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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

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N. 04203/1999 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4203 del 1999, proposto da:

-

, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in

contro

- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

- della condizione apposta al provvedimento 11 agosto 1999, prot. n.

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5547 del responsabile del Servizio tecnico del Comune di Abbadia Lariana avente ad oggetto “l’avviso di emanazione dei provvedimenti di concessione edilizia” per la “realizzazione di area a parcheggio sull’area al mapp. 3487 in Comune Censuario di Abbadia Lariana”, nella parte in cui il rilascio della concessione edilizia è stato

subordinato alla consegna da parte degli odierni ricorrenti di una

“dichiarazione di non indennizzabilità delle opere realizzate in caso di eventuale esproprio”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 3268/99 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica dell’11 maggio 2010, l’Avv, su delega dell’Avv., per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 novembre 1999 e depositato il 22 novembre successivo, i ricorrenti hanno impugnato la condizione apposta al provvedimento 11 agosto 1999, prot. n. 5547 del

responsabile del Servizio tecnico del Comune di

avente ad oggetto “l’avviso di emanazione dei provvedimenti di

(3)

concessione edilizia” per la “realizzazione di area a parcheggio sull’area al mapp. 3487 in Comune Censuario di”,

nella parte in cui il rilascio della concessione edilizia è stato subordinato alla consegna da parte degli odierni ricorrenti di una

“dichiarazione di non indennizzabilità delle opere realizzate in caso di eventuale esproprio”.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 3, 23, 42 e 97 della Costituzione, dei principi desumibili dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dei principi

desumibili dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942 e dagli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 10 del 1977, dei principi desumibili dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, dei principi desumibili dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e dei principi desumibili dagli artt. 1175 e 1375 del cod. civ.

Il Comune resistente avrebbe illegittimamente preteso dai ricorrenti, a fronte del rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio privato, l’impegno a rinunciare ex ante all’indennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dell’opera. Ciò sarebbe stato stabilito in via del tutto arbitraria ed in contrasto con i principi, anche costituzionali, desumibili sia dalla normativa in campo

urbanistico-edilizio che da quella in materia espropriativa. Difatti l’attività edilizia libera, come quella in oggetto, non potrebbe subire delle limitazioni se non con riferimento ad aspetti legati alla

normativa edilizia vigente e strettamente legati alla costruzione da realizzare.

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Con ordinanza n. 3268/99 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2010, su conforme richiesta del procuratore dei ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unica, articolata censura i ricorrenti assumono l’illegittimità del richiesto impegno a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dell’opera, in quanto contrastante con i

principi costituzionali e legislativi ordinari in materia sia edilizia che espropriativa.

2.1. La doglianza è fondata.

L’apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un

fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento.

Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio.

Difatti, il Comune non può assentire una concessione edilizia

subordinatamente all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dell’opera, “in quanto tale condizione non è volta a perseguire alcun interesse pubblico

riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si pone in contrasto

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con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi” (T.A.R.

Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153).

In tal modo, infatti, si tende al perseguimento di finalità estranee a quelle sottese al potere esercitato, legato allo svolgimento dell’attività edificatoria, funzionalizzando l’attività amministrativa ad interessi avulsi rispetto a quelli tipizzati dal legislatore: del resto, in sede di rilascio di concessioni edilizie, non si può, in via generale, apporre condizioni, sia sospensive che risolutive, ai predetti titoli abilitativi, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale di detti

provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2001, n. 1702).

2.2. A ciò consegue certamente l’invalidità della condizione apposta, senza tuttavia che ciò ridondi sulla validità complessiva della

concessione assentita, “dal momento che l’invalidità di una condizione apposta all’atto amministrativo comporta la invalidità totale dell’atto stesso solo qualora il contenuto della condizione abbia costituito il motivo essenziale della dichiarazione di volontà, la quale presumibilmente non vi sarebbe stata senza di quella (“vitiatur et vitiat”); ma la nullità e l’invalidità totale dell’atto amministrativo, a cagione dell’invalidità della condizione, non può certamente prodursi quando si tratti – come nel caso di specie – di atti dovuti (nei quali cioè non vi sia discrezionalità nell’an) e quando l’autorità

amministrativa, che si determina per il provvedimento, dovrà dare ad esso il contenuto predeterminato dalle fonti normative, in assenza di

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discrezionalità nel quid” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153).

2.3. Infine, va evidenziato che la specifica condizione apposta contrasta anche con il principio di rango costituzionale – ribadito anche a livello sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [Grande Camera, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino contro Italia (n.1)] – che subordina necessariamente l’espropriazione alla corresponsione di un indennizzo (art. 42, terzo comma, Cost.): difatti, pur non essendo necessario che il predetto indennizzo “debba consistere nell’integrale riparazione della perdita subita, non può essere fissato, nondimeno, in misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, espressione di un ragionevole legame con il valore venale, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo” (Cassazione civile, I, 22 gennaio 2009, n. 1606; altresì, Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348).

3. In conclusione, la fondatezza della censura determina

l’accoglimento del ricorso, cui consegue l’annullamento della condizione apposta in sede di rilascio della concessione edilizia,

secondo quanto in precedenza specificato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il

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ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla nella parte corrispondente il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

Condanna il Comune di al pagamento delle spese di

giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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