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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28.06.2011

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI

LAVORI IN ECONOMIA

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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione delle spese per lavori in economia e delle forniture ad essi connesse in applicazione delle norme contenute negli articoli 125 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 173, 174, 175, 176, 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii..

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nonchè a quelli generali di buona amministrazione.

Art. 2 - Designazione spese che possono effettuarsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nei limiti dell’importo stabilito dall’art. 125, comma V, e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i contratti di cui all’art. 3 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. riguardanti spese relative a/i lavori in economia riguardanti:

1a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

1b) manutenzione di opere o di impianti ;

1c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

1d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

1e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

1f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

1g) lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto imputabile alla stazione appaltante, ai sensi dell’art.223 del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.

2. Possono inoltre essere eseguiti in economia:

2a) i lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

2b) le opere e le provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale, nonché indicato espressamente nel bando di gara e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; l'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore, nel limite di 200.000,00 Euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza.

2c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione; essi possono essere affidati all'appaltatore per l'importo massimo del 5% dell'importo originario del contratto e comunque entro 200.000,00 Euro se i lavori in economia vengono configurati come variante al progetto iniziale ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii...

3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento; non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.

Art. 3 - Programmazione

1. L’individuazione dei lavori da eseguire in economia viene effettuata nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa ed in osservanza delle relative norme.

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2. Ai sensi dell’art. 125, c. 7 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il programma annuale dei lavori viene corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

La pubblicazione dell’elenco annuale adottato dalla Giunta, costituisce assolvimento all’obbligo della garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi comunitari di trasparenza e di proporzionalità.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1 Per ogni lavoro da eseguire in economia, è nominato un responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010. L’incarico può essere conferito anche cumulativamente per più interventi.

2. Al responsabile del procedimento compete l’esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 - Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimi;

c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei successivi artt. 7 e 8.

3. L’esecuzione dei lavori può essere effettuata sulla base di una progettazione esecutiva, di una stima sommaria dei costi, ovvero di una perizia tecnica di spesa, su decisione del responsabile del procedimento.

Art. 6 – Approvazione degli atti e degli elaborati

1. L’approvazione degli atti e degli elaborati posti a base di un affidamento di lavori in economia spetta al dirigente/responsabile del servizio competente.

Art. 7 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. I lavori di cui al precedente art. 2, assunti in amministrazione diretta, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

2. L’esecuzione dei lavori in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene effettuata dal responsabile del procedimento provvedendo direttamente all'effettuazione delle spese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.).

3. Per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento utilizza il personale già in servizio presso l'amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria, nel rispetto della vigente normativa.

4. Per quanto concerne l'acquisto di materiali od il noleggio di mezzi, il responsabile del procedimento dispone quanto necessario, in osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento per l’effettuazione dei servizi e delle forniture in economia.

5. L’ acquisizione di beni e servizi finalizzati all’esecuzione di lavori in amministrazione diretta non è soggetta alla richiesta di certificazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/202 (DURC), né

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agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

Art. 8 - Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori individuati all'art.2, comma 1, per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese di fiducia, che assumono il lavoro, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

I lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000,00 Euro.

2. Con il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nel P.E.G., stabilisce un rapporto con imprese di fiducia, che siano in grado di portare a termine un lavoro, nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione.

3. L’ affidamento avviene, ai sensi dell’articolo 125, c. 8 del D.lgs 12.4.2006,n.163 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.

La procedura, di norma, è la seguente:

a. Il responsabile del procedimento, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti, desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e, ove possibile, rotazione.

b. Le imprese individuate ai sensi della lettera a) sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e successive modificazioni, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

c. Il responsabile del procedimento negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta, come più avanti indicato al successivo art.11.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure per l’acquisizione di beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze per servizi pubblici, per la pubblica incolumità o per l’ordine pubblico.

5. L’avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal responsabile del servizio competente, con la quale vengono altresì approvati l’elenco delle ditte da invitare alla gara e la lettera d’invito che contiene le condizioni per la partecipazione alla stessa

6. Di norma l’affidamento avviene in favore della ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso, anche mediante esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 86 del D.lgs n. 163/2006; è comunque ammessa l’aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo cioè presente non solo il prezzo, ma anche altri elementi, quali la qualità del prodotto o le modalità esecutive del lavoro, se la tipologia del lavoro o della fornitura lo consiglia.

7 In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

8. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro (I.V.A. esclusa) il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto.

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9. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere

l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso comunque la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro (I.V.A. esclusa).

10. Per altri casi particolari non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento agli artt. 174 e 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

11. La seduta di gara è presieduta dal responsabile del servizio competente con l’assistenza di due testi, e del suo esperimento viene redatto un apposito verbale, da approvare con la determinazione di aggiudicazione definitiva.

12. Per quanto riguarda i lavori d'urgenza e di somma urgenza e le relative procedure, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010..

Art. 9 - Contenuto del contratto

1. L’atto di cottimo deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

g) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

h) la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

2. Gli aspetti esecutivi dell’atto di cottimo sono di norma disciplinati da un capitolato speciale, allo stesso allegato, redatto seguendo le prescrizioni di cui all’art.43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Nel capitolato potrà altresì essere prevista la conclusione di contratti “aperti” per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,concernenti una pluralità di immobili, con distinti interventi manutentivi.

3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art 10 –Garanzie

1. Le ditte affidatarie dei lavori in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione delle garanzie fideiussorie a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto (garanzia provvisoria), salva diversa decisione del responsabile del procedimento.

2. Quando l'ammontare dell'affidamento supera la somma di 10.000,00 Euro, sorge l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria definitiva da parte della ditta appaltatrice, nella misura del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa).

3. La determinazione di approvazione della lettera di invito e degli atti di gara può stabilire l’esenzione dalla presentazione delle coperture assicurative previste dall’art.125 del D.P.R.

207/2010.

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Art. 11 - Requisiti delle ditte esecutrici

1. Ai sensi dell’art. 125, c.12 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., l’ affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Agli operatori economici sarà chiesto di attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.. Detta dichiarazione sarà oggetto di verifica nel caso in cui il responsabile del procedimento ne rilevi la necessità.

Art. 12 - Subappalto

1. L’affidamento di singole lavorazioni da parte del cottimista nei confronti di altre imprese subcontraenti è soggetto alla disciplina legislativa in materia di subappalto.

2. Gli adempimenti obbligatori in tema di subappalto previsti dalla normativa in sede di partecipazione alla gara devono manifestarsi al momento della accettazione della proposta contrattuale dell’Amministrazione.

3. Per l’ accertamento dei requisiti delle ditte subappaltatrici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 11.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. Agli affidamenti di lavori in economia si applicano le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 14 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate nel rispetto di quanto disposto dagli artt.

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché della eventuale normativa regionale emanata in attuazione del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

2. Per i lavori l'atto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento della fattura o nota ha gli effetti anche di attestazione implicita dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, a meno che non sia espressamente previsto il certificato di conformità, anche per fasi, o il collaudo.

Art. 15 Esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti ed eventualmente collabora, a tale scopo, con il direttore dei lavori.

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Stazione Appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno, previa diffida.

Art. 16 – Liquidazione e pagamento spese in economia

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell’amministrazione diretta, sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con atto del dirigente/responsabile

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del servizio o del caposervizio competenti con le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge e del regolamento di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e delle forniture e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

4. Sulla base delle spese in economia liquidate ai sensi precedente comma 1, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

5. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

6. Nel caso di spese per lavori in economia, affidati con il sistema di cottimo, e forniture e servizi ad essi connessi aventi valore inferiore a 1.500,00 (IVA esclusa), i pagamenti possono essere effettuati tramite il cassiere secondo quanto previsto dal vigente regolamento di economato/di contabilità; in quest’ultimo caso ad essi non si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217

7. Salvo quanto indicato al precedente punto 6., si applicano le disposizioni di cui alla 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217., all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il D.M.E.F. n. 40 del 18.1.2008, all’art. 118 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le modalità ed i termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazione

Art. 17 - Normativa antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti di importo superiore a 154.937,07 Euro, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia.

Art 18 - Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia, nonché alla corrispondente normativa regionale emanata in attuazione del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

2. E’ sempre fatta salva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 41 del R.D. n.

827/1924.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore quando diventa esecutiva la delibera che lo approva.

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