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Rimborso spese sanitarie: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Rimborso spese sanitarie: ultime sentenze

Autore: Redazione | 04/01/2022

Cure non praticabili in Italia; richiesta di rimborso di spese sanitarie sostenute in centri di alta specializzazione esteri; rimborso delle spese terapeutiche sostenute presso una struttura privata nazionale.

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Spese per cure mediche sostenute in un altro Stato membro

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, deve essere interpretato nel senso che l’assicurato che abbia ricevuto, in uno Stato membro diverso da quello di residenza, cure che figurano tra le prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza, ha diritto al rimborso integrale delle spese relative a dette cure, alle condizioni previste dal suddetto regolamento, quando tale persona non abbia potuto ottenere l’autorizzazione dell’istituzione competente, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, poiché, sebbene la diagnosi e la necessità di effettuare cure con urgenza fossero state confermate da un medico appartenente al sistema di assicurazione sanitaria dello Stato membro di residenza, tale medico gli aveva prescritto cure diverse da quelle prescelte da detta persona conformemente ad un secondo parere medico fornito da un medico di un altro Stato membro, cure queste ultime che, a differenza delle prime, non avrebbero causato alcuna disabilità.

Corte giustizia UE sez. IV, 06/10/2021, n.538

Stipula di un’assicurazione malattia

Lo Stato membro ospitante può subordinare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo, che soggiorna nel suo territorio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizioni finalizzate a che tale cittadino non divenga un onere irragionevole per le finanze pubbliche di detto Stato membro, quali la conclusione o il mantenimento, da parte del cittadino in parola, di un’assicurazione malattia privata che copra tutti i rischi, la quale consenta il rimborso allo Stato membro di cui trattasi delle spese sanitarie sostenute da quest’ultimo a favore di suddetto cittadino o il pagamento, da parte del cittadino di cui trattasi, di un contributo al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato in discussione. In tale contesto, spetta nondimeno allo Stato membro ospitante garantire il rispetto del principio di proporzionalità e quindi che non sia eccessivamente difficile per lo stesso cittadino rispettare siffatte condizioni.

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Corte giustizia UE grande sezione, 15/07/2021, n.535

Malattie rare: rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra-regionali

È fondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., promossa in relazione all’art. 47 l.reg. Puglia n. 5212019, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra- regionali per il trattamento di malattie rare, dal momento che la predetta norma vìola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e prevede una prestazione di natura sanitaria, non meramente assistenziale, connessa alla fruizione delle cure, che non trova riscontro nell’elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. l’art.

49, comma1, l.reg. Puglia n. 52/2019, secondo il quale le strutture sanitarie, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la diagnostica, sono automaticamente accreditate all’impiego di grandi macchine di diagnostica per immagini, in quanto tale fattispecie configura una deroga rispetto alla disciplina nazionale che, invece, distingue nettamente l’istituto dell’autorizzazione, che si fonda sulla verifica del fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nei territori di riferimento, da quello dell’accreditamento, rispetto al quale rilevano soltanto i LEA, sicché i due procedimenti devono sempre restare tra loro autonomi e non reciprocamente influenzabili, in quanto aventi, come presupposto di valutazione, indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.

Corte Costituzionale, 12/03/2021, n.36

Spese per ricoveri e cure

Nelle cause aventi per oggetto l’accertamento del diritto al rimborso dei costi per ricoveri e cure mediche e la condanna del soggetto ad esso obbligato, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della salute, ma alla Regione, nella qualità di ente che provvede ad assicurare i livelli essenziali di assistenza attraverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui agli artt. 3 e 4 del

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d.lgs. n. 502 del 1992, quali articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale finanziato dalla generalità dei cittadini, in applicazione della l. n. 833 del 1978, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini entro livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale.

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, n.6920

Nessun rimborso delle spese sanitarie per prestazioni al di fuori del Ssn

Il giudice può legittimamente negare al danneggiato il rimborso di spese mediche dallo stesso sostenute a causa di sinistro, qualora tali esborsi siano ricollegabili alla scelta autonoma di optare deliberatamente per il ricovero presso una struttura privata non convenzionata – senza provarne la necessità e indispensabilità e urgenza terapeutica -, quando, invece, identiche prestazioni sono praticabili presso strutture sanitarie del S.S.N. sì da evitare oneri economici, in armonia col principio di cui all’art. 1227, comma 2 c.c..

Tribunale Patti sez. I, 12/01/2021, n.18

Diritto ad ottenere il rimborso delle spese mediche

La legge di uno Stato membro non può escludere il diritto ad ottenere il rimborso delle spese mediche ricevute in altro Stato membro per la sola circostanza che non si è proceduto a richiedere la prescritta autorizzazione preventiva. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea per la quale, al contrario, il rimborso spetta se per l’urgenza il cittadino non può procrastinare la prestazione medica all’estero e non ci sarebbe il tempo di attendere la conclusione dell’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione. La causa era originata da un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo ungherese, cui era ricorso il cittadino che si era visto negare il rimborso di spese sostenute in Germania.

Corte giustizia UE sez. IV, 23/09/2020, n.777

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Cure necessarie al recupero della capacità lavorativa

In tema di cure necessarie al recupero della capacità lavorativa ex art. 86 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è dovuto il rimborso delle spese mediche e protesiche sostenute in relazione ad un infortunio sul lavoro, ai sensi del successivo art. 88 del medesimo d.P.R., quando si tratta di spese meramente preventivate e non ancora sostenute.

Cassazione civile sez. lav., 29/01/2020, n.2012

Giurisdizione Ago

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulle autorizzazioni e sui rimborsi delle cure mediche da effettuare all’estero

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 16/12/2019, n.1229

Spese mediche e ospedaliere

In tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, della l. n. 595 del 1985, 2 e 5 del d.m. 3 novembre 1989, qualora la prestazione non sia affatto ottenibile in Italia, è consentito il rimborso per spese sanitarie sostenute dal cittadino italiano all’estero presso centri di alta specializzazione qualora, tenuto conto della particolarità del caso clinico, ricorra il presupposto della non differibilità del trattamento sanitario, essendo la “ratio”

della normativa funzionale a sopperire alle disfunzioni strutturali del SSN.

(Fattispecie relativa a soggetto con irreversibile patologia neurologica sottoposto a trattamento riabilitativo praticato solo in un centro di cura austriaco ed in nessun centro italiano).

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, n.19024

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Assistenza sanitaria indiretta: quando è rimborsata?

Condizione per l’accesso al rimborso da parte del Servizio Sanitario delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate è l’inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta. Infatti elemento essenziale di discrimine nel riconoscere o meno l’insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese, da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente è l’effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l’assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l’intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle attuali conoscenze medico-scientifiche.

Si può, quindi, affermare che urgenza ed indifferibilità dell’intervento terapeutico da un lato, e impossibilità per la struttura pubblica di approntare in modo tempestivo tale intervento dall’altro, costituiscono vere e proprie condizioni legislativamente imposte per il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie sostenute in regime di assistenza non convenzionata.

Corte appello Ancona sez. lav., 08/03/2019, n.50

Rimborso delle spese terapeutiche sostenute presso una struttura privata nazionale

La controversia promossa da un privato nei confronti di una A.S.L. per ottenere il rimborso delle spese terapeutiche sostenute presso una struttura privata nazionale, senza la preventiva autorizzazione, per prestazioni sanitarie di alta specialità che offrano anche solo l’opportunità di migliorare le proprie condizioni di integrità psico-fisica e, quindi, di vita, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ha ad oggetto la tutela di un diritto primario e fondamentale della persona — ossia il diritto alla salute — per sua natura incomprimibile e non

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suscettibile di affievolimento.

Consiglio di Stato sez. III, 31/07/2018, n.4731

Rimborso forfettario delle spese sanitarie

Spetta al cittadino che chieda il rimborso forfettario delle spese sanitarie dimostrare che la propria necessità terapeutica non può essere soddisfatta presso struttura pubblica o accreditata in ambito regionale o che in concreto la particolare urgenza del caso sia tale da non consentire l’attesa richiesta da dette strutture, sicché il trattamento nell’Istituto prescelto è legata alla necessità di intervenire immediatamente. Peraltro, il fatto di essere ammesso al rimborso negli anni precedenti alle medesime condizioni, non è di per sé circostanza idonea a supportare la fondatezza della pretesa.

Tribunale Messina sez. lav., 19/03/2018, n.501

Cure specialistiche all’estero e richiesta di rimborso

In materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e relativo D.M.

Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 09/01/2018, n.25

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Richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero

In materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’Amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 02/09/2016, n.1616

Prestazioni non ottenibili in Italia

In materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 16/05/2016, n.1325

Prestazioni sanitarie indirette: necessità

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e urgenza

È riconosciuto il rimborso delle spese ospedaliere sostenute, anche in caso di mancata autorizzazione regionale, qualora ricorrano particolari ragioni di necessità e urgenza, al fine di accordare piena tutela al fondamentale e costituzionalmente garantito diritto alla salute.

Tribunale Lecce, 12/11/2015, n.5548

Prestazioni sanitarie ottenute all’estero

Non sussiste la giurisdizione del g.a. nella controversia avente ad oggetto il diniego opposto dalla Asl alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’esponente per cure sanitarie a lui somministrate all’estero da un centro statunitense specializzato.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 26/05/2014, n.344

Spese sanitarie sostenute all’estero:

diniego di rimborso

In materia di controversia avente ad oggetto il diniego di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni, che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5, l.

23 ottobre 1985 n. 595 e relativo decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.

Consiglio di Stato sez. III, 15/04/2013, n.2073

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