• Non ci sono risultati.

AUTORITA DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AUTORITA DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

1

AUTORITA’ DI BACINO

DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Regolamento per la concessione di patrocini, contributi, vantaggi economici e convenzioni

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 28 luglio 2021

(2)

2 CAPO I

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dall’art. 12 della legge 241/90, disciplina, nel perseguimento dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, di contributi economici e le attribuzioni di vantaggi economici, a favore di soggetti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, e comprende qualsiasi elargizione disposta dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.

2. I benefici sono concessi previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) patrocinio: l’adesione in linea generale e simbolica dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori ad un’iniziativa, attività o progetto e ritenuta meritevole di interesse per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l’Ente, fatta salva la possibilità di esenzione o di riduzione dal pagamento di diritti e ogni altro onere dovuto;

b) contributo: l’erogazione di una somma di denaro a fondo perduto a sostegno di attività, iniziative, progetti, interventi e lavori finalizzate al raggiungimento di scopi istituzionali, sportivi, di sicurezza ecc. e meritevoli di essere sostenuti in quanto attivati a favore del territorio degli Enti aderenti e coerenti con le finalità statutarie dell’Autorità di Bacino;

c) vantaggio economico e/o convenzione: attribuzione di benefici diversi dall’erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, attrezzature e arredi di proprietà o nella disponibilità dell’Ente, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative e progetti.

Art. 3 - BENEFICIARI

1. Possono ottenere i benefici di cui all’art. 2 del presente regolamento i seguenti soggetti:

a) gli Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione, Comunità Montane ecc);

b) le Camere di Commercio, la Gestione Governativa Lago di Como, le Forze di polizia, le organizzazioni di volontariato, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco;

(3)

3 c) le persone fisiche e giuridiche;

d) le associazioni, i gruppi, i comitati con personalità giuridica, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico e privato.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il beneficio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus.

3. Non potranno essere destinatari di contributi Enti e società aventi scopo di lucro, i contributi dovranno essere finalizzati ad una precisa iniziativa improntata ad un interesse pubblico e generale, e tale da non produrre, di per sé stessa, utili al soggetto.

Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. L’ambito di operatività nella concessione del beneficio si esplica nei limiti statutari, in particolare “l’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:

a. i servizi e le attività conferiti all’Ente dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;

b. i servizi e le attività conferiti dalle Province di Como e di Lecco e dai Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino in forza di convenzioni o accordi;

c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma dello Statuto”.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

a) ricevimento, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.;

b) spese per l’utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;

È comunque facoltà dell’Ente non sovvenzionare le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività, delle iniziative e dei progetti oggetto della domanda.

Art. 5 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E OBBLIGHI

1. L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

2. L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti ai quali abbia concesso benefici di cui all’art.2 del presente regolamento,

(4)

4 così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dall’Autorità stessa i suddetti benefici.

3. Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti dell’Autorità nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, la stessa Autorità sospenda o revochi i benefici concessi.

4. L’uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà dell’Autorità concessi ai soggetti di cui all’art 2, non può comportare responsabilità alcuna dell’Autorità nell’eventualità di danni a persone o cose.

5. Il presupposto per la ricezione del beneficio è il rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, abilitazioni, aspetti sanitari e ambientali.

6. Il beneficio dell’Autorità di Bacino a supporto delle iniziative dovrà essere opportunamente pubblicizzato nella promozione riguardante l’evento.

CAPO II

TIPOLOGIE DI BENEFICIO Art. 6 - PATROCINIO

1. Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, con la dicitura “con il patrocinio dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori” e nel diritto all’inserimento dell’evento nelle comunicazioni istituzionali dell’Autorità stessa.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso.

Il patrocinio concesso dall’Autorità deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che lo ha ottenuto, mediante i mezzi di comunicazione/promozione dell’iniziativa.

Art. 7 - RICHIESTA DI PATROCINIO

1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata al protocollo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori o tramite PEC, utilizzando la modulistica messa a disposizione e scaricabile dal sito istituzionale www.autoritabacinolario.it.

2. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o persona fisica richiedente, di norma almeno 30 giorni prima della manifestazione o iniziativa e dovrà contenere:

a) una relazione descrittiva dettagliata della manifestazione o attività che si intende realizzare che permetta di valutare la rilevanza dell’iniziativa e la coerenza della stessa con gli scopi statutari dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, nella quale vengano inoltre precisate le tempistiche dell’iniziativa;

b) la dichiarazione che sarà riservato apposito spazio per l’inserimento del logo dell’Autorità e la dicitura “con il patrocinio dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori”, che dovrà essere apposto sul volantino/manifesto e altro materiale pubblicitario;

c) Ad eccezione degli Enti Pubblici, l’atto costitutivo, lo statuto e la documentazione da cui risulti il legale rappresentante.

(5)

5 3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell’Autorità, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

Art. 8 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio può essere concesso dal Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, su istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia.

2. La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall’Autorità di Bacino.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo dell’Autorità, da utilizzare su tutto il materiale informativo con la dicitura “con il patrocinio dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori”.

4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

Art. 9 - CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I contributi possono essere a sostegno di attività, iniziative e progetti che rispondono alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente regolamento.

2. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell’Ente.

3. I contributi sono definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione di richiesta come da modulistica presente sul sito istituzionale dell’Autorità:

www.autoritabacinolario.it e come previsto dal successivo articolo 11.

Art. 10 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

1. La richiesta di contributo deve essere presentata al protocollo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori o tramite PEC, utilizzando la modulistica messa a disposizione e scaricabile dal sito istituzionale.

2. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante richiedente, di norma almeno 30 giorni prima dell’intervento e dovrà contenere:

− una dettagliata relazione descrittiva dell’attività/intervento cui la richiesta si riferisce che permetta di valutare la rilevanza dell’iniziativa e la coerenza della stessa con gli scopi statutari dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, nella quale vengano inoltre precisate le tempistiche di realizzazione;

− documentazione tecnica atta a definire l’intervento (studio di fattibilità);

− individuazione delle aree demaniali interessate dall’iniziativa;

− finalità dell’intervento;

(6)

6

− un piano economico dal quale risultino i costi e gli eventuali ricavi per l’organizzazione dell’iniziativa o della manifestazione per la quale si richiede l’intervento finanziario dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, nonché l’indicazione delle altre fonti di finanziamento necessarie alla copertura totale delle spese;

− l’indicazione degli altri enti a cui sia stata fatta analoga richiesta di contributo.

3. Per il finanziamento di opere e lavori pubblici è necessario allegare anche la stima dei costi (con costo dettagliato del progetto e % del contributo sul totale richiesto, nonché eventuali fonti di co-finanziamento).

4. In ogni caso la concessione del contributo è subordinata alla verifica della compatibilità dello stanziamento dello stesso con le altre fonti di co-finanziamento indicate;

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell’Autorità, la domanda è ritenuta inammissibile.

Art. 11 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il contributo economico può essere concesso dal Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, su istruttoria del Responsabile del Servizio competente per materia. È facoltà del C.d.A. stesso rimodulare l’entità del contributo da concedere anche in difformità da quanto richiesto dal richiedente.

2. In caso di contributo per la realizzazione di iniziative dirette dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori e realizzate in collaborazione con i terzi che prestano gratuitamente la propria attività, il contributo potrà coprire l’intero ammontare delle spese reali sostenute dagli stessi, preventivamente concordate ed autorizzate dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, da liquidarsi dietro presentazione di dettagliato rendiconto reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato dalle copie delle note di spesa.

3. L’ammontare del beneficio sarà determinato con riguardo alla finalità ed alla rilevanza dell’iniziativa, nonché al suo carattere di gratuità o meno del fruitore finale.

4. L’importo erogabile, di norma, non potrà superare il 70% dell’importo complessivo dell’iniziativa a cui si riferisce e comunque in nessun caso potrà essere superiore alla differenza tra costi ed eventuali ricavi dell’iniziativa medesima.

Sono comunque fatti salvi altri specifici regolamenti che impongono percentuali di finanziamento massime diverse da quelle presenti nel presente comma;

5. Il beneficio economico concesso può consistere anche nell’esonero del pagamento dei diritti di occupazione demaniale nei casi previsti.

6. È comunque facoltà dell’Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’iniziativa, attività o progetto oggetto della domanda.

7. La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

8. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre sul materiale pubblicitario dell’iniziativa, l’indicazione “con il contributo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori”. Tale indicazione deve essere espressa, comunque, nel modo più opportuno dal beneficiario negli altri mezzi di comunicazione dell’iniziativa. Inoltre il logo dell’Autorità di Bacino del Lario e

(7)

7 dei laghi minori dovrà essere opportunamente evidenziato sugli striscioni ed i manifesti che venissero utilizzati per pubblicizzare l’iniziativa o la manifestazione.

Art. 12 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi economici saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo rendiconto delle spese/ricavi sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Il rendiconto dovrà essere presentato utilizzando i modelli messi a disposizione dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori corredati della documentazione giustificativa contabile.

La liquidazione del contributo è in ogni caso subordinata alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di realizzazione di opere di investimento e, negli altri casi, di una dettagliata relazione da parte degli organizzatori circa gli obbiettivi conseguiti, con particolare riguardo agli eventuali riflessi turistici occupazionali e di immagine dell’evento stesso e/o alla valorizzazione del demanio lacuale.

2. In caso di manifestazioni e progettualità complesse, o particolarmente onerose, è ammessa la possibilità di liquidare una parte del contributo, non superiore al 50%, all’inizio dell’attività oggetto di sussidio economico dietro richiesta espressa del beneficiario. Resta inteso che la liquidazione del saldo al termine sarà a conguaglio sulla base delle spese ammesse effettivamente dimostrate.

3. Sono comunque fatte salve diverse modalità di liquidazione del contributo connesse a diverse disposizioni riferite alle specifiche fonti di finanziamento.

4. Il contributo decade automaticamente qualora la rendicontazione finale non venga trasmessa all’Autorità di Bacino nel termine di 6 mesi dalla conclusione dell’iniziativa e comunque entro il 31/12 dell’anno successivo. Nel caso di contributi concessi per la realizzazione di opere che richiedano tempi lunghi per il loro completamento, la decadenza del contributo sarà precisata nel singolo caso, sulla base del cronoprogramma di attuazione del progetto.

5. Il contributo non sarà liquidato nel caso in cui vi sia la mancata realizzazione dell’attività sostenuta dalla sovvenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall’ipotesi progettuale.

Art. 13 - VANTAGGI ECONOMICI E CONVENZIONI

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative al godimento, da parte di privati o Enti, di un bene di proprietà dell’Ente (concessione di sale per conferenze, convegni, concessione in uso di macchine e impianti di proprietà dell’Autorità di Bacino) o alla fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

2. L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori può sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale.

Le attività, le iniziative e i progetti oggetto della convenzione devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento e dallo Statuto

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento.

(8)

8 Art. 14 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di vantaggio economico e/o convenzione deve essere presentata al protocollo dell’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori o tramite PEC, utilizzando la modulistica messa a disposizione e scaricabile dal sito istituzionale.

2. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o persona fisica richiedente, di norma almeno 30 giorni prima dell’iniziativa.

3. La mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.

Art. 15 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E/O CONVENZIONI

1. La concessione o il diniego dei vantaggi economici e/o convenzioni, verranno comunicati per iscritto dal Responsabile del Settore, previa autorizzazione da parte del Presidente e/o Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino.

Art. 16 - PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell’Albo dei beneficiari di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, il responsabile per la trasparenza di cui all’art.

43 del d.lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione, sul sito web dell’Autorità di Bacino, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, e attribuzione di vantaggi economici/convenzioni a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento.

2. I dati, indicati dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e

“Atti di concessione”.

Art. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art. 4 del d.lgs. n.

33/2013. Ai sensi dell’art. 26, c. 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

(9)

9 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all’albo pretorio e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 19 - CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso delle iniziative.

2. Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l’Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento danni subiti.

Riferimenti

Documenti correlati

HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO.. I–39100 Bozen

• n° 1 dichiarazione del RUP attestante la conformità agli atti e documenti di affidamento degli elaborati di studio e di progetto ad oggi redatti, nonché del

- la disponibilità di posti barca all’interno dei porti regionali rende opportuno disincentivare la presenza di ormeggi in aree extra portuali sia per motivi paesaggistici

Gli alunni di tutte le classi quarte e quinte hanno svolto in classe, con curiosità , i laboratori di allenamento ai giochi matematici.A causa della chiusura della

ALLEGATO l-SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VITTUONE?. ELENCO DELLE

La tipologia dell'intervento richiede il ricorso a soluzioni operative innovative e ad impostazioni gestionali non ricondicibili alla mera prestazione di servizi, che non

284, si rende infine necessario dare mandato al Segretario Generale di adottare, uno o più Regolamenti recante la disciplina puntuale delle procedure di aggiornamento degli

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice