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SENATO DELLA REPUBBLICA

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(1)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

--- V I L E G I S L A T U R A ---

(N. 945)

D I S E G N O DI L E G G E

presentato dal Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

e col Ministro della Difesa (TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1973

Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi

tustà, sia p er la loro non più adeguata ca­

pacità ricettiva, sia p er la loro s tru ttu ra an­

tiqu ata e non più rispondente ai m oderni criteri di organizzazione am m inistrativa.

Inoltre, m olte sedi di detti uffici e servizi non sono di p ro p rietà dello Stato, p er cui il loro uso com porta una spesa annua assai cospicua che può indicarsi nell'ordine di circa 20 m iliardi.

Alla soluzione del problem a può perve­

nirsi:

1) adattand o ed eventualm ente am plian­

do gli stabili disponibili quando questi, p er

On o r e v o l i Se n a t o r i. — Un problem a che m erita la più a tten ta considerazione, sia per le favorevoli conseguenze di carattere econo­

mico che dalla sua graduale risoluzione pos­

sono derivare p er il bilancio dello Stato (eliminazione o com unque riduzione della po­

sta « oneri p er fitti passivi ») e sia perchè esso condiziona l’auspicata maggiore effica­

cia dell’azione governativa, è quello dell’ap­

prontam ento di sedi m oderne e razionali per gli uffici e i servizi dello Stato.

N um erosi stabili attualm ente adibiti a sedi di uffici e servizi governativi sono, in­

fatti, inidonei a tale uso, sia p er la loro ve­

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la loro s tru ttu ra ed ubicazione, siano suscet­

tibili di divenire idonee sedi degli uffici e dei servizi da sistem are;

2) costruendo o acquistando nuovi sta­

bili.

Devesi fa r presente che ben pochi sono gli stabili statali disponibili, suscettibili di essere ad a tta ti a sede di uffici e servizi. E da considerare, d ’a ltra p arte, che se la spesa di adattam en to si avvicina alla spesa di co stru ­ zione di un nuovo sufficiente ed idoneo edifi­

cio, converrà natu ralm en te o rien tarsi verso la nuova costruzione, p er gli indiscutibili vantaggi che questa p resen ta rispetto al­

l’ad attam ento di vecchi stabili.

Il m aggior contributo, quindi, alla inte­

grale soluzione del problem a inerente alla si­

stem azione degli uffici e servizi governativi p o trà essere dato d all’acquisto o dalla di­

re tta costruzione di nuove sedi.

È facile presum ere che il gettito delle en­

tra te ordin arie non consentirà, alm eno per ora, di destinare fondi sufficienti a sopperire alle spese — indubbiam ente ingenti — che com porterebbero detti acquisti o costruzioni.

È p eraltro da ten er presente che la ven­

dita di m olti im m obili di pertinenza dello Stato, attu alm en te disponibili, p o trà fornire i mezzi da im piegare nella costruzione o nel­

l’acquisto di stabili idonei p er sedi di uffi­

ci e servizi, con capienza ricettiva tale da p o te r ospitare anche uffici oggi sistem ati in locali di p ro p rietà privata, nonché p er l’am ­ pliam ento od adattam ento di stabili di p ro ­ p rietà statale suscettibili di divenire idonee sedi di uffici e servizi.

P arte delle somme ricavate dalla vendita di tali im m obili p o trà essere utilizzata — ad integrazione dei fondi già stanziati in bilan­

cio — anche p er la m anutenzione strao rd i­

n aria di edifici di p ro p rietà statale, nonché p er le spese di delim itazione dei beni di de­

m anio pubblico.

A ttraverso l’attuazione di u n razionale piano di vendite e di graduale impiego dei relativi ricavi in acquisti di nuovi edifici e in nuove costruzioni, si p o trà conseguire, o per lo m eno si p o trà co n trib u ire a conse­

guire, il tan to auspicato am m odernam ento del patrim onio indisponibile dello Stato.

Passando ad esam inare il problem a nei riflessi del bilancio, è utile rico rd are che, nello S tato m oderno, le en tra te provenien­

ti dai p ro p ri beni (en tra te originarie) ra p ­ presentano u n ’en tità pressoché trascu rabile risp etto alle altre (e n tra te trib u ta rie o deri­

vate) in q uanto u n a vasta categoria di beni dem aniali e p atrim oniali non fornisce un reddito effettivo, dato che, p er l’articolo 1 della vigente legge su ll’am m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato, è destinata g ratuitam ente a com piti istituzionali.

È evidente, quindi, che non può sussiste­

re la preoccupazione di un inaridim ento delle fo nti di alim entazione del bilancio dello S ta­

to. P er converso, con l’attuazione di u n p ro ­ gram m a d iretto alla trasform azione, a ttr a ­ verso m ovim ento di capitali, della consisten­

za patrim oniale dello Stato, si elim ina gra­

dualm ente l ’ingente spesa stanziata nel bi­

lancio p er la locazione di stabili di p ro p rietà privata.

P er il raggiungim ento delle finalità di cui sop ra si è predisposto l’un ito disegno di legge.

Con la disposizione con ten uta nell’artico ­ lo 1 si afferm a il principio che il ricavato della vendita dei beni im m obili ap parten enti allo S tato deve essere im piegato p er il com ­ pletam ento e l’am m odernam ento del p a tri­

m onio destinato ad uffici e servizi statali. Si pone così u n vincolo perm anente alla utiliz­

zazione dei proventi delle alienazioni dei beni dello S tato in relazione ad uno specifi­

co interesse pubblico.

Si è riten u to di escludere d a tale categoria di beni quelli ap p arten en ti ad A m m inistra­

zioni autonom e, in q uanto queste sono o r­

ganism i provvisti di patrim onio proprio, do­

ta ti di autonom ia am m inistrativa e conta­

bile.

N essuna innovazione viene a p p o rta ta alle norm e che attu alm en te regolano l’alienazio­

ne dei beni patrim oniali dello S tato (legge 24 dicem bre 1908, n. 783, e successive m o­

dificazioni ed integrazioni), le quali trovano perciò integrale applicazione p er le vendite contem plate dal provvedim ento in esame (articolo 7).

Il prim o com m a dell’articolo 2 prevede che i fondi ricavati dalla vendita di beni im ­

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A tti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 945

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

m obili in uso ad Amministrazioni statali, di­

sm essi o sclassificati, vengano assegnati, nel­

la m isura dell’o tta n ta p er cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici per la costruzione di im m obili d a destinare a com piti istituzionali delle stesse A m m inistrazioni che hanno dism esso o sclassificato i beni.

Tale assegnazione viene fa tta sullo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici in quanto, presso la suddetta A m m inistrazione, sono stati concentrati, in v irtù del regio decreto 18 maggio 1931, n u ­ m ero 544, tu tti i servizi relativi alle opere edilizie da eseguire p e r conto dello Stato.

È utile chiarire che i beni di cui tra tta s i sono costituiti da due categorie: nella prim a sono considerati i beni che, ai sensi dell’a r­

ticolo 826 del codice civile, fanno p arte del patrim on io indisponibile dello S tato e che vengono dism essi al patrim onio disponibile appena cessato l’uso governativo cui erano destinati; nella seconda sono considerati i beni costituenti il cosiddetto dem anio p ub­

blico accidentale (aerodrom i civili, beni a r­

tistici, eccetera), che vengono trasferiti al patrim onio disponibile dello S tato con prov­

vedim ento di sclassifica quando perdono i c a ra tte ri obiettivi della dem anialità.

P er l’A m m inistrazione della difesa si è r i­

ten uto opportuno prevedere (secondo com­

m a dell’articolo 2) che l’assegnazione dell’o t­

ta n ta p er cento dei fondi viene fa tta sullo stato di previsione della spesa dello stesso D icastero perchè provveda direttam ente alle p ro p rie esigenze, in base alle vigenti dispo­

sizioni.

Giova ricordare che l’A m m inistrazione m i­

litare utilizza, oltre che im m obili di p e rti­

nenza del patrim onio indisponibile, anche beni costituenti il cosiddetto dem anio ne­

cessario, specificato nell’articolo 822 del co­

dice civile, che possono egualm ente form are oggetto di sclassifica.

L’articolo 3 concerne la vendita dei beni del dem anio pubblico n atu rale (idrico, m a­

rittim o ) che abbiano form ato oggetto di sclassifica.

Si è riten uto opportuno prevedere l’asse­

gnazione del ricavato della vendita di tali beni allo stato di previsione della spesa del

M inistero dei lavori pubblici nella m isu ra rid o tta del 20 p er cento, in qu anto tra tta s i di u n a vasta categoria di im m obili che p o trà pro cu rare u n a cospicua e n tra ta, in rap p o rto alla quale la percentuale com e sop ra riserva­

ta alle A m m inistrazioni in teressate è sem ­ b ra ta sufficiente a sopperire alle loro effetti­

ve esigenze.

L’articolo 4 riguarda la vendita di tu tti quei beni costituenti il patrim o nio disponi­

bile dello S tato direttam en te am m in istrato dal M inistero delle finanze, nella consistenza i risu ltan te alla data di e n tra ta in vigore della

legge, nonché dei beni che an d ran n o ad in­

crem entare tale consistenza p e r effetto di acquisizioni a vario titolo (eredità, donazio­

ni, accessioni, eccetera): p e r cause, cioè, di­

verse dalla dism issione o sclassifica.

Il ricavato della vendita di tali beni viene ugualm ente assegnato, n ella m isu ra dell'ot­

ta n ta p e r cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici p er la costruzione di im m obili destinati esclusi­

vam ente all’assolvim ento di com piti istitu ­ zionali delle A m m inistrazioni delle finanze e del tesoro.

Con il prim o com ma dell’articolo 5 viene previsto che il M inistero dei lavori pubblici utilizza i fondi stanziati di cui ai preceden­

ti articoli 2, 3 e 4 secondo le esigenze che saranno segnalate da ciascuna A m m inistra­

zione.

Con il secondo com m a dell’articolo 5 si è inteso costituire un « fondo com une » p e r le esigenze di tu tte le A m m inistrazioni, in p ri­

mo luogo di quelle che non hanno la possi­

b ilità di dism ettere o sclassificare beni, ed in secondo luogo di quelle che, p u r avendo dism esso o sclassificato beni che avevano in uso, non abbiano conseguito u n a disponi­

b ilità di fondi sufficienti a soddisfare le loro esigenze.

Tale « fondo com une », costituito dal ven­

ti p er cento del ricavato della vendita dei beni di cui agli articoli 2 e 4 e d all’o tta n ta p er cento del ricavato della vendita dei beni di cui all’articolo 3, viene assegnato — in re­

lazione alla vasta possibilità del suo impiego (costruzioni od acquisti di edifici, acquisti di aree, lavori di am pliam ento ed a d a tta ­ m ento di vecchi edifici, m anutenzione stra o r­

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d inaria di stabili statali, spese di delim ita­

zione di beni, eccetera) — allo stato di p re­

visione della spesa del M inistero del tesoro, ferm a restando la possibilità, p er tu tte le A m m inistrazioni, di attingere a detto « fon­

do com une » p er le loro esigenze.

Allo scopo di valutare e g radu are le esi- i genze p ro sp ettate dalle singole A m m inistra­

zioni, è stata prev ista (terzo com m a dell’a r­

ticolo 5) la istituzione di un apposito Comi­

ta to del quale fanno p a rte rap p resen tan ti della Presidenza del Consiglio dei m in istri e dei M inisteri ai quali in p artico lare è affi­

d ata la p ratica attuazione del program m a (finanze, tesoro, lavori pubblici).

Per l’ipotesi, m olto probabile, che una A m m inistrazione n on possa dism ettere o sclassificare uno stabile, p u r sussistendo la necessità di u n a nuova sistem azione degli uffici o servizi in esso allogati, e non possa conseguentem ente utilizzare il ricavato della vendita di tale stabile p er la costruzione della nuova sede, si è riten u to opp ortuno preve­

dere (articolo 6) che il Com itato possa con­

sentire l’utilizzazione delle quote del « fon­

do com une » p er la costruzione di tale nuo­

va sede, purché l’A m m inistrazione in teressa­

ta s ’im pegni a dism ettere o sclassificare l’im ­ m obile che h a in uso al m om ento in cui le viene consegnato il nuovo edificio.

È ovvio che, ove venga a d o tta ta tale so­

luzione, alla A m m inistrazione u su aria non p o trà essere più riservato l’o tta n ta p er cento

del ricavato della vendita dell’im m obile di­

smesso o sclassificato. È stato p ertan to p re­

visto (secondo com m a dell’articolo 6) che il ricavato della vendita di tale im m obile debba affluire integralm ente al « fondo co­

m une ».

Con l’articolo 8 viene precisato che sol­

tan to p e r i beni dism essi o sclassificati dopo l’e n tra ta in vigore della legge il relativo ri­

cavo sarà destinato ai fini di cui agli artico­

li 2 e 3, in m odo da p o te r riserv are l’o tta n ta p er cento del ricavato della vendita dei beni già disponibili a tale d ata alle esigenze vera­

m ente im ponenti e pressan ti delle Ammini­

strazioni delle finanze e del tesoro ed il re­

siduo venti p er cento alle finalità di cui al secondo com m a dell’articolo 5 (« fondo co­

m une »), fra le quali sono contem plate, anche le esigenze di quelle A m m inistrazioni che, come ad esem pio quella dell’interno, hanno scarsa p ossibilità di m e ttere a disposizione im m obili da alienare.

È da p o rre in evidenza che l’attuazione delle em anande norm e, o ltre al consegui­

m ento degli scopi sopra indicati, com porte­

rà effetti econom ici e sociali di cospicua p o rtata. Esse consentiranno, infatti, di rea­

lizzare program m i di risanam ento, largo im ­ piego di m ateriali, assorbim ento di m a­

nodopera. C ontribuiranno, perciò, ed in m i­

su ra non trascurabile, al progresso econo­

mico e sociale nel qu ad ro dei piani plurien­

nali di econom ia program m ata.

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A tti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 945

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ricavato della vendita dei beni im m obili ap parten enti allo Stato, con esclusione di quelli di p ro p rietà di A m m inistrazioni au to ­ nome, deve essere utilizzato, con i criteri e le m odalità previsti dalla presente legge, p er il com pletam ento ed am m odernam ento del patrim onio destinato ad uffici e servizi statali.

Art. 2.

Il ricavato della vendita dei beni im m o­

bili adibiti ad uffici e servizi di A m m inistra­

zioni statali, e da queste dism essi o sclas­

sificati, è assegnato, nella m isura dell’80 per cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici p e r essere ri­

servato alla costruzione di im m obili da adi­

bire ad uffici e servizi dell’A m m inistrazione che h a dism esso o sclassificato i beni.

Per i beni dism essi o sclassificati dal Mi­

nistero della difesa, l’assegnazione dell'80 p er cento è fa tta sullo stato di previsione della spesa del M inistero m edesim o, il quale, per quanto rig uard a la realizzazione delle co­

struzioni destinate ai p ro p ri uffici e servizi, provvede nell'am bito delle com petenze p re­

viste dall'articolo 26 del decreto del Presi­

dente della Repubblica 18 novem bre 1965, n. 1478, sulla « riorganizzazione degli uffici centrali del M inistero della difesa ».

Art. 3.

Il ricavato della vendita dei beni già fa­

centi p a rte del dem anio idrico e m arittim o è assegnato, nella m isura del 20 p er cento, allo stato di previsione della spesa del Mini­

stero dei lavori pubblici per essere riservato, p er gli analoghi fini previsti dal preceden­

te articolo, a favore delle A m m inistrazioni che, d 'in tesa con quella finanziaria, hanno provveduto alla sclassifica dei beni.

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Art. 4.

Il ricavato della vendita dei beni p atrim o ­ niali disponibili è assegnato, nella m isura dell’80 p er cento, allo stato di previsione del­

la spesa del M inistero dei lavori pubblici, p er essere riservato alla costruzione di im m obi­

li da adibire ad uffici e servizi delle Ammini­

strazioni delle finanze e del tesoro.

Art. 5.

Le quote riservate a favore delle singole A m m inistrazioni statali sono utilizzate dal M inistero dei lavori pubblici, in base alle esi­

genze segnalate daH’A m m inistrazione inte­

ressata.

Le residue quote delle somme ricavate dal­

la vendita dei beni im m obili sono assegnate ad un fondo da iscriversi nello stato di p re­

visione della spesa del M inistero del tesoro, riservato per la costruzione ed acquisto di im m obili, da adibire ad uffici e servizi delle A m m inistrazioni dello Stato, e p er lavori di am pliam ento, ad attam ento, m anutenzione strao rd in a ria degli im m obili ap p arten en ti allo S tato, nonché p er le spese di delim ita­

zione dei beni e per ogni a ltra spesa rien­

tra n te nelle finalità della p resente legge.

Il suddetto fondo è rip a rtito tra le singole A m m inistrazioni statali, secondo un p ro ­ gram m a di coordinam ento delle rispettive esigenze predisposto da u n com itato nom i­

nato dal M inistro delle finanze, del quale fanno p a rte due rap p resen tan ti della Presi­

denza del Consiglio dei m in istri e due p er ciascuno dei M inisteri del tesoro, delle finan­

ze e dei lavori pubblici. Il Com itato è p re­

sieduto da u n S ottosegretario di S tato p er le finanze.

Le som m e risu ltan ti dalla rip artizione del fondo stesso saranno poi iscritte, con decreti del M inistro del tesoro, negli stati di p re­

visione dei M inisteri com petenti a seconda delle spese da effettuare.

N essuna in dennità com pete ai m em bri del Com itato stesso.

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A tti Parlam entari 7 Senato della Repubblica 945

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Art. 6.

Il Com itato previsto nel terzo com m a del-' l’articolo precedente può autorizzare l’asse­

gnazione di som m e esistenti nel fondo di cui al secondo com m a del m edesim o articolo a favore di quelle A m m inistrazioni dello S tato che non sono in grado di dism ettere o sclas­

sificare un im m obile adibito a p ro p ri uffici o servizi senza preventivam ente disporre di u n nuovo im mobile, qualora le A m m inistra­

zioni stesse si im pegnino a dism ettere o sclassificare il vecchio im m obile all’atto del­

la consegna del nuovo.

In tal caso il ricavato della vendita del­

l ’im m obile dism esso o sclassificato deve af­

fluire p er intero al fondo anzidetto.

Art. 7.

Le vendite sono effettuate ai sensi della legge 24 dicem bre 1908, n. 783, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai beni dism essi o sclassificati dopo l’e n tra ta in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov­

vedere, con p ro p ri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti p er le finalità della p re­

sente legge.

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