l’emanazione di decreti legge, di decreti legislativi e di regolamenti. I decreti legge, emanati nei casi di urgenza e necessità, devono essere convertiti in legge dal Parlamento, pena la loro decadenza. I decreti legislativi vengono emanati su richiesta del Parlamento, espressa attraverso una legge delega. I regolamenti si distinguono in esecutivi, se spiegano le modalità di attuazione di una legge, o in organizzativi, se sono volti all’organizzazione dei pubblici uffici.

I ministri se commettono reati sono sottoposti alla giustizia ordinaria, dopo un esame preliminare condotto dal Tribunale dei ministri( responsabilità penale). Se con il loro comportamento arrecano danni allo Stato, vengono giudicati dalla Corte dei Conti(responsabilità amministrativa).

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LA MAGISTRATURA (Potere giudiziario)

I magistrati hanno il delicato compito di applicare le leggi alle situazioni concrete. Ricorre la giurisdizione civile quando si deve risolvere una controversia tra privati(attore e convenuto), la giurisdizione penale quando si deve giudicare una persona imputata di un reato, la giurisdizione amministrativa quando un cittadino contesta un provvedimento della Pubblica amministrazione. Il nostro ordinamento ammette tre gradi processuali, dopo di che la sentenza emanata passa in giudicato, diventa cioè definitiva.

La Costituzione ammette solo i magistrati ordinari (Giudici di pace, Tribunali, Corti d’appello, Corti d’Assise e Corte di Cassazione) e vieta espressamente l’istituzione di giudici speciali e straordinari; fanno eccezione il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i Tribunali militari.

I magistrati non sono organizzati in una struttura gerarchica, ma si distinguono solo per le funzioni che assolvono: la funzione giudicante, quella requirente, quella di merito e quella di legittimità.

I magistrati sono inamovibili, cioè non possono essere rimossi dalle loro funzioni, e costituiscono un ordine indipendente da tutti gli altri organi dello Stato. Questo principio è concretamente realizzato grazie all’esistenza di un organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura.

I giudici incorrono in responsabilità penale, se nell’emanare una sentenza commettono un reato; in responsabilità disciplinare se vengono meno a doveri legati al proprio ruolo; in responsabilità civile se emettono una sentenza ingiusta nei confronti dei cittadini, per dolo, per colpa grave o per diniego di giustizia.

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