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Il Covid 19 quale causa di inadempimento contrattuale

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Academic year: 2022

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Il Covid 19 quale causa di inadempimento contrattuale

Autore: Valerio Carlesimo In: Diritto civile e commerciale

Il Covid e le difficoltà nella contrattazione

Il termine emergenza richiama eventi improvvisi e imprevedibili, a carattere tendenzialmente transitorio, che mettono a repentaglio l’intero assetto sociale e, pertanto, richiedono un intervento immediato e straordinario. A seguito della proclamazione dell'emergenza si procede alla modifica dello "stato di diritto"

in "stato d'eccezione" secondo il quale alcune delle libertà fondamentali possono essere limitate[1]. A risentirne è soprattutto la contrattazione delle imprese. La crisi pandemica ha provocato una riduzione di uomini e mezzi nelle imprese, ed ha causato in molte di esse difficoltà economiche e finanziarie per far sì che queste potessero adempiere le loro obbligazioni mantenendo in vita i rapporti contrattuali instaurati.

Da notare come il Covid 19 si pone come causa di forza maggiore che sperequa la prestazione contrattuale: la forza maggiore è un evento non dominabile dall’autonomia negoziale delle parti, che non potevano ragionevolmente prevederla al momento della conclusione del contratto.

Da valutare caso per caso se l’adempimento delle misure governative di contenimento del virus sia qualificabile come causa non imputabile al debitore, come impossibilità della prestazione o come eccessiva onerosità sopravvenuta e quindi se possa scusare l’inadempimento contrattuale.

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I tradizionali rimedi civilistici contrattuali: l’art 1218 c.c.

Sul punto, giova evidenziare che l’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione qualora sia carente, da parte, dell’obbligato, l’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore, ciò nel presupposto che la prestazione sia soggettivamente possibile[2]. In buona sostanza, la difficoltà nell’adempimento non impedisce la prestazione, con conseguente liberazione

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del debitore, ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza. In sintesi, dunque, l’art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa iuris tantum, superabile mediante la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore[2].

L’impossibilità della prestazione

In materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa

“impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento[5]. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, può verificarsi – ai sensi dell’art. 1256 c.c. – solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione[6]. Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis”: si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato[7]. In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere. Nell’ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, l’art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta[3].

L’eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione

L'impossibilità della prestazione va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta. Quest’ultima, in estrema sintesi, non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione[4]. Va da sé, dunque, che la domanda di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia «determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili. Sembra che le pur pregevoli osservazioni che sino ad ora sono state svolte dalla dottrina, con riferimento al fenomeno della pandemia in rapporto alla disciplina dei contratti e delle obbligazioni, non possano ritenersi esaustive in quanto è stato dato sinora

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scarso rilievo al fenomeno dei contratti conclusi durante la pandemia e finalizzati al reperimento, ad esempio, di misure di protezione dal contagio (mascherine, guanti, gel disinfettante, servizi di sanificazione …) stipulati a condizioni inique[11] ovvero disattendendo palesemente le aspettative dei consumatori che intendevano acquisire dispositivi di sicurezza in grado di prevenire il rischio del contagio e che in molti casi si sono rivelati assolutamente inidonei all’uso ipotizzato. La dottrina ha infatti ben evidenziato come l’iniquità delle condizioni del contratto possa essere ravvisata non solo sotto il profilo quantitativo, come sembra ovvio, ma anche qualitativo[12] avuto riferimento perciò alla piena idoneità funzionale dei beni e servizi acquistati con riferimento all’uso che la parte vuol ritrarre da essi. È preliminarmente opportuno a questo punto spendere qualche istante per cogliere il significato del concetto di “iniquità” del contratto. L’azione di rescissione, pertanto, insieme all’azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta costituiscono nel nostro ordinamento i principali istituti equitativi che consentono di evocare, in un certo qual senso, il concetto di giustizia contrattuale.Del secondo istituto la dottrina[5] ha avuto modo di evidenziarne l’utilità al fine di consentire l’individuazione delle tecniche di tutela dei contraenti al tempo della pandemia, seppur limitatamente ai problemi connessi ai contratti preesistenti all’insorgere del contagio. Del primo istituto credo che sia opportuno fare una analisi sintetica al fine di verificarne l’idoneità a porsi tra gli istituti invocabili a tutela del contraente che abbia stipulato un contratto a condizioni inique, al fine di salvare sé stesso o i suoi congiunti dal pericolo di infezione virale ovvero per soddisfare i propri bisogni economici comunque finalizzati a reperire liquidità da utilizzare sempre per acquisire dispositivi di sicurezza o farmaci efficaci per la lotta contro il coronavirus. In presenza di una situazione attuale di pericolo di danno grave alla persona, infatti, una parte può essere indotta da una forte pressione psicologica[15] a contrarre al fine di salvare sé od altri da tale minaccia anche a condizioni svantaggiose. Riterrei infatti che sia il caso di prendere in considerazione anche la possibilità che siano stati posti in essere contratti di alienazione di beni al fine di ottenere liquidità per l’acquisto di beni e servizi[16] direttamente volti a procurare alla parte dispositivi di sicurezza della più varia natura al fine di preservare sé e i propri congiunti dal rischio di contagio.

La via della rinegoziazione

Dopo avere analizzato i recenti interventi emergenziali e i tradizionali rimedi codicistici, osserviamo come anche la corte di Cassazione in una sua brillante relazione tematica compie un deciso endorsement in favore della rinegoziazione quale soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della sopravvenienza pandemica, sancendo l’esistenza di un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basato sul principio di buona fede oggettiva[6]. Molto si parla, nei tempi di quest'emergenza, della rinegoziazione dei contratti pendenti. Il tema, può dirsi, rappresenta uno dei crocevia del dibattito che la pandemia è venuta a innescare. Comunemente si segnala la diffusa esigenza di una simile operatività; taluni (pur pochi) ne affermano la positiva esistenza in termini di «obbligo»;

frequente, in ogni caso, è il giudizio di opportunità di una soluzione orientata in tal senso. Altri si spinge sino a designarla come la «strada maestra per salvaguardare il rapporto». La rinegoziazione sembra spiccatamente vocata a condurre verso una prosecuzione del rapporto[7], con ridefinizione appunto del

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relativo programma negoziale (per misura delle prestazioni e magari anche per oggetto; sui tempi dell'adempimento; per le garanzie; le clausole penali; ecc.). Si tratta, comunque, di un rimedio da ascrivere al genere di quelli di sostanza correttiva: nel minimo, quanto a una conveniente modulazione dei termini di uscita dal contratto. Rinegoziare[8] significa impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, avuto riguardo alle circostanze, possono concretamente permettere alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce non di modificazioni arbitrarie, ma di quelle di cui il mercato di riferimento fa ostensione come congrue[9]. I criteri attraverso i quali apprezzare il comportamento delle parti, nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto, sono anche in quest'occasione rappresentati dalla clausola generale di buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), che non è regola sul contenuto ma giustappunto sulla condotta. Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.. Al giudice andrebbe riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario.

L'obbligo di rinegoziare[10] è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell'altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza.

La tutela del compratore di dispositivi inidonei: vizi redibitori, mancanza di qualità e aliud pro alio

In caso di compravendita di un dispositivo di sicurezza finalizzato ad evitare il contagio da Covid-19, che si riveli inidoneo all’uso, sarà senz’altro possibile per l’acquirente invocare le garanzie per i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza di cui all’art.

1495 cod. civ.. Il primo comma dell’art. 1490 c.c., precisa che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”[11]. Il vizio redibitorio consiste, pertanto in una anomalia strutturale del bene che incide sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. La prima ipotesi descritta dalla norma riguarda i vizi che rendono la cosa assolutamente inidonea all’uso cui è destinata; la seconda riguarda i vizi che rendono il bene meno idoneo all’uso o, che, pur non incidendo sulla idoneità all’uso, ne diminuiscono il valore. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che si ha vizio redibitorio qualora la cosa consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Accanto al vizio redibitorio, il codice individua altre ipotesi di anomalia del bene venduto consistenti nella mancanza di qualità essenziali e nella mancanza di qualità promesse, per l’uso cui esso è destinato, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1497 c.c.; in tali casi il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento sempre che il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. In giurisprudenza si è sostenuto che la mancanza di qualità si differenzia dal vizio redibitorio in quanto, pur presupponendo –

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come quest’ultimo –l’appartenenza della cosa al genere pattuito, è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra. La mancanza di qualità è quindi la mancanza di particolari perfezionamenti che rendono la cosa idonea all’uso cui è destinata. La Cassazione al fine di rafforzare la tutela del compratore nei casi più gravi di inadempimento, anche al fine di svincolarlo dai brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt. 1495 e 1497 c.c. per i vizi e la mancanza di qualità, individua l’aliud pro alio che ricorre quando la cosa venduta non sia semplicemente difettosa od imperfetta, ma sia completamente diversa da quella dedotta in contratto, tanto da appartenere ad un genere merceologico differente (Cass. n. 1038/1998). In tale caso l’azione che compete al compratore è l’azione di adempimento o di risoluzione ex art. 1453 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, posto che l’aliud pro alio esula dalla garanzia redibitoria, configurandosi come una violazione dell’obbligazione principale del venditore che è quella di consegnare la cosa venduta[28].

La S.C., in proposito, è infatti costante nel sostenere che la consegna di aliud pro alio “dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.

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Note

[1] Rivista Biodiritto “Brevi riflessioni su stato d’emergenza e Stato Costituzionale, 20/03/2020, Roberto Ravì Pinto.

[2] Altalex,”Coronavirus e inadempimento contrattuale”, Gianluigi Delle Cave, 28/02/2020.

[3] www.euromerci.it, “ L’impatto del Coronavirus su contratti di logistica e trasporti”, 19/03/2020.

[4] Rivista 4clegal.com, “I possibili effetti della dichiarazione della pandemia sui contratti”, 18/03/2020, Marisa Meroni

[5] Rivista Judicium, “Le tutele civilistiche previste per i contratti stipulati a condizioni inique a causa della diffusione del Coronavirus”,09/05/2020, Enrico Damiani

[6] Rivista Quotidianogiuridico.it, “L’impatto del Covid sui contratti commerciali: la Cassazione promuove la rinegoziazione obbligatoria”, 18/09/2020, Avv. Pandolfini Valerio.

[7] www.cortedicassazione.it, “Relazione tematica n. 56/2020 - Corte di Cassazione”, 08/07/2020,

[8] Rivista Diritto Bancario.it, “I principi della Cassazione sulle novità del diritto “emergenziale” anti-

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Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”, 23/09/2020,Alberto Mager, Sara Addamo, Federica De Gottardo, Carolina Gentile, Benedetta Bonfanti.

[9] www.ntcm.it “L’impatto del Coronavirus sui contratti commerciali soggetti a legge italiana; gli ultimi orientamenti della Cassazione”, 05/08/2020.

[10] Rivista Diritto.it, “I sistemi di rinegoziazione ai tempi del Coronavirus tra autonomia contrattuale, aiuti di Stato e solidarietà, di Sonia Sasso, Dott.ssa, 8 aprile 2020

[11] Chiarella, “Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell’emergenza epidemiologica da covid-19”, in giustiziacivile.com, 1° aprile 2020.

https://www.diritto.it/il-covid-19-quale-causa-di-inadempimento-contrattuale/

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