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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

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Academic year: 2022

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FIUME PO

COMUNICATO

Adozione delle deliberazioni n. 4/2021, n. 5/2021 e n. 6/2021 da parte della Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 20 dicembre 2021. (22A00527)

(GU n.23 del 29-1-2022)

In data 20 dicembre 2021 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato le seguenti deliberazioni:

n. 4/2021: III° ciclo del Piano di gestione acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di gestione acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 152/2006.

n. 5/2021: II° ciclo Piani di gestione rischio alluvioni. I°

aggiornamento - Art. 14, comma 3 direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 152 del 2006.

n. 6/2021: Art. 68 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: adozione di un «Progetto di Variante al "Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"».

Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al segretario generale per l'adozione di un regolamento recante «Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della pericolosita' e del Rischio di alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali».

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito: www.adbpo.gov.it

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Seduta del 20 dicembre 2021 Deliberazione n. 4/2021

Oggetto: III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino”

sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)”;

- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

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decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (…); b) individua tempi e modalità (…); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;

- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (…) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (…)”;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1, lett. c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico del fiume Po;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.

294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale … e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale …, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175” nonché l’art.

175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque o DQA) che all’art. 13 comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore” della stessa

“e, successivamente, ogni sei anni” e all’art. 14 stabilisce che “Gli Stati membri

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promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (…) all'elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTO, ALTRESI’, l'art. 11, comma 8 della direttiva acque secondo cui “i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione”;

VISTI gli articoli 65 e 66 del D.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che “Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - I aggiornamento (in seguito PGAPo o PdGPo 2015) approvato con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

VISTO il “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)”, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 7 dicembre 2016, e successivamente approvato con DPCM del 11 dicembre 2017, che costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale del fiume Po di cui all’art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed espressamente rivolto a dare attuazione ai principi generali in tema di gestione delle risorse idriche stabiliti dagli artt. 95, 144, 145, e 146 del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di assicurare

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l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;

VISTI i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”, e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”, emanati dal Ministero dell’Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro”

previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po” (di seguito anche brevemente definita “Direttiva Derivazioni”);

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, avente ad oggetto l’adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti” in attuazione della misura individuale “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)” del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015”»;

CONSIDERATO CHE l’art. 8, comma 3 della “Direttiva Derivazioni” di cui alla Deliberazione CIP n. 3/2017 dispone quanto segue “Con riguardo ai rimanenti bacini idrografici del Distretto del fiume Po – bacini del Fissero- Tartaro Canal Bianco, Romagnoli, Reno, del Conca-Marecchia - di cui all’art. 64, comma1, lett b), per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti a far data dal giorno successivo alla pubblicazione di questa Deliberazione sul sito web di questa Autorità di bacino distrettuale e fino all’adozione del prossimo aggiornamento del PdG Po, le disposizioni della presente deliberazione assumono il carattere di misure temporanee di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 65 del d.lgs. 152/2006”;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE la Commissione Europea, nella decisione formale C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente

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soddisfate le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 2 del 27 dicembre 2018 con la quale si è preso atto del “Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano”, predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell’avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po;

- n. 9 del 20 dicembre 2019 con la quale si è preso atto della “Valutazione globale provvisoria integrata dei principali problemi di gestione delle acque per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione Acque, del Piano di gestione del Rischio Alluvioni e del Piano stralcio del Bilancio idrico del Distretto Idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027” predisposta dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs.

152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po;

CONSIDERATO CHE con deliberazione CIP n. 2 del 29 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. 152/2006, è stato adottato il Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po;

CONSIDERATO che si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, altresì, che la fase di consultazione pubblica sul Progetto di secondo aggiornamento del PGA Po è stata coordinata con l’analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del PGRA di cui alla Direttiva 2007/60/CE;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM n. 136 del 10 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 6 del 8 febbraio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l’aggiornamento del medesimo che hanno portato a specifiche integrazioni del Piano;

CONSIDERATO CHE gli elaborati del II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2021) sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 16 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

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Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico del fiume Po, indicato come Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 (di seguito PdGPo 2021).

Il PdGPo 2021 è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato 0 Relazione Generale

Elaborato 1 Aggiornamento delle caratteristiche del distretto

Allegato 1.1 Modifiche apportate dal D.Lgs. 172/2015 di riferimento per lo stato chimico dei corpi idrici superficiali

Allegato 1.2 Aggiornamento conoscitivo per la gestione delle risorse idriche:

bilancio idrico, cambiamenti climatici, carenza idrica e siccità nel distretto idrografico del fiume Po

Allegato 1.3 Condizioni di riferimento tipiche-specifiche dei corpi idrici superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Documento di sintesi Elaborato 2 Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi

Allegato 2.1 Linee guida SNPA per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

Allegato 2.2 Aspetti generali per l’analisi delle pressioni nel distretto idrografico del fiume Po

Allegato 2.3 Metodologia per l’analisi del surplus dell’azoto

Allegato 2.4 Schemi riepilogativi di riferimento per la definizione dei descrittori utilizzati per l’analisi delle pressioni e degli impatti

Allegato 2.5 Valutazione dei carichi di azoto, fosforo e silice nel fiume Po e nei suoi principali affluenti: contributo scientifico di riferimento per il bacino del fiume Po

Allegato 2.6 Relazione di accompagnamento al 2° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78ter del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii Allegato 2.7 Relazioni metodologiche per l’analisi delle pressioni e degli impatti a

scala regionale

Allegato 2.8 Pressioni antropiche, carichi di nutrienti veicolati e qualità delle acque nel distretto idrografico del fiume Po: evoluzione temporale, impatti e possibili misure di contenimento. sintesi dei principali risultati delle attività di ricerca condotte nel periodo 2014-2020 per il bacino del fiume Po e prospettive future

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Elaborato 3 Registro delle aree protette

Allegato 3.1: Sintesi regionali elaborate per le Aree Protette ad integrazione delle informazioni contenute nell’Elaborato 3

Allegato 3.2: Siti Natura 2000 del distretto idrografico del fiume Po e relative misure di conservazione/piani di gestione

Allegato 3.3 Applicazione integrata della Direttiva Quadro Acque e delle Direttive Habitat e Uccelli per il raggiungimento di obiettivi comuni

Elaborato 4 Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee

Elaborato 5 Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano

Allegato 5.1 Riesame dell’applicazione dell’art.4, comma 7, della direttiva 2000/60/CE nel Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Po

Elaborato 6 Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico

Allegato 6.1 Manuale operativo e metodologico per l’implementazione dell’analisi economica e indirizzi metodologici per l’analisi dei costi sproporzionati e la gap analysis

Allegato 6.2 Canoni e sovracanoni per l’uso dell’acqua nel distretto del fiume Po.

Sintesi del quadro normativo e ricostruzione storica degli importi Allegato 6.3 Servizio Idrico Integrato- dati ARERA aggiornati al 2018 e dati ISTAT

per uso civile

Allegato 6.4 Servizio industriale: dati ISTAT aggiornati al 2018

Allegato 6.5 Documento CREA-PB a supporto della redazione del report per l’analisi socioeconomica, relativamente all’uso agricolo, zootecnico e dell’acquacoltura/pesca, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po

Allegato 6.6 Servizio idroelettrico: dati GSE S.p.A. e TERNA aggiornati al 2018 Allegato 6.7 Servizio di gestione dei grandi laghi prealpini: dati di riferimento per

la gestione da parte degli enti competenti

Allegato 6.8 Revisione della letteratura scientifica a supporto dell’analisi economica e sviluppi futuri per il distretto idrografico del fiume Po Elaborato 7 Programma di misure del PdG Po 2021

Allegato 7.1 Programmazione operativa per l’attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015: Reporting PoM 2018

Allegato 7.2 Aggiornamento al 2020 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque

Allegato 7.3 Aggiornamento al 2020 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA

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Allegato 7.4 Relazione di sintesi sulle linee fondamentali dell’assetto distrettuale per il Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico - Sezione Invasi Allegato 7.5 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Allegato 7.6 Repertorio e database del programma di misure del PdGPo 2021 Elaborato 8 Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e

tematiche specifiche

Elaborato 9 Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano

Allegato 9.1 Mappa degli attori

Allegato 9.2 Consultazione: incontri di informazione e partecipazione pubblica sul Progetto di Piano – dicembre- 2018 – novembre 2021.

Allegato 9.3 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del Progetto di PdGPo 2021

Allegato 9.4 Provvedimento di esclusione del PdG Po dalla VAS del MiTE (decreto direttoriale di competenza (prot n. MATTM-136 del 10 maggio 2021) Elaborato 10 Elenco autorità competenti

Elaborato11 Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all’articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE

Elaborato 12 Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdGPo 2015

Allegato 12.1 Atlante cartografico del PdGPo 2021

Allegato 12.2 Repertorio e database delle informazioni di supporto per il riesame del PdGPo 2021

ARTICOLO 2 - Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all’applicazione delle misure indicate nell’Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività previste nell’ambito degli elaborati di Piano di cui all’articolo 1 devono conformarsi ai contenuti dell'elaborato “Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione” allegato alla presente Deliberazione.

ARTICOLO 3 - L’aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (www.adbpo.gov.it;

https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/) e delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 4 - Si dà mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati

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all’approvazione del Piano di cui all’art.1, ai fini dell’emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano e nell'elaborato Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione allegato alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

Il Segretario Generale Il Presidente

(Meuccio Berselli) (Ilaria Fontana)

Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI

Data: 20/12/2021 18:47:49 Ilaria Fontana

Ministero della Transizione Ecologica Sottosegretaria di Stato 21.12.2021 14:15:37 GMT+00:00

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ALLEGATO

alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4/2021

III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006.

Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Il presente Allegato individua gli indirizzi generali necessari per assicurare la piena attuazione degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 per il ciclo di pianificazione 2021 - 2027 (di seguito PdG Po 2021) nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s. m. i. nonché dalla documentazione tecnica prodotta dalla Commissione Europea nell'ambito dell’attività di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (DQA).

ARTICOLO 2

(Atlante delle misure individuali e Programmazione Operativa)

1. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di Misure di cui all’Elaborato 7 in conformità all’art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, entro dicembre 2022 l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito brevemente definita Autorità di bacino), e le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sviluppano un Atlante delle misure individuali a supporto della Programmazione operativa di livello distrettuale e regionale.

2. La Programmazione operativa è condotta nel rispetto dei principi di cui agli articoli 69 e seguenti del D. lgs. n. 152/2006 in tema di programmazione attuativa dei Piani di bacino e dei Piani di Tutela delle Acque regionali. I Programmi operativi devono aggiornare le informazioni contenute nel Programma di Misure del PdGPo 2021, ai fini della Reporting WISE POM 2024 e del successivo riesame del Piano al 2027, con particolare riferimento alla definizione dei costi e degli strumenti per la copertura finanziaria nonché alla individuazione delle misure prioritarie e urgenti.

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ARTICOLO 3

(Coordinamento e integrazione della pianificazione e della programmazione nel Distretto idrografico del fiume Po)

1. Ai fini di dare attuazione agli obblighi di integrazione delle politiche ambientali promosse dall’Unione Europea, di riferimento per il terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, la Programmazione operativa del PdGPo 2021 di cui al precedente articolo 2 deve essere effettuata in coordinamento e sinergia con la programmazione nazionale e regionale per la gestione dei fondi strutturali e del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Ai fini di dare applicazione all'art 9 c. 3 lett. b del D. lgs. n. 49/2010 riguardo il riesame coordinato della pianificazione delle acque con la pianificazione del rischio da alluvioni, l'Autorità di bacino assicura la massima integrazione dei programmi degli interventi riguardanti il sistema delle acque considerato nel suo complesso e sotto gli aspetti della qualità, della sicurezza e degli usi della risorsa. Deve essere sviluppata con particolare attenzione la trattazione degli interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

4. Per garantire l'attuazione condivisa delle azioni di cui ai precedenti commi, l'Autorità di bacino promuove l'organizzazione di appositi tavoli di lavoro intersettoriali a livello di Distretto sui temi di maggiore rilevanza contenuti nel PdGPo 2021, al fine di valutare la compatibilità degli interventi che perseguono obiettivi settoriali e che possono avere effetti sui corpi idrici del distretto idrografico, con particolare attenzione alla verifica delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione 4.7 della DQA.

ARTICOLO 4

(Cooperazione istituzionale e partecipazione pubblica)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività di partecipazione attiva in conformità alle previsioni di cui all’articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE durante la fase di attuazione del Programma di Misure, l’Autorità di bacino favorirà la massima partecipazione permanente dei portatori di interesse attraverso le forme di partecipazione ritenute più efficaci.

2. Al fine di garantire lo sviluppo ed il rafforzamento della governance di bacino e di favorire la partecipazione pubblica ai processi di pianificazione, l'Autorità di bacino partecipa ai contratti di fiume e ad eventuali altre forme pattizie territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del PdGPo e di integrazione delle misure di piani e programmi a scala territoriale e di area vasta. L'Autorità di bacino provvede, inoltre, a favorire forme di coordinamento ed integrazione tra i diversi contratti di fiume in essere per rafforzarne le sinergie e garantirne il raccordo con la pianificazione di bacino.

3. Allo scopo di ricercare una maggior omogeneità territoriale a scala regionale e favorire l'individuazione di metodologie e pratiche condivise anche a scala sovra- distrettuale, l'Autorità di bacino potrà promuovere l'allargamento dei tavoli di lavoro di cui al comma 4 dell'articolo precedente anche alle Autorità di bacino dei Distretti confinanti.

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ARTICOLO 5

(Piano per il monitoraggio VAS del Piano di Gestione)

1. Entro il 30 giugno 2022, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. n.

152/2006 e s. m. i., l'Autorità di bacino definisce, in accordo con il MiTE, un Piano di Monitoraggio Definitivo VAS del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, in coerenza con il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM n. 136 del 10 maggio 2021, e, anche, avvalendosi del contributo del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del presente Piano e dei Programmi operativi conseguenti e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e indicati dalle strategie europee, cosi da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai comini precedenti, nell'ambito delle reti di monitoraggio di cui all'Elaborato 4 del Piano, l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, individua stazioni di monitoraggio rappresentative al fine di definire una rete nucleo di distretto funzionale ad un maggiore coordinamento dei monitoraggi regionali, al controllo dell’evoluzione delle pressioni e degli impatti significatici e alla verifica dell’efficacia delle misure messe in atto per la riduzione dei carichi inquinanti.

ARTICOLO 6

(Integrazione dei Sistemi Informativi a scala di Distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)

1. Al fine di garantire il monitoraggio dell’efficacia del Piano di Gestione a livello distrettuale, nonché il suo aggiornamento così come previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e dalla Direttiva 2000/60/CE, le Amministrazioni e gli Enti competenti sono tenuti mettere a disposizione i dati raccolti e le informazioni di base per la loro integrazione a scala di Distretto, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dagli articoli 57, 75 comma 5 e 123 del D. lgs. n. 152/2006 e del D.M. 17 luglio 2009 in materia di attività conoscitiva e di trasmissione delle informazioni.

2. Al fine di garantire il monitoraggio di efficacia del Piano, l'Autorità di bacino propone specifici indirizzi e criteri per l'aggiornamento del quadro conoscitivo, che saranno organizzati nell'ambito di uno “Schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del Distretto del fiume Po” tenendo conto delle Direttive Nazionali ed Europee in materia e garantendo sempre l’utilizzo delle informazioni più aggiornate disponibili. In particolare, tale Schema dovrà fornire indicazioni riguardo a:

 modalità per aggiornare il quadro conoscitivo, attraverso idonee procedure trasparenti di gestione dei flussi di dati;

 rappresentazioni delle conoscenze e delle criticità a scala di sottobacino;

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 modalità atte a favorire l'accesso alle informazioni mediante sistemi basati sulla logica dell'open-data;

 consolidamento di una rete di centri di conoscenza (Università e Centri di Ricerca) a scala di Distretto a supporto della pianificazione di bacino.

ARTICOLO 7

(Redazione di una direttiva tecnica per la gestione uniforme della pesca e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume

Po)

1. Per contribuire all’attuazione delle finalità e degli obiettivi individuati nel Piano di Gestione per il fiume Po, l’Autorità di bacino predispone una direttiva tecnica di Piano recante indirizzi e disposizioni idonee a rendere il più possibile uniforme la disciplina in materia di gestione della pesca per l’ambito territoriale costituito dall’asta del fiume Po, contenente i criteri da perseguire per superare le criticità connesse alla frammentazione normativa nella materia, derivante dalla ripartizione territoriale dell’ambito territoriale in esame e finalizzata, altresì, ad agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po.

ARTICOLO 8

(Riesame e aggiornamento del PdG Po nel sessennio 2021-2027)

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 7, della DQA e di quanto previsto all’art. 117 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 il PdG Po è riesaminato e aggiornato ogni sei anni, secondo la procedura e le tempistiche individuate nella DQA

2. Fermo quanto previsto al comma 1, l’Autorità di bacino può procedere a riesami, modifiche e aggiornamenti intermedi dei documenti di Piano, che sono definite:

a) sostanziali, qualora incidano sulla classificazione dello stato e sugli obiettivi ambientali definiti a scala di corpo idrico di cui all’Elaborato 5 e sulle strategie di intervento del PdG Po;

b) non sostanziali, qualora si riferiscano alla correzione di errori materiali o ad una integrazione e rielaborazione dei dati e delle informazioni già contenute nel PdG Po 2021 ai fini della ricostruzione di nuovi quadri conoscitivi utili per assicurare l’efficacia del PdG Po.

3. Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali di cui al comma 2, lett. a) sono adottati e approvati secondo la procedura di cui all’art. 66 del D. Lgs. 152/2006.

4. Le modifiche e gli aggiornamenti non sostanziali di cui al comma 2, lett. b) sono approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, prima della definitiva pubblicazione sul sito web dell’Autorità di bacino.

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Seduta del 20 dicembre 2021 Deliberazione n. 5/2021

OGGETTO: II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art.

14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152 del 2006.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino”

sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico del fiume Po;

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175” nonché l’art.

175 del medesimo decreto;

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VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.

294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) e, in particolare, l’art. 14, comma 3 il quale prevede che “Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l’art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

VISTO l’art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che le Autorità di bacino rendano disponibili copie del progetto di piano di bacino almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

VISTO l’art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65»;

VISTO l’art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

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VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l’articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

VISTO il DPCM 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

VISTO il “Calendario e Programma di lavori” per l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall’Autorità di bacino, pubblicato in data 21 dicembre 2018 con Decreto del Segretario Generale n.323 del 20/12/2018 e di cui questa Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con Deliberazione n. 2 del 27 dicembre 2018 e il “Calendario Unico della Partecipazione”, che delinea il percorso di partecipazione pubblica integrata per i Piani del Distretto pubblicato in data 21 luglio 2019 a seguito della fase di consultazione pubblica;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 27 dicembre 2018 di presa d’atto della “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni” nel distretto idrografico del fiume Po, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, di presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 29 dicembre 2020, di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvione di cui all’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva medesima;

DATO ATTO che sul Progetto di primo aggiornamento del PGRA si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall’art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, in eventuale coordinamento con l’analoga consultazione sul Progetto di secondo aggiornamento del PGA di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l’efficacia di tali fasi;

VISTE le note trasmesse dalla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ed in particolare le note n. 24799 del 3/12/2019, n. 48968 del 25/06/2020, n. 76002 del 30/09/2020, n. 111363 del 15/10/2021 e n. 111364 del 15/10/2021;

VISTO l’art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per garantire la riduzione delle

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potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

VISTO il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM-137 del 10 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS n. 5 del 8 febbraio 2021 è stato stabilito che l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto del fiume Po non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano;

VISTA la Relazione metodologica predisposta dall’Autorità di bacino sulla base di uno schema di relazione, coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ISPRA, in cui sono sintetizzati l’aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione redatto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione;

DATO ATTO CHE gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi nella seduta della Conferenza Operativa del 16 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

VISTO il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – È adottato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po di cui all’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e all’art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, predisposto al fine degli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 14 della Direttiva medesima.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

 Relazione metodologica

 Allegati alla relazione

- Allegato 1 - Programma delle misure - Allegati 2 - APSFR distrettuali

2.1 - Schede monografiche APSFR distrettuali 2.2 - Approfondimenti nelle APSFR arginate - Allegati 3 - APSFR regionali

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3.1 Relazione Regione Emilia-Romagna 3.2 Relazione Regione Liguria

3.3 Relazione Regione Lombardia 3.4 Relazione Regione Marche 3.5 Relazione Regione Piemonte 3.6 Relazione Regione Valle d'Aosta 3.7 Relazione Regione Veneto

3.8 Relazione Provincia Autonoma di Trento 3.9 Relazione Regione Toscana

- Allegati 4 -Valutazione del danno

4.1 Relazione metodologica: Modello per la Valutazione Integrata del Danno Alluvionale

4.1 a Annesso alla Relazione metodologica 4.1 b Report sistema informativo ISYDE

4.2 Alluvione di Lodi del 2002: sperimentazione ex-post dell’analisi costi- benefici

- Allegato 5 - Metodologia di priorizzazione delle misure

- Allegato 6 - Esiti delle attività di partecipazione e consultazione pubblica

ARTICOLO 2 - L’aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e delle Regioni territorialmente competenti, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3 - Si dà mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all’approvazione del Piano di cui all’art.1, ai fini dell’emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

Il Segretario Generale Il Presidente

(Meuccio Berselli) (Ilaria Fontana)

Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI Data: 20/12/2021 18:45:33

Ilaria Fontana Ministero della Transizione Ecologica Sottosegretaria di Stato

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ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2021 Deliberazione n. 6/2021

OGGETTO: Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”».

Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n.

76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- in particolare, gli articoli da 63 a 68 e 175 del suddetto Decreto legislativo e s.m.i.;

- l’articolo 170 del suddetto D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, il comma 11 di tale articolo, a norma del quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”;

- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni”;

- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

-- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse

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strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

- in particolare, l'art. 12 di tale DM, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;

- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;

- il DPCM 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.

183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.

294 del 25 ottobre 2016”;

- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

- in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico) del suddetto D. L. n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

RICHIAMATI

- il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (di seguito anche brevemente definito PAI PO), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;

- il “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po” (di seguito anche brevemente definito PAI Delta), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 19 luglio 2007 e successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;

- il “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del fiume Reno, del torrente Idice – Savena Vivo, del torrente Sillaro e del torrente Santerno”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 1 del 6 dicembre 2002 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 567 del 7 aprile 2003) e Toscana (con DCR n. 114 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

- il “Piano Stralcio per il Sistema Idraulico Navile-Savena Abbandonato”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 2/1 del 28 settembre 1999 e successivamente approvato dalla Regione Emilia- Romagna con DGR n. 129 dell’8 febbraio 2000, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

- il “Piano stralcio per il bacino del torrente Senio”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno con Deliberazione n. 2/2 dell’8 giugno 2001 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1945 del 24 settembre 2001) e Toscana (con DCR n. 185 del 5 ottobre 2001), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

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- il “Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Reno con Deliberazione n. 3/4 del 16 novembre 2001 e successivamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1559 del 9 settembre 2002 nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Reno;

- il “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia – Conca”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Marecchia – Conca con Deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 e successivamente approvato dalle Regioni Emilia-Romagna (con DGR n. 1703 del 6 settembre 2004), Marche (con DCR n. 139 del 14 luglio 2004) e Toscana (con DCR n.

115 del 21 settembre 2004), nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Marecchia – Conca;

- il “Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSBRI)” dei bacini idrografici romagnoli, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli con Deliberazione n. 3 del 3 ottobre 2002 e successivamente approvato dalla Regione Emilia- Romagna con DGR n. 350 del 17 marzo 2003, nonché le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano dei bacini idrografici romagnoli;

- in particolare, gli Elaborati recanti le Norme di Attuazione dei Piani menzionati ai punti precedenti;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari”;

- il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito PGRA o PGRA 2015), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po (integrato ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 219/2010) con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appenino Settentrionale” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno (integrato ai sensi dell’art.

4, comma 3 del D. Lgs. n. 219/2010) con Deliberazione del n. 231 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 26 ottobre 2016;

- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante “Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”;

- la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante “Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019”;

PREMESSO CHE

- l’art. 67, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha stabilito che le Autorità di bacino distrettuali (istituite in ciascuno dei Distretti idrografici individuati ai sensi dell’art. 64 del medesimo Decreto legislativo) sono competenti all’adozione di piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. Tale competenza (precedentemente attribuita, nella vigenza dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., alle Autorità

(24)

di bacino nazionali, interregionali e regionali dall’art. 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) è stata successivamente ribadita dall’art. 3, comma 1 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49;

- nella vigenza della citata legge n. 183/1989, le Autorità di bacino presenti nel territorio dell’attuale Distretto idrografico del fiume Po (poi soppresse a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 284/2016) avevano proceduto, in conformità al menzionato art. 1 del D. L. n. 180/1998, all’adozione, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, di piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (di seguito anche brevemente indicati come PAI), tuttora vigenti, ognuno dei quali è corredato da elaborati cartografici contenenti l’individuazione di aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico e la loro classificazione sulla base delle condizioni di pericolosità e di rischio riscontrate a seguito di criteri tecnico – scientifici utilizzati nell’elaborazione dei diversi Piani;

- del pari, ognuno dei menzionati PAI è stato corredato da un apparato normativo per la sua attuazione. Nell’ambito di tali disposizioni (di seguito anche indicate come Norme di Attuazione o NA) sono state previste, in particolare, procedure finalizzate a definire le modalità per l’aggiornamento puntuale degli elaborati cartografici di Piano di cui al punto precedente, nel silenzio delle norme di legge sopra richiamate in ordine a tale particolare aspetto;

- tutti i suddetti PAI, pur essendo accomunati tra loro per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, presentano tuttavia profonde e significative differenze in relazione al dettaglio della scala dei rispettivi elaborati cartografici, alle metodologie ed ai criteri di classificazione, individuazione e perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di dissesti idraulico ed idrogeologico, alle definizioni utilizzate nell’ambito degli elaborati tecnici e normativi, alle disposizioni normative di attuazione riguardanti i vincoli e la disciplina delle attività consentite nelle aree in dissesto, alle attività di competenza, rispettivamente, delle Autorità di bacino e degli altri Enti e Amministrazioni presenti nell’ambito territoriale di riferimento dei Piani, alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi;

- la situazione descritta al punto precedente si è venuta ulteriormente a complicare a seguito dell’adozione ed entrata in vigore, tra il 2013 ed il 2015, delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborati ed adottati dalle Autorità di bacino in conformità a quanto disposto dagli artt. 6, comma 1 e 7, comma 8 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (Direttiva Europea Alluvioni o DEA) allo scopo di meglio garantire, per l’ambito territoriale dei Distretti idrografici, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica e le infrastrutture. Dal momento, infatti, che nel Distretto idrografico del Po i contenuti del PGRA venivano a sovrapporsi parzialmente a quelli dei PAI sopra richiamati, ciascuna delle preesistenti Autorità di bacino ha proceduto all’adozione di Varianti ai suddetti PAI con cui sono state introdotte, nell’ambito delle NA di ciascuno di essi, apposite disposizioni specificamente finalizzate a garantire il coordinamento di tali Piani con il PGRA distrettuale, con particolare riguardo alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi;

(25)

ATTESO CHE

- la situazione di cui ai punti precedenti rende necessario, per questa Autorità, procedere ad un riesame complessivo di tutti gli strumenti della pianificazione per l’assetto idrogeologico attualmente vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, allo scopo di verificarne la congruità rispetto alla disciplina legislativa prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (stabilita anche allo scopo di recepire nel nostro Paese disposizioni di fonte comunitaria) e di procedere, ove ritenuto indispensabile, alla predisposizione di Varianti totali o parziali ai suddetti strumenti di Piano, finalizzate all’adeguamento degli stessi rispetto sia al quadro conoscitivo aggiornato sia al nuovo quadro legislativo ed alla scala distrettuale che caratterizza oggi la pianificazione di bacino di competenza di questa Autorità, la quale, a norma dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni attribuite alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018;

- nelle more dell’attività di revisione complessiva della pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico del Distretto idrografico del fiume Po, di cui al punto precedente, è emersa la necessità di procedere ad un preventivo esame delle disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione dei PAI vigenti nel Distretto, allo scopo di verificare l’adeguatezza delle procedure di aggiornamento degli elaborati di Piano ivi disciplinate rispetto alle disposizioni recentemente introdotte dal comma 3 dell’art. 54 del D. L. n.

76/2020 (convertito in legge n. 120/2020), che ha integrato l’art. 68 del D. Lgs. n.

152/2006 introducendovi i commi 4bis e 4ter;

- a norma delle suddette disposizioni legislative, infatti, la competenza ad approvare gli aggiornamenti dei PAI emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo è stata attribuita ai Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali, con la precisazione che gli stessi debbano esercitare tale potestà d’intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza Operativa e, inoltre, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione in ordine alle proposte di aggiornamento dei PAI sopra menzionate;

CONSIDERATO CHE

- sulla base delle esigenze in precedenza indicate, il Segretario Generale e la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e con le Regioni territorialmente interessate hanno pertanto proceduto alle verifiche di cui ai punti precedenti;

- all’esito delle suddette verifiche è stata riscontrata la necessità di procedere ad un adeguamento delle disposizioni delle Norme di Attuazione del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) in materia di aggiornamento dei propri Elaborati (con particolare riguardo a quelli di natura cartografica) in quanto dette disposizioni risultano non coerenti con le norme di legge in precedenza richiamate;

- per quanto concerne le analoghe disposizioni in materia di aggiornamento degli elaborati dei rimanenti PAI vigenti nel Distretto, contenute nell’ambito delle rispettive Norme di

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