S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- V I L E G I S L A T U R A ---
(N. 945)
D I S E G N O DI L E G G E
presentato dal Ministro delle Finanze
(VALSECCHI)
di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)
col Ministro dei Lavori Pubblici
(GULLOTTI)
e col Ministro della Difesa (TANASSI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1973
Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi
tustà, sia p er la loro non più adeguata ca
pacità ricettiva, sia p er la loro s tru ttu ra an
tiqu ata e non più rispondente ai m oderni criteri di organizzazione am m inistrativa.
Inoltre, m olte sedi di detti uffici e servizi non sono di p ro p rietà dello Stato, p er cui il loro uso com porta una spesa annua assai cospicua che può indicarsi nell'ordine di circa 20 m iliardi.
Alla soluzione del problem a può perve
nirsi:
1) adattand o ed eventualm ente am plian
do gli stabili disponibili quando questi, p er
On o r e v o l i Se n a t o r i. — Un problem a che m erita la più a tten ta considerazione, sia per le favorevoli conseguenze di carattere econo
mico che dalla sua graduale risoluzione pos
sono derivare p er il bilancio dello Stato (eliminazione o com unque riduzione della po
sta « oneri p er fitti passivi ») e sia perchè esso condiziona l’auspicata maggiore effica
cia dell’azione governativa, è quello dell’ap
prontam ento di sedi m oderne e razionali per gli uffici e i servizi dello Stato.
N um erosi stabili attualm ente adibiti a sedi di uffici e servizi governativi sono, in
fatti, inidonei a tale uso, sia p er la loro ve
la loro s tru ttu ra ed ubicazione, siano suscet
tibili di divenire idonee sedi degli uffici e dei servizi da sistem are;
2) costruendo o acquistando nuovi sta
bili.
Devesi fa r presente che ben pochi sono gli stabili statali disponibili, suscettibili di essere ad a tta ti a sede di uffici e servizi. E da considerare, d ’a ltra p arte, che se la spesa di adattam en to si avvicina alla spesa di co stru zione di un nuovo sufficiente ed idoneo edifi
cio, converrà natu ralm en te o rien tarsi verso la nuova costruzione, p er gli indiscutibili vantaggi che questa p resen ta rispetto al
l’ad attam ento di vecchi stabili.
Il m aggior contributo, quindi, alla inte
grale soluzione del problem a inerente alla si
stem azione degli uffici e servizi governativi p o trà essere dato d all’acquisto o dalla di
re tta costruzione di nuove sedi.
È facile presum ere che il gettito delle en
tra te ordin arie non consentirà, alm eno per ora, di destinare fondi sufficienti a sopperire alle spese — indubbiam ente ingenti — che com porterebbero detti acquisti o costruzioni.
È p eraltro da ten er presente che la ven
dita di m olti im m obili di pertinenza dello Stato, attu alm en te disponibili, p o trà fornire i mezzi da im piegare nella costruzione o nel
l’acquisto di stabili idonei p er sedi di uffi
ci e servizi, con capienza ricettiva tale da p o te r ospitare anche uffici oggi sistem ati in locali di p ro p rietà privata, nonché p er l’am pliam ento od adattam ento di stabili di p ro p rietà statale suscettibili di divenire idonee sedi di uffici e servizi.
P arte delle somme ricavate dalla vendita di tali im m obili p o trà essere utilizzata — ad integrazione dei fondi già stanziati in bilan
cio — anche p er la m anutenzione strao rd i
n aria di edifici di p ro p rietà statale, nonché p er le spese di delim itazione dei beni di de
m anio pubblico.
A ttraverso l’attuazione di u n razionale piano di vendite e di graduale impiego dei relativi ricavi in acquisti di nuovi edifici e in nuove costruzioni, si p o trà conseguire, o per lo m eno si p o trà co n trib u ire a conse
guire, il tan to auspicato am m odernam ento del patrim onio indisponibile dello Stato.
Passando ad esam inare il problem a nei riflessi del bilancio, è utile rico rd are che, nello S tato m oderno, le en tra te provenien
ti dai p ro p ri beni (en tra te originarie) ra p presentano u n ’en tità pressoché trascu rabile risp etto alle altre (e n tra te trib u ta rie o deri
vate) in q uanto u n a vasta categoria di beni dem aniali e p atrim oniali non fornisce un reddito effettivo, dato che, p er l’articolo 1 della vigente legge su ll’am m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato, è destinata g ratuitam ente a com piti istituzionali.
È evidente, quindi, che non può sussiste
re la preoccupazione di un inaridim ento delle fo nti di alim entazione del bilancio dello S ta
to. P er converso, con l’attuazione di u n p ro gram m a d iretto alla trasform azione, a ttr a verso m ovim ento di capitali, della consisten
za patrim oniale dello Stato, si elim ina gra
dualm ente l ’ingente spesa stanziata nel bi
lancio p er la locazione di stabili di p ro p rietà privata.
P er il raggiungim ento delle finalità di cui sop ra si è predisposto l’un ito disegno di legge.
Con la disposizione con ten uta nell’artico lo 1 si afferm a il principio che il ricavato della vendita dei beni im m obili ap parten enti allo S tato deve essere im piegato p er il com pletam ento e l’am m odernam ento del p a tri
m onio destinato ad uffici e servizi statali. Si pone così u n vincolo perm anente alla utiliz
zazione dei proventi delle alienazioni dei beni dello S tato in relazione ad uno specifi
co interesse pubblico.
Si è riten u to di escludere d a tale categoria di beni quelli ap p arten en ti ad A m m inistra
zioni autonom e, in q uanto queste sono o r
ganism i provvisti di patrim onio proprio, do
ta ti di autonom ia am m inistrativa e conta
bile.
N essuna innovazione viene a p p o rta ta alle norm e che attu alm en te regolano l’alienazio
ne dei beni patrim oniali dello S tato (legge 24 dicem bre 1908, n. 783, e successive m o
dificazioni ed integrazioni), le quali trovano perciò integrale applicazione p er le vendite contem plate dal provvedim ento in esame (articolo 7).
Il prim o com m a dell’articolo 2 prevede che i fondi ricavati dalla vendita di beni im
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m obili in uso ad Amministrazioni statali, di
sm essi o sclassificati, vengano assegnati, nel
la m isura dell’o tta n ta p er cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici per la costruzione di im m obili d a destinare a com piti istituzionali delle stesse A m m inistrazioni che hanno dism esso o sclassificato i beni.
Tale assegnazione viene fa tta sullo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici in quanto, presso la suddetta A m m inistrazione, sono stati concentrati, in v irtù del regio decreto 18 maggio 1931, n u m ero 544, tu tti i servizi relativi alle opere edilizie da eseguire p e r conto dello Stato.
È utile chiarire che i beni di cui tra tta s i sono costituiti da due categorie: nella prim a sono considerati i beni che, ai sensi dell’a r
ticolo 826 del codice civile, fanno p arte del patrim on io indisponibile dello S tato e che vengono dism essi al patrim onio disponibile appena cessato l’uso governativo cui erano destinati; nella seconda sono considerati i beni costituenti il cosiddetto dem anio p ub
blico accidentale (aerodrom i civili, beni a r
tistici, eccetera), che vengono trasferiti al patrim onio disponibile dello S tato con prov
vedim ento di sclassifica quando perdono i c a ra tte ri obiettivi della dem anialità.
P er l’A m m inistrazione della difesa si è r i
ten uto opportuno prevedere (secondo com
m a dell’articolo 2) che l’assegnazione dell’o t
ta n ta p er cento dei fondi viene fa tta sullo stato di previsione della spesa dello stesso D icastero perchè provveda direttam ente alle p ro p rie esigenze, in base alle vigenti dispo
sizioni.
Giova ricordare che l’A m m inistrazione m i
litare utilizza, oltre che im m obili di p e rti
nenza del patrim onio indisponibile, anche beni costituenti il cosiddetto dem anio ne
cessario, specificato nell’articolo 822 del co
dice civile, che possono egualm ente form are oggetto di sclassifica.
L’articolo 3 concerne la vendita dei beni del dem anio pubblico n atu rale (idrico, m a
rittim o ) che abbiano form ato oggetto di sclassifica.
Si è riten uto opportuno prevedere l’asse
gnazione del ricavato della vendita di tali beni allo stato di previsione della spesa del
M inistero dei lavori pubblici nella m isu ra rid o tta del 20 p er cento, in qu anto tra tta s i di u n a vasta categoria di im m obili che p o trà pro cu rare u n a cospicua e n tra ta, in rap p o rto alla quale la percentuale com e sop ra riserva
ta alle A m m inistrazioni in teressate è sem b ra ta sufficiente a sopperire alle loro effetti
ve esigenze.
L’articolo 4 riguarda la vendita di tu tti quei beni costituenti il patrim o nio disponi
bile dello S tato direttam en te am m in istrato dal M inistero delle finanze, nella consistenza i risu ltan te alla data di e n tra ta in vigore della
legge, nonché dei beni che an d ran n o ad in
crem entare tale consistenza p e r effetto di acquisizioni a vario titolo (eredità, donazio
ni, accessioni, eccetera): p e r cause, cioè, di
verse dalla dism issione o sclassifica.
Il ricavato della vendita di tali beni viene ugualm ente assegnato, n ella m isu ra dell'ot
ta n ta p e r cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici p er la costruzione di im m obili destinati esclusi
vam ente all’assolvim ento di com piti istitu zionali delle A m m inistrazioni delle finanze e del tesoro.
Con il prim o com ma dell’articolo 5 viene previsto che il M inistero dei lavori pubblici utilizza i fondi stanziati di cui ai preceden
ti articoli 2, 3 e 4 secondo le esigenze che saranno segnalate da ciascuna A m m inistra
zione.
Con il secondo com m a dell’articolo 5 si è inteso costituire un « fondo com une » p e r le esigenze di tu tte le A m m inistrazioni, in p ri
mo luogo di quelle che non hanno la possi
b ilità di dism ettere o sclassificare beni, ed in secondo luogo di quelle che, p u r avendo dism esso o sclassificato beni che avevano in uso, non abbiano conseguito u n a disponi
b ilità di fondi sufficienti a soddisfare le loro esigenze.
Tale « fondo com une », costituito dal ven
ti p er cento del ricavato della vendita dei beni di cui agli articoli 2 e 4 e d all’o tta n ta p er cento del ricavato della vendita dei beni di cui all’articolo 3, viene assegnato — in re
lazione alla vasta possibilità del suo impiego (costruzioni od acquisti di edifici, acquisti di aree, lavori di am pliam ento ed a d a tta m ento di vecchi edifici, m anutenzione stra o r
d inaria di stabili statali, spese di delim ita
zione di beni, eccetera) — allo stato di p re
visione della spesa del M inistero del tesoro, ferm a restando la possibilità, p er tu tte le A m m inistrazioni, di attingere a detto « fon
do com une » p er le loro esigenze.
Allo scopo di valutare e g radu are le esi- i genze p ro sp ettate dalle singole A m m inistra
zioni, è stata prev ista (terzo com m a dell’a r
ticolo 5) la istituzione di un apposito Comi
ta to del quale fanno p a rte rap p resen tan ti della Presidenza del Consiglio dei m in istri e dei M inisteri ai quali in p artico lare è affi
d ata la p ratica attuazione del program m a (finanze, tesoro, lavori pubblici).
Per l’ipotesi, m olto probabile, che una A m m inistrazione n on possa dism ettere o sclassificare uno stabile, p u r sussistendo la necessità di u n a nuova sistem azione degli uffici o servizi in esso allogati, e non possa conseguentem ente utilizzare il ricavato della vendita di tale stabile p er la costruzione della nuova sede, si è riten u to opp ortuno preve
dere (articolo 6) che il Com itato possa con
sentire l’utilizzazione delle quote del « fon
do com une » p er la costruzione di tale nuo
va sede, purché l’A m m inistrazione in teressa
ta s ’im pegni a dism ettere o sclassificare l’im m obile che h a in uso al m om ento in cui le viene consegnato il nuovo edificio.
È ovvio che, ove venga a d o tta ta tale so
luzione, alla A m m inistrazione u su aria non p o trà essere più riservato l’o tta n ta p er cento
del ricavato della vendita dell’im m obile di
smesso o sclassificato. È stato p ertan to p re
visto (secondo com m a dell’articolo 6) che il ricavato della vendita di tale im m obile debba affluire integralm ente al « fondo co
m une ».
Con l’articolo 8 viene precisato che sol
tan to p e r i beni dism essi o sclassificati dopo l’e n tra ta in vigore della legge il relativo ri
cavo sarà destinato ai fini di cui agli artico
li 2 e 3, in m odo da p o te r riserv are l’o tta n ta p er cento del ricavato della vendita dei beni già disponibili a tale d ata alle esigenze vera
m ente im ponenti e pressan ti delle Ammini
strazioni delle finanze e del tesoro ed il re
siduo venti p er cento alle finalità di cui al secondo com m a dell’articolo 5 (« fondo co
m une »), fra le quali sono contem plate, anche le esigenze di quelle A m m inistrazioni che, come ad esem pio quella dell’interno, hanno scarsa p ossibilità di m e ttere a disposizione im m obili da alienare.
È da p o rre in evidenza che l’attuazione delle em anande norm e, o ltre al consegui
m ento degli scopi sopra indicati, com porte
rà effetti econom ici e sociali di cospicua p o rtata. Esse consentiranno, infatti, di rea
lizzare program m i di risanam ento, largo im piego di m ateriali, assorbim ento di m a
nodopera. C ontribuiranno, perciò, ed in m i
su ra non trascurabile, al progresso econo
mico e sociale nel qu ad ro dei piani plurien
nali di econom ia program m ata.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il ricavato della vendita dei beni im m obili ap parten enti allo Stato, con esclusione di quelli di p ro p rietà di A m m inistrazioni au to nome, deve essere utilizzato, con i criteri e le m odalità previsti dalla presente legge, p er il com pletam ento ed am m odernam ento del patrim onio destinato ad uffici e servizi statali.
Art. 2.
Il ricavato della vendita dei beni im m o
bili adibiti ad uffici e servizi di A m m inistra
zioni statali, e da queste dism essi o sclas
sificati, è assegnato, nella m isura dell’80 per cento, allo stato di previsione della spesa del M inistero dei lavori pubblici p e r essere ri
servato alla costruzione di im m obili da adi
bire ad uffici e servizi dell’A m m inistrazione che h a dism esso o sclassificato i beni.
Per i beni dism essi o sclassificati dal Mi
nistero della difesa, l’assegnazione dell'80 p er cento è fa tta sullo stato di previsione della spesa del M inistero m edesim o, il quale, per quanto rig uard a la realizzazione delle co
struzioni destinate ai p ro p ri uffici e servizi, provvede nell'am bito delle com petenze p re
viste dall'articolo 26 del decreto del Presi
dente della Repubblica 18 novem bre 1965, n. 1478, sulla « riorganizzazione degli uffici centrali del M inistero della difesa ».
Art. 3.
Il ricavato della vendita dei beni già fa
centi p a rte del dem anio idrico e m arittim o è assegnato, nella m isura del 20 p er cento, allo stato di previsione della spesa del Mini
stero dei lavori pubblici per essere riservato, p er gli analoghi fini previsti dal preceden
te articolo, a favore delle A m m inistrazioni che, d 'in tesa con quella finanziaria, hanno provveduto alla sclassifica dei beni.
Art. 4.
Il ricavato della vendita dei beni p atrim o niali disponibili è assegnato, nella m isura dell’80 p er cento, allo stato di previsione del
la spesa del M inistero dei lavori pubblici, p er essere riservato alla costruzione di im m obi
li da adibire ad uffici e servizi delle Ammini
strazioni delle finanze e del tesoro.
Art. 5.
Le quote riservate a favore delle singole A m m inistrazioni statali sono utilizzate dal M inistero dei lavori pubblici, in base alle esi
genze segnalate daH’A m m inistrazione inte
ressata.
Le residue quote delle somme ricavate dal
la vendita dei beni im m obili sono assegnate ad un fondo da iscriversi nello stato di p re
visione della spesa del M inistero del tesoro, riservato per la costruzione ed acquisto di im m obili, da adibire ad uffici e servizi delle A m m inistrazioni dello Stato, e p er lavori di am pliam ento, ad attam ento, m anutenzione strao rd in a ria degli im m obili ap p arten en ti allo S tato, nonché p er le spese di delim ita
zione dei beni e per ogni a ltra spesa rien
tra n te nelle finalità della p resente legge.
Il suddetto fondo è rip a rtito tra le singole A m m inistrazioni statali, secondo un p ro gram m a di coordinam ento delle rispettive esigenze predisposto da u n com itato nom i
nato dal M inistro delle finanze, del quale fanno p a rte due rap p resen tan ti della Presi
denza del Consiglio dei m in istri e due p er ciascuno dei M inisteri del tesoro, delle finan
ze e dei lavori pubblici. Il Com itato è p re
sieduto da u n S ottosegretario di S tato p er le finanze.
Le som m e risu ltan ti dalla rip artizione del fondo stesso saranno poi iscritte, con decreti del M inistro del tesoro, negli stati di p re
visione dei M inisteri com petenti a seconda delle spese da effettuare.
N essuna in dennità com pete ai m em bri del Com itato stesso.
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Art. 6.
Il Com itato previsto nel terzo com m a del-' l’articolo precedente può autorizzare l’asse
gnazione di som m e esistenti nel fondo di cui al secondo com m a del m edesim o articolo a favore di quelle A m m inistrazioni dello S tato che non sono in grado di dism ettere o sclas
sificare un im m obile adibito a p ro p ri uffici o servizi senza preventivam ente disporre di u n nuovo im mobile, qualora le A m m inistra
zioni stesse si im pegnino a dism ettere o sclassificare il vecchio im m obile all’atto del
la consegna del nuovo.
In tal caso il ricavato della vendita del
l ’im m obile dism esso o sclassificato deve af
fluire p er intero al fondo anzidetto.
Art. 7.
Le vendite sono effettuate ai sensi della legge 24 dicem bre 1908, n. 783, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai beni dism essi o sclassificati dopo l’e n tra ta in vigore della presente legge.
Art. 9.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con p ro p ri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti p er le finalità della p re
sente legge.