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SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO DIGITALE ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO

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SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO DIGITALE

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

“ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO DIURNO E NOTTURNO, FERIALE E FESTIVO, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI LAVORI E MANUTENZIONI (ORDINARIE

E STRAORDINARIE) SULLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEL TERRITORIO DI

COMPETENZA DI PIAVE SERVIZI”

LOTTO N. 1 - CIG: 8447779FC0

L’Anno 2020, giorno ed orario come da apposizione dell’ultima delle firme digitali delle parti contraenti, tra:

1. CARLO ing. PESCE, nato a Motta di Livenza (TV) il 15.05.1966, in qualità di Direttore Generale di PIAVE SERVIZI S.p.A., giusta atto di nomina e attribuzione di funzioni e poteri in data 18.12.2018, Notaio A.

Pianca di Vittorio Veneto (TV), Repertorio n. 33320 - Raccolta n.11249, con sede legale in via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Codice Fiscale, P. IVA e n. iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno 03475190272 - Capitale Sociale Euro 6.134.230,00 i.v. - PEC:

piaveservizi@legalmail.it domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa;

1. GIORGIO DE NARDI, nato a Vittorio Veneto (TV) il 27.09.1948, in qualità di Presidente del C.d.A. di DE NARDI S.r.l., con sede legale in via Donatori di Sangue n. 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV), Codice Fiscale, P.

IVA e n. iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno 02455530267 - Capitale Sociale Euro 30.000,00 i.v. - PEC: denardisrl@legalmail.it

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domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa;

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della Determina del Direttore Generale del 06.10.2020, con nota prot. n. 21848 del 08.10.2020, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le

“imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n.

50/2016)” e del D.L. n. 76 del 17.07.2020, suddivisa in n. 5 Lotti, finalizzata alla stipula di un accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per lotto, per l’affidamento dei lavori di “Esecuzione di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle infrastrutture di acquedotto e fognatura nel territorio di competenza di Piave Servizi” (CIG Lotto n. 1:

8447779FC0, CIG Lotto n. 2: 84477854B7, CIG Lotto n. 3: 8447804465, CIG Lotto n. 4: 844782775F, CIG Lotto n. 5 8447857023);

- con Determinazione del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. del 18.11.2020, i suddetti lavori relativamente al lotto n. 1, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società De Nardi S.r.l.;

- con Determinazione del Direttore Generale del 04.12.2020, a seguito dell’espletamento delle verifiche di legge, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;

- l’iscrizione nella White List della Prefettura di Treviso di De Nardi S.r.l.

risulta scaduta in data 26.03.2020 e in fase di aggiornamento, la stessa resta

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3 valida fino all'esito definitivo;

- la Società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. dell’11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria, acclarata al protocollo di Piave Servizi S.p.A. in data 02.12.2020 al n. 27924;

- in data 02.12.2020 la Società ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

- in data 04.12.2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna in via d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L.

76/2020, come da verbale regolarmente sottoscritto dalle Parti in pari data;

- essendo pervenuta un’unica offerta, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 - Oggetto dell’accordo quadro

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l’“Esecuzione di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle infrastrutture di acquedotto e fognatura nel territorio di competenza di Piave Servizi” - Lotto n. 1, alle condizioni tutte contenute nel presente atto, nei documenti di cui al successivo art. 4 e nei Contratti applicativi (Ordini di Lavoro) di cui al comma seguente.

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4 ART. 3 - Contratti applicativi

1. Gli interventi da eseguire, specificati all’art. 1, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto, verranno definiti nei singoli contratti applicativi (Ordini di Lavoro) nei quali verrà precisato l’oggetto esatto dell’intervento, le modalità esecutive e i tempi di esecuzione.

2. Le richieste dei singoli interventi saranno comunicate telefonicamente o a mezzo email da personale tecnico/operativo di Piave Servizi, i relativi Ordini di Lavoro (O.d.L.) saranno consegnati in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, dalla squadra operativa di Piave Servizi, salvo nei casi di urgenza, in cui gli O.d.L. verranno redatti ex post. In entrambi i casi la Società dovrà sottoscriverli per ricevuta.

3. Gli Ordini di Lavoro conterranno le seguenti informazioni:

- tipologia dell’intervento ed eventuali disposizioni specifiche di realizzazione, fermo restando che, qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L.;

- luogo di esecuzione;

- data ed orario di inizio dei lavori;

4. Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e riprese tra i diversi Ordini di Lavoro.

5. Le condizioni previste nel presente accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di Lavoro richiesti prima del termine di cui al successivo articolo 7, anche qualora la materiale

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esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

6. La stipula del presente accordo non vincola in alcun modo Piave Servizi alla conclusione dei contratti attuativi.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. I lavori oggetto di ogni singolo O.d.L. dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto nel presente accordo quadro e nei documenti di seguito indicati che, pertanto, si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- elaborati grafici relativi a costruzione allacciamenti idrici, sezione di scavo e rinterro, ripristini stradali ecc.;

- l’elenco dei prezzi unitari;

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall’Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

2. I lavori si intendono, inoltre, affidati ed accettati sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, patti, condizioni e modalità contenuti nella lettera d’invito del 08.10.2020, prot. n. 21848 e nell’offerta del 20.10.2020, documentazione che le Parti dichiarano di conoscere esaurientemente ed accettare senza riserva alcuna.

3. Gli interventi oggetto dell’accordo quadro dovranno essere ultimati entro i termini di volta in volta indicati dalla Stazione Appaltante. I lavori relativi

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ad ogni singolo intervento si intendono ultimati dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta di Piave Servizi.

4. Per l’intera durata dell’appalto, e per i 24 mesi successivi alla cessazione del contratto, l’Appaltatore si assume l’onere della manutenzione gratuita e del controllo dei ripristini effettuati nel corso degli interventi manutentivi eseguiti, informando puntualmente la D.L. dello stato dei ripristini e degli interventi di ricarica eseguiti.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto di cui al DM n. 145/2000.

6. Per quanto qui non contemplato si fa riferimento e si intenderanno applicabili le norme in materia di appalti dei lavori pubblici e le restanti disposizioni normative, anche regolamentari, aventi attinenza con il contenuto del presente accordo quadro.

ART. 5 - Importo dell’accordo quadro, contabilizzazione e modalità di pagamento

1. La capienza dell’accordo quadro per tutta la sua durata, al netto

dell’I.V.A., ammonta ad Euro 506.362,14 (Euro

cinquecentoseimilatrecentosessantadue/14), comprensivo di Euro 16.362,14 (Euro sedicimilatrecentosessantadue/14) per oneri di sicurezza.

2. La Società non potrà vantare alcun diritto in merito all’importo dell’accordo quadro che deve intendersi come un importo massimo raggiungibile, le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per la Società motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari all’11% (undici per

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cento). L’elenco prezzi allegato agli atti di gara, con l’applicazione di tale ribasso, costituisce l’elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei rispettivi contratti applicativi.

4. I singoli contratti applicativi (Ordini di Lavoro) verranno stipulati a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

5. I lavori saranno misurati in contraddittorio ed i rilievi effettuati saranno riportati su modulistica predisposta da Piave Servizi; tale documentazione verrà registrata in formato digitale o cartaceo dalla Stazione Appaltante che provvederà all’elaborazione del prospetto di ripartizione dei costi che verrà inoltrato alla Società per la relativa verifica.

6. Eventuali contestazioni inerenti il prospetto di ripartizione dei costi dovranno essere sollevate per iscritto nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, in caso contrario il documento si considererà accettato.

7. Trattandosi di accordo quadro con corrispettivo a misura, ciascuna rata del prezzo è determinata ricavando dal registro di contabilità l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispettivo prezzo unitario dell’elenco prezzi, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, con l’applicazione del ribasso percentuale offerto dalla Società in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono vincolanti anche per la definizione valutazione e contabilizzazione di eventuali lavorazioni in economia, varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

8. Le rate di acconto sono dovute con cadenza mensile; la Società, al

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termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo dei lavori eseguiti ed emetterà la fattura sulla base dei prospetti di ripartizione trasmessi da Piave Servizi a norma dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

9. Piave Servizi procederà al pagamento delle fatture entro 30 gg.

D.F.F.M., a mezzo bonifico bancario, previa decurtazione delle eventuali penalità e sanzioni per disservizi e/o inadempienze, sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa con nota acclarata al protocollo aziendale in data 02.12.2020 al n. 27924, previa esibizione, da parte della Società, di idonea autocertificazione in merito all’adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell’esecuzione dell’appalto oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276.

10. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

11. La Società dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione, nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi S.p.A.

per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del credito è ammessa ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.16.

12. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice

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destinatario MZO2A0U - utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall’Agenzia delle Entrate, le fatture emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non emesse.

13. Nel caso in cui le fatture non vengano trasmesse in formato pdf in allegato al file “xml” del flusso elettronico, dovranno essere inoltrate in tale formato all’indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it..

14. Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il meccanismo dello split payment, conseguentemente, le fatture dovranno riportare l’annotazione “Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972” ed indicare il relativo CIG e CUP.

ART. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente accordo quadro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. La Società, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Al fine di consentire a Piave Servizi S.p.A. di assolvere all’obbligo di verifica previsto dall’art 3, comma 9, L.136/2010, la Società si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 smi., oppure apposita

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dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 7 - Durata, termini di esecuzione e penali

1. L’accordo quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna in via d’urgenza dei relativi lavori, avvenuta in data 04.12.2020 e, in qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia qualora, prima della scadenza del predetto termine, venga esaurito l’importo dell’accordo stesso.

2. La Società non porta accampare diritti di sorta nel caso in cui l’importo complessivo dell’accordo quadro non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.

3. Alla scadenza dell’accordo, o all’esaurimento del relativo importo, qualora ciò avvenga prima della scadenza, Piave Servizi S.p.A. si riserva l’opzione di rinnovarlo alle medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi. Il rinnovo dovrà essere formalizzato almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale tramite comunicazione di Piave Servizi S.p.A., nella quale verrà dato conto dell’eventuale adeguamento dei prezzi in base all’indice ISTAT.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi S.p.A.

potrà chiedere all’Impresa il proseguimento per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. L’Impresa si impegna, sin d’ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire i lavori alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del contratto in corso.

5. La Società dovrà intervenire, per gli interventi di pronto intervento, entro

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20 minuti dalla richiesta del tecnico incaricato; nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento o esecuzione, o qualora si verifichino irregolarità e/o inadempienze nell’esecuzione dei lavori, saranno applicate delle penali previste all’art. 18 del C.S.A.

6. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o oneri di qualsivoglia natura sostenuti da Piave Servizi S.p.A. a causa dei ritardi in parola e/o inadempimenti.

ART. 8 – Area di cantiere

1. Le aree di cantiere della Società vengono fissate in via Levada n. 20 e via Donatori di Sangue n. 8 in Comune di Vittorio Veneto (TV), aree di cui la Società è proprietaria, come risulta dalla visura catastale.

2. La modifica della suddetta base operativa in corso di contratto potrà avvenire solo previa comunicazione scritta a Piave Servizi e fermo restando il rispetto della distanza massima di 25 Km dal limite territoriale del lotto di competenza della Società affidataria.

ART. 9 - Risoluzione e Recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del presente accordo quadro, le disposizioni di cui all’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10 - Garanzia definitiva

1. La Società, a garanzia degli impegni assunti con il presente accordo quadro, e di quelli previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva n.

1680.00.27.2799804184, rilasciata in data 30.11.2020 da Sace BT S.p.A.,

per un importo pari ad Euro 27.849,92 (Euro

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12 ventisettemilaottocentoquarantanove/92).

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società, di recesso o risoluzione, Piave Servizi S.p.A. avrà diritto di ritenere la predetta garanzia e la Società dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato.

Resta salvo per Piave Servizi S.p.A. l’esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

ART. 11 - Polizza assicurativa

1. La Società ha prodotto, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto e a copertura dei danni ivi indicatati, la polizza di assicurazione per danni da esecuzione, per RCT e garanzia di manutenzione n.

1680.00.33.33034772 rilasciata in data 18.11.2020 da Sace BT S.p.A..

ART. 12 - Cessione dell’accordo quadro e cessione dei crediti 1. Il presente accordo quadro non può essere ceduto a pena la nullità.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - Obblighi della Società nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile Industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. La Società si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

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dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art.

105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Società ha:

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del presente accordo quadro, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori;

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte di Piave Servizi S.p.A. per le prestazioni oggetto dell’accordo quadro è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della Società, Piave Servizi S.p.A. provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti alla Società.

ART. 14 - Subappalto

1. Le Parti danno atto che la Società in sede di gara non ha comunicato l’intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto.

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14 Art. 15 - Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura della Società la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di Piave Servizi S.p.A. fino alla presa in consegna delle opere da parte di Piave Servizi S.p.A.

ART. 16 - Controversie e foro competente

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione del servizio e/o sull’applicazione del presente accordo quadro, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario e della transazione di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie la Società non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Piave Servizi S.p.A.

ART. 17 - Domicilio della Società

1. A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso il seguente indirizzo: via donatori di sangue 8, 31029 Vittorio Veneto (TV).

2. Tutte le comunicazioni attinenti al presente contratto, fatte da Piave Servizi S.p.A., dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, ciascuno per gli atti attinenti alla propria competenza, quando non effettuate in mani proprie della Società o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi, sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma precedente, e recapitate all’indirizzo PEC denardisrl@legalmail.it.

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Le comunicazioni scritte rivolte a Piave Servizi S.p.A. e riguardanti tutti i rapporti derivanti dal presente contratto, andranno recapitate utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):

appalti.piaveservizi@legalmail.it.

ART. 18 - Trattamento dati personali

1. Piave Servizi S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.), informa la Società che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel presente contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l'impossibilita all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’interno dell’Unione

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Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi S.p.A. nell’ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I..

3. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico- amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Relativamente ai propri dati personali la Società, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all’accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione –

“diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

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5. L’interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all’autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento dei dati è:

- per Piave Servizi S.p.A., Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 - Fax 0438 795752; pec:

piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail:

dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3;

- per De Nardi S.r.l., De Nardi S.r.l., con sede legale in Vittorio Veneto (TV), via donatori di sangue n. 8, tel. 0438 500114 - Fax 0438 500266;

pec: denardisrl@legalmail.it, e-mail: info@denardisrl.it.

ART. 19 - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi S.p.A.

1. Piave Servizi S.p.A. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili all’indirizzo

‘www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html’.

2. La Società dà atto di essere debitamente informata in merito a quanto sopra e s’impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi S.p.A., secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte della Società, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del

(18)

18

Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART.20 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico della Società, senza diritto di rivalsa, gli oneri tutti e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l’esecuzione dei lavori.

2. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in caso d’uso, essendo i lavori soggetti ad I.V.A.

ART. 21- Interpretazione e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata tra le parti, costituita da file elettronico in formato pdf, sottoscritta dai contraenti mediante firma digitale.

3. La scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti, è conservata nell’ambiente informatico di archiviazione sostitutiva legale gestito da Piave Servizi S.p.A.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante l’apposizione di n. 5 (cinque) marche da bollo di € 16,00 sulla copia analogica del contratto conservato agli atti di Piave Servizi S.p.A., i cui numeri identificativi vengono di seguito riportati: n. n. 01191727005833, n. 01191727005822, n. 01191727005811, n. 01191727005800 e n.

01191727005797.

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